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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 14 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente sentenza, ex art. 429 cpc, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 4551 dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. to NASO Parte_1
DOMENICO per procura alla lite in atti
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso ex Controparte_1 art. 417 bis cpc dall'Avv.to ALESSIA CAVALLO per delega in atti.
Resistente
OGGETTO: Ata;
Calcolo dell'anzianità mediante ricostruzione della carriera ed inquadramento della ricorrente nella corretta fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata;
pagamento differenze retributive.
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 2 febbraio 2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata, sul presupposto di essere dipendente del
[...]
a tempo indeterminato dal 1 settembre 2020 con la qualifica di Controparte_1
assistente amministrativo area B, attualmente in servizio presso il Liceo Statale
Publio Vibio Mariano di Roma;
di esser stata precedentemente immessa in ruolo dal 1 settembre 2010, con profilo professionale Area A, di aver svolto, prima del passaggio di ruolo, servizio in scuole statali, in virtù di plurimi contratti di lavoro a termine stipulati con il e di aver maturato anzianità di servizio CP_1
complessiva pari ad anni anni 19, mesi 1 e giorni;
ha chiesto al Tribunale di
Roma sez. Lavoro di “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento – mediante il meccanismo della ricostruzione di carriera in luogo della illegittima temporizzazione applicata al momento del passaggio nel ruolo degli assistenti amministrativi - della progressione stipendiale prevista dal
C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola;
2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento mediante ricostruzione di carriera, al momento del passaggio dal ruolo dei collaboratori scolastici nel superiore ruolo degli assistenti amministrativi avvenuta il 1 settembre 2020, del pregresso servizio di ruolo svolto quale collaboratore scolastico ai sensi dell'art. 83 del D.P.R. 31.05.1974, n. 417 e della legge n.
312/1980 dichiarando illegittima la valutazione del servizio di ruolo con il metodo della temporizzazione ex art. 6 del D.P.R. n. 345 del 1983; E PER
L'EFFETTO 3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/2009, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
4.
CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2020, nella fascia stipendiale 15-20 anni con la qualifica di
“Assistente Amministrativo” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 19 Mesi 1 giorni 21, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente nella qualifica di assistente amministrativo a decorrere dal 01.09.2020 e non in quella di collaboratore scolastico;
6. CONDANNARE
l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma
Pag. 2 di 10 di EURO 12.847,98 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di servizio di Contr ruolo svolto alle dipendenze del della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo”
Parte ricorrente ha allegato in particolare che, il decreto di ricostruzione della carriera del 27 luglio 2022, emesso dal dirigente scolastico del Liceo Statale
Publio Vibio Mariano di Roma a seguito di sua richiesta, era da ritenersi illegittimo, perché il meccanismo della c.d. temporizzazione applicato all'atto della seconda immissione in ruolo e nella superiore qualifica di assistente amministrativo ex art. 4, commi 8,9 e 10 del D.P.R. 399/1988, che le aveva attribuito l'inquadramento nella fascia stipendiale 9-14 anni prevista dal CCNL
Scuola, con anzianità di servizio, ai fini giuridici ed economici, di anni 11 mesi
10 giorni 8, era peggiorativo del trattamento stipendiale da riconoscerle per effetto dell'integrale riconoscimento della anzianità di servizio maturata sulla base del medesimo titolo di studio e con le stesse mansioni alle dipendenze del convenuto fin dal 1 settembre 2010. CP_1
Parte ricorrente ha dedotto inoltre che a decorrere dalla data di passaggio alla nuova qualifica, avvenuta il 1 settembre 2020, avrebbe dovuto invece essere inquadrata nella fascia stipendiale 15-20 anni con l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 19 mesi 1 giorni 21, sulla base dell'applicazione della integrale ricostruzione della carriera con il riconoscimento per intero del servizio di ruolo prestato nella qualifica di collaboratore scolastico, in virtù dell'art. 4 comma 13 DPR 399/1988. Ha anche aggiunto che l'Amministrazione, oltre a decurtare illegittimamente l'anzianità della ricorrente al momento del passaggio di ruolo, continua ad inquadrarla nella qualifica di collaboratore scolastico, come
Pag. 3 di 10 si evince dai cedolini stipendiali allegati, cosa che le ha comportato un grave danno economico a causa dell'inquadramento nella errata fascia stipendiale.
Parte ricorrente ha richiamato la pronuncia della Corte dei Conti adunanza plenaria del 15 luglio 2019 che, con specifico riguardo alla ricostruzione della carriera del personale scolastico, aveva ritenuto alternativi i criteri da prendere in considerazione, segnatamente quello della c.d. temporizzazione da applicare in via provvisoria al momento della immissione in ruolo nella superiore qualifica e quello della integrale ricostruzione della carriera, dopo il superamento del periodo di prova, all'atto di procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, stante il disposto di cui agli artt. 6 del DPR 345/1983 e dell'art 13 comma 4 del DPR 399/88.
Parte ricorrente ha altresì allegato nel ricorso il conteggio sindacale per differenze retributive maturate per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, redatto sulla base delle tabelle retributive allegate al
CCNL applicato ( doc. 3 ) ed ha concluso come sopra indicato.
Il , tempestivamente costituitosi, ha Controparte_1
eccepito, in via preliminare, la prescrizione del credito prospettato ex adverso e nel merito chiesto il rigetto delle domande, invocando l'applicazione dell'art. 569 del Dlgs 297/94 che, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, dispone che il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici e dell'art. 570 che a sua volta stabilisce, che “ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569 è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito” e che in ragione della differente esperienza acquisita da coloro che prestano servizio a tempo indeterminato perché assunti a seguito di concorso e l'esperienza acquisita dai
Pag. 4 di 10 dipendenti assunti sulla base dei titoli non era da ravvisare discriminazione nelle modalità di calcolo dell'anzianità di servizio.
Discussa oralmente la causa all'odierna udienza sulle produzioni documentali in atti, la stessa è stata decisa con pubblica di lettura di sentenza, depositata in via telematica.
In via preliminare si osserva che l'eccezione di prescrizione, sollevata da parte resistente non merita di essere accolta, sia perché genericamente sollevata quanto al dies a quo, sia perché parte ricorrente ha limitato la prospettazione del credito agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, a fronte di ricorso depositato il 5 febbraio 2024.
Nel merito si rileva che, dal decreto di ricostruzione di carriera del 27 luglio 2022 della ricorrente, emerge che il convenuto ha applicato il CP_1
criterio della c.d. temporizzazione con riconoscimento di c.d. anzianità virtuale all'atto dell' immissione in ruolo nella superiore qualifica e non quello dell'integrale riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione con medesimo titolo di studio e mansioni, anche una volta superato il periodo di prova da parte della ricorrente, nella immissione in ruolo nella qualifica superiore B, atteso che a fronte di un'anzianità complessiva maturata di anni 19 mesi 1 e giorni 21, il ha invece riconosciuto CP_1
anzianità di servizio inferiore pari ad anni 11 mesi 6 e giorni 8, in applicazione del criterio della c.d. temporizzazione, previsto dall'art. 4 commi 8, 9 e 10 del
DPR 388/88.
Su tali premesse merita di essere condiviso l'indirizzo più recente espresso da una parte della giurisprudenza di merito (Corte d'Appello di Brescia - sentenza n. 12/2023, Corte di Appello di Perugia sentenza n. 118/24) che ha sottolineato come non possa essere disatteso il diritto del lavoratore a domandare il riconoscimento dell'anzianità di servizio secondo il criterio della integrale
Pag. 5 di 10 ricostruzione di carriera previsto dal dell'art. 4, comma 13, del DPR n. 399/88, considerando che tale criterio risulta essere più favorevole anche solo per effetto delle mutate condizioni di fatto, in particolare per effetto del tempo trascorso. In particolare il comma 13 del precitato articolo prevede che: “Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n.
370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”. A sua volta, la Corte di Cassazione, in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, con riguardo all'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, ha più recentemente ritenuto, con la sentenza n.
31150/19, che la disposizione si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ” nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4,
è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.”
Nel caso di specie parte ricorrente ha allegato e reso evidente che il calcolo della anzianità di servizio, determinato in applicazione del principio della temporizzazione, è pari ad anni 11 mesi 6 e giorni 8 (v. decreto ricostruzione carriera del 27 luglio 2022) mentre il calcolo dell'intero servizio prestato alle dipendenze del dopo il superamento del periodo di prova, CP_1
Pag. 6 di 10 porta a riconoscerle la diversa anzianità di servizio di anni 19 mesi 1 e giorni 21
e conduce a miglioramenti retributivi, per effetto del credito prospettato derivante dalla corretta applicazione nella fascia stipendiale 15-20 anni.
Come inoltre argomentato dalle sentenze delle Corti di Appello sopra citate e dalla pronuncia richiamata in ricorso della Corte dei Conti, i suddetti criteri di calcolo dell'anzianità di servizio sono tra loro alternativi ed operano in diversi momenti della carriera del dipendente atteso che la determinazione dell'anzianità all'atto dell' inquadramento nella superiore qualifica è esplicato nel dettaglio dall'art. 4, comma 8 del DPR n. 399/88, che stabilisce che “Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale” ; il comma 9 del suddetto articolo stabilisce che “Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica”.
Come tuttavia evincibile dal comma 13 del medesimo articolo 4 DPR 399/88, il criterio della temporizzazione diviene recessivo laddove l'anzianità di servizio complessiva maturata dal dipendente porti a trattamenti retributivi di miglior favore per il dipendente.
La pronunzia della Corte dei Conti, Adunanza Plenaria della Sezione Centrale del 15 Luglio 2019, ha pertanto riconosciuto il diritto del personale ATA ad ottenere la ricostruzione integrale della propria carriera - e non nei soli limiti della temporizzazione - chiarendo che si tratta di due criteri dalle caratteristiche e
Pag. 7 di 10 finalità diverse, e che devono essere applicati in momenti separati: il criterio della temporizzazione deve essere utilizzato esclusivamente nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale. Per converso, il criterio della integrale ricostruzione di carriera deve essere applicato nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata fino all'immissione in ruolo nel superiore livello, a parità di mansioni svolte e titolo di studio posseduto, per evitare una penalizzazione in termini di trattamento stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva.
In definitiva, alla luce delle considerazioni espresse, reputa la scrivente che la difesa svolta dal non è dirimente e che il principio del criterio più CP_1
favorevole, debba trovare applicazione nel corso del rapporto di lavoro al di fine evitare penalizzazione nella retribuzione percepita per effetto della complessiva anzianità maturata alle dipendenze del resistente e del corretto CP_1
inquadramento nella fascia stipendiale richiesta, pertinente alla progressione in carriera. Si osserva inoltre che parte ricorrente come eccepito, è tuttora inquadrata erroneamente nel profilo collaboratore scolastico e non in quello superiore di assistente amministrativo, come documentato dalle buste paga prodotte ( doc. 2) ed occorre dare atto di tanto.
In relazione al “quantum”, si osserva che i conteggi allegati al ricorso introduttivo non sono stati specificatamente contestati, sia nell'applicazione del
CCNL richiesto da parte ricorrente che nella quantificazione dei crediti, con la conseguenza che meritano di essere condivisi in assenza di conteggio di conteggio alternativo e posti a fondamento della decisione. Si richiama, al riguardo, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel rito del
Pag. 8 di 10 lavoro la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il Giudice e la contestazione successiva… è tardiva ed inammissibile” (Cass. 563/2012; Cass. 6332/14 e Cass.
5949/18); sempre la Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi sulla funzione autonoma delle contestazioni dell'esattezza del calcolo nel rito del lavoro (Cass.
4051/11).
Il resistente deve pertanto essere condannato al pagamento in favore CP_1
della ricorrente della somma pari ad euro 12.847,98 maggiorata dei soli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, tenuto conto del divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi per ragioni di contenimento della spesa pubblica che giustificano la differenziazione della disciplina (Cass. n. 17869 del 11/08/2014).
In ragione della novità della questione e dell'indirizzo non uniforme formatosi nella giurisprudenza di merito in materia, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato il 2 febbraio 2024, ogni altra istanza disattesa così provvede:
- Accoglie le domande e per l'effetto disapplica il Decreto Ministeriale del 27 luglio 2022 ed accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta alla data del 1 settembre 2020 anzianità di servizio pari ad in anni 19, mesi 1 e giorni 21 e, per l'effetto, condanna il
[...]
a pagare alla parte ricorrente 12.847,98 oltre agli Controparte_1
interessi al saggio legale dalla maturazione del diritto al saldo;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Roma, lì 14 febbraio 2025
Pag. 9 di 10 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Palmieri
PROVVEDIMENTO REDATTO CON L'AUSILIO DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO –
DR.SSA PRISCA BOGGETTI
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 14 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente sentenza, ex art. 429 cpc, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 4551 dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. to NASO Parte_1
DOMENICO per procura alla lite in atti
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso ex Controparte_1 art. 417 bis cpc dall'Avv.to ALESSIA CAVALLO per delega in atti.
Resistente
OGGETTO: Ata;
Calcolo dell'anzianità mediante ricostruzione della carriera ed inquadramento della ricorrente nella corretta fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata;
pagamento differenze retributive.
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 2 febbraio 2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata, sul presupposto di essere dipendente del
[...]
a tempo indeterminato dal 1 settembre 2020 con la qualifica di Controparte_1
assistente amministrativo area B, attualmente in servizio presso il Liceo Statale
Publio Vibio Mariano di Roma;
di esser stata precedentemente immessa in ruolo dal 1 settembre 2010, con profilo professionale Area A, di aver svolto, prima del passaggio di ruolo, servizio in scuole statali, in virtù di plurimi contratti di lavoro a termine stipulati con il e di aver maturato anzianità di servizio CP_1
complessiva pari ad anni anni 19, mesi 1 e giorni;
ha chiesto al Tribunale di
Roma sez. Lavoro di “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento – mediante il meccanismo della ricostruzione di carriera in luogo della illegittima temporizzazione applicata al momento del passaggio nel ruolo degli assistenti amministrativi - della progressione stipendiale prevista dal
C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola;
2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento mediante ricostruzione di carriera, al momento del passaggio dal ruolo dei collaboratori scolastici nel superiore ruolo degli assistenti amministrativi avvenuta il 1 settembre 2020, del pregresso servizio di ruolo svolto quale collaboratore scolastico ai sensi dell'art. 83 del D.P.R. 31.05.1974, n. 417 e della legge n.
312/1980 dichiarando illegittima la valutazione del servizio di ruolo con il metodo della temporizzazione ex art. 6 del D.P.R. n. 345 del 1983; E PER
L'EFFETTO 3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/2009, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
4.
CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2020, nella fascia stipendiale 15-20 anni con la qualifica di
“Assistente Amministrativo” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 19 Mesi 1 giorni 21, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente nella qualifica di assistente amministrativo a decorrere dal 01.09.2020 e non in quella di collaboratore scolastico;
6. CONDANNARE
l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma
Pag. 2 di 10 di EURO 12.847,98 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di servizio di Contr ruolo svolto alle dipendenze del della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo”
Parte ricorrente ha allegato in particolare che, il decreto di ricostruzione della carriera del 27 luglio 2022, emesso dal dirigente scolastico del Liceo Statale
Publio Vibio Mariano di Roma a seguito di sua richiesta, era da ritenersi illegittimo, perché il meccanismo della c.d. temporizzazione applicato all'atto della seconda immissione in ruolo e nella superiore qualifica di assistente amministrativo ex art. 4, commi 8,9 e 10 del D.P.R. 399/1988, che le aveva attribuito l'inquadramento nella fascia stipendiale 9-14 anni prevista dal CCNL
Scuola, con anzianità di servizio, ai fini giuridici ed economici, di anni 11 mesi
10 giorni 8, era peggiorativo del trattamento stipendiale da riconoscerle per effetto dell'integrale riconoscimento della anzianità di servizio maturata sulla base del medesimo titolo di studio e con le stesse mansioni alle dipendenze del convenuto fin dal 1 settembre 2010. CP_1
Parte ricorrente ha dedotto inoltre che a decorrere dalla data di passaggio alla nuova qualifica, avvenuta il 1 settembre 2020, avrebbe dovuto invece essere inquadrata nella fascia stipendiale 15-20 anni con l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 19 mesi 1 giorni 21, sulla base dell'applicazione della integrale ricostruzione della carriera con il riconoscimento per intero del servizio di ruolo prestato nella qualifica di collaboratore scolastico, in virtù dell'art. 4 comma 13 DPR 399/1988. Ha anche aggiunto che l'Amministrazione, oltre a decurtare illegittimamente l'anzianità della ricorrente al momento del passaggio di ruolo, continua ad inquadrarla nella qualifica di collaboratore scolastico, come
Pag. 3 di 10 si evince dai cedolini stipendiali allegati, cosa che le ha comportato un grave danno economico a causa dell'inquadramento nella errata fascia stipendiale.
Parte ricorrente ha richiamato la pronuncia della Corte dei Conti adunanza plenaria del 15 luglio 2019 che, con specifico riguardo alla ricostruzione della carriera del personale scolastico, aveva ritenuto alternativi i criteri da prendere in considerazione, segnatamente quello della c.d. temporizzazione da applicare in via provvisoria al momento della immissione in ruolo nella superiore qualifica e quello della integrale ricostruzione della carriera, dopo il superamento del periodo di prova, all'atto di procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, stante il disposto di cui agli artt. 6 del DPR 345/1983 e dell'art 13 comma 4 del DPR 399/88.
Parte ricorrente ha altresì allegato nel ricorso il conteggio sindacale per differenze retributive maturate per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, redatto sulla base delle tabelle retributive allegate al
CCNL applicato ( doc. 3 ) ed ha concluso come sopra indicato.
Il , tempestivamente costituitosi, ha Controparte_1
eccepito, in via preliminare, la prescrizione del credito prospettato ex adverso e nel merito chiesto il rigetto delle domande, invocando l'applicazione dell'art. 569 del Dlgs 297/94 che, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, dispone che il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici e dell'art. 570 che a sua volta stabilisce, che “ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569 è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito” e che in ragione della differente esperienza acquisita da coloro che prestano servizio a tempo indeterminato perché assunti a seguito di concorso e l'esperienza acquisita dai
Pag. 4 di 10 dipendenti assunti sulla base dei titoli non era da ravvisare discriminazione nelle modalità di calcolo dell'anzianità di servizio.
Discussa oralmente la causa all'odierna udienza sulle produzioni documentali in atti, la stessa è stata decisa con pubblica di lettura di sentenza, depositata in via telematica.
In via preliminare si osserva che l'eccezione di prescrizione, sollevata da parte resistente non merita di essere accolta, sia perché genericamente sollevata quanto al dies a quo, sia perché parte ricorrente ha limitato la prospettazione del credito agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, a fronte di ricorso depositato il 5 febbraio 2024.
Nel merito si rileva che, dal decreto di ricostruzione di carriera del 27 luglio 2022 della ricorrente, emerge che il convenuto ha applicato il CP_1
criterio della c.d. temporizzazione con riconoscimento di c.d. anzianità virtuale all'atto dell' immissione in ruolo nella superiore qualifica e non quello dell'integrale riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione con medesimo titolo di studio e mansioni, anche una volta superato il periodo di prova da parte della ricorrente, nella immissione in ruolo nella qualifica superiore B, atteso che a fronte di un'anzianità complessiva maturata di anni 19 mesi 1 e giorni 21, il ha invece riconosciuto CP_1
anzianità di servizio inferiore pari ad anni 11 mesi 6 e giorni 8, in applicazione del criterio della c.d. temporizzazione, previsto dall'art. 4 commi 8, 9 e 10 del
DPR 388/88.
Su tali premesse merita di essere condiviso l'indirizzo più recente espresso da una parte della giurisprudenza di merito (Corte d'Appello di Brescia - sentenza n. 12/2023, Corte di Appello di Perugia sentenza n. 118/24) che ha sottolineato come non possa essere disatteso il diritto del lavoratore a domandare il riconoscimento dell'anzianità di servizio secondo il criterio della integrale
Pag. 5 di 10 ricostruzione di carriera previsto dal dell'art. 4, comma 13, del DPR n. 399/88, considerando che tale criterio risulta essere più favorevole anche solo per effetto delle mutate condizioni di fatto, in particolare per effetto del tempo trascorso. In particolare il comma 13 del precitato articolo prevede che: “Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n.
370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”. A sua volta, la Corte di Cassazione, in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, con riguardo all'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, ha più recentemente ritenuto, con la sentenza n.
31150/19, che la disposizione si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ” nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4,
è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.”
Nel caso di specie parte ricorrente ha allegato e reso evidente che il calcolo della anzianità di servizio, determinato in applicazione del principio della temporizzazione, è pari ad anni 11 mesi 6 e giorni 8 (v. decreto ricostruzione carriera del 27 luglio 2022) mentre il calcolo dell'intero servizio prestato alle dipendenze del dopo il superamento del periodo di prova, CP_1
Pag. 6 di 10 porta a riconoscerle la diversa anzianità di servizio di anni 19 mesi 1 e giorni 21
e conduce a miglioramenti retributivi, per effetto del credito prospettato derivante dalla corretta applicazione nella fascia stipendiale 15-20 anni.
Come inoltre argomentato dalle sentenze delle Corti di Appello sopra citate e dalla pronuncia richiamata in ricorso della Corte dei Conti, i suddetti criteri di calcolo dell'anzianità di servizio sono tra loro alternativi ed operano in diversi momenti della carriera del dipendente atteso che la determinazione dell'anzianità all'atto dell' inquadramento nella superiore qualifica è esplicato nel dettaglio dall'art. 4, comma 8 del DPR n. 399/88, che stabilisce che “Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale” ; il comma 9 del suddetto articolo stabilisce che “Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica”.
Come tuttavia evincibile dal comma 13 del medesimo articolo 4 DPR 399/88, il criterio della temporizzazione diviene recessivo laddove l'anzianità di servizio complessiva maturata dal dipendente porti a trattamenti retributivi di miglior favore per il dipendente.
La pronunzia della Corte dei Conti, Adunanza Plenaria della Sezione Centrale del 15 Luglio 2019, ha pertanto riconosciuto il diritto del personale ATA ad ottenere la ricostruzione integrale della propria carriera - e non nei soli limiti della temporizzazione - chiarendo che si tratta di due criteri dalle caratteristiche e
Pag. 7 di 10 finalità diverse, e che devono essere applicati in momenti separati: il criterio della temporizzazione deve essere utilizzato esclusivamente nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale. Per converso, il criterio della integrale ricostruzione di carriera deve essere applicato nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata fino all'immissione in ruolo nel superiore livello, a parità di mansioni svolte e titolo di studio posseduto, per evitare una penalizzazione in termini di trattamento stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva.
In definitiva, alla luce delle considerazioni espresse, reputa la scrivente che la difesa svolta dal non è dirimente e che il principio del criterio più CP_1
favorevole, debba trovare applicazione nel corso del rapporto di lavoro al di fine evitare penalizzazione nella retribuzione percepita per effetto della complessiva anzianità maturata alle dipendenze del resistente e del corretto CP_1
inquadramento nella fascia stipendiale richiesta, pertinente alla progressione in carriera. Si osserva inoltre che parte ricorrente come eccepito, è tuttora inquadrata erroneamente nel profilo collaboratore scolastico e non in quello superiore di assistente amministrativo, come documentato dalle buste paga prodotte ( doc. 2) ed occorre dare atto di tanto.
In relazione al “quantum”, si osserva che i conteggi allegati al ricorso introduttivo non sono stati specificatamente contestati, sia nell'applicazione del
CCNL richiesto da parte ricorrente che nella quantificazione dei crediti, con la conseguenza che meritano di essere condivisi in assenza di conteggio di conteggio alternativo e posti a fondamento della decisione. Si richiama, al riguardo, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel rito del
Pag. 8 di 10 lavoro la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il Giudice e la contestazione successiva… è tardiva ed inammissibile” (Cass. 563/2012; Cass. 6332/14 e Cass.
5949/18); sempre la Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi sulla funzione autonoma delle contestazioni dell'esattezza del calcolo nel rito del lavoro (Cass.
4051/11).
Il resistente deve pertanto essere condannato al pagamento in favore CP_1
della ricorrente della somma pari ad euro 12.847,98 maggiorata dei soli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, tenuto conto del divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi per ragioni di contenimento della spesa pubblica che giustificano la differenziazione della disciplina (Cass. n. 17869 del 11/08/2014).
In ragione della novità della questione e dell'indirizzo non uniforme formatosi nella giurisprudenza di merito in materia, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato il 2 febbraio 2024, ogni altra istanza disattesa così provvede:
- Accoglie le domande e per l'effetto disapplica il Decreto Ministeriale del 27 luglio 2022 ed accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta alla data del 1 settembre 2020 anzianità di servizio pari ad in anni 19, mesi 1 e giorni 21 e, per l'effetto, condanna il
[...]
a pagare alla parte ricorrente 12.847,98 oltre agli Controparte_1
interessi al saggio legale dalla maturazione del diritto al saldo;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Roma, lì 14 febbraio 2025
Pag. 9 di 10 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Palmieri
PROVVEDIMENTO REDATTO CON L'AUSILIO DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO –
DR.SSA PRISCA BOGGETTI
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