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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. AN D'AN Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 155/2023 e 156/2023 del R.G. di questa Corte di
Appello, promosse in questo grado da
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...] (c.f. Parte_1
C.F._1
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
n. 20 (c.f. C.F._2
nata a [...] il [...], residente in [...]
Cluverio n. 19 (c.f. ) C.F._3
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
n. 21 (c.f. ) C.F._4
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] F Parte_5
(c.f. ) C.F._5
nata a [...] il [...], Parte_6
residente in [...] (c.f. ) C.F._6
1 nato a [...] il [...], residente in [...]
Crisafulli n. 3 (c.f ) C.F._7
rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Stefano
Polizzotto (c.f. , fax n. 091304188, indirizzo PEC C.F._8
e dall'Avv. Maurizio Polizzotto (c.f. Email_1
, indirizzo PEC fax n. C.F._9 Email_2
091304188), elettivamente domiciliati presso il loro studio in Palermo, via T. Tasso n.
4 parti appellanti in riassunzione nella causa 155/2023 RG
nato a [...] il [...] (C. F. , CP_1 C.F._10
residente a [...] rappresentato e difeso, dall'Avv. Giuliana Ardito (C.F. ; pec: CodiceFiscale_11
– fax 091/586022), elettivamente domiciliato, fisicamente, in Email_3
Palermo, Piazza V. E. Orlando n. 33 presso lo studio della stessa parte appellante in riassunzione nella causa 155/2023 RG
nei confronti di nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
n. 55, C.F. CodiceFiscale_12
nata a [...] il giorno 01/04/1959, ivi residente in [...]
Umberto Giordano n. 244, C.F. CodiceFiscale_13 elettivamente domiciliati in Palermo, Via Brunetto Latini n. 11, presso lo studio dell'Avv. Dario Romeo (C.F. - - CodiceFiscale_14 Email_4
) Email_5 intervenienti – parti nella sentenza cassata nonché di
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._15 CP_5
), (C.F. ), C.F._16 CP_6 C.F._17 Parte_8
(C.F. ), , C.F._18 Controparte_7 CodiceFiscale_19
(C.F. ), (C.F. Controparte_8 C.F._20 Parte_9
2 ), (C.F. ), C.F._21 Parte_10 C.F._22 Parte_11
(C.F. , (c.f. )
[...] C.F._23 Controparte_9 C.F._24
parti nella sentenza cassata – citati - non costituiti
contro
Controparte_10
Controparte_11
Controparte_12
Controparte_13
Controparte_14
[...] parti appellate - contumaci
***
Conclusioni per gli appellanti in riassunzione nella causa 155/2023:
- Per i motivi esposti in narrativa e per i motivi tutti già articolati nelle precedenti fasi di giudizio da intendersi in questa sede ripetuti e trascritti, accertare e dichiarare il diritto degli odierni attori ad un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante i corsi di specializzazione medica negli anni accademici dal 1982 al 1991 e, per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_10 [...]
e legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle somme Controparte_15 non percepite per gli anni di formazione svolti, nella misura prevista dal D.Lgs. n.
257/1991, ovvero nella misura prevista dalla L. n. 370/1999, o in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al soddisfo;
- in subordine, condannare la in persona del Controparte_10
e legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento Controparte_15 dei danni subiti dagli odierni attori in conseguenza della omessa o tardiva trasposizione e attuazione nell'ordinamento nazionale delle Direttive CEE 75/262 e 75/363, come modificate dalla Direttiva CEE n. 85/76, da parametrare alla specializzazione svolta negli anni accademici dal 1982 al 1991, e nella misura prevista dalla L. n. 370/1999 pari ad € 6.713,94 per ciascuno degli attori e per ciascuno degli anni di frequenza del corso di
3 specializzazione, o in via equitativa alla stregua di quanto previsto dalla L. n. 370/1999, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al soddisfo.
Con il favore delle spese e compensi di tutti i gradi del processo.
Conclusioni per l'appellante in riassunzione nella causa 156/2023:
Riformare e/o annullare la sentenza n. 4876, del 25 ottobre 2011, del Tribunale civile di
Palermo, sez.I, e per l'effetto – accertata la responsabilità della Controparte_10
per grave inadempimento per ritardato adeguamento dello Stato agli
[...] obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea - condannarla al pagamento della somma di € 26.855,76, (corrispondente ad € 6.713,94, per ogni anno di frequenza del corso di specializzazione, per un totale di quattro anni), oltre interessi nella misura legale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche del giudizio svoltosi innanzi la
Corte di Cassazione
Conclusioni per e formalizzate in comparsa di costituzione: CP_2 CP_3
Presa visione dei fatti e avvenimenti processuali concreti e veri sopra illustrati emettere le relative statuizioni che riterrà conformi a giustizia.
Per il carattere del presente intervento meramente illustrativo dei veri e reali fatti di causa che interessano questo processo, non si chiede statuizione sulle spese del grado rescissorio.
Conclusioni per e formalizzate nelle note ex art. 127ter c.p.c. CP_2 CP_3 depositate il 15.10.2024:
Accertata la responsabilità, la in persona del Controparte_10
legale rappresentante pro tempore, dovrà essere condannata al pagamento in favore di e , delle somme non percepite per gli anni di Controparte_2 Controparte_3
formazione svolti nella misura di Euro 26.855,76 ciascuno (corrispondente ad Euro
6.713,94 per ogni anno di frequenza) desunta sia dal D. lgs. 257/1991 sia nella misura prevista dalla L. 370/1999 o in via equitativa, ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
4 In subordine, la in persona del legale Presidente Controparte_10
del Consiglio dei Ministri e legale rappresentante pro tempore, dovrà essere condannata al risarcimento dei danni subiti da e in conseguenza della omessa CP_2 CP_3
o tardiva trasposizione e attuazione nell'ordinamento nazionale delle Direttive CEE
75/262 e 75/263, come modificate dalla Direttiva CEE 85/76, da parametrare alla specializzazione svolta negli anni accademici dal 1982 al 1991, nella misura prevista dalla L. 370/1999 pari ad Euro 6.713,94 per ciascuno degli intervenienti e per ciascuno degli anni (10) di frequenza del corso di specializzazione, o, in via equitativa, alla stregua di quanto previsto dalla L. n. 370/1999, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo.
Condannare la in persona del legale Controparte_10 [...]
e legale rappresentante pro tempore, alle spese del presente Controparte_15
giudizio in favore degli intervenienti e . CP_3 CP_2
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza n. 31872/2022 dei giorni 21.9/27.10.2025 la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso principale proposto dalla Controparte_10
del primo motivo di ricorso incidentale proposto dal dott. e
[...] CP_1 dei primi due motivi di ricorso incidentale proposti dai dott.ri , Pt_1 Pt_1 Pt_5
, , ,
[...] Parte_7 Parte_2 Parte_4 Parte_3
e ha cassato con rinvio la sentenza n 2027/2018, dei giorni Parte_6
17.5.2017/10.10.2018, con cui questa Corte di Appello aveva, tra l'altro, confermato la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4876/2011, del 25.10.2011, di rigetto della domanda proposta, tra numerosi altri, anche dagli otto dottori oggi appellanti in riassunzione, volta a ottenere il riconoscimento del loro diritto a un'adeguata retribuzione per l'attività svolta presso i corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1982 al 1992, e in subordine la condanna al risarcimento del danno a ciascuno spettante per il mancato recepimento della direttive comunitarie che avevano stabilito il diritto dei medici specializzandi a un'adeguata remunerazione durante la frequenza dei corsi di specializzazione.
2. Quanto al ricorso principale, la Corte di legittimità ha osservato che questa Corte
5 di Appello, con riferimento ai diritti riconosciuti in favore dei medici specializzandi risultati vittoriosi, aveva riconosciuto il maggior danno, corrispondente alla rivalutazione monetaria, fondandolo non già su una presunzione o altro mezzo di prova, bensì <>, con ciò violando il principio di diritto secondo cui la presunzione semplice di maggior danno presuppone almeno l'allegazione e prova del fatto noto, come allorquando il creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ha quindi prescritto al giudice di rinvio di valutare se vi sia prova, anche presuntiva del maggior danno.
3. Ha, poi, accolto il ricorso incidentale proposto dal dott. osservando che CP_1
la Corte territoriale aveva violato il principio di non contestazione, perché le
Amministrazioni dello Stato non avevano contestato la frequentazione del corso di specializzazione e il rilascio del relativo titolo, risultando perciò erronea, la sentenza, là dove la domanda era stata rigettata sul rilievo che la circostanza relativa appunto alla frequenza del corso non era stata provata e risultava affidata soltanto, inidoneamente, a una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
4. Quanto, infine, al reclamo incidentale degli altri sette dottori - , Parte_1
, , , Parte_5 Parte_7 Parte_2 Parte_4 Pt_3
e – i giudici di legittimità hanno osservato che il
[...] Parte_6 giudice di primo grado aveva rigettato la domanda per prescrizione dopo avere accertato che gli attori avevano provato di avere frequentato i corsi di specializzazione.
Tale accertamento, hanno aggiunto, non era stato oggetto di specifica impugnazione mediante appello incidentale condizionato, come era richiesto dallo svolto accertamento di merito (cfr. Cass. Sez. U. n. 11799 del 2017), per cui anche in questo caso, rigettando la domanda per la mancata prova della frequentazione del corso di specializzazione, il giudice di appello aveva violato gli artt. 329 e 324 c.p.c.
Nell'accoglimento di tale motivo è stato dichiarato assorbito il terzo, proposto dai medesimi sette ricorrenti incidentali, secondo cui il giudice di appello aveva, ancora, violato il principio di non contestazione perché le Amministrazioni dello Stato avevano contestato esclusivamente la sussistenza dei requisiti previsti dal d. lgs. n. 257 del 1991 –
e cioè l'obbligatorietà dell'attività a tempo pieno, l'incompatibilità con altre attività libero-professionali e l'adeguatezza dell'ordinamento didattico - così ammettendo il 6 fatto costitutivo del conseguimento del titolo rilasciato dalla scuola di specializzazione.
5. Il procedimento è stato tempestivamente riassunto, con separati atti di citazione, dal dott. col ricorso iscritto al n. 156/2023 di Ruolo Generale, e dagli altri sette CP_1
dottori col ricorso iscritto al n. 155/2023 R.G.
Riuniti i giudizi sotto quello portante il numero di ruolo minore, giusta ordinanza collegiale del 9 giugno 2023, nel contradditorio con le Amministrazioni elencate in epigrafe, non costituite, e degli altri dottori che avevano rivestito la qualità di parte nel giudizio di legittimità, due dei quali soltanto – e Controparte_3
– costituitisi dinanzi a questa Corte, le cause sono state rimesse Controparte_2
all'udienza del 18 febbraio 2026, poi anticipata al 16 ottobre 2024. Con ordinanza del 17 ottobre 2024 la causa è stata quindi assunta in deliberazione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, venuti a scadenza il 7 gennaio 2025.
***
6. Va preliminarmente dichiarata la contumacia delle parti pubbliche non costituite nel presente giudizio di rinvio, sottolineandosi ad ogni buon fine che il difetto di legittimazione passiva del , del Controparte_16 [...]
, del Controparte_13 Controparte_17
, era stato già affermato da questa Corte di Appello, con pronuncia non fatta
[...] oggetto di ricorso e perciò ormai passata in giudicato.
7. La dei Ministri, vittoriosa nel giudizio di legittimità sul Controparte_10 punto riguardante la rivalutazione monetaria, nei termini specificati nella presente sentenza sub 2, non ha riassunto il giudizio, così di fatto rinunciando al relativo accertamento pur indicato dalla Corte di Cassazione, che sarà comunque oggetto di autonoma e doverosa valutazione nei confronti degli appellanti in riassunzione.
8. All'omessa riassunzione non segue, tuttavia, l'estinzione dell'intero giudizio, dal momento che lo stesso è stato ben riassunto da coloro i quali avevano presentato ricorso incidentale, anch'essi risultati vittoriosi nel giudizio di legittimità, nei termini specificati nella presente sentenza sub 3 e 4, e perciò portatori di analogo interesse a una definizione del giudizio conforme ai principi espressi dalla Corte di Cassazione e alla pretesa da ciascuno fatta valere in giudizio.
7 9. Sono inammissibili le domande che i dott.ri e hanno CP_3 CP_2
avanzato con le note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate il 15.10.2024.
Entrambi, infatti, pur essendo risultati soccombenti sia in primo grado che in esito al primo procedimento di appello, non hanno proposto ricorso incidentale dinanzi alla Corte di Cassazione né si sono costituiti nel procedimento di legittimità, sicchè nei loro confronti si è formato il giudicato.
I due dottori, del resto, costituendosi nel presente procedimento di rinvio con atto del 14.4.2023, non hanno inizialmente formulato alcuna domanda e hanno nell'occasione specificamente dedotto di essersi costituiti a scopo < illustrativo>>, rappresentando di aver agito in separata sede per responsabilità professionale del loro difensore consistente nell'aver questi indicato come sufficiente – contrariamente a quanto poi ritenuto nei primi due gradi di merito - un'autocertificazione in luogo della certificazione ufficiale di frequenza della scuola di specializzazione per le professioni mediche. Alle menzionate note del 15.10.2024 i due dottori hanno poi allegato la sentenza, resa da altra sezione di questa Corte di Appello, di rigetto della loro domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti del loro difensore asseritamente inadempiente, e tuttavia tale evento – in fin dei conti del tutto estraneo al presente giudizio, sebbene originato dalle vicende processuali che vengono oggi definite con la presente sentenza - non consente il recupero da una condizione di soccombenza per altro verso, con specifico riferimento ai loro diritti di ex medici specializzandi, ormai definitivamente consolidatasi nei loro confronti per via della loro acquiescenza manifestata non impugnando la sentenza resa da questa Corte. Né, l'esito del giudizio che ha contrapposto i due medici al loro ex difensore, potrebbe determinare l'elisione del giudicato ormai definitivamente consolidatosi nei loro confronti col rigetto della loro domanda di risarcimento avanzata nei confronti della
Controparte_10
Non si versa, peraltro, in ipotesi di annullamento integrale della sentenza o di annullamento per motivi non personali o necessariamente coinvolgenti il diritto delle parti che non hanno proposto ricorso, e infondatamente perciò i due dottori invocano, con le note conclusive, un effetto estensivo della pronuncia che i giudici di legittimità hanno invece emesso inequivocabilmente con effetti che si dispiegano solo nei confronti di quelle specifiche parti che si erano dolute della pronuncia resa da questa Corte e che 8 sono così sfuggite alla formazione del giudicato sui punti della sentenza non impugnati dagli aventi diritto.
10. Tanto premesso, deve ancora in via preliminarmente evidenziarsi che il giudizio di rinvio si configura come accertamento vincolato a un criterio di stretta devoluzione nel quale il giudice è chiamato ad applicare il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione e a non esorbitare dal solco delle questioni di fatto e di diritto che ne costituiscono l'indefettibile antecedente logico-giuridico. Si parla, infatti, di “giudizio chiuso” per definire una tipologia di accertamento nel quale le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata (art. 394 comma 2° c.p.c.), cosicché è preclusa ad esse ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (Cass.
n. 5137 del 21/02/2019)
11. Stando così le cose, e posto che deve considerarsi incontroversa la sufficienza della documentazione che già nei precedenti gradi del giudizio era stata offerta dagli otto medici risultati vittoriosi in Cassazione, in assenza di altre eccezioni ancora da esaminare, la domanda che gli ex medici specializzandi hanno avanzato nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri va accolta, nei limiti di seguito specificati.
12. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 24.1.2018, in causa
C-616/16, ha distinto tre categorie di specializzandi: 1) quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, data di entrata in vigore della direttiva 82 del 1976, i quali non hanno diritto ad alcuna remunerazione;
2) quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell'anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983; 3) quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1° gennaio 1983, i quali hanno diritto alla remunerazione per l'intera durata del corso. Con la sentenza del 3 marzo 2022, in causa C-590/20, la Corte di Giustizia ha poi esteso la platea dei beneficiari stabilendo che il risarcimento spetta anche a coloro i quali si sono 9 iscritti a una scuola di specializzazione prima del 1982, anno di approvazione della direttiva n. 82/76, ma esclusivamente per il periodo successivo al 1° gennaio 1983 (v. anche Sez. Un. 7.6.2022, n. 20278).
13. Posto che, come da giurisprudenza ormai pacifica, ai medici specializzandi spetta la somma di 6.713,94 per ciascun anno ammesso al beneficio:
✓ alla dott.ssa , che ha frequentato per 4 anni la scuola di Parte_1
Neuropsichiatria Infantile a far data dall'anno 1982/1983, spetta la somma di euro
25.736,77 (euro 6.713,94 per ciascuno degli anni successivi al primo;
euro 5.594,95 per i dieci mesi, del primo anno, successivi al 1° gennaio 1983);
✓ al dott. che ha frequentato per 4 anni la scuola di Ginecologia e Parte_2
Ostetricia a far data dall'anno 1986/1987, spetta la somma di euro 26.855,76;
✓ alla dott.ssa che ha frequentato per quattro anni la scuola di Parte_3
Ginecologia e Ostetricia a far data dall'anno 1984/1985, spetta la somma di euro
26.855,76;
✓ alla dott.ssa , che ha frequentato per tre anni la scuola di Parte_4
Ginecologia e Ostetricia a far data dall'anno 1984/1985, spetta la somma di euro
20.141.82;
✓ al dott. , che ha frequentato per 4 anni la scuola di Parte_5
Neuropsichiatrina Infantile a far data dall'anno 1986/1987, spetta la somma di euro
26.855,76;
✓ alla dott.ssa che ha frequentato per cinque anni la scuola Parte_6
di Medicina Interna a far data dall'anno 1981/1982, spetta la somma di euro
25.736,77 (nulla per il primo anno;
nulla per i primi due mesi dell'anno 1982/1983; euro 5.594,95 per i successivi dieci mesi dell'anno 1982/1983; euro 6.713,94 per ciascuno degli anni successivi);
✓ al dott. che ha frequentato per quattro anni la scuola di Parte_7
Neuropsichiatria Infantile a far data dall'anno 1979/1980, spetta la somma di euro
5.594,95 per i dieci mesi successivi al 1° gennaio 1983;
✓ al dott. che ha frequentato per quattro anni la scuola di CP_1
Psichiatria a far data dall'anno 1988/1989, spetta la somma di euro 26.855,76.
14. Ai rispettivi crediti andranno aggiunti interessi legali dalla domanda al soddisfo.
10 Come ammonito dalla Cassazione, non spetta, invece, rivalutazione monetaria in mancanza di allegazione e prova del maggior danno, dovendosi sottolineare, in proposito, come siffatto accertamento sia doveroso d'ufficio e insensibile al regime della
“non opposizione”.
15. Giova aggiungere, riprendendo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, che l'importo delle borse di studio in oggetto deve ritenersi costante (cfr. Cass. n. 15014 del
2022): “è stato infatti più volte affermato che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto ad indicizzazione né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d. lgs.
n. 257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente
l'applicazio-ne del citato art. 6 (ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670, sentenza 23 feb-braio 2018,
n. 4449, ribadita da altre successive, fra cui l'ordinanza 20 maggio 2019, n. 13572 e la citata ordinanza n. 1114 del 2021)”.
16. Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti. Le questioni di diritto sottese alle domande proposte dagli appellanti sono state infatti oggetto di oscillazioni giurisprudenziali che si sono protratte almeno fino al 2022; vi è stata, poi, reciproca soccombenza nel procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione;
l'Amministrazione debitrice, infine, in effetti non aveva contestato la valenza delle certificazioni prodotte dagli interessati, sicchè non appare conforme a retto uso di giustizia farle carico del diverso orientamento espresso dai giudici di merito nell'ambito, peraltro, di un contenzioso che originariamente aveva contrapposto ben 30 medici a numerose Amministrazioni e che nei vari gradi del giudizio ha dato luogo a soluzioni estremamente diversificate, a testimonianza della complessità di procedimenti civili che involgono posizioni non del tutto omologabili.
17. Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del T.U. n. 115/2002, dell'obbligo del versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale tardivamente spiegata dai dott.ri e . CP_3 CP_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile:
11 ✓ definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai nn. 155 e 156 del Ruolo
Generale del 2023, su rinvio dalla Corte di Cassazione disposto con ordinanza n.
31872, dei giorni 21.9/27.10.2022, resa dalla Corte di Cassazione;
✓ uditi i procuratori delle parti costituite;
✓ decidendo nella contumacia, che dichiara, della Controparte_10
del , del
[...] Controparte_11 Controparte_12
, del ,
[...] Controparte_13 Controparte_14
e dell' ; Controparte_14 Controparte_14
✓ nel contraddittorio con i non costituiti dott.ri , , Controparte_4 CP_5
, , , CP_6 Parte_8 Controparte_7 Controparte_8
, e Parte_9 Parte_10 Parte_11 Controparte_9
✓ nel contraddittorio coi dott.ri e , costituiti;
Controparte_3 Controparte_2
✓ in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4876/2011, del
25.10.2011;
✓ confermato il difetto di legittimazione passiva di ogni parte pubblica diversa dalla
Controparte_10
- Condanna la in persona del pro- Controparte_10 CP_15
tempore, al pagamento delle seguenti somme:
1) alla dott.ssa , euro 25.736,77, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1 soddisfo;
2) al dott. euro 26.855,76, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_2 soddisfo;
3) alla dott.ssa euro 26.855,76, oltre interessi legali dalla domanda Parte_3
al soddisfo;
4) alla dott.ssa , euro 20.141.82, oltre interessi legali dalla Parte_4
domanda al soddisfo;
5) al dott. , euro 26.855,76, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_5 soddisfo;
6) alla dott.ssa euro 25.736,77, oltre interessi legali dalla Parte_6 domanda al soddisfo;
7) al dott. euro 5.594,95, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_7
soddisfo; 12 8) al dott. euro 26.855,76, oltre interessi legali dalla domanda al CP_1
soddisfo.
- Dichiara inammissibili le domande proposte in questa sede dai dott.ri CP_3
e .
[...] Controparte_2
- Dichiara le spese di ogni grado del giudizio interamente compensate tra tutte le parti.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei dott.ri e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari CP_3 CP_2
a quello relativo all'impugnazione proposta, se dovuto.
Palermo, 10/06/2025
Il Presidente est.
AN D'AN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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