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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/10/2025, n. 4561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4561 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10112/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
CO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10112/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Davide Parte_1 C.F._1
NZ MA IV del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Lanino n. 5
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Francesca CP_1 C.F._2
Rissone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, Via Beaumont n. 23
RESISTENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Alberto CP_2 C.F._3
VA e Francesca IA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino,
Corso Marconi n. 10
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: IN VIA ISTRUTTORIA: RIMETTERE LA CAUSA SUL RUOLO
FISSANDO UDIENZA PER ULTERIORI ISTRUTTORI AL FINE DI:
- dichiarare nulla la C.T.U. e/o annullarla per i suddetti motivi e/o per quanto rilevato
d'ufficio, disponendo, ove occorrer possa, nuova perizia grafologica sul testamento de quo;
pagina 1 di 11 - ordinare l'integrazione di CTU o convocazione a chiarimenti della perita dott.ssa Per_ in merito alle questioni dedotte nelle Osservazioni della CTP dott.ssa Per_1 nonché di quanto eccepito dal difensore all'udienza del 1 aprile 2025 e meglio illustrato nel presente atto;
- ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione e/o l'acquisizione dell'intero fascicolo sanitario del de cuius comprensivo del test della scrittura e di tutti gli esami clinici relativi alla
Relazione del geriatra Dott. prodotta sub. doc.9), Perito del Tribunale Persona_3 di Torino Corso B. Croce 29 - 10135 Torino Tel. 011619341 e/o dei documenti sanitari e clinici presso la RSA ove si trovava ricoverato all'epoca del testamento.
- ammettere le prove orali su tutti i capitoli della narrativa in fatto del presente atto preceduti dalla locuzione “vero che”, indicando a testi i signori: Notaio Persona_4 di Pinerolo, medico geriatra dr. Dott. di Torino, la Dott.ssa Persona_3 Persona_5 di Pavia, l'Avv. Manuel Rolando di Torino, con riserva di indicarne altri.
Tutto ciò al fine di così decidere: in via principale e nel merito: per le ragioni esposte in narrativa accogliere il presente ricorso e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'inesistenza, e/o comunque annullare il testamento olografo del 11/10/2021 pubblicato il 08/09/2022 dal Notaio dott.ssa
di Pinerolo per contraffazione, falsità e/o grave difetto di forma in Persona_4 violazione dell'art. 602 cod. civ. o, in subordine, per incapacità di testare del sig. Pt_2
e/o per captazione da parte dei convenuti in danno del medesimo e per l'effetto
[...] condannare i convenuti alla restituzione alla parte ricorrente, quale erede legittima di
, di tutti i beni mobili ed immobili facenti parte dell'asse ereditario del de Parte_2 cuius;
- in ogni caso: con il favore di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al rimborso forfetario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge.
Per parte resistente Carta: Nel merito, rigettare tutte le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti e, conseguentemente, ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale dai registri immobiliari.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali oltre C.P.A. come per legge.
pagina 2 di 11 Per parte resistente Dichiarare inammissibili e/o infondate e comunque CP_2 rigettare le domande avversarie proposte nei confronti della signora e CP_2 per l'effetto per quanto occorrer possa, ordinare la cancellazione della domanda giudiziale dai registri immobiliari con oneri in capo a parte ricorrente.
Con il favore di spese e compensi di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per rito semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c.,
ha convenuto in giudizio e per Parte_1 CP_1 CP_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare la nullità, inefficacia, inesistenza e/o comunque annullare il testamento olografo dell'11.10.2021 per contraffazione, falsità e/o grave difetto di forma in violazione dell'art. 602 c.p.c. o, in subordine, per incapacità di testare di e/o per captazione da parte dei convenuti in Parte_2 danni del medesimo, per l'effetto condannare i convenuti alla restituzione dei beni ereditari.
A sostegno delle domande proposte, la ricorrente ha esposto di essere cugina di primo grado di , deceduto in Torino in data 17.7.2022; dopo aver appreso della Parte_2 morte del cugino, la ricorrente, sapendo di essere l'unica erede legittima ed escludendo la presenza di testamenti, aveva dato corso alle pratiche successorie, scoprendo tuttavia che in data 8.9.2022 era stato pubblicato testamento olografo apparentemente riconducibile al de cuius, con cui era stato nominato erede universale CP_1 ed era stato disposto un legato immobiliare in favore di esaminando la CP_2 scheda testamentaria, aveva riscontrato che la grafia con cui era stata scritta non era in alcun modo riconducibile a quella abituale del de cuius, motivo per cui si era rivolta ad una perita grafologa, dott.ssa , la quale aveva concluso per la falsità del Persona_5 testamento per difetto di autografia;
il testamento era in ogni caso annullabile anche per incapacità naturale o captazione, in quanto il de cuius, al momento della redazione, era affetto da una serie di patologie che lo rendevano incapace di curare adeguatamente ed autonomamente i propri interessi, come era dimostrato anche dalla circostanza che lo stesso fosse sottoposto ad amministrazione di sostegno.
Si sono costituiti in giudizio e chiedendo il rigetto delle CP_1 CP_2 domande. Entrambi hanno contestato sia la falsità del testamento che l'incapacità del de cuius, evidenziando altresì l'esistenza in vita di altre due cugine del de cuius, Pt_1
pagina 3 di 11 e . Hanno anche rimarcato il rapporto di amicizia esistente tra CP_3 Parte_3 essi resistenti e , deducendo invece che la ricorrente, pur essendo Parte_2 parente, non aveva nessun tipo di rapporti con il cugino e viveva in altra città.
L'unico incombente istruttorio svolto è stata la perizia grafologica affidata alla dott.ssa
Persona_6
*** *** ***
Deve innanzitutto ribadirsi, in punto integrità del contraddittorio, che e Controparte_4
non devono essere chiamate a prendere parte al presente giudizio, non Parte_3 essendo potenziali eredi legittime in caso di declaratoria di nullità o di annullamento del testamento: difatti, dall'albero genealogico prodotto da parte ricorrente come doc. 2, si desume che e sono figlie di un cugino del de cuius allo Controparte_4 Parte_3 stesso premorto;
in tal caso, dunque, essendovi una cugina in vita (la ricorrente),
l'eredità non si devolve ai parenti di grado ulteriore, né, d'altra parte, si applica la rappresentazione, che nella linea collaterale opera solo a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
Nel merito, la domanda principale di parte ricorrente è volta ad accertare la nullità del testamento olografo datato 11.10.2021 attribuito a (doc. 4 ricorrente) ai Parte_2 sensi dell'art. 606 comma 1 c.c. per difetto di autografia.
Va subito detto che questo giudice intende discostarsi, motivatamente, dalle conclusioni cui è giunta la c.t.u. dott.ssa Per_1
Innanzitutto, va ribadita la piena utilizzabilità, quali scritture di comparazione, delle lettere manoscritte prodotte da parte ricorrente come docc. 5, 6 e 7, non potendo queste ritenersi disconosciute dai resistenti;
si richiamano, in proposito, le considerazioni già esposte con ordinanza dell'8.10.2024; d'altra parte, i suddetti documenti sono stati accettati come scritture di comparazione nell'ambito delle operazioni peritali nel contraddittorio delle parti (ad eccezione di alcune limitate parti, si veda elaborato peritale pagg. 32 e ss.).
Si ritiene, altresì, che possa essere utilizzata come scrittura di comparazione il contratto di locazione prodotto come doc. 10 ricorrente, specificamente con riferimento alle aggiunte in corsivo scritte a penna (e fatta naturalmente eccezione per le firme del conduttore e della garante). Questo documento non è stato utilizzato come comparativa nelle operazioni peritali su opposizione del resistente Carta, in quanto non disponibile in originale. Tuttavia, va innanzitutto ribadito che la grafia presente nel doc. 10 non può pagina 4 di 11 considerarsi disconosciuta;
si richiama ancora una volta l'ordinanza 8.10.2024 e si osserva ulteriormente che la frase a pag. 11 della comparsa MO: “non vi è alcuna prova di come le precisazioni siano state aggiunte dal ” non integra Pt_2 disconoscimento;
lo stesso per quanto riguarda il secondo capoverso della comparsa
Carta: “parrebbe invece la medesima grafia della signora in via Controparte_5 subordinata, anche volendo attribuirla al ”. Le parti scritte a penna nel doc. 10 Pt_2 sono invece assolutamente similari alla grafia delle lettere manoscritte sub docc. 5, 6 e
7; evidente, altresì, la diversità di grafia con riferimento alle firme del conduttore Per_7
e della garante .
[...] Controparte_6
Ciò premesso circa il valore di scrittura riconosciuta del doc. 10, deve osservarsi che la mancata disponibilità dell'originale non può valere, di per sé, ad inficiare l'idoneità del documento a fungere da comparativa, specialmente per quanto riguarda la morfologia della scrittura, pienamente apprezzabile anche dalla copia depositata telematicamente.
Passando all'analisi del testo della scheda testamentaria (tralasciando per il momento la sottoscrizione) in confronto con le comparative come sopra individuate, va subito rimarcato che la diversità di grafia emerge ictu oculi: la grafia del testamento è, in modo palese, divergente dalle grafie che compaiono nei docc. 5, 6, 7, 10 ricorrente, le quali, invece, pur con alcune variazioni nel tempo, appaiono stilisticamente e morfologicamente omogenee.
Molte delle affinità che la c.t.u. ha riscontrato tra testamento e comparative attengono ad aspetti diversi dalla morfologia (incroci assiali, andamento decrescente, distanza tra le parole, movimenti curva angolo), che tuttavia appaiono secondari, in particolare quando la morfologia (intesa proprio come forma e struttura grafica delle parole scritte) si palesi, come nel caso di specie, ictu oculi diversa nel documento in verifica e nelle scritture di comparazione;
è la stessa c.t.u., a pag. 89 del proprio elaborato, in risposta alle osservazioni della c.t.p. di parte ricorrente che evidenziava la diversità di scrittura, a scrivere: “al di là della veste grafica morfologica, la natura grafica della mano che ha scritto il testamento si è espressa con modalità idiografiche che trovano riscontro nelle scritture e firme di ”, così implicitamente confermando che le affinità non Parte_2 riguardano la veste grafica morfologica, palesemente difforme.
Deve poi segnalarsi una rilevante contraddizione, che inficia la “tenuta” logica dell'elaborato peritale: a pag. 31 della relazione peritale, con riferimento alle scritture di comparazione, che coprono un arco temporale dal 2007 al 2018, si legge: pagina 5 di 11 “L'elaborazione delle lettere della scrittura corrente manifesta, con il passare degli anni, una progressiva diminuzione dell'elasticità e della curvilineità di movimento: la scrittura comparativa del 2018 è meno curvilinea e scorrevole rispetto a quella degli anni precedenti: si evincono in essa i primi indici di indurimento e contrazione del tracciato.
Le caratteristiche gestuali fanno emergere progressivo degrado della manifestazione grafomotoria: la dimensione del corpo medio di scrittura, nel passaggio della scrittura corrente dal 2007, al 2015 al 2018 presenta contrazione/diminuzione dell'altezza delle lettere e maggiore angolosità e movimenti di ampiezza via, via più contenuta”.
Ora, il de cuius nel 2018 (epoca dell'ultima scrittura di comparazione in ordine di tempo) aveva 87 anni;
nel 2021 ne aveva 90. La c.t.u., come visto sopra, attesta un progressivo degrado della scrittura dovuto all'età, che si manifesta in particolare con perdita di scorrevolezza e curvilineità del tratto grafico.
Ebbene, la grafia del testamento è maggiormente curvilinea di quella delle comparative, in particolare quella del 2018, più spigolosa;
in base alle considerazioni della stessa c.t.u., per effetto del rilevato progressivo deterioramento del gesto grafico, la scrittura nel 2021 avrebbe dovuto mostrare maggiore “angolosità, indurimento, contrazione del tracciato”, caratteristiche che invece non si ritrovano nella scheda in verifica, che presenta un tracciato grafico più tondeggiante che nelle comparative e meno angoloso.
A ciò si aggiunga che la relazione geriatrica sub doc. 9 ricorrente, datata 5.11.2021
(dunque circa due settimane dopo la redazione del testamento), oltre ad una “attuale ipovisione grave”, attesta condizioni generali del de cuius, a quella data, “precarie, il paziente è permanentemente allettato. Il paziente mostra importante ipostenia agli arti inferiori con impossibilità alla stazione eretta e non è in grado di deambulare (…) non è assolutamente in grado di attendere gli atti della vita quotidiana e necessita invece di assistenza costante 24 ore su 24”. Soprattutto, per quel che qui interessa, lo specialista scrive: “Ho constatato invece un quadro di grave deterioramento delle capacità motorie, prassiche, visuospaziali, della costruzione, della scrittura e lettura” (grassetto del giudice estensore).
La grafia nella scheda testamentaria non mostra, invece, segni di deterioramento, presentandosi invece precisa, ordinata e controllata. In particolare, il controllo – che emerge palese nella scrittura in verifica e si contrappone all'altrettanto palese maggiore fluidità della scrittura nelle comparative - appare in contraddizione con il deterioramento dovuto all'età attestato dalla stessa c.t.u. pagina 6 di 11 Si condivide, inoltre, il rilievo di parte ricorrente e della sua c.t.p. relativo alla maiuscola
L, sempre scritta in corsivo nelle scritture di comparazione (si veda il nome “ ” nei Pt_1 docc. 5, 6, 7 ricorrente, le parole “L'alloggio” e “La sottoscritta” nel doc. 10), scritta invece in stampatello nel testamento.
La consulente dell'ufficio ha risposto al suddetto rilievo evidenziando che l'uso dello stampatello sarebbe indice di regressione dell'espressione grafomotoria dovuta all'età, stante la maggiore facilità di esecuzione dello stampatello.
Tuttavia, come giustamente osservato da parte ricorrente, il de cuius era già anziano nel 2018, quando la L maiuscola viene realizzata con le consuete modalità esecutive in corsivo;
d'altro canto, la regressione che, a detta della c.t.u., spiegherebbe l'uso dello stampatello, è assente nel resto della scrittura testamentaria, in cui, come già osservato, sono assenti elementi di deterioramento. Infine, è vero che nelle comparative le maiuscole sono scritte talvolta in stampatello, ma non così per la L, che nelle comparative risulta solo scritta in corsivo, con caratteristiche molto divergenti dalle due
L maiuscole presenti nella scheda testamentaria.
Ed infine: il giudizio conclusivo della c.t.u. circa l'autenticità del testamento è espresso in termini di elevata probabilità e non di certezza scientifica, questo per l'indisponibilità di campionatura di scrittura corrente coeva all'anno del testamento.
Dunque, è la stessa c.t.u. ad esprimere il proprio giudizio solo in termini probabilistici, senza escludere del tutto, dunque, possibili esiti differenti.
Per tutte le motivazioni esposte questo giudice ritiene che possa dirsi accertata la non riconducibilità alla mano di del testo del testamento. Poiché il Parte_2 testamento olografo deve essere scritto per intero di pugno dal testatore, non è necessario estendere l'esame di autenticità alla sottoscrizione.
Deve quindi essere dichiarata la nullità del testamento impugnato ai sensi dell'art. 606 comma 1.
Parte ricorrente ha poi proposto domanda di condanna dei convenuti alla restituzione in proprio favore, quale erede legittima di , di tutti i beni mobili e immobili Parte_2 facenti parte dell'asse ereditario.
La domanda, da inquadrare ai sensi dell'art. 533 c.c., è meritevole di accoglimento.
Infatti, in conseguenza della declaratoria di nullità del testamento si apre la successione legittima.
pagina 7 di 11 Parte ricorrente, in qualità di unica cugina vivente del de cuius e in assenza di altri parenti (cfr. albero genealogico sub doc. 2 ricorrente, non contestato), è chiamata alla successione legittima e, con le domande svolte nel presente giudizio, ha manifestato tacitamente la volontà di accettare l'eredità.
Può dunque essere accertata la qualità di unica erede di in capo alla Parte_2 ricorrente, con conseguente suo diritto ad ottenere in restituzione dai convenuti i beni facenti parte dell'asse ereditario.
A tal proposito può osservarsi che nel ricorso introduttivo sono stati individuati i seguenti beni come facenti parte dell'asse ereditario:
- 4 immobili in Torino, meglio descritti nel ricorso, uno sito in via Palmieri n. 13 e gli altri in via Duino, uno di questi ultimi legato alla resistente CP_2
- i beni mobili contenuti nell'immobile di via Palmieri, dettagliatamente elencati nell'inventario redatto dal primo a.d.s. avv. Manuel Rolando (doc. 12);
- le giacenze dei seguenti conti correnti e depositi titoli, come risultanti dal rendiconto finale dell'a.d.s. sub doc. 13 ricorrente:
● presso la Filiale CHE BANCA SPA di Torino, Via Netro n. 0: due conti correnti (n.
100573100641 e n. 100571721345) per un saldo complessivo pari a euro 272.776,38 al
30.6.2022, ed un conto titoli (n. 00700105901) con un saldo pari a € 36.051,01 al
30.6.2022;
● presso la Filiale di Torino, Via San Donato n. 34/36: un conto corrente CP_7
(n. 5801816149680) con un saldo attivo pari a € 2.845,83 al 31.3.2022;
● presso Filiale FINECO BANCA SPA di Torino, Corso Turati: un conto corrente (n.
000003428856) con un saldo attivo pari euro € 621.059,14 al 27.6.2022 ed un conto titoli (n. 6982733) avente controvalore di € 2.971.364,00 al 27.6.2022;
● presso la CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR – Filiale di Monaco,
98000 - 23 Bd Princess Charlotte: un conto corrente (n. 00521982004) avente un saldo pari a € 207.139,93 al 31.5.2022, e un deposito titoli (n. 00587126117) pari a €
119.524,00 al 2.11.2020.
Il resistente , erede universale, non ha contestato la consistenza dell'asse CP_1 ereditario nei termini riferiti da parte ricorrente, né di essere in possesso dei beni ereditari ed anzi scrive al par. 7 della comparsa: “Il signor ha più che CP_1 legittimamente presentato la dichiarazione di successione del e ha dunque Pt_2 legittimamente preso possesso del compendio ereditario”. pagina 8 di 11 Con particolare riguardo agli immobili, il resistente non ha nemmeno contestato di CP_1 esserne l'attuale intestatario catastale (tranne che per quello censito al foglio 1456 part. 85 sub 9, che viene indicato dalla ricorrente come intestato a e Persona_8
; non risulta presente tra le allegazioni documentali il doc. 11 bis, mentre Parte_4 nel doc. 11 risulta l'intestazione catastale a dell'immobile in via Pietro CP_1
Palmieri n. 13).
Anche a cui è stato legato l'immobile in via Duino n. 189 censito al foglio CP_2
1456 part. 85 sub 22, non ha contestato di essere in possesso del cespite né di averlo a sé catastalmente intestato.
Con specifico riguardo ai conti correnti e depositi titoli, il resistente ha ammesso CP_1 di aver chiuso quelli presso Credit Agricole di Monaco e Fineco Bank, di cui ha quindi ottenuto la liquidazione.
Essendo tali conti già stati liquidati, il resistente deve essere condannato a restituire l'equivalente delle giacenze indicate da parte ricorrente sulla scorta del rendiconto finale dell' a.d.s., come detto non contestate dal resistente.
Non possono considerarsi in possesso del il conto presso , in quanto CP_1 CP_7 sottoposto a pignoramento (come riconosciuto sia dalla ricorrente che dal resistente, cfr. anche doc. 16 ricorrente) né quelli presso Che Banca, essendone stata sospesa la liquidazione in attesa della definizione del contenzioso giudiziario (cfr. doc. 15 ricorrente).
Per quanto concerne, infine, i beni mobili contenuti nella casa di Via Pietro Palmieri n.
13 si ritiene di doverli escludere dalla condanna restitutoria per mancanza di una domanda sufficientemente specifica;
parte ricorrente, infatti, si è limitata a fare richiamo all'inventario sub doc. 12 che tuttavia contiene un lungo elenco di numerosi beni, la maggior parte privi di valore commerciale, in molti casi descritti in termini generici ed inidonei ad individuare i beni con precisione (ad es.: riviste, stoffe, libri, lenzuola, attrezzi da lavoro, arnesi e prodotti per la pulizia etc.), pertanto, in assenza di migliore specificazione da parte della ricorrente circa i beni che intende recuperare, non è possibile emettere statuizione di condanna.
In definitiva, deve essere condannato a restituire alla ricorrente i CP_1 seguenti beni immobili: 1) in Torino, Via Pietro Palmieri n. 13 piano 5, foglio 1176 n. 672 sub 17; 2) in Torino, via Duino n. 184 B piano S1 foglio 1456 n. 418 sub 24; 3) in Torino, via Duino n. 189 piano S1 – 4 foglio 1456 part. 85 sub 9. pagina 9 di 11 deve essere altresì condannato a restituire alla ricorrente le seguenti CP_1 somme: € 621.059,14 riferiti alla liquidazione del conto corrente n. 000003428856 presso € 2.971.364,00 riferiti alla liquidazione del conto titoli Controparte_8 presso Fineco Banca s.p.a. n. 6982733; € 207.139,93 riferiti alla liquidazione del conto corrente n. 00521982004 presso Credite Agricole;
€ 119.524,00 riferiti alla liquidazione del deposito titoli n. 00587126117 presso Credite Agricole. deve essere condannata a restituire alla ricorrente l'immobile sito in CP_2
Torino, via Duino n. 189 piano 5 foglio 1456 part. 85 sub 22.
Le spese di lite vanno poste a carico dei resistenti per il principio di soccombenza ma nella diversa misura di ¾ a carico del Carta e di ¼ a carico di per il diverso CP_2 interesse economico in causa. Ai fini della liquidazione, posto il valore indeterminabile della domanda di nullità del testamento, si utilizza lo scaglione da € 2.000.001,00 ad €
4.000.000,00 in relazione al valore dei beni ereditari per cui è stata emessa condanna alla restituzione. Si reputano congrui i parametri minimi non essendovi stata una trattazione complessa, sia in ragione della materia che del rito.
Anche le spese di c.t.u., come già liquidate in corso di causa, vanno poste a carico dei resistenti nelle misure indicate per effetto della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) dichiara la nullità del testamento attribuito a datato 11.10.2021 Parte_2 pubblicato in data 8.9.2022 dal notaio di Pinerolo;
Persona_4 accertata l'apertura della successione legittima e la qualità di unica erede legittima di
, Parte_1
2) condanna a restituire a i seguenti beni immobili: CP_1 Parte_1
1) in Torino, Via Pietro Palmieri n. 13 piano 5, foglio 1176 n. 672 sub 17; 2) in Torino, via Duino n. 184 B piano S1 foglio 1456 n. 418 sub 24; 3) in Torino, via Duino n. 189 piano S1 – 4 foglio 1456 part. 85 sub 9;
3) condanna a restituire a le seguenti somme: € CP_1 Parte_1
621.059,14; € 2.971.364,00; € 207.139,93; € 119.524,00;
4) condanna a restituire a l'immobile sito in Torino, CP_2 Parte_1 via Duino n. 189 piano 5 foglio 1456 part. 85 sub 22; pagina 10 di 11 5) condanna e per le rispettive quote di ¾ e ¼, a CP_1 CP_2 rifondere a le spese di lite, che si liquidano in complessivi € Parte_1
24.668,00 per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
6) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e CP_1 CP_2 per le rispettive quote di ¾ e ¼.
Così deciso in Torino, in data 23 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona CO
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
CO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10112/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Davide Parte_1 C.F._1
NZ MA IV del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Lanino n. 5
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Francesca CP_1 C.F._2
Rissone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, Via Beaumont n. 23
RESISTENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Alberto CP_2 C.F._3
VA e Francesca IA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino,
Corso Marconi n. 10
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: IN VIA ISTRUTTORIA: RIMETTERE LA CAUSA SUL RUOLO
FISSANDO UDIENZA PER ULTERIORI ISTRUTTORI AL FINE DI:
- dichiarare nulla la C.T.U. e/o annullarla per i suddetti motivi e/o per quanto rilevato
d'ufficio, disponendo, ove occorrer possa, nuova perizia grafologica sul testamento de quo;
pagina 1 di 11 - ordinare l'integrazione di CTU o convocazione a chiarimenti della perita dott.ssa Per_ in merito alle questioni dedotte nelle Osservazioni della CTP dott.ssa Per_1 nonché di quanto eccepito dal difensore all'udienza del 1 aprile 2025 e meglio illustrato nel presente atto;
- ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione e/o l'acquisizione dell'intero fascicolo sanitario del de cuius comprensivo del test della scrittura e di tutti gli esami clinici relativi alla
Relazione del geriatra Dott. prodotta sub. doc.9), Perito del Tribunale Persona_3 di Torino Corso B. Croce 29 - 10135 Torino Tel. 011619341 e/o dei documenti sanitari e clinici presso la RSA ove si trovava ricoverato all'epoca del testamento.
- ammettere le prove orali su tutti i capitoli della narrativa in fatto del presente atto preceduti dalla locuzione “vero che”, indicando a testi i signori: Notaio Persona_4 di Pinerolo, medico geriatra dr. Dott. di Torino, la Dott.ssa Persona_3 Persona_5 di Pavia, l'Avv. Manuel Rolando di Torino, con riserva di indicarne altri.
Tutto ciò al fine di così decidere: in via principale e nel merito: per le ragioni esposte in narrativa accogliere il presente ricorso e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'inesistenza, e/o comunque annullare il testamento olografo del 11/10/2021 pubblicato il 08/09/2022 dal Notaio dott.ssa
di Pinerolo per contraffazione, falsità e/o grave difetto di forma in Persona_4 violazione dell'art. 602 cod. civ. o, in subordine, per incapacità di testare del sig. Pt_2
e/o per captazione da parte dei convenuti in danno del medesimo e per l'effetto
[...] condannare i convenuti alla restituzione alla parte ricorrente, quale erede legittima di
, di tutti i beni mobili ed immobili facenti parte dell'asse ereditario del de Parte_2 cuius;
- in ogni caso: con il favore di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al rimborso forfetario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge.
Per parte resistente Carta: Nel merito, rigettare tutte le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti e, conseguentemente, ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale dai registri immobiliari.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali oltre C.P.A. come per legge.
pagina 2 di 11 Per parte resistente Dichiarare inammissibili e/o infondate e comunque CP_2 rigettare le domande avversarie proposte nei confronti della signora e CP_2 per l'effetto per quanto occorrer possa, ordinare la cancellazione della domanda giudiziale dai registri immobiliari con oneri in capo a parte ricorrente.
Con il favore di spese e compensi di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per rito semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c.,
ha convenuto in giudizio e per Parte_1 CP_1 CP_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare la nullità, inefficacia, inesistenza e/o comunque annullare il testamento olografo dell'11.10.2021 per contraffazione, falsità e/o grave difetto di forma in violazione dell'art. 602 c.p.c. o, in subordine, per incapacità di testare di e/o per captazione da parte dei convenuti in Parte_2 danni del medesimo, per l'effetto condannare i convenuti alla restituzione dei beni ereditari.
A sostegno delle domande proposte, la ricorrente ha esposto di essere cugina di primo grado di , deceduto in Torino in data 17.7.2022; dopo aver appreso della Parte_2 morte del cugino, la ricorrente, sapendo di essere l'unica erede legittima ed escludendo la presenza di testamenti, aveva dato corso alle pratiche successorie, scoprendo tuttavia che in data 8.9.2022 era stato pubblicato testamento olografo apparentemente riconducibile al de cuius, con cui era stato nominato erede universale CP_1 ed era stato disposto un legato immobiliare in favore di esaminando la CP_2 scheda testamentaria, aveva riscontrato che la grafia con cui era stata scritta non era in alcun modo riconducibile a quella abituale del de cuius, motivo per cui si era rivolta ad una perita grafologa, dott.ssa , la quale aveva concluso per la falsità del Persona_5 testamento per difetto di autografia;
il testamento era in ogni caso annullabile anche per incapacità naturale o captazione, in quanto il de cuius, al momento della redazione, era affetto da una serie di patologie che lo rendevano incapace di curare adeguatamente ed autonomamente i propri interessi, come era dimostrato anche dalla circostanza che lo stesso fosse sottoposto ad amministrazione di sostegno.
Si sono costituiti in giudizio e chiedendo il rigetto delle CP_1 CP_2 domande. Entrambi hanno contestato sia la falsità del testamento che l'incapacità del de cuius, evidenziando altresì l'esistenza in vita di altre due cugine del de cuius, Pt_1
pagina 3 di 11 e . Hanno anche rimarcato il rapporto di amicizia esistente tra CP_3 Parte_3 essi resistenti e , deducendo invece che la ricorrente, pur essendo Parte_2 parente, non aveva nessun tipo di rapporti con il cugino e viveva in altra città.
L'unico incombente istruttorio svolto è stata la perizia grafologica affidata alla dott.ssa
Persona_6
*** *** ***
Deve innanzitutto ribadirsi, in punto integrità del contraddittorio, che e Controparte_4
non devono essere chiamate a prendere parte al presente giudizio, non Parte_3 essendo potenziali eredi legittime in caso di declaratoria di nullità o di annullamento del testamento: difatti, dall'albero genealogico prodotto da parte ricorrente come doc. 2, si desume che e sono figlie di un cugino del de cuius allo Controparte_4 Parte_3 stesso premorto;
in tal caso, dunque, essendovi una cugina in vita (la ricorrente),
l'eredità non si devolve ai parenti di grado ulteriore, né, d'altra parte, si applica la rappresentazione, che nella linea collaterale opera solo a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
Nel merito, la domanda principale di parte ricorrente è volta ad accertare la nullità del testamento olografo datato 11.10.2021 attribuito a (doc. 4 ricorrente) ai Parte_2 sensi dell'art. 606 comma 1 c.c. per difetto di autografia.
Va subito detto che questo giudice intende discostarsi, motivatamente, dalle conclusioni cui è giunta la c.t.u. dott.ssa Per_1
Innanzitutto, va ribadita la piena utilizzabilità, quali scritture di comparazione, delle lettere manoscritte prodotte da parte ricorrente come docc. 5, 6 e 7, non potendo queste ritenersi disconosciute dai resistenti;
si richiamano, in proposito, le considerazioni già esposte con ordinanza dell'8.10.2024; d'altra parte, i suddetti documenti sono stati accettati come scritture di comparazione nell'ambito delle operazioni peritali nel contraddittorio delle parti (ad eccezione di alcune limitate parti, si veda elaborato peritale pagg. 32 e ss.).
Si ritiene, altresì, che possa essere utilizzata come scrittura di comparazione il contratto di locazione prodotto come doc. 10 ricorrente, specificamente con riferimento alle aggiunte in corsivo scritte a penna (e fatta naturalmente eccezione per le firme del conduttore e della garante). Questo documento non è stato utilizzato come comparativa nelle operazioni peritali su opposizione del resistente Carta, in quanto non disponibile in originale. Tuttavia, va innanzitutto ribadito che la grafia presente nel doc. 10 non può pagina 4 di 11 considerarsi disconosciuta;
si richiama ancora una volta l'ordinanza 8.10.2024 e si osserva ulteriormente che la frase a pag. 11 della comparsa MO: “non vi è alcuna prova di come le precisazioni siano state aggiunte dal ” non integra Pt_2 disconoscimento;
lo stesso per quanto riguarda il secondo capoverso della comparsa
Carta: “parrebbe invece la medesima grafia della signora in via Controparte_5 subordinata, anche volendo attribuirla al ”. Le parti scritte a penna nel doc. 10 Pt_2 sono invece assolutamente similari alla grafia delle lettere manoscritte sub docc. 5, 6 e
7; evidente, altresì, la diversità di grafia con riferimento alle firme del conduttore Per_7
e della garante .
[...] Controparte_6
Ciò premesso circa il valore di scrittura riconosciuta del doc. 10, deve osservarsi che la mancata disponibilità dell'originale non può valere, di per sé, ad inficiare l'idoneità del documento a fungere da comparativa, specialmente per quanto riguarda la morfologia della scrittura, pienamente apprezzabile anche dalla copia depositata telematicamente.
Passando all'analisi del testo della scheda testamentaria (tralasciando per il momento la sottoscrizione) in confronto con le comparative come sopra individuate, va subito rimarcato che la diversità di grafia emerge ictu oculi: la grafia del testamento è, in modo palese, divergente dalle grafie che compaiono nei docc. 5, 6, 7, 10 ricorrente, le quali, invece, pur con alcune variazioni nel tempo, appaiono stilisticamente e morfologicamente omogenee.
Molte delle affinità che la c.t.u. ha riscontrato tra testamento e comparative attengono ad aspetti diversi dalla morfologia (incroci assiali, andamento decrescente, distanza tra le parole, movimenti curva angolo), che tuttavia appaiono secondari, in particolare quando la morfologia (intesa proprio come forma e struttura grafica delle parole scritte) si palesi, come nel caso di specie, ictu oculi diversa nel documento in verifica e nelle scritture di comparazione;
è la stessa c.t.u., a pag. 89 del proprio elaborato, in risposta alle osservazioni della c.t.p. di parte ricorrente che evidenziava la diversità di scrittura, a scrivere: “al di là della veste grafica morfologica, la natura grafica della mano che ha scritto il testamento si è espressa con modalità idiografiche che trovano riscontro nelle scritture e firme di ”, così implicitamente confermando che le affinità non Parte_2 riguardano la veste grafica morfologica, palesemente difforme.
Deve poi segnalarsi una rilevante contraddizione, che inficia la “tenuta” logica dell'elaborato peritale: a pag. 31 della relazione peritale, con riferimento alle scritture di comparazione, che coprono un arco temporale dal 2007 al 2018, si legge: pagina 5 di 11 “L'elaborazione delle lettere della scrittura corrente manifesta, con il passare degli anni, una progressiva diminuzione dell'elasticità e della curvilineità di movimento: la scrittura comparativa del 2018 è meno curvilinea e scorrevole rispetto a quella degli anni precedenti: si evincono in essa i primi indici di indurimento e contrazione del tracciato.
Le caratteristiche gestuali fanno emergere progressivo degrado della manifestazione grafomotoria: la dimensione del corpo medio di scrittura, nel passaggio della scrittura corrente dal 2007, al 2015 al 2018 presenta contrazione/diminuzione dell'altezza delle lettere e maggiore angolosità e movimenti di ampiezza via, via più contenuta”.
Ora, il de cuius nel 2018 (epoca dell'ultima scrittura di comparazione in ordine di tempo) aveva 87 anni;
nel 2021 ne aveva 90. La c.t.u., come visto sopra, attesta un progressivo degrado della scrittura dovuto all'età, che si manifesta in particolare con perdita di scorrevolezza e curvilineità del tratto grafico.
Ebbene, la grafia del testamento è maggiormente curvilinea di quella delle comparative, in particolare quella del 2018, più spigolosa;
in base alle considerazioni della stessa c.t.u., per effetto del rilevato progressivo deterioramento del gesto grafico, la scrittura nel 2021 avrebbe dovuto mostrare maggiore “angolosità, indurimento, contrazione del tracciato”, caratteristiche che invece non si ritrovano nella scheda in verifica, che presenta un tracciato grafico più tondeggiante che nelle comparative e meno angoloso.
A ciò si aggiunga che la relazione geriatrica sub doc. 9 ricorrente, datata 5.11.2021
(dunque circa due settimane dopo la redazione del testamento), oltre ad una “attuale ipovisione grave”, attesta condizioni generali del de cuius, a quella data, “precarie, il paziente è permanentemente allettato. Il paziente mostra importante ipostenia agli arti inferiori con impossibilità alla stazione eretta e non è in grado di deambulare (…) non è assolutamente in grado di attendere gli atti della vita quotidiana e necessita invece di assistenza costante 24 ore su 24”. Soprattutto, per quel che qui interessa, lo specialista scrive: “Ho constatato invece un quadro di grave deterioramento delle capacità motorie, prassiche, visuospaziali, della costruzione, della scrittura e lettura” (grassetto del giudice estensore).
La grafia nella scheda testamentaria non mostra, invece, segni di deterioramento, presentandosi invece precisa, ordinata e controllata. In particolare, il controllo – che emerge palese nella scrittura in verifica e si contrappone all'altrettanto palese maggiore fluidità della scrittura nelle comparative - appare in contraddizione con il deterioramento dovuto all'età attestato dalla stessa c.t.u. pagina 6 di 11 Si condivide, inoltre, il rilievo di parte ricorrente e della sua c.t.p. relativo alla maiuscola
L, sempre scritta in corsivo nelle scritture di comparazione (si veda il nome “ ” nei Pt_1 docc. 5, 6, 7 ricorrente, le parole “L'alloggio” e “La sottoscritta” nel doc. 10), scritta invece in stampatello nel testamento.
La consulente dell'ufficio ha risposto al suddetto rilievo evidenziando che l'uso dello stampatello sarebbe indice di regressione dell'espressione grafomotoria dovuta all'età, stante la maggiore facilità di esecuzione dello stampatello.
Tuttavia, come giustamente osservato da parte ricorrente, il de cuius era già anziano nel 2018, quando la L maiuscola viene realizzata con le consuete modalità esecutive in corsivo;
d'altro canto, la regressione che, a detta della c.t.u., spiegherebbe l'uso dello stampatello, è assente nel resto della scrittura testamentaria, in cui, come già osservato, sono assenti elementi di deterioramento. Infine, è vero che nelle comparative le maiuscole sono scritte talvolta in stampatello, ma non così per la L, che nelle comparative risulta solo scritta in corsivo, con caratteristiche molto divergenti dalle due
L maiuscole presenti nella scheda testamentaria.
Ed infine: il giudizio conclusivo della c.t.u. circa l'autenticità del testamento è espresso in termini di elevata probabilità e non di certezza scientifica, questo per l'indisponibilità di campionatura di scrittura corrente coeva all'anno del testamento.
Dunque, è la stessa c.t.u. ad esprimere il proprio giudizio solo in termini probabilistici, senza escludere del tutto, dunque, possibili esiti differenti.
Per tutte le motivazioni esposte questo giudice ritiene che possa dirsi accertata la non riconducibilità alla mano di del testo del testamento. Poiché il Parte_2 testamento olografo deve essere scritto per intero di pugno dal testatore, non è necessario estendere l'esame di autenticità alla sottoscrizione.
Deve quindi essere dichiarata la nullità del testamento impugnato ai sensi dell'art. 606 comma 1.
Parte ricorrente ha poi proposto domanda di condanna dei convenuti alla restituzione in proprio favore, quale erede legittima di , di tutti i beni mobili e immobili Parte_2 facenti parte dell'asse ereditario.
La domanda, da inquadrare ai sensi dell'art. 533 c.c., è meritevole di accoglimento.
Infatti, in conseguenza della declaratoria di nullità del testamento si apre la successione legittima.
pagina 7 di 11 Parte ricorrente, in qualità di unica cugina vivente del de cuius e in assenza di altri parenti (cfr. albero genealogico sub doc. 2 ricorrente, non contestato), è chiamata alla successione legittima e, con le domande svolte nel presente giudizio, ha manifestato tacitamente la volontà di accettare l'eredità.
Può dunque essere accertata la qualità di unica erede di in capo alla Parte_2 ricorrente, con conseguente suo diritto ad ottenere in restituzione dai convenuti i beni facenti parte dell'asse ereditario.
A tal proposito può osservarsi che nel ricorso introduttivo sono stati individuati i seguenti beni come facenti parte dell'asse ereditario:
- 4 immobili in Torino, meglio descritti nel ricorso, uno sito in via Palmieri n. 13 e gli altri in via Duino, uno di questi ultimi legato alla resistente CP_2
- i beni mobili contenuti nell'immobile di via Palmieri, dettagliatamente elencati nell'inventario redatto dal primo a.d.s. avv. Manuel Rolando (doc. 12);
- le giacenze dei seguenti conti correnti e depositi titoli, come risultanti dal rendiconto finale dell'a.d.s. sub doc. 13 ricorrente:
● presso la Filiale CHE BANCA SPA di Torino, Via Netro n. 0: due conti correnti (n.
100573100641 e n. 100571721345) per un saldo complessivo pari a euro 272.776,38 al
30.6.2022, ed un conto titoli (n. 00700105901) con un saldo pari a € 36.051,01 al
30.6.2022;
● presso la Filiale di Torino, Via San Donato n. 34/36: un conto corrente CP_7
(n. 5801816149680) con un saldo attivo pari a € 2.845,83 al 31.3.2022;
● presso Filiale FINECO BANCA SPA di Torino, Corso Turati: un conto corrente (n.
000003428856) con un saldo attivo pari euro € 621.059,14 al 27.6.2022 ed un conto titoli (n. 6982733) avente controvalore di € 2.971.364,00 al 27.6.2022;
● presso la CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR – Filiale di Monaco,
98000 - 23 Bd Princess Charlotte: un conto corrente (n. 00521982004) avente un saldo pari a € 207.139,93 al 31.5.2022, e un deposito titoli (n. 00587126117) pari a €
119.524,00 al 2.11.2020.
Il resistente , erede universale, non ha contestato la consistenza dell'asse CP_1 ereditario nei termini riferiti da parte ricorrente, né di essere in possesso dei beni ereditari ed anzi scrive al par. 7 della comparsa: “Il signor ha più che CP_1 legittimamente presentato la dichiarazione di successione del e ha dunque Pt_2 legittimamente preso possesso del compendio ereditario”. pagina 8 di 11 Con particolare riguardo agli immobili, il resistente non ha nemmeno contestato di CP_1 esserne l'attuale intestatario catastale (tranne che per quello censito al foglio 1456 part. 85 sub 9, che viene indicato dalla ricorrente come intestato a e Persona_8
; non risulta presente tra le allegazioni documentali il doc. 11 bis, mentre Parte_4 nel doc. 11 risulta l'intestazione catastale a dell'immobile in via Pietro CP_1
Palmieri n. 13).
Anche a cui è stato legato l'immobile in via Duino n. 189 censito al foglio CP_2
1456 part. 85 sub 22, non ha contestato di essere in possesso del cespite né di averlo a sé catastalmente intestato.
Con specifico riguardo ai conti correnti e depositi titoli, il resistente ha ammesso CP_1 di aver chiuso quelli presso Credit Agricole di Monaco e Fineco Bank, di cui ha quindi ottenuto la liquidazione.
Essendo tali conti già stati liquidati, il resistente deve essere condannato a restituire l'equivalente delle giacenze indicate da parte ricorrente sulla scorta del rendiconto finale dell' a.d.s., come detto non contestate dal resistente.
Non possono considerarsi in possesso del il conto presso , in quanto CP_1 CP_7 sottoposto a pignoramento (come riconosciuto sia dalla ricorrente che dal resistente, cfr. anche doc. 16 ricorrente) né quelli presso Che Banca, essendone stata sospesa la liquidazione in attesa della definizione del contenzioso giudiziario (cfr. doc. 15 ricorrente).
Per quanto concerne, infine, i beni mobili contenuti nella casa di Via Pietro Palmieri n.
13 si ritiene di doverli escludere dalla condanna restitutoria per mancanza di una domanda sufficientemente specifica;
parte ricorrente, infatti, si è limitata a fare richiamo all'inventario sub doc. 12 che tuttavia contiene un lungo elenco di numerosi beni, la maggior parte privi di valore commerciale, in molti casi descritti in termini generici ed inidonei ad individuare i beni con precisione (ad es.: riviste, stoffe, libri, lenzuola, attrezzi da lavoro, arnesi e prodotti per la pulizia etc.), pertanto, in assenza di migliore specificazione da parte della ricorrente circa i beni che intende recuperare, non è possibile emettere statuizione di condanna.
In definitiva, deve essere condannato a restituire alla ricorrente i CP_1 seguenti beni immobili: 1) in Torino, Via Pietro Palmieri n. 13 piano 5, foglio 1176 n. 672 sub 17; 2) in Torino, via Duino n. 184 B piano S1 foglio 1456 n. 418 sub 24; 3) in Torino, via Duino n. 189 piano S1 – 4 foglio 1456 part. 85 sub 9. pagina 9 di 11 deve essere altresì condannato a restituire alla ricorrente le seguenti CP_1 somme: € 621.059,14 riferiti alla liquidazione del conto corrente n. 000003428856 presso € 2.971.364,00 riferiti alla liquidazione del conto titoli Controparte_8 presso Fineco Banca s.p.a. n. 6982733; € 207.139,93 riferiti alla liquidazione del conto corrente n. 00521982004 presso Credite Agricole;
€ 119.524,00 riferiti alla liquidazione del deposito titoli n. 00587126117 presso Credite Agricole. deve essere condannata a restituire alla ricorrente l'immobile sito in CP_2
Torino, via Duino n. 189 piano 5 foglio 1456 part. 85 sub 22.
Le spese di lite vanno poste a carico dei resistenti per il principio di soccombenza ma nella diversa misura di ¾ a carico del Carta e di ¼ a carico di per il diverso CP_2 interesse economico in causa. Ai fini della liquidazione, posto il valore indeterminabile della domanda di nullità del testamento, si utilizza lo scaglione da € 2.000.001,00 ad €
4.000.000,00 in relazione al valore dei beni ereditari per cui è stata emessa condanna alla restituzione. Si reputano congrui i parametri minimi non essendovi stata una trattazione complessa, sia in ragione della materia che del rito.
Anche le spese di c.t.u., come già liquidate in corso di causa, vanno poste a carico dei resistenti nelle misure indicate per effetto della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) dichiara la nullità del testamento attribuito a datato 11.10.2021 Parte_2 pubblicato in data 8.9.2022 dal notaio di Pinerolo;
Persona_4 accertata l'apertura della successione legittima e la qualità di unica erede legittima di
, Parte_1
2) condanna a restituire a i seguenti beni immobili: CP_1 Parte_1
1) in Torino, Via Pietro Palmieri n. 13 piano 5, foglio 1176 n. 672 sub 17; 2) in Torino, via Duino n. 184 B piano S1 foglio 1456 n. 418 sub 24; 3) in Torino, via Duino n. 189 piano S1 – 4 foglio 1456 part. 85 sub 9;
3) condanna a restituire a le seguenti somme: € CP_1 Parte_1
621.059,14; € 2.971.364,00; € 207.139,93; € 119.524,00;
4) condanna a restituire a l'immobile sito in Torino, CP_2 Parte_1 via Duino n. 189 piano 5 foglio 1456 part. 85 sub 22; pagina 10 di 11 5) condanna e per le rispettive quote di ¾ e ¼, a CP_1 CP_2 rifondere a le spese di lite, che si liquidano in complessivi € Parte_1
24.668,00 per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
6) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e CP_1 CP_2 per le rispettive quote di ¾ e ¼.
Così deciso in Torino, in data 23 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona CO
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