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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 5495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5495 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro e Previdenza Il Giudice Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in qualità di giudice del lavoro, alla scadenza del termine di cui all' art 127 ter c.p.c. del 3/7/2025 pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 25648/2024 TRA il sig. nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Dei Gracchi n. 41 (cod. fisc. ) elett.te domiciliato in Napoli C.F._1 alla via Mergellina n. 23, presso lo studio dell'avv. Adriana Lauri (cod. fisc.
), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto e C.F._2 dichiara di poter ricevere le comunicazioni ai sensi degli art. 133, 134 e 176 c.p.c., ai recapiti indicati in intestazione
Contro
: RICORRENTE CONTRO
C.F. n. Controparte_1
), con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar del 22.03.24 repertorio n. 37875, raccolta n. 7313, dall'Avv. Maria Sofia Persona_1 Lizzi (C.F. - PEC : t) e con il C.F._3 Email_1 CP_ medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, 55- Napoli (Tel.: 081.7558400- Fax: 081 . ) ; P.IVA_2
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato esponeva o che:
- il ricorrente è affetto da: “ sindrome mielodisplatica tipo anemia refrattaria in trattamentocon eritropoietina (pregresse emotrasfusioni), nodulo polmonare da monitorare, aneurisma
- aorta addominale, artrosi gomito dx (pregresso intervento chirurgico), ipoacusia percettiva bilaterale”, in data 4.1.2024 presentava istanza all' num. CP_1 3930986502681 e num.
- 3930986502682 al fine di ottenere, previo accertamento dell'invalidità civile, le consequenziali provvidenze economiche ad essa correlate in base al disposto normativo delle
- leggi n. 18/80, n. 508/88, n. 509/88 e successive modifiche nonchè i benefici di cui alla legge n. 104/92; (crf all. n. 1 e 2 al fascicolo di parte nella procedura ATP con RG n. 9416/2024)
- 2) il ricorrente, sottoposto ad accertamento sanitario dalla competente Commissione Sanitaria per gli Invalidi Civili, veniva riconosciuto “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà
1 - persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L. 124/98 100%” nonché per il richiesto beneficio di cui alla legge n. 104/92,“portatore di handicap
- (comma 1 art. 3)”; (crf all. n. 3 e 4 al fascicolo di parte nella procedura ATP con RG n. 9416/2024)
- 3) pertanto, il sig. , ritenendo di essere in possesso dei requisiti socio - sanitari Pt_1 per ottenere l'indennità di accompagnamento e i benefici di cui alla legge 104/92, il 18.04.2024
- depositava istanza ex art. 445 bis c.p.c. presso il tribunale di Napoli sez. Lavoro e Previdenza (crf. all num. 1);
- 4) il giudizio registrato con il num. di RG 9416/24, veniva assegnato alla dr.ssa Mazzocca in funzione di Giudice del Lavoro la quale all'udienza del 10.05.24 conferiva l'incarico peritale
- al CTU dott. negava il diritto all' indennità di Persona_2 accompagnamento riconoscendo solo i benefici stabiliti dall'art 3 comma 3 della L. 104/92 a partire dalla data della domanda
- amministrativa .”(crf. all. n. 2)
- in data 21.11.2024, lo scrivente avvocato depositava nel fascicolo telematico di ufficio l'atto
- di dichiarazione di dissenso come da allegato (crf. all. n. 3);
- lamentava che l'elaborato del CTU presenta degli errori tecnici e delle carenze in relazione alla diagnosi e alla interpretazione della documentazione medica versata in atti, pertanto non può essere
- condiviso
- che, pertanto depositava ricorso giurisdizionale. Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse l' invalidità nella misura del 100% con necessità di assistenza continua, nonché la condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co3 L. 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa, o, in subordine dalla diversa data accertata in corso di causa, e per l' effetto il diritto alla percezione dell' indennità di accompagnamento il tutto con vittoria di spese, da distrarsi. L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto. Il giudice convocava il CTU a chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa all' udienza del 3/7/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. è stata decisa con la presente contestuale sentenza Il Ctu ha nella relazione evidenziato “ periziando è un paziente settantacinquenne, già riconosciuto, in data 26/01/2024, “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%” ai sensi della Legge 509/88 e 124/98; ed inoltre “portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 104/92”. Poiché il procedimento è rivolto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap, non si terrà conto delle percentuali tabellari delle singole patologie in diagnosi. Dopo aver preso visione degli atti di causa, sulla scorta delle risultanze dell'esame clinico, della documentazione esibitami e delle tabelle approvate con D.M. 05.02.92 (G.U. 29.02.92) posso affermare che le patologie riscontrate incidono sul quadro funzionale del periziando nella seguente misura: 1) Cod. 4005: ipoacusia bilaterale;
2) Cod. 9317 (per criterio analogico): grave anemia refrattaria in sindrome mielodisplastica con necessità di
2 trasfusioni frequenti. Il giudizio tiene conto della residua validità psico - somatica del ricorrente, della capacità deambulatoria, delle funzioni articolari, di quelle mentali e dell'incidenza delle menomazioni conseguenti alle patologie riscontrate su altri organi ed apparati. Per effetto delle patologie di cui sopra il ricorrente NON risulta bisognevole di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, NE' impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
lo stesso risulta altresì portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92. Tuttavia pPur non potendo considerare il bisognevole di assistenza continua Pt_1 come richiesto dalla L. 18/80, e pertanto non meritevole di accompagnamento al momento della visita peritale, è tuttavia vero che, nel frattempo, lo stesso ha visto un peggioramento drammatico del suo quadro clinico, che lo ha visto rientrare a pieno titolo nel novero dei pazienti non autosufficienti. Infatti, il Karnofsky score definisce
“non autosufficiente” il paziente che presenti un punteggio inferiore al 50%, e ciò indipendentemente dalle valutazioni fatte finora. Al di sotto di tale limite il paziente richiede un'assistenza equivalente a quella impartita negli ospedali, è completamente inabile, necessitando di speciali cure ed assistenza, e trascorre certamente più della metà del tempo quotidiano a letto. Tale quadro è emerso nel novembre 2024, come da documentazione agli atti, anche se non è stato definito l'ambito specifico nel quale si manifesta l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita. La sindrome mielodisplastica, pur a etiologia sconosciuta, è a carattere degenerativo, come riconosciuto anche dalla parte ricorrente;
tuttavia, come precedentemente descritto, al momento della visita peritale non sussistevano le condizioni necessarie alla concessione dell'indennità di accompagnamento. È dunque legittimo ritenere che le condizioni che hanno determinato il peggioramento del quadro clinico si siano sviluppate nel periodo intercorrente tra la visita peritale, eseguita in data 11/09/2024, e la visita ematologica effettuata il 19/11/2024. In considerazione di ciò, si ritiene congruo fissare la concessione dell'indennità a data tra le due di cui sopra, vale a dire all'ottobre 2024. Visto il carattere della patologia, non è lecito attendersi un miglioramento del quadro clinico;
l'invalidità non è dunque revisionabile. Conclusivamente si ritiene che il ricorrente presenta un complesso morboso tale da potergli riconoscere l'indennità di accompagnamento a far data dall'ottobre 2024.” Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda pertanto va accolta limitatamente all'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento , sussistendo il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento dal ottobre 2024, confermando la condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co3 L. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa Le spese di lite stimasi equo , tenuto conto della decorrenza della prestazione vanno compensate per la metà e per l' altra metà poste a carico dell' e liquidate come da CP_1 dispositivo
P.Q.M.
1) Dichiara concluso il procedimento di ATP n RG 9416/2024 e dispone l'archiviazione,
2) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta in capo ad la invalidità nella misura del 100% con diritto all'accompagnamento a far data dall' ottobre 2024 e la condizione la condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co3 L. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa del 4/1/2024 ;
3 2) Compensa per la metà le spese di giudizio e condanna l' all' altra metà liquidata in CP_1 complessivi euro 1400,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge con attribuzione
3)Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1 Napoli, il 3/7/2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca
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