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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 285/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
MELI SALVATORE, Presidente e Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
AR GIORGIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8660/2024 depositato il 09/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249025398049000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140011833985000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140017299759000 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento, meglio indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in relazione a due cartelle di pagamento, relative a Irpef, Irap e Tares, anch'esse impugnate.
La ricorrente sosteneva che gli atti impugnati dovevano considerarsi illegittimi e nulli in ragione:
1) dell'omessa notifica delle cartelle di pagamento
2) dell'intervenuta prescrizione anche di sanzioni ed interessi.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente depositava memorie ed all'udienza del 23 settembre 2025 il procedimento veniva rinviato, onerando l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di depositare la procura speciale in favore di Soggetto_1
, procura che veniva successivamente depositata.
Successivamente, all'udienza del 16.12.2025, si disponeva ulteriore rinvio onerando l'Agenzia delle Entrate
- Riscossione di depositare l'attestazione di conformità delle relate, attestazione che veniva successivamente depositata.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato. Invero:
1) In relazione al primo motivo d'impugnazione (omessa notifica delle cartelle di pagamento), deve evidenziarsi che le cartelle di pagamento in oggetto (aventi numero finale 985 e 759) risultano notificate in data 12.06.2014, come da documentazione allegata dalla parte resistente, attraverso consegna effettuata personalmente.
2) In relazione al secondo motivo d'impugnazione (intervenuta prescrizione anche di sanzioni ed interessi), deve evidenziarsi che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha documentato la notifica in data 24.06.2017 della comunicazione relativa all'adesione alla definizione agevolata ex legge 225/2016 effettuata in precedenza dalla ricorrente.
Ne deriva che, considerata la predetta data di notifica dell'atto interruttivo, la prescrizione decennale, propria dei tributi erariali, non è maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (26.09.2024).
Tuttavia, risulta maturata la prescrizione quinquennale relativa ai tributi locali, nonché la prescrizione quinquennale delle sanzioni ex art. 20, comma 3, d.lgs. 472/97 e la prescrizione quinquennale degli interessi ex art. 2948 co 4 c.c.
Ciò, nonostante la sospensione dei termini dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (pari complessivamente a
541 giorni) e la proroga degli stessi fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (ex artt. 68 d.l. n. 18 del 2020 e 12 d.lgs. n. 159 del 2015, al quale il primo rinvia) e, pertanto, fino alla data del 31.12.2023.
Le spese del giudizio debbono essere compensate, stante l'accoglimento parziale.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento parziale del ricorso, riduce l'intimazione di pagamento impugnata alle somme diverse da quelle relative a sanzioni, interessi e Tares.
Spese compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio il 13 gennaio 2026.
Il Presidente
(dott. Salvatore Meli)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
MELI SALVATORE, Presidente e Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
AR GIORGIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8660/2024 depositato il 09/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249025398049000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140011833985000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140017299759000 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento, meglio indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in relazione a due cartelle di pagamento, relative a Irpef, Irap e Tares, anch'esse impugnate.
La ricorrente sosteneva che gli atti impugnati dovevano considerarsi illegittimi e nulli in ragione:
1) dell'omessa notifica delle cartelle di pagamento
2) dell'intervenuta prescrizione anche di sanzioni ed interessi.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente depositava memorie ed all'udienza del 23 settembre 2025 il procedimento veniva rinviato, onerando l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di depositare la procura speciale in favore di Soggetto_1
, procura che veniva successivamente depositata.
Successivamente, all'udienza del 16.12.2025, si disponeva ulteriore rinvio onerando l'Agenzia delle Entrate
- Riscossione di depositare l'attestazione di conformità delle relate, attestazione che veniva successivamente depositata.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato. Invero:
1) In relazione al primo motivo d'impugnazione (omessa notifica delle cartelle di pagamento), deve evidenziarsi che le cartelle di pagamento in oggetto (aventi numero finale 985 e 759) risultano notificate in data 12.06.2014, come da documentazione allegata dalla parte resistente, attraverso consegna effettuata personalmente.
2) In relazione al secondo motivo d'impugnazione (intervenuta prescrizione anche di sanzioni ed interessi), deve evidenziarsi che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha documentato la notifica in data 24.06.2017 della comunicazione relativa all'adesione alla definizione agevolata ex legge 225/2016 effettuata in precedenza dalla ricorrente.
Ne deriva che, considerata la predetta data di notifica dell'atto interruttivo, la prescrizione decennale, propria dei tributi erariali, non è maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (26.09.2024).
Tuttavia, risulta maturata la prescrizione quinquennale relativa ai tributi locali, nonché la prescrizione quinquennale delle sanzioni ex art. 20, comma 3, d.lgs. 472/97 e la prescrizione quinquennale degli interessi ex art. 2948 co 4 c.c.
Ciò, nonostante la sospensione dei termini dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (pari complessivamente a
541 giorni) e la proroga degli stessi fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (ex artt. 68 d.l. n. 18 del 2020 e 12 d.lgs. n. 159 del 2015, al quale il primo rinvia) e, pertanto, fino alla data del 31.12.2023.
Le spese del giudizio debbono essere compensate, stante l'accoglimento parziale.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento parziale del ricorso, riduce l'intimazione di pagamento impugnata alle somme diverse da quelle relative a sanzioni, interessi e Tares.
Spese compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio il 13 gennaio 2026.
Il Presidente
(dott. Salvatore Meli)