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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. IA Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2899 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da:
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARIA LAURA TULLI che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
e
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. IVAN SANNA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Pag. 1 a 11 Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco
rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Sinnai (CA) alla via Caravaggio n. 8,
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze già reciprocamente assegnati secondo accordi
informali già intervenuti, rimane nella esclusiva disponibilità della proprietaria Parte_2
essendo peraltro in essere la separazione di fatto, avendo il Ing. lasciato Parte_1
consensualmente detta abitazione ed ora domiciliato in Cagliari via Robert Koch n. 2.
3. I coniugi danno atto della volontà di trasferire la piena proprietà dell'immobile sito in
Comune di Muravera, località Piscina Rei, al piano terra del fabbricato, censita al catasto dei
fabbricati al foglio 40, mappale numero 1386, sub. 1, categoria A/2, classe 2, vani 3,5, RC
Euro 107,37, in favore delle due figlie in pari quote indivise.
4. La IG.ra quale esclusiva proprietaria, concede in comodato gratuito al Ing. Parte_2
, il locale sito in Sinnai piano interrato con ingresso dalla Via Caravaggio, Parte_1
civico n. 8/E, confinante con la Via Caravaggio, con proprietà ex e con asilo comunale, Pt_3
ove sono individuate le seguenti unità immobiliari: (doc. 3):
— posto auto con ingresso dalla Via Caravaggio, civico n. 8/E, sito al piano interrato, censito
al catasto dei fabbricati al foglio 34, mappale numero 2535, sub. 11, categoria A/3, classe 3,
vani 4,5, RC Euro 278,89 (pertinenza dell'appartamento sito al piano primo);
— posto auto con ingresso dalla Via Caravaggio, civico n. 8/E, sito al piano interrato, della
consistenza di 23 (ventitre) metri quadrati, censito al catasto dei fabbricati al foglio 34,
mappale numero 2535, sub. 13, categoria C/6, classe 3, metri quadri 23, RC Euro 47,51;
Pag. 2 a 11 — posto auto con ingresso dalla Via Caravaggio, civico n. 8/ E, sito al piano interrato, della
consistenza di 25 (venticinque) metri quadrati, censito al catasto dei fabbricati al foglio 34,
mappale numero 2535, sub. 14, categoria C/6, classe 3, metri quadri 25, RC Euro 51,65;
— posto auto con ingresso dalla Via Caravaggio, civico n. 8/ E, sito al piano interrato, della
consistenza di 21 (ventuno) metri quadrati, censito al catasto dei fabbricati al foglio 34,
mappale numero 2535, sub. 16, categoria C/6, classe 3, metri quadri 21, RC Euro 43,38;
— posto auto con ingresso dalla Via Caravaggio, civico n. 8, sito al piano interrato, della
consistenza di 30 (trenta) metri quadrati, censito al catasto dei fabbricati al foglio 34, mappale
numero 2535, sub. 18, categoria C/6, classe 3, metri quadri 30, RC Euro 61,97;
5. i ricorrenti danno atto delle attuali condizioni economico/reddituali di reciproca autonomia
e dichiarano di NON volere indicare alcun assegno di mantenimento uno in favore dell'altro.
*****
Così, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice
Relatore, Voglia rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione
delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di
trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà
dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione
degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei
registri dello Stato Civile del Comune di Sinnai (CA)
2. Confermare l'avvenuto rilascio della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Sinnai
(CA) alla via Caravaggio, 8 da parte del Ing. e che dunque la stessa, unitamente ai Pt_1
Pag. 3 a 11 mobili, arredi come già assegnati tra le parti e pertinenze, resta nella piena disponibilità della
proprietaria . Parte_2
3. Trasferire la piena proprietà dell'immobile sito in Comune di Muravera, località Piscina
Rei, al piano terra del fabbricato, censita al catasto dei fabbricati al foglio 40, mappale numero
1386, sub. 1, categoria A/2, classe 2, vani 3,5, RC Euro 107,37, in favore delle due figlie in
pari quote indivise.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.4.2024, e , premesso di Parte_1 Parte_2
essersi sposati in data 17.10.1992 in Cagliari, optando per il regime della separazione dei beni,
e che dall'unione sono nate le figlie IA (15.4.1994) e (14.6.1996), hanno chiesto Per_1
che il Tribunale voglia pronunciare la separazione personale tra i coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra loro alle condizioni concordate e riguardanti anche il trasferimento immobiliare in virtù del quale trasferisce con Parte_1
effetto immediato alle figlie IA e , in pari quote indivise, la piena proprietà Per_1
dell'immobile (di proprietà comune con sito in Comune di Muravera, località Parte_2
Piscina Rei, al piano terra del fabbricato, censito al catasto dei fabbricati al foglio 40, mappale numero 1386, sub. 1, categoria A/2, classe 2, vani 3,5, RC Euro 107,37; nonché dare atto che quale esclusiva proprietaria, concede in comodato gratuito a , il Parte_2 Parte_1
locale sito in Sinnai piano interrato con ingresso dalla Via Caravaggio, civico n. 8/E, confinante con la Via Caravaggio, con proprietà ex e con asilo comunale, ove sono individuate Pt_3
cinque unità immobiliari.
Nell'udienza del 20/02/2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice
delegato, assistite dai rispettivi difensori, ed è stata esaminata la documentazione prodotta ai fini del trasferimento immobiliare, quale: planimetria catastale, visure catastali e ipotecarie,
relazione notarile, relazione tecnica, certificazione di prestazione energetica.
Pag. 4 a 11 Sono state altresì recepite le dichiarazioni delle parti.
La parte alienante, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio
1985 n.52, come introdotto dall'art. l9, 14° comma, decreto-legge 31maggio 2010 n. 78
convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, ha dichiarato che:
- i dati di identificazione catastale dell'immobile in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
- sussistono i requisiti previsti dalla legge per l'agibilità del fabbricato in oggetto;
- ai sensi della legge 47 del 1985 e del DPR 38/2001 la parte alienante ha dichiarato che il fabbricato in oggetto è stato edificato in forza in conformità della concessione edilizia n. 583,
rilasciata dal Comune di Muravera in data 27.7.1979, e alla successiva concessione in variante numero 2015 del 23.9.1986 e che non sono state eseguite successive modifiche;
che in relazione al medesimo immobile non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo
41 della predetta legge, che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'articolo 23 comma
1 del D.p.R. 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
Le parti hanno dichiarato:
- la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (art. 29, comma 1 bis, legge N. 52 del 27/02/1985,
introdotto dall'art.19, comma 14 d.l. n.78/2010;
Pag. 5 a 11 - di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore;
- di essersi avvalse di un tecnico abilitato per la verifica della conformità del fabbricato al vigente strumento urbanistico;
- consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, hanno dichiarato e dato reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto di trasferimento, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma;
- parte alienante ha prodotto copia dell'attestato di prestazione energetica;
- hanno rilasciato ampia e liberatoria quietanza rinunciando all'iscrizione dell'ipoteca legale,
con esonero al Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
- hanno dichiarato che il richiesto trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 l.
6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, che detto trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Le parti, con riferimento agli adempimenti successivi alla redazione del verbale da parte della cancelleria, hanno esonerato espressamente il funzionario che ha redatto il verbale dall'esecuzione di ogni formalità e si sono impegnati a provvedervi a loro cura e spese.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Pag. 6 a 11 Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni concordate, che devono essere integralmente recepite dal Collegio, in quanto conformi all'interesse delle stesse parti e delle figlie.
Inoltre, in attuazione delle condizioni pattuite, osservato ogni presupposto di regolarità e validità dell'atto, deve essere pronunciato il trasferimento immobiliare voluto dalle parti.
Il giudizio deve invece proseguire con riferimento alla domanda di divorzio, contestualmente proposta, dovendo al riguardo maturare i presupposti di legge per la procedibilità.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia necessario pronunciare sentenza parziale, rinviando, per l'effetto, la causa con separata ordinanza al giudice delegato per l'ulteriore corso e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato Cagliari, 11.4.1967) e Parte_1
(nata a [...] il [...]), mandando al competente Ufficio dello Stato Civile Parte_2
per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 29, parte II, serie B, anno 1992 - Comune di
Cagliari);
2) dà atto che la casa coniugale, ubicata nel Comune di Sinnai (CA) alla via Caravaggio n. 8,
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze già reciprocamente assegnati secondo accordi informali già intervenuti, rimane nella esclusiva disponibilità della proprietaria Parte_2
essendo peraltro in essere la separazione di fatto, avendo lasciato Parte_1
consensualmente detta abitazione ed essendo ora domiciliato in Cagliari via Robert Koch n. 2;
Pag. 7 a 11 3) dà atto del trasferimento da parte di in favore delle figlie Parte_1 Parte_4
(15.4.1994) e (14.6.1996) in pari quote indivise, della piena proprietà Controparte_1
dell'immobile (di proprietà comune con sito in Comune di Muravera, località Parte_2
Piscina Rei, al piano terra del fabbricato, censito al catasto dei fabbricati al foglio 40, mappale numero 1386, sub. 1, categoria A/2, classe 2, vani 3,5, RC Euro 107,37;
4) dà atto dell'accordo con il quale concede in comodato gratuito a Parte_2 Parte_1
, il locale sito in Sinnai piano interrato con ingresso dalla Via Caravaggio, civico n. 8/E,
[...]
confinante con la Via Caravaggio, con proprietà ex e con asilo comunale, ove sono Pt_3
individuate le seguenti unità immobiliari:
— posto auto con ingresso dalla Via Caravaggio, civico n. 8/E, sito al piano interrato, censito al catasto dei fabbricati al foglio 34, mappale numero 2535, sub. 11, categoria A/3, classe 3,
vani 4,5, RC Euro 278,89 (pertinenza dell'appartamento sito al piano primo);
— posto auto con ingresso dalla Via Caravaggio, civico n. 8/E, sito al piano interrato, della consistenza di 23 (ventitre) metri quadrati, censito al catasto dei fabbricati al foglio 34, mappale numero 2535, sub. 13, categoria C/6, classe 3, metri quadri 23, RC Euro 47,51;
— posto auto con ingresso dalla Via Caravaggio, civico n. 8/ E, sito al piano interrato, della consistenza di 25 (venticinque) metri quadrati, censito al catasto dei fabbricati al foglio 34,
mappale numero 2535, sub. 14, categoria C/6, classe 3, metri quadri 25, RC Euro 51,65;
— posto auto con ingresso dalla Via Caravaggio, civico n. 8/ E, sito al piano interrato, della consistenza di 21 (ventuno) metri quadrati, censito al catasto dei fabbricati al foglio 34, mappale numero 2535, sub. 16, categoria C/6, classe 3, metri quadri 21, RC Euro 43,38;
— posto auto con ingresso dalla Via Caravaggio, civico n. 8, sito al piano interrato, della consistenza di 30 (trenta) metri quadrati, censito al catasto dei fabbricati al foglio 34, mappale numero 2535, sub. 18, categoria C/6, classe 3, metri quadri 30, RC Euro 61,97;
Pag. 8 a 11 5) dà atto che i ricorrenti, considerate le attuali condizioni economico/reddituali di reciproca autonomia, hanno dichiarato di non volere indicare alcun assegno di mantenimento uno in favore dell'altro;
6) ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza,
limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cagliari perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
7) provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
8) rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 4.3.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il Presidente
Latti Giorgio
Pag. 9 a 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa IA Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 2899 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARIA LAURA TULLI che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
e
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. IVAN SANNA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la separazione personale tra i coniugi, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande
Pag. 10 a 11 formulate;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
rinvia per la comparizione personale delle parti all'udienza del 23.10.2025, ore 9:30, davanti al giudice delegato Dott. Giorgio Latti cui rimette la causa per la prosecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 4.3.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il Presidente
Latti Giorgio
Pag. 11 a 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. IA Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2899 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da:
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARIA LAURA TULLI che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
e
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. IVAN SANNA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Pag. 1 a 11 Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco
rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Sinnai (CA) alla via Caravaggio n. 8,
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze già reciprocamente assegnati secondo accordi
informali già intervenuti, rimane nella esclusiva disponibilità della proprietaria Parte_2
essendo peraltro in essere la separazione di fatto, avendo il Ing. lasciato Parte_1
consensualmente detta abitazione ed ora domiciliato in Cagliari via Robert Koch n. 2.
3. I coniugi danno atto della volontà di trasferire la piena proprietà dell'immobile sito in
Comune di Muravera, località Piscina Rei, al piano terra del fabbricato, censita al catasto dei
fabbricati al foglio 40, mappale numero 1386, sub. 1, categoria A/2, classe 2, vani 3,5, RC
Euro 107,37, in favore delle due figlie in pari quote indivise.
4. La IG.ra quale esclusiva proprietaria, concede in comodato gratuito al Ing. Parte_2
, il locale sito in Sinnai piano interrato con ingresso dalla Via Caravaggio, Parte_1
civico n. 8/E, confinante con la Via Caravaggio, con proprietà ex e con asilo comunale, Pt_3
ove sono individuate le seguenti unità immobiliari: (doc. 3):
— posto auto con ingresso dalla Via Caravaggio, civico n. 8/E, sito al piano interrato, censito
al catasto dei fabbricati al foglio 34, mappale numero 2535, sub. 11, categoria A/3, classe 3,
vani 4,5, RC Euro 278,89 (pertinenza dell'appartamento sito al piano primo);
— posto auto con ingresso dalla Via Caravaggio, civico n. 8/E, sito al piano interrato, della
consistenza di 23 (ventitre) metri quadrati, censito al catasto dei fabbricati al foglio 34,
mappale numero 2535, sub. 13, categoria C/6, classe 3, metri quadri 23, RC Euro 47,51;
Pag. 2 a 11 — posto auto con ingresso dalla Via Caravaggio, civico n. 8/ E, sito al piano interrato, della
consistenza di 25 (venticinque) metri quadrati, censito al catasto dei fabbricati al foglio 34,
mappale numero 2535, sub. 14, categoria C/6, classe 3, metri quadri 25, RC Euro 51,65;
— posto auto con ingresso dalla Via Caravaggio, civico n. 8/ E, sito al piano interrato, della
consistenza di 21 (ventuno) metri quadrati, censito al catasto dei fabbricati al foglio 34,
mappale numero 2535, sub. 16, categoria C/6, classe 3, metri quadri 21, RC Euro 43,38;
— posto auto con ingresso dalla Via Caravaggio, civico n. 8, sito al piano interrato, della
consistenza di 30 (trenta) metri quadrati, censito al catasto dei fabbricati al foglio 34, mappale
numero 2535, sub. 18, categoria C/6, classe 3, metri quadri 30, RC Euro 61,97;
5. i ricorrenti danno atto delle attuali condizioni economico/reddituali di reciproca autonomia
e dichiarano di NON volere indicare alcun assegno di mantenimento uno in favore dell'altro.
*****
Così, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice
Relatore, Voglia rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione
delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di
trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà
dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione
degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei
registri dello Stato Civile del Comune di Sinnai (CA)
2. Confermare l'avvenuto rilascio della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Sinnai
(CA) alla via Caravaggio, 8 da parte del Ing. e che dunque la stessa, unitamente ai Pt_1
Pag. 3 a 11 mobili, arredi come già assegnati tra le parti e pertinenze, resta nella piena disponibilità della
proprietaria . Parte_2
3. Trasferire la piena proprietà dell'immobile sito in Comune di Muravera, località Piscina
Rei, al piano terra del fabbricato, censita al catasto dei fabbricati al foglio 40, mappale numero
1386, sub. 1, categoria A/2, classe 2, vani 3,5, RC Euro 107,37, in favore delle due figlie in
pari quote indivise.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.4.2024, e , premesso di Parte_1 Parte_2
essersi sposati in data 17.10.1992 in Cagliari, optando per il regime della separazione dei beni,
e che dall'unione sono nate le figlie IA (15.4.1994) e (14.6.1996), hanno chiesto Per_1
che il Tribunale voglia pronunciare la separazione personale tra i coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra loro alle condizioni concordate e riguardanti anche il trasferimento immobiliare in virtù del quale trasferisce con Parte_1
effetto immediato alle figlie IA e , in pari quote indivise, la piena proprietà Per_1
dell'immobile (di proprietà comune con sito in Comune di Muravera, località Parte_2
Piscina Rei, al piano terra del fabbricato, censito al catasto dei fabbricati al foglio 40, mappale numero 1386, sub. 1, categoria A/2, classe 2, vani 3,5, RC Euro 107,37; nonché dare atto che quale esclusiva proprietaria, concede in comodato gratuito a , il Parte_2 Parte_1
locale sito in Sinnai piano interrato con ingresso dalla Via Caravaggio, civico n. 8/E, confinante con la Via Caravaggio, con proprietà ex e con asilo comunale, ove sono individuate Pt_3
cinque unità immobiliari.
Nell'udienza del 20/02/2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice
delegato, assistite dai rispettivi difensori, ed è stata esaminata la documentazione prodotta ai fini del trasferimento immobiliare, quale: planimetria catastale, visure catastali e ipotecarie,
relazione notarile, relazione tecnica, certificazione di prestazione energetica.
Pag. 4 a 11 Sono state altresì recepite le dichiarazioni delle parti.
La parte alienante, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio
1985 n.52, come introdotto dall'art. l9, 14° comma, decreto-legge 31maggio 2010 n. 78
convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, ha dichiarato che:
- i dati di identificazione catastale dell'immobile in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
- sussistono i requisiti previsti dalla legge per l'agibilità del fabbricato in oggetto;
- ai sensi della legge 47 del 1985 e del DPR 38/2001 la parte alienante ha dichiarato che il fabbricato in oggetto è stato edificato in forza in conformità della concessione edilizia n. 583,
rilasciata dal Comune di Muravera in data 27.7.1979, e alla successiva concessione in variante numero 2015 del 23.9.1986 e che non sono state eseguite successive modifiche;
che in relazione al medesimo immobile non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo
41 della predetta legge, che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'articolo 23 comma
1 del D.p.R. 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
Le parti hanno dichiarato:
- la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (art. 29, comma 1 bis, legge N. 52 del 27/02/1985,
introdotto dall'art.19, comma 14 d.l. n.78/2010;
Pag. 5 a 11 - di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore;
- di essersi avvalse di un tecnico abilitato per la verifica della conformità del fabbricato al vigente strumento urbanistico;
- consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, hanno dichiarato e dato reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto di trasferimento, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma;
- parte alienante ha prodotto copia dell'attestato di prestazione energetica;
- hanno rilasciato ampia e liberatoria quietanza rinunciando all'iscrizione dell'ipoteca legale,
con esonero al Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
- hanno dichiarato che il richiesto trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 l.
6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, che detto trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Le parti, con riferimento agli adempimenti successivi alla redazione del verbale da parte della cancelleria, hanno esonerato espressamente il funzionario che ha redatto il verbale dall'esecuzione di ogni formalità e si sono impegnati a provvedervi a loro cura e spese.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Pag. 6 a 11 Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni concordate, che devono essere integralmente recepite dal Collegio, in quanto conformi all'interesse delle stesse parti e delle figlie.
Inoltre, in attuazione delle condizioni pattuite, osservato ogni presupposto di regolarità e validità dell'atto, deve essere pronunciato il trasferimento immobiliare voluto dalle parti.
Il giudizio deve invece proseguire con riferimento alla domanda di divorzio, contestualmente proposta, dovendo al riguardo maturare i presupposti di legge per la procedibilità.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia necessario pronunciare sentenza parziale, rinviando, per l'effetto, la causa con separata ordinanza al giudice delegato per l'ulteriore corso e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato Cagliari, 11.4.1967) e Parte_1
(nata a [...] il [...]), mandando al competente Ufficio dello Stato Civile Parte_2
per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 29, parte II, serie B, anno 1992 - Comune di
Cagliari);
2) dà atto che la casa coniugale, ubicata nel Comune di Sinnai (CA) alla via Caravaggio n. 8,
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze già reciprocamente assegnati secondo accordi informali già intervenuti, rimane nella esclusiva disponibilità della proprietaria Parte_2
essendo peraltro in essere la separazione di fatto, avendo lasciato Parte_1
consensualmente detta abitazione ed essendo ora domiciliato in Cagliari via Robert Koch n. 2;
Pag. 7 a 11 3) dà atto del trasferimento da parte di in favore delle figlie Parte_1 Parte_4
(15.4.1994) e (14.6.1996) in pari quote indivise, della piena proprietà Controparte_1
dell'immobile (di proprietà comune con sito in Comune di Muravera, località Parte_2
Piscina Rei, al piano terra del fabbricato, censito al catasto dei fabbricati al foglio 40, mappale numero 1386, sub. 1, categoria A/2, classe 2, vani 3,5, RC Euro 107,37;
4) dà atto dell'accordo con il quale concede in comodato gratuito a Parte_2 Parte_1
, il locale sito in Sinnai piano interrato con ingresso dalla Via Caravaggio, civico n. 8/E,
[...]
confinante con la Via Caravaggio, con proprietà ex e con asilo comunale, ove sono Pt_3
individuate le seguenti unità immobiliari:
— posto auto con ingresso dalla Via Caravaggio, civico n. 8/E, sito al piano interrato, censito al catasto dei fabbricati al foglio 34, mappale numero 2535, sub. 11, categoria A/3, classe 3,
vani 4,5, RC Euro 278,89 (pertinenza dell'appartamento sito al piano primo);
— posto auto con ingresso dalla Via Caravaggio, civico n. 8/E, sito al piano interrato, della consistenza di 23 (ventitre) metri quadrati, censito al catasto dei fabbricati al foglio 34, mappale numero 2535, sub. 13, categoria C/6, classe 3, metri quadri 23, RC Euro 47,51;
— posto auto con ingresso dalla Via Caravaggio, civico n. 8/ E, sito al piano interrato, della consistenza di 25 (venticinque) metri quadrati, censito al catasto dei fabbricati al foglio 34,
mappale numero 2535, sub. 14, categoria C/6, classe 3, metri quadri 25, RC Euro 51,65;
— posto auto con ingresso dalla Via Caravaggio, civico n. 8/ E, sito al piano interrato, della consistenza di 21 (ventuno) metri quadrati, censito al catasto dei fabbricati al foglio 34, mappale numero 2535, sub. 16, categoria C/6, classe 3, metri quadri 21, RC Euro 43,38;
— posto auto con ingresso dalla Via Caravaggio, civico n. 8, sito al piano interrato, della consistenza di 30 (trenta) metri quadrati, censito al catasto dei fabbricati al foglio 34, mappale numero 2535, sub. 18, categoria C/6, classe 3, metri quadri 30, RC Euro 61,97;
Pag. 8 a 11 5) dà atto che i ricorrenti, considerate le attuali condizioni economico/reddituali di reciproca autonomia, hanno dichiarato di non volere indicare alcun assegno di mantenimento uno in favore dell'altro;
6) ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza,
limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cagliari perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
7) provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
8) rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 4.3.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il Presidente
Latti Giorgio
Pag. 9 a 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa IA Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 2899 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARIA LAURA TULLI che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
e
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. IVAN SANNA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la separazione personale tra i coniugi, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande
Pag. 10 a 11 formulate;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
rinvia per la comparizione personale delle parti all'udienza del 23.10.2025, ore 9:30, davanti al giudice delegato Dott. Giorgio Latti cui rimette la causa per la prosecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 4.3.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il Presidente
Latti Giorgio
Pag. 11 a 11