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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
VITA TA AL, TO
PIRAINO ANGELO, CE
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 839/2023 depositato il 13/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Emanuele Morselli, 2 90100 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229009043241000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229009043241000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229009043241000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229009043241000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229009043241000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120018101532000 I.C.I. 2005 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120018101532000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130005683987000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130078497230000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150014557769000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150048887713000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160056861634000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente comunica di avere depositato in atti documentazione attinente la intervenuta rottamazione e pagamento delle pretese tributarie.
Dichiara di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio e chiede che la causa venga posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.02.2023, RGR 839/23, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'ntimazione di pagamento n. 29620229009043241000, per un importo complessivo di 15.209,58, con esclusivo riferimento alle indicate cartelle di pagamento:
- n. 29620120018101532000, asseritamente notificata in data 8 maggio 2012 e inerente, a Tassa smaltimento rifiuti e Tributo provinciale, anno d'imposta 2011 e Imposta comunale sugli immobili oltre sanzioni, interessi e recupero spese di notifica anno d'imposta 2005 per un totale di euro 1829,02;
- n. 29620130005683987000, asseritamente notificata in data 15 aprile 2013 e inerente, a Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno d'imposta 2012 per un totale di euro 1058,69;
- n. 29620130078497230000, asseritamente notificata in data 5 marzo 2014 e inerente Tasse automobilistiche oltre sanzioni e costo della notifica atti anno d'imposta 2008 per euro 441,89;
- n. 29620150014557769000, asseritamente notificata in data 2/7/2015 e inerente Tasse automobilistiche oltre sanzioni e costo della notifica atti anno d'imposta 2009 per euro 421,59;
- n. 29620150048887713000, asseritamente notificata in data 22/3/16 e inerente Tasse automobilistiche oltre sanzioni e costo della notifica atti anno d'imposta 2010 per euro 426,40;
- n. 29620160056861634000, asseritamente notificata in data 3/10/16 e inerente Tasse automobilistiche oltre sanzioni e costo della notifica atti anno d'imposta 2011 per euro 406,11;
sostenendone la illegittimità.
Assumeva parte ricorrente la mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, il difetto di motivazione e la prescrizione del diritto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 18.11.2025, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità delle eccezioni avverso le cartelle di pagamento e le iscrizioni a ruolo per tardività, stante l'avvenuta legittima notificazione delle stesse e, nel merito, confutava le argomentazioni del ricorrente, depositava documentazione attestante la regolarità delle notifiche e concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Parte ricorrente depositava documentazione relativa alla adesione alla definizione agevolata rottamazione
Quater e ricevute dei pagamenti effettuati.
All'udienza del 27.11.2025, parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Con il deposito della documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata rottamazione Quater
e le ricevute dei pagamenti effettuati a saldo, parte ricorrente ha dimostrato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Pertanto, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte, che il Collegio condivide (cfr. Cass. civ., sez. V, 16.2.2022, n. 5098), deve dichiararsi (non la cessazione della materia del contendere, ma) l'improcedibilità (quale species dell'inammissibilità) per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse. Compensa
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
VITA TA AL, TO
PIRAINO ANGELO, CE
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 839/2023 depositato il 13/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Emanuele Morselli, 2 90100 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229009043241000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229009043241000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229009043241000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229009043241000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229009043241000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120018101532000 I.C.I. 2005 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120018101532000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130005683987000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130078497230000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150014557769000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150048887713000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160056861634000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente comunica di avere depositato in atti documentazione attinente la intervenuta rottamazione e pagamento delle pretese tributarie.
Dichiara di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio e chiede che la causa venga posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.02.2023, RGR 839/23, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'ntimazione di pagamento n. 29620229009043241000, per un importo complessivo di 15.209,58, con esclusivo riferimento alle indicate cartelle di pagamento:
- n. 29620120018101532000, asseritamente notificata in data 8 maggio 2012 e inerente, a Tassa smaltimento rifiuti e Tributo provinciale, anno d'imposta 2011 e Imposta comunale sugli immobili oltre sanzioni, interessi e recupero spese di notifica anno d'imposta 2005 per un totale di euro 1829,02;
- n. 29620130005683987000, asseritamente notificata in data 15 aprile 2013 e inerente, a Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno d'imposta 2012 per un totale di euro 1058,69;
- n. 29620130078497230000, asseritamente notificata in data 5 marzo 2014 e inerente Tasse automobilistiche oltre sanzioni e costo della notifica atti anno d'imposta 2008 per euro 441,89;
- n. 29620150014557769000, asseritamente notificata in data 2/7/2015 e inerente Tasse automobilistiche oltre sanzioni e costo della notifica atti anno d'imposta 2009 per euro 421,59;
- n. 29620150048887713000, asseritamente notificata in data 22/3/16 e inerente Tasse automobilistiche oltre sanzioni e costo della notifica atti anno d'imposta 2010 per euro 426,40;
- n. 29620160056861634000, asseritamente notificata in data 3/10/16 e inerente Tasse automobilistiche oltre sanzioni e costo della notifica atti anno d'imposta 2011 per euro 406,11;
sostenendone la illegittimità.
Assumeva parte ricorrente la mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, il difetto di motivazione e la prescrizione del diritto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 18.11.2025, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità delle eccezioni avverso le cartelle di pagamento e le iscrizioni a ruolo per tardività, stante l'avvenuta legittima notificazione delle stesse e, nel merito, confutava le argomentazioni del ricorrente, depositava documentazione attestante la regolarità delle notifiche e concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Parte ricorrente depositava documentazione relativa alla adesione alla definizione agevolata rottamazione
Quater e ricevute dei pagamenti effettuati.
All'udienza del 27.11.2025, parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Con il deposito della documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata rottamazione Quater
e le ricevute dei pagamenti effettuati a saldo, parte ricorrente ha dimostrato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Pertanto, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte, che il Collegio condivide (cfr. Cass. civ., sez. V, 16.2.2022, n. 5098), deve dichiararsi (non la cessazione della materia del contendere, ma) l'improcedibilità (quale species dell'inammissibilità) per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse. Compensa