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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/06/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2718/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2718/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Michela De Parte_1 C.F._1
Luca
RICORRENTE contro
(CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Bini Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
1 Per le parti congiuntamente: “a) i genitori concordano che il figlio sarà affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi con collocazione presso il padre
b) i genitori si impegnano ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative alla di
Lei istruzione, educazione, salute e residenza, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
c) La sig.ra trascorrerà con il figlio tutti i mercoledì pomeriggio senza Pt_1 Per_1
pernottamento andando a prenderlo all'uscita di scuola e accompagnandolo presso il padre la sera con orario da concordare (prima o dopo cena):
d) trascorrerà con la madre i fini settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola Per_1
dove lo prenderà alla domenica sera alle ore 21 accompagnandolo presso il padre;
e) Per i mesi estivi trascorrerà con la madre due settimane anche non consecutive tra Per_1
i mesi di giugno, luglio ed agosto, previa comunicazione al padre entro il 10.06 di ogni anno;
f) per le vacanze natalizie starà con la madre dal 23 Dicembre al 30 Dicembre Per_1 compresi per l'anno 2025 e dal 31 Dicembre 2025 al 6 Gennaio 2026 e così alternativamente per gli anni a venire
g) per le vacanze Pasquali 2026 trascorrerà con il padre i giorni dal giovedì santo al Per_1
sabato santo compresi e con la madre la Pasqua, Pasquetta ed il martedì seguente e così alternativamente per gli anni a venire.
h) Le spese del presente giudizio verranno compensate tra le parti”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.9.2024, premesso di avere intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con dall'unione con il quale è nato il figlio Controparte_1
in data 7.07.2013, ha adito l'intestato Tribunale domandando la modifica Persona_2 della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, secondo le conclusioni formulate nel ricorso.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 18.2.2025, si è costituito il Controparte_1
quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e domandato l'integrale rigetto delle
2 domande formulate dal ricorrente, chiedendo viceversa l'accoglimento delle conclusioni indicate in comparsa.
All'udienza del 21.5.2025, cui il procedimento è stato rinviato su richiesta delle parti, pendenti trattative, davanti al Giudice relatore sono comparse le parti le quali hanno dato atto di aver trovato un accordo parzialmente modificativo delle precedenti condizioni, nei termini come in epigrafe riportati e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, ritiene il Collegio che debbano essere recepiti gli accordi raggiunti tra le parti, parzialmente modificativi del regime previgente, in punto di affidamento e frequentazione del minore, siccome rispondenti all'interesse di quest'ultimo.
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio, come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a parziale modifica della regolamentazione in essere, recepisce l'accordo delle parti da intendersi qui trascritto e dispone pertanto in conformità al medesimo;
compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 13.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2718/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Michela De Parte_1 C.F._1
Luca
RICORRENTE contro
(CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Bini Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
1 Per le parti congiuntamente: “a) i genitori concordano che il figlio sarà affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi con collocazione presso il padre
b) i genitori si impegnano ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative alla di
Lei istruzione, educazione, salute e residenza, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
c) La sig.ra trascorrerà con il figlio tutti i mercoledì pomeriggio senza Pt_1 Per_1
pernottamento andando a prenderlo all'uscita di scuola e accompagnandolo presso il padre la sera con orario da concordare (prima o dopo cena):
d) trascorrerà con la madre i fini settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola Per_1
dove lo prenderà alla domenica sera alle ore 21 accompagnandolo presso il padre;
e) Per i mesi estivi trascorrerà con la madre due settimane anche non consecutive tra Per_1
i mesi di giugno, luglio ed agosto, previa comunicazione al padre entro il 10.06 di ogni anno;
f) per le vacanze natalizie starà con la madre dal 23 Dicembre al 30 Dicembre Per_1 compresi per l'anno 2025 e dal 31 Dicembre 2025 al 6 Gennaio 2026 e così alternativamente per gli anni a venire
g) per le vacanze Pasquali 2026 trascorrerà con il padre i giorni dal giovedì santo al Per_1
sabato santo compresi e con la madre la Pasqua, Pasquetta ed il martedì seguente e così alternativamente per gli anni a venire.
h) Le spese del presente giudizio verranno compensate tra le parti”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.9.2024, premesso di avere intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con dall'unione con il quale è nato il figlio Controparte_1
in data 7.07.2013, ha adito l'intestato Tribunale domandando la modifica Persona_2 della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, secondo le conclusioni formulate nel ricorso.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 18.2.2025, si è costituito il Controparte_1
quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e domandato l'integrale rigetto delle
2 domande formulate dal ricorrente, chiedendo viceversa l'accoglimento delle conclusioni indicate in comparsa.
All'udienza del 21.5.2025, cui il procedimento è stato rinviato su richiesta delle parti, pendenti trattative, davanti al Giudice relatore sono comparse le parti le quali hanno dato atto di aver trovato un accordo parzialmente modificativo delle precedenti condizioni, nei termini come in epigrafe riportati e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, ritiene il Collegio che debbano essere recepiti gli accordi raggiunti tra le parti, parzialmente modificativi del regime previgente, in punto di affidamento e frequentazione del minore, siccome rispondenti all'interesse di quest'ultimo.
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio, come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a parziale modifica della regolamentazione in essere, recepisce l'accordo delle parti da intendersi qui trascritto e dispone pertanto in conformità al medesimo;
compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 13.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
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