Sentenza 24 gennaio 2023
Massime • 2
Nel procedimento disciplinare a carico di psicologi, il giudice innanzi al quale è impugnata la sanzione irrogata non può sostituirsi al Consiglio dell'Ordine nella valutazione della sua adeguatezza, se non nei limiti della ragionevolezza, nei casi in cui il potere disciplinare sia stato usato per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito.
La violazione dei doveri fondamentali - quali quello di dignità e decoro della professione - compiuta da uno psicologo in qualità di CTU, in un processo civile nell'ambito delle indagini a lui demandate, comporta la soggezione del consulente tecnico, oltre che alla vigilanza del Presidente del Tribunale ai sensi degli artt. 19 ss. disp. att. c.p.c., alla responsabilità disciplinare dell'Ordine di appartenenza ai sensi della l. n. 56 del 1989.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2023, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO, elet- tivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA 1, presso lo studio dell'avvocato LUCA LENTINI, che lo rappresen- ta e difende;
- controricorrente -
1841 122 avverso la sentenza n. 5463/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale ha chiesto la declaratoria di parziale inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
MA SI ha proposto ricorso, articolato in nove motivi, avverso la sentenza n. 5463/2019 della Corte d'appello di Ro- ma, pubblicata in data 11 settembre 2019. Resiste con controricorso il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. La dottoressa MA SI impugnò dinanzi al Tribunale di Roma, ai sensi degli artt. 17 e 19 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), la delibera- zione n. 472 emessa dall'Ordine degli Psicologi del Lazio in da- ta 18 settembre 2017, con cui le era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione di tre mesi dalla professione. L'addebito contestato riguardava l'avvenuta somministrazione, da parte di suo figlio, laureato in psicologia ma non abilitato al- la professione, di una serie di test ai signori Cantoni e Tuveri, parti di un giudizio civile in cui la dottoressa SI era stata nominata CTU. Con l'impugnazione vennero eccepite l'incompetenza del Consiglio dell'Ordine alla adozione della sanzione disciplinare (avendone competenza il Tribunale di Vel- letri ai sensi dell'art. 19 disp. att. c.p.c.) e la violazione del di- ritto di difesa dell'incolpata, essendosi il Consiglio dell'Ordine Ric. 2020 n. 05819 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -2- riunito in assenza della SI e nonostante la comunicazio- ne del suo legittimo impedimento a partecipare all'adunanza; nel merito, venne poi contestata la sanzione irrogata, eviden- ziando la ricorrente che nel corso delle operazioni peritali aveva somministrato dei test ad entrambe le parti del giudizio, avva- lendosi della cooperazione del proprio figlio, dottor Montoni, ti- rocinante presso di lei, che si era tuttavia limitato alla conse- gna delle tavole utili ai fini dello svolgimento dei test, i cui ri- sultati finali erano stati personalmente siglati ed elaborati da lei stessa. La dottoressa SI rilevò inoltre la sproporzione tra il fatto contestato e la sanzione applicata. All'esito del giu- dizio di impugnazione, il Tribunale di Roma, con sentenza del 20 giugno 2018, revocò la sanzione irrogata alla ricorrente. L'Ordine degli Psicologi del Lazio propose gravame, accolto dal- la Corte d'appello di Roma con la sentenza pubblicata in data 11 settembre 2019. La decisione di secondo grado ha dappri- ma disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., essendo chiaramente individuata dall'appellante la parte del provvedimento di primo grado oggetto di critica e specificati i motivi di impugnazione;
sono state quindi dichiara- te inammissibili le eccezioni di incompetenza territoriale e di le- sione del diritto di difesa, riproposte dalla dottoressa SI, necessitando le stesse della formulazione di appello incidenta- le, in quanto espressamente esaminate e respinte nella sen- tenza di primo grado;
nel merito dell'appello, la Corte di Roma ha sostenuto che la ricostruzione operata dal Tribunale, secon- do la quale la dottoressa SI non era stata "completa- mente assente” allorché i test vennero consegnati agli esami- nandi da suo figlio, giacché faceva "la spola andando e venen- do dalla stanza in cui erano effettuati", avrebbe comunque onerato l'incolpata di dar prova della propria presenza allorché Ric. 2020 n. 05819 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -3- i test erano stati effettuati, rimanendo in ogni caso integrata la violazione dell'art. 8 del codice deontologico per l'acclarata presenza soltanto sporadica della stessa psicologa, per non aver la medesima contrastato l'esercizio abusivo della profes- sione, come definita dagli articoli 1 e 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, da parte di DR ON, laureato trienna- le in psicologia non iscritto nell'apposita sezione dell'albo in psicologia;
la sentenza impugnata ha, nella specie, sottolineato le peculiarità del "test di Rorschach", indagine della personalità che si basa sulla interpretazione delle risposte rese dal sogget- to ad essa sottoposto e che impone la costante presenza dello psicologo;
la Corte d'appello ha dunque negato la condivisibilità del ragionamento seguito dal Tribunale che, pur ritenendo esi- stente la violazione, aveva valutato eccessiva la sanzione revo- candola integralmente, in assenza di una richiesta di irrogazio- ne di sanzione meno afflittiva;
infine, la sentenza impugnata ha ravvisato la fondatezza della motivazione del provvedimento sanzionatorio emesso dall'Ordine degli Psicologi del Lazio, per avere la dottoressa SI usufruito della collaborazione del figlio, non abilitato, delegandogli impropriamente la sommini- strazione del test. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. La ricorrente ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo del ricorso di MA SI denuncia "l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c.". Si assume che l'atto di appello proposto dall'Ordine degli Psicologi del Lazio fosse carente del Ric. 2020 n. 05819 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -4- requisito formale della individuazione chiara e specifica delle parti impugnate della sentenza di primo grado, come anche della richiesta di una differente ricostruzione del fatto storico rispetto a quella operata dal Tribunale. Neppure poteva repu- tarsi sufficiente la dedotta violazione di legge per difetto di mo- tivazione. In ogni caso, secondo la ricorrente, l'atto di appello non avrebbe potuto superare il vaglio ex art. 348 bis c.p.c., in ragione della prognosi ex ante di una ragionevole probabilità di accoglimento. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione sempre dell'art. 342 c.p.c. deduce ancora l'inammissibilità dell'appello per violazione del principio di autosufficienza e per assoluto difetto di un'esposizione dei fatti, del petitum e della causa petendi.
1.1.I primi due motivi di ricorso vanno esaminati congiunta- mente, vista l'assoluta comunanza delle censure formulate, e si rivelano carenti di specificità, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c., e comunque non fondati. Secondo quanto chiarito da Cass. Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle que- stioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto con- to della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del Ric. 2020 n. 05819 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -5- giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. I primi due motivi di ricorso allegano genericamente la viola- zione dell'art. 342 c.p.c., e non indicano il contenuto essenziale dell'atto di appello, su cui le censure della ricorrente sono fon- date, né si riferiscono compiutamente a quanto affermato nella decisione di secondo grado. Dalla sentenza della Corte d'appello di Roma (pagina 4) e dall'esame diretto dell'atto di appello risulta, invero, che l'Ordine degli Psicologi del Lazio aveva formulato quattro motivi di gravame avverso la pronuncia di primo grado, lamentandone il vizio di motivazione in ordine alla risultanze probatorie (in particolare con riguardo alle dichiarazioni rese dalla dottoressa SI circa l'asserita "spola" fatta mentre veniva eseguito il "test di Rorschach", all'onere accollato all'Ordine circa l'assenza della psicologa nel corso della somministrazione dello stesso test ed alla inadeguatezza in ogni caso anche della condotta ammessa dalla medesima dichiarante) ed alla ritenuta spropor- zione della sanzione della sospensione inflitta (criticando il pri- mo giudice per aver sostituito la propria discrezionale valuta- zione della gravità della condotta acclarata a quella piuttosto spettante all'Ordine). L'atto di appello proposto dall'Ordine de- gli Psicologi del Lazio non si limitava, pertanto, a chiedere, senza indicare alcuna ragione di doglianza, la riforma dell'ap- pellata sentenza, contenendo esso le ragioni di critica alla deci- sione di primo grado. Il giudice d'appello, pertanto, ha corret- tamente ritenuto ammissibile il gravame e risposto nel merito alle censure mosse dall'appellante. È poi evidente la inammissibilità della dedotta violazione dell'art. 348 bis c.p.c. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata Ric. 2020 n. 05819 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -6- non può mai dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità del gravame per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., e ciò tanto più ove, come nella specie, l'impugnazione sia stata poi accolta, restando piuttosto impugnabile per cassazione, per vizi suoi propri "in procedendo" o "in iudicando", la sentenza che ha definito l'appello (cfr. Cass. Sez.
6 - L, 29/11/2021, n. 37272).
2. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 19, 20, 21 delle disposizioni di attuazione del codice di proce- dura civile, allega l'incompetenza del Consiglio dell'Ordine, at- tesa la competenza del Presidente del Tribunale, ed ancora de- duce la violazione dell'art. 346 c.p.c. Per la ricorrente, l'eccezione di incompetenza disattesa dal Tribunale non avreb- be imposto la proposizione di appello incidentale, bastandone la riproposizione a norma dell'art. 346 c.p.c. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione del diritto di difesa, ex art. 24 Cost, e la violazione del principio del con- traddittorio. Si ribadisce che neppure al riguardo occorreva la proposizione di appello incidentale. La questione attiene al le- gittimo impedimento della SI comunicato al Consiglio dell'Ordine. Il quinto motivo di ricorso denuncia sempre la violazione dell'art. 24 Cost, la violazione del diritto di difesa e la violazio- ne del principio del contraddittorio. La questione attiene alle omesse notifiche della fissazione di adunanza e del provvedi- mento disciplinare.
2.1. Terzo, quarto e quinto motivo devono esaminarsi congiun- tamente perché avvinti da una comune questione pregiudiziale.
2.2. La Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibili le eccezioni di incompetenza territoriale e di lesione del diritto di Ric. 2020 n. 05819 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -7- difesa, riproposte dalla dottoressa SI, necessitando le stesse la formulazione di appello incidentale, in quanto espres- samente esaminate e respinte nella sentenza di primo grado. Il Tribunale di Roma, invero, aveva disatteso sia l'eccezione di incompetenza, affermando che il giudizio non verte in ipotesi di procedimento disciplinare promosso dal presidente del tribuna- le nell'esercizio del potere di vigilanza sui consulenti tecnici ex art. 19 disp. att. c.p.c., trattandosi di responsabilità deontolo- gica regolata dalla legge professionale e di competenza dell'ordine di appartenenza;
sia l'eccezione di violazione del di- ritto di difesa, valutando che nella email inviata il 18 settembre 2017 la dottoressa SI, adducendo il proprio impedimen- to a comparire all'adunanza consiliare fissata, non aveva ri- chiesto di essere sentita personalmente, e che comunque il ri- corso in sede giurisdizionale era stato tempestivamente depo- sitato, così togliendo rilievo alle doglianze sulla mancata notifi- cazione. La decisione assunta sul punto dalla Corte d'appello di Roma è, allora, conforme all'orientamento di questa Corte. Giacché le eccezioni della dottoressa SI, attinenti alla in- competenza del Consiglio dell'Ordine ed alla competenza del Presidente del Tribunale, alla violazione del diritto di difesa ed alla violazione del principio del contraddittorio, erano state re- spinte in primo grado in modo espresso, attraverso enuncia- zioni che ne evidenziavano la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della relativa cognizione, da parte dell'attrice rimasta comunque vittoriosa quanto all'esito finale della lite, imponeva la proposizione del gravame inciden- tale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera ri- Ric. 2020 n. 05819 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -8- proposizione, utilizzabile, invece, ove tali eccezioni non fossero state oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (cfr. Cass. Sez. Unite, 12/05/2017, n. 11799; Cass. Sez. Unite, 21/03/2019, n. 7940). Avendo il giudice d'appello dichiarato inammissibili le eccezioni soltanto riproposte, e non devolute mediante gravame inciden- tale, il rigetto del ricorso per cassazione avente ad oggetto tale statuizione di inammissibilità sottrae a questa Corte la valuta- zione sul merito delle medesime eccezioni, non potendo forma- re oggetto di censura nel giudizio di legittimità le decisioni del giudice di primo grado su punti della controversia non esami- nati nella sentenza d'appello per via di una pregiudiziale di rito di carattere impediente.
3. Il sesto motivo del ricorso di MA SI denuncia la vio- lazione di legge dell'art. 8 codice deontologico e l'eccesso di potere per sviamento ed illogicità manifesta. Si espone che la dottoressa SI "è stata suo malgrado coinvolta in qualità di CTU in un giudizio dai caratteri altamente conflittuali avente ad oggetto tra l'altro, l'affidamento di un minore" e che, in quanto tale, la ricorrente poteva essere soggetta alla sola po- testà, anche disciplinare, del giudice, non potendo il Consiglio dell'Ordine sanzionare il consulente per comportamenti tenuti nell'esecuzione dell'incarico peritale. Vengono poi ripercorsi i termini della vicenda, le doglianze indirizzate all'Ordine degli Psicologi da una delle parti del processo per i comportamenti deontologicamente rilevanti, le modalità di svolgimento dei test somministrati ad entrambi i contendenti, "avvalendosi della cooperazione del Dott. Montoni", figlio e tirocinante della Bar- barisi, e l'iter della vicenda disciplinare. Il settimo motivo di ricorso denuncia sempre la violazione dell'art. 8 codice deontologico e si sofferma sulla carenza Ric. 2020 n. 05819 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -9- dell'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare, deducendo che la SI, prima di affidare i compiti inerenti ai test al dottor Montoni, aveva ottenuto risposta positiva nelle informa- zioni chieste al Centro Studi Psicologia Applicata, e poi sottoli- neando le qualifiche professionali del dottor Montoni (psicologo forense, specializzato in psicodiagnostica clinica, discente ad un corso di 252 ore avente ad oggetto proprio i test di Ror- schach), la natura meramente esecutiva della consegna delle tavole affidata al tirocinante, la presenza costante e non "spo- radica" della ricorrente durante lo svolgimento dei test, i cui ri- sultati aveva poi siglato ed illustrato. L'ottavo motivo di ricorso censura l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, ovvero l'omessa valutazione dell'assenza di precedenti disciplinari. Il nono motivo di ricorso allega la violazione dell'art. 26 della legge n. 56 del 18 febbraio 1989, l'eccesso di potere per difetto di tipizzazione delle sanzioni e per difetto di proporzionalità, ed ancora l'omessa valutazione della gravità del fatto contestato. La censura si riferisce alla reale entità e gravità del comporta- 사 mento addebitato ed alla proporzione fra infrazione e sanzione applicata, risultando al più sufficiente irrogare un ammonimen- to.
3.1. Gli ultimi quattro motivi di ricorso vanno trattati congiun- tamente, giacché connessi, e devono essere respinti.
3.2. Innanzitutto, il sesto ed il settimo motivo si fondano sulla deduzione di fatti (l'oggetto dell'incarico peritale, l'esposto del- la signora Cantoni, i titoli di studio ed il percorso di formazione del dottor Montoni, le informazioni rese dal Centro Studi Psico- logia Applicata sulle attività che potesse svolgere I tirocinante) che non sono menzionati nella sentenza impugnata, e non vie- ne indicato, come prescritto dall'art. 366, comma 1, n. 6, Ric. 2020 n. 05819 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -10- c.p.c., "come" e "quando" tali fatti fossero stati utilmente alle- gati nei pregressi gradi di merito e perciò oggetto di discussio- ne processuale tra le parti.
3.3. L'art. 26 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo) prevede che all'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari: a) avvertimento;
b) censura;
c) sospensione dall'esercizio pro- fessionale per un periodo non superiore ad un anno;
d) radia- zione. L'articolo 8 del Codice Deontologico degli Psicologi, su cui spe- cificamente poggia la sanzione inflitta alla dottoressa SI, dispone poi che lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.
3.4. La Corte di appello di Roma ha in sostanza ribadito la ri- costruzione fattuale già operata dal Tribunale, secondo la quale la dottoressa SI non era stata "completamente assente" allorché i test vennero consegnati agli esaminandi da suo figlio (laureato triennale in psicologia ma non iscritto nell'apposita sezione dell'albo e perciò non abilitato alla professione), giac- ché faceva "la spola andando e venendo dalla stanza in cui erano effettuati", ritenendo tuttavia integrata l'infrazione disci- plinare, in base a diversa valutazione della medesima vicenda. I giudici di appello hanno quindi stimato altresì la proporziona- lità della sanzione della sospensione di tre mesi, condividendo Ric. 2020 n. 05819 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -11- la motivazione del provvedimento consiliare per le peculiarità del "test di Rorschach”, il quale consiste in una indagine della personalità basata sulla interpretazione delle risposte rese dal soggetto ad essa sottoposto e che impone la costante presenza dello psicologo.
3.5. E' da considerare che, all'interno di un procedimento disci- plinare a carico di uno psicologo, l'accertamento dei fatti non conformi alla dignità O al decoro della professione, l'individuazione delle regole di deontologia professionale, la lo- ro interpretazione e la loro applicazione nella valutazione degli addebiti, attengono al merito del procedimento, e non sono sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate, in quanto si riferiscono a precetti extragiuridici, ovvero a regole interne alla categoria, e non ad atti normativi. Nella materia di- sciplinare non trova, d'altro canto, applicazione il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, per cui non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l'enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente, per la professione di psicologo, quelli di dignità e decoro, di cui all'art. 26 della legge n. 18 febbraio 1989, n. 56, ai quali il professionista deve improntare la propria attività. Non è in tal senso sindacabile in sede di legittimità l'affermazione della responsabilità disciplinare della psicologa che abbia delegato ad un collaboratore, privo del titolo abilita- tivo della iscrizione all'apposito albo, la somministrazione di un test di valutazione della personalità, espressione della specifica competenza e del patrimonio di conoscenze della psicologia, e perciò ricompresa tra le attività della professione (cfr. Cass. Sez. pen. 2, 07/03/2017 - dep. 03/04/2017 n. 16566; Cass. Sez. pen. 2, 15/11/2011 - dep. 24/11/2011 - n. 43328; Cass. Ric. 2020 n. 05819 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -12- Sez. pen. 3, 24/04/2008 - dep. 04/06/2008 - n. 22268; Cass. Sez. pen. 6, 03/03/2004 - dep. 16/04/2004 n. 17702). 1 3.6. Non è rilevante che la condotta oggetto di contestazione sia stata mantenuta dal professionista quale consulente tecnico d'ufficio in un processo civile e nel compimento delle indagini che gli sono state commesse dal giudice, restando il consulente tecnico soggetto, oltre che alla vigilanza esercitata dal presi- dente del tribunale, ex artt. 19 e ss. disp. att. c.p.c., altresì al- le leggi professionali che prevedono e regolano la responsabili- tà disciplinare dei membri dell'ordine.
3.7. Del pari, nei procedimenti disciplinari a carico di psicologi, l'apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebi- tata all'incolpato, rilevante ai fini della scelta della sanzione opportuna, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 56 del 1989, è rimesso all'ordine professionale, ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tale norma non consente al giudice di sosti- tuirsi al Consiglio dell'ordine nel giudizio di adeguatezza della sanzione irrogata, se non nei limiti di una valutazione di ragio- nevolezza, ove si riveli un palese sviamento di potere, ossia l'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. La sentenza della Corte d'appello di Roma contiene una con- grua ed adeguata motivazione in ordine all'accertamento del fatto, all'apprezzamento della sua rilevanza rispetto all'imputazione, alla scelta della sanzione della sospensione e, in generale, alla valutazione delle risultanze processuali, nep- pure essendo necessario che il giudice, nel controllo sulla legit- timità della sanzione disciplinare, prenda in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'incolpato (quale, ad esempio, la sua incensuratezza), tanto più se sprovvisti di decisività, e cioè Ric. 2020 n. 05819 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -13- di idoneità a determinare ex necesse, ove esaminati, una di- versa decisione).
4. Il ricorso va perciò rigettato, con condanna della ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazio- ne nell'importo liquidato in dispositivo. - aiSussistono i presupposti processuali per il versamento sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a tito- lo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazio- ne, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settem- bre 2022. Il Consigliere estensore ANTONIO SCARPAпри де Il Presidente PASQUALE D'ASCOLA kery littl Ric. 2020 n. 05819 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -14- zionario Giudiziare ValekANERI DEFOONTATO WI CANCELLERIA Roma. 24 GEN 2023 Fundiorano Giudiziar We MERT