Ordinanza cautelare 29 maggio 2017
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01039/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00150/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 150 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AU CA, IE BA, rappresentati e difesi dagli avvocati Andreina Marzoli, Fabio Pierdominici, con domicilio eletto presso lo studio US NT in Ancona, via Menicucci n.1;
contro
Comune di Matelica, rappresentato e difeso dall'avvocato AU Discepolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Matteotti n. 99;
Secondo Tempo di IN DI & C., DI IN, Ente Morale Chiesa ex Convento Ss Annunziata, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del permesso di costruire n.29 rilasciato dal Comune di Matelica in data 3.12.2016 a “Secondo Tempo di IN DI &C.”, relativo alla “realizzazione di un pergolato esterno con copertura mobile ad uso permanente a servizio del ristorante denominato “Secondo tempo”, come da regolamento approvato con DCC n. 60 del 29-06-2016 in via Beata Mattia 35 da destinare ad uso non residenziale”
- ove occorrer possa del Regolamento comunale per l’installazione di “EH” stagionali o permanenti, e per l’installazione di manufatti pertinenziali approvato con DCC n.42 del 20.06.2016 pubblicata in data 3 agosto 2016, modificato con DCC n.60 del 29.06.2016 pubblicata il 6.10.2016; Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 4 maggio 2017:
-del permesso di costruire n.29 rilasciato dal Comune di Matelica il 3.12.2016 a “Secondo Tempo di IN DI & C.”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Matelica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il dott. VA UI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono proprietari di un fabbricato a Matelica, in zona omogenea A. La loro abitazione è munita di finestre su un lato che affaccia su un ampio cortile concesso in locazione, insieme ad un immobile adibito a ristorante (ex cinema), alla società "La Notte degli Oscar," succeduta poi dalla società "Secondo Tempo di IN DI & C".
Nel 2010 la società "La Notte degli Oscar" erigeva nel cortile una costruzione di significativa consistenza (circa 120 mq), chiusa con teli in materiale plastico trasparente, definita dal Comune come "pergolato" e, inizialmente, non ritenuta necessitante di titoli abilitativi.
Nl 2013 veniva stipulata una scrittura di transazione che riconosceva l’irregolarità della costruzione e ne limitava la permanenza a tre anni, con conseguente obbligo di rimozione e impegno alla non riedificazione dell'opera così come realizzata.
In prossimità della scadenza della transazione (settembre 2016), la società conduttrice proponeva un ridimensionamento dell'opera (eliminazione di una parte e arretramento del corpo principale) che avrebbe portato la struttura a una distanza di circa 4,5 metri dalle finestre dei ricorrenti e un’altezza di circa 4,30 metri.
NTmporaneamente, il Comune di Matelica approvava il Regolamento comunale per l’installazione dei dehors e manufatti pertinenziali (delibera n. 42 del 20 giugno 2016), successivamente oggetto di modifiche con delibera n. 60 del 26 settembre 2016). Le modifiche, a detta dei ricorrenti, si rivelavano favorevoli alla Società. In particolare, riguardo il limite massimo di superficie dei dehors, viene prevista la possibilità di un incremento del 20% della superficie in caso di "comprovate esigenze di progettazione". Si prevede inoltre il superamento del limite di altezza di tre metri, sempre per "comprovate esigenze di progettazione.
Dopo tali modifiche, la società "Secondo Tempo" smontava la vecchia struttura e procedeva alla sua nuova edificazione, con una distanza dalle finestre dei ricorrenti inferiore a 10 metri (circa la metà).
I ricorrenti, non potendo ottenere tempestivamente il titolo e gli allegati, hanno quindi presentato ricorso sulla base delle informazioni a loro conoscenza, riservandosi la formulazione di motivi aggiunti.
A sostegno del ricorso introduttivo deducono un unico e articolato motivo di ricorso:
1) Violazione di Legge (Art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444; Violazione dell’Art. 11 lettera d) del regolamento comunale) ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, falsa rappresentazione della realtà, per illegittimità dell’edificazione in Zona A e mancato rispetto delle distanze legali.
La possibilità di edificare un dehor chiuso e di tipo permanente (secondo le caratteristiche del regolamento) violerebbe palesemente il divieto di nuove edificazioni in zona A (centro storico) di cui all’Art. 9 del D.M. 1444/68. Una struttura sostanzialmente stabile e chiusa su tutti i lati si definisce costruzione, per cui sarebbe incompatibile con la predetta zona. Il permesso di costruire sarebbe quindi viziato da illegittimità derivata, non prendo essere consentita tale tipo di edificazione. Il dehor sarebbe stato inoltre erroneamente ritenuto non soggetto alle disposizioni sulle distanze ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.M. 1444/68 (zona A). Ancora, il regolamento consente illegittimamente di superare i limiti di altezza (tre metri) e di superficie per non meglio precisate "comprovate esigenze di progettazione", con assoluta mancanza dei requisiti di determinatezza delle condizioni che consentono tali deroghe.
Con motivi aggiunti in data 4 maggio 2017, a seguito della conoscenza nel dettaglio del permesso di costruire impugnato, i ricorrenti formulano un ulteriore motivo di ricorso.
Violazione degli articoli 5 lettera B) e 9) punto 2.3 del Regolamento Comunale per l’installazione dei EH (DCC 42/16 e 60/16). Eccesso di potere per manifesta illogicità e travisamento dei fatti, carenza di motivazione.
I ricorrenti confermano le censure di legittimità mosse con il ricorso introduttivo agli articoli 5 lettera B) e 9) punto 2.3 del regolamento, con particolare riguardo all’ingiustificata facoltà di accordare deroghe ai limiti dimensionali, osservando che, anche laddove le citate disposizioni non dovessero essere annullate, il permesso di costruire sarebbe comunque illegittimo. Infatti, sarebbe comunque in contrasto con i limiti regolamentari, con riferimento all’assenza di motivazione relativa alle ragioni per l’estensione del limite di lunghezza e di altezza.
Con ordinanza del 26 maggio 2017 è stata respinta l’istanza cautelare presentata con i motivi aggiunti, ritenuto indimostrato il pregiudizio grave e irreparabile causato dell’opera e altresì l’apparente conformità dell’opera a quanto disposto dall’impugnato “Regolamento comunale per l’installazione di EH stagionali o permanenti”, il quale non appare affetto dalle ulteriori illegittimità dedotte con il ricorso.
Si è costituito il Comune di Matelica, resistendo nel merito al ricorso.
A verbale della pubblica udienza del 23 giugno 2025, il Collegio, ai sensi dell’articolo 73 comma 3 cpa, rilevava la possibile improcedibilità del ricorso per scadenza del permesso di costruire alla data del 31 dicembre 2019. Gli avvocati delle parti confermavano, sempre a verbale, che non vi erano stati provvedimenti di proroga del permesso di costruire impugnato e connesse istanze. Il ricorso è stato successivamente trattenuto in decisione.
1 In primo luogo, in ragione dell’incontestata temporaneità del permesso di costruire e dell’assenza di proroghe o di istanze di rinnovo, il Collegio si pone, come già fatto a verbale dell’odierna pubblica udienza, il problema della permanenza dell’interesse all’impugnazione.
1.1 Il permesso di costruire recita che “l'installazione del manufatto è limitata al periodo di esercizio dell'attività per cui, in caso di cessazione dell'attività la struttura dovrà essere rimossa. Il Permesso di Costruire ha una validità di anni tre dalla data del rilascio e pertanto, ai sensi dell'Art. 11 del Regolamento approvato con D.CC. n. 60/2016, andrà a scadere il 31 dicembre 2019. Trascorso tale termine dovrà essere richiesto nuovo titolo abilitativo”.
1.2 Il permesso impugnato risulta quindi avere cessato i suoi effetti giuridici, alla data della decisione, da più di cinque anni. Al momento della prospettazione dell’eccezione da parte del Collegio le parti non hanno formulato osservazioni sul punto o chiesto termini per deposito di memorie scritte, tranne appunto, a verbale, confermare l’assenza di provvedimenti di proroga o nuove istanze.
1.3 Nel ricorso, nei motivi aggiunti e fino alla decisione non è stata altresì presentata alcuna istanza risarcitoria imponga una pronuncia ai sensi dell’art. 34 comma 3 CPA.
1.4 L’articolo 11 comma 7 del regolamento sopra citata dispone che “Allo scadere del permesso, salvo richiesta di rinnovo così come previsto al successivo art. 13, l'area di sedime dovrà essere ripristinata nelle condizioni precedenti l'intervento”. Il successivo articolo 13 prevede che “Ai fini del rinnovo di tali concessioni, i titolari degli esercizi dovranno presentare formale istanza in bollo almeno 30 giorni prima di quello di scadenza o di quello previsto per la nuova installazione, allegando un'autocertificazione attestante la totale conformità dell'occupazione a quella precedentemente autorizzata e l'avvenuto pagamento degli oneri prescritti con riferimento all'anno precedente. Il termine per la conclusione del procedimento è di 20 giorni”.
1.5 Il permesso di costruire impugnato ha quindi totalmente cessato, i suoi effetti in considerazione della sua natura temporanea che prevede la rimessione in pristino in assenza di istanza di rinnovo (quest’ultima pacificamente non presente).
1.6 Come è noto, l'interesse a ricorrere, la cui carenza è rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell'azione che deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione (tra le tante Cons. Stato V, 10 settembre 2010, n. 6549). La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o, come nella presente fattispecie, di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (tra le tante Cons. Stato Sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402). In conclusione, l'improcedibilità del ricorso può verificarsi nel caso in cui l'atto del cui annullamento si discute ha di fatto consumato la sua efficacia, essendo sostanzialmente sopravvenuta una carenza d'interesse a coltivare l'impugnativa nel caso in cui nessuna concreta utilità possa derivare al ricorrente dalla decisione di merito del rimedio giurisdizionale proposto (Cons. Stato VI , 31 marzo 2023 n.. 3352).Per quanto sopra, in assenza di istanza risarcitoria e indipendentemente dalla circostanza se, al momento della presente decisione si sia o meno proceduto alla rimessione in pristino (parte ricorrente ha depositato delle foto del manufatto in data 28 aprile 2025), il titolo impugnato non ha alcuna efficacia. Ciò considerazione del chiaro disposto del citato permesso di costruire impugnato e del regolamento di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 2016, che non prevedono alcuna proroga o rinnovo tacito, disponendo al contrario la rimessione in pristino in caso di scadenza e di assenza di rinnovo
2 Non è infine ipotizzabile la presenza di un residuo interesse per parte ricorrente all’impugnazione del regolamento 60/2016, eventualmente basato sul rilascio di un nuovo titolo in applicazione del regolamento impugnato. Difatti, le prescrizioni di dettaglio, quali quelle impugnate nel caso in esame, contenute nelle norme di natura regolamentare destinate a regolare la futura attività edilizia sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo (Tar Lombardia Milano 6 marzo 2025 n. 773 Cons. Stato, IV, 1 febbraio 2022 n. 678).
2 Per quanto sopra, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
2.1 In considerazione della natura in rito della presente decisione le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM IA, Presidente
VA UI, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA UI | Renata MM IA |
IL SEGRETARIO