Ordinanza collegiale 21 novembre 2025
Sentenza breve 7 gennaio 2026
Sentenza breve 7 gennaio 2026
Sentenza breve 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 07/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00014/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00762/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 762 del 2025, proposto da
IR AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Sgarbi, con domicilio eletto presso il suo studio in AN, via Calatafimi n.2;
contro
U.T.G. - Prefettura di AN, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale AN, domiciliataria ex lege in AN, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del decreto (codice pratica n.P-AN/L/Q/2023/100495) emesso dalla Prefettura - UTG di AN (Sportello Unico per l'Immigrazione di AN) in data 14.08.2025 con cui si dichiara “
la decadenza del nulla osta al lavoro subordinato richiesto dal datore di lavoro per decorrenza del termine di validità di cui all'art.31 co.4 D.P.R. 394/1999” nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e connesso al provvedimento direttamente impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di AN e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. GI IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente AR IR espone di essere titolare e amministratore unico della ditta “B.F. Naval Srl”. Nell’ambito del “decreto – flussi” 2021-2022 il sig. AR IR, in nome e per conto della società “B.F. Naval Srl”, previa verifica dell’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, in data 27 marzo 2023 inoltrava telematicamente domanda di nulla-osta al lavoro subordinato in favore del lavoratore sig. LL AK.
La Prefettura – UTG di AN (Sportello Unico per l’Immigrazione) “considerato che nella fattispecie sussistono i presupposti per il rilascio del nulla osta ai sensi dell’art.42 del decreto legge 21 giugno 2022 n.73” rilasciava il suddetto nulla-osta.
Il lavoratore in questione presentava quindi istanza in data 7 dicembre 2023 per presentare la relativa richiesta di visto per l’ingresso in territorio nazionale. Il passaporto veniva restituito in data 12 dicembre 2024 senza che allo stesso venisse però rilasciato il visto richiesto e senza che lo stesso venisse più convocato o contattato per tale incombente.
In data 18 luglio 2025 il ricorrente comunicava a mezzo pec allo Sportello Unico per l’Immigrazione di AN che l’Ambasciata d’Italia a Dhaka non aveva ancora provveduto al rilascio dei molteplici visti d’ingresso richiesti dai lavoratori cui era stato in precedenza concesso il nulla osta, compreso il sig. LL AK.
In data 14 agosto 2025 la Prefettura di AN (Sportello Unico per l’Immigrazione) emanava il provvedimento di decadenza del nulla-osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del sig. LL AK. oggi impugnato sul presupposto che “dal momento del rilascio del nulla-osta sono decorsi oltre sei mesi senza che ne sia seguito l’ingresso del lavoratore o la relativa richiesta di conversione nei termini previsti” e che “ai sensi dell’art.31 co.4 D.P.R. 394/1999 ciò comporta la decadenza automatica del nulla osta”
Il provvedimento è impugnato con il presente ricorso.
In primo luogo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 7 della Legge n.241/90 per omessa comunicazione di avvio del procedimento alla ditta datrice di lavoro.
Deduce inoltre violazione di legge ed eccesso di potere relativamente all’art.31 c.4 DPR n.394/1999 ed all’art.2 c.4 Legge n.241/1990.
Si esprime che, seppur l’art.3 c.4 DPR n.394/1999 preveda solo che la validità del nulla-osta “è di sei mesi dalla data del rilascio stesso”, il mancato rilascio del visto di ingresso da parte dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka a tutt’oggi non può essere affatto imputabile e/o imputato al lavoratore che tempestivamente ne ha chiesto il rilascio, senza però che la rappresentanza consolare abbia mai provveduto in tal senso e soprattutto senza che la rappresentanza consolare in questione abbia mai provveduto alla conclusione del procedimento nei termini di legge previsti, essendogli quindi imputabile la violazione. Del resto i casi di revoca del nulla osta sono specificamente regolamentati tanto dall’art.22 T.U. Immigrazione che al comma 5 ter secondo cui “Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore….”. Non ricorrerebbe alcuno degli elementi ostativi indicati dalle suddette norme, inoltre vi sarebbe un totale difetto di motivazione.
Con ordinanza n. 936/2025 il Collegio disponeva l’acquisizione di una relazione dal responsabile del procedimento della Prefettura di AN, contenente chiarimenti sull’attuale situazione riguardante i problemi relativi al rilascio dei visti ai cittadini bangladesi, nonché sull’eventuale applicazione del decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187, che ha temporaneamente sospeso l’efficacia dei nulla osta rilasciati ai cittadini di tale paese. Ciò anche in considerazione della circostanza che la stessa circolare del 18 settembre 2025, depositata dalla PA sembra consentire l’esercizio dell’autotutela sulle archiviazioni in caso di ricorsi (e quindi di dimostrazione di persistente interesse da parte dei datori di lavoro).
L’Amministrazione ha adempiuto in data 3 dicembre 2025.
Alla camera di Consiglio del 18 dicembre 2025, sussistendone i presupposti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
1 Il ricorso è fondato e deve essere accolto, ai fini e nei limiti che seguono. In risposta alle richieste istruttorie di questo Tar, l’Amministrazione ha condivisibilmente ricordato le disposizioni di cui all’art. 42 del D.L. n. 73/2022, in relazione al Decreto Flussi 2022, con il quale il legislatore, nell’ottica di favorire la semplificazione della procedura diretta al rilascio di Nulla – Osta al lavoro subordinato, stagionale e non, ha previsto l’automatico rilascio per effetto della sola presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, facendo salva l’eventuale revoca del Nulla – Osta nell’ipotesi di successivo accertamento di eventuali elementi ostativi. Nell’ottica di prevenire e/o limitare il fenomeno della presentazione di documentazione contraffatta da parte dei lavoratori provenienti da alcuni paesi a rischio (tra i quali, per quanto qui interessa, il Bangladesh), il legislatore con il successivo D.L. 145/2024, convertito con legge 9 dicembre 2024 n. 187, ha disposto all’art. 3, comma 1, l’inapplicabilità dell’art. 22, comma 5 con riguardo ai cittadini dei cd. Paesi a rischio.
1.1 Per l’effetto di questa norma, per i lavoratori provenienti da Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka e Marocco, si è previsto il rilascio del Nulla - Osta al lavoro solo all’esito della positiva verifica da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24 bis del Testo Unico sull’Immigrazione.
1.2 Rileva per il caso in esame, ad avviso del Collegio che, come ricordato dalla stessa amministrazione, con riferimento ai lavoratori provenienti dai Paesi a rischio i quali, alla data di entrata in vigore del D.L. 145/2024 (11 ottobre 2024) non abbiano già ottenuto il visto d’ingresso in Italia, l’art. 3, comma 2, della medesima normativa abbia previsto la sospensione dell'efficacia dei Nulla Osta al lavoro già rilasciati fino alla conferma espressa da parte del S.U.I. del positivo espletamento delle verifiche di legge.
1.3 A detta dell’Amministrazione la revoca impugnata sarebbe legittima in quanto al momento del rilascio dei Nulla – Osta da parte del S.U.I. di AN, il D.L n. 145/2024 non era ancora vigente, per cui permaneva in capo ai lavoratori l’onere di attivarsi nel rispetto del termine di cui al DPR 394/1999 (sei mesi dal rilascio) per la richiesta del visto d’ingresso, al fine di non incorrere in decadenze. Con riferimento alla problematica afferente i ritardi da parte della rappresentanza italiana in Bangladesh, l’Amministrazione, nel notare giustamente la competenza di altra Amministrazione (Ministero Affari Esteri e Internazionali) con riguardo alla gestione delle pratiche di visto, afferma di avere comunque sensibilizzato le Amministrazioni competenti. Infine l’Amministrazione osserva che solo qualora fosse dimostrata “dalla predetta rappresentanza” la reale formalizzazione, nei termini di legge (sei mesi dal rilascio del nulla osta), delle istanze di visto d’ingresso da parte del cittadino bangladese per cui era stato formalizzato il rilascio del nulla osta, ove quest’ultime fossero ancora in attesa di definizione alla data odierna a causa di eventuali ritardi imputabili alla suddetta Rappresentanza, la stessa potrebbe valutare la riapertura della pratica”. Inoltre non si applicherebbe la normativa dettata dal DL 145/2024 in quanto entrata in vigore (11 ottobre 2024) ben oltre il termine di sei mesi per il rilascio del visto da parte della Rappresentanza italiana.
2 Nell’apprezzare la chiara ricostruzione della normativa applicabile effettuata dalla PA, il Collegio ritiene però di non condividerne le conclusioni. In particolare, è fondato il secondo motivo di ricorso sotto il profilo dell’eccesso di potere in relazione all’art.31 c.4 DPR n.394/1999 e al difetto di motivazione.
2.1 Il cittadino extracomunitario era indubbiamente responsabile della presentazione della richiesta di visto. Sul punto però parte ricorrente, come del resto riportato nelle memorie conclusive, documenta la presentazione della richiesta di visto abbondantemente nel temine di validità semestrale del nulla-osta (in particolare appare documentare una richiesta per il 7 dicembre 2023, mentre il nulla-osta è datato 13 ottobre 2023). Appare quindi sussistere, in base ai documenti di causa e salvi gli ulteriori approfondimenti dell’Amministrazione, la presenza dei presupposti per la riapertura della pratica affermati dalla medesima Amministrazione nella propria relazione istruttoria. Allo stesso tempo, alla luce della data di restituzione del passaporto privo del visto dichiarata dal ricorrente (12 dicembre 2024), appare del tutto verosimile come, nelle more del procedimento di concessione del visto, il nulla osta rilasciato al lavoratore sia rientrato nella sospensione di cui all’art. 3, c. 2 del Dl 145/2024, la quale ha appunto previsto la sospensione dell'efficacia dei Nulla Osta al lavoro già rilasciati fino alla conferma espressa da parte del S.U.I. del positivo espletamento delle verifiche di legge. L’Amministrazione avrebbe quindi dovuto valutare, anche alla luce delle comunicazioni inviate dal ricorrente (15 luglio 2025), la presenza di una causa di forza maggiore di fronte alla richiesta di visto tempestivamente inoltrata dal lavoratore, alla luce di quanto previsto dall’art.22 comma 5 ter del d.lgs 286/1998, che prevede la possibilità di valutare appunto la forza maggiore. Questo anche se il termine previsto dal DPR 394/99 era già scaduto al momento dell’entrata in vigore del DL 145/2024, dovendo considerarsi la pendenza della richiesta di visto al momento della scadenza. Del resto, come già osservato da questo Tribunale in sede istruttoria, la circolare del 18 settembre 2025 del Ministero dell’Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, prevede l’esercizio dell’autotutela sulle archiviazioni dei Nulla Osta pendenti per il mancato rilascio del visto in caso di ricorsi, il che appare un principio applicabile al caso in esame, relativo al decreto flussi 2022.
2.2 Quanto sopra porta anche alla fondatezza anche del primo motivo di ricorso, dato che il rispetto delle formalità procedimentali avrebbe indubbiamente portato elementi utili per la piena valutazione della fattispecie.
3 Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto e l’impugnato provvedimento di decadenza va annullato ai soli fini della riapertura del procedimento, tesa alla verifica della permanenza dell’interesse del datore di lavoro, della ricognizione dello stato attuale della pratica di ingresso e degli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.
3.1 Il sovrapporsi delle normative applicabili giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato ai fini e ai limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA AN, Presidente
GI IU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI IU | Renata MA AN |
IL SEGRETARIO