Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2023, n. 2032
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Sentenza 24 gennaio 2023

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Nel procedimento disciplinare a carico di psicologi, il giudice innanzi al quale è impugnata la sanzione irrogata non può sostituirsi al Consiglio dell'Ordine nella valutazione della sua adeguatezza, se non nei limiti della ragionevolezza, nei casi in cui il potere disciplinare sia stato usato per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito.

La violazione dei doveri fondamentali - quali quello di dignità e decoro della professione - compiuta da uno psicologo in qualità di CTU, in un processo civile nell'ambito delle indagini a lui demandate, comporta la soggezione del consulente tecnico, oltre che alla vigilanza del Presidente del Tribunale ai sensi degli artt. 19 ss. disp. att. c.p.c., alla responsabilità disciplinare dell'Ordine di appartenenza ai sensi della l. n. 56 del 1989.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2023, n. 2032
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2032
    Data del deposito : 24 gennaio 2023

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