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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/11/2025, n. 3563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3563 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4099/2018 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4099/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 26.6.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(P.IVA: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
GG FE (c.f.: e dell'Avv. Umberto CASALE (C.F. C.F._1
), dai quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
OPPONENTE
E
(c.f.: ) -in qualità di titolare Controparte_1 C.F._3 della omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in VIA PIAVE N.26 84016
PAGANI, presso lo studio dell'Avv. GAGLIARDI FRANCESCO (c.f.:
e dell'Avv. PEZONE BRUNO ( VIA PIAVE C.F._4 C.F._5
26 PAGANI, dai quale è rappresentato e difeso;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: Come in atti.
Pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n.
6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass.
9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115, I comma,
c.p.c..
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria svolta, il Tribunale ritiene che parte opposta abbia fornito la prova del proprio credito nella misura di euro 62.000,00.
Ne discende la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della parte opponente al pagamento della suddetta somma, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Invero, nel giudizio di opposizione a cognizione piena, parte opposta ha prodotto in giudizio effetti cambiari protestati per un ammontare complessivo di euro 62.000,00.
Orbene, in virtù del disposto di cui all'art. 1988 c.c. (secondo il quale "la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale... l'esistenza di questo si presume fino a prova contraria"), la parte opposta non deve provare il rapporto fondamentale, ed in virtù dell'inversione dell'onere
Pagina 2 di 4 probatorio, il soggetto obbligato in relazione al rapporto sottostante presunto è ammesso a provare l'inesistenza totale ovvero parziale del rapporto fondamentale, ovvero la eventuale diversa consistenza del debito in relazione all'eventuale nullità di determinate clausole contrattuali.
Nel caso di specie tale prova contraria non è stata fornita dalla parte opponente.
Tuttavia, il Tribunale ritiene di accogliere la domanda di pagamento nella misura inferiore di euro 62.000,00, atteso che parte opposta non ha fornito idonea prova dell'ulteriore credito vantato (di euro 118.192,22-62.000=56.192,22).
Invero, quanto alle fatture allegate al ricorso monitorio, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che nel procedimento iniziale di ingiunzione la fattura può essere utilizzata come prova scritta sufficiente per l' emissione del decreto. In questa fase, in assenza di contraddittorio con il debitore, la fattura è considerata un documento idoneo a dimostrare l' esistenza del credito. Tuttavia, il ruolo della fattura cambia in sede di opposizione al decreto ingiuntivo da parte del debitore. Infatti, in questo giudizio, a cognizione piena, la fattura perde il suo valore di prova piena poiché si traduce pur sempre in un documento prodotto unilateralmente dalla parte. L' onere di provare l' esistenza, la validità
e l' entità del credito ritorna quindi interamente in capo al creditore. Questo dovrà dimostrare non solo l' emissione della fattura, ma anche che l' obbligazione da essa rappresentata è stata validamente adempiuta. In sintesi, la fattura è un elemento di prova, ma non è sufficiente da sola a ottenere una sentenza di condanna se il debitore la contesta (cfr. da ultimo, Cass. civ.sez. III, ordinanza 28 maggio 2019, n. 14473).
Neppure assumono pregnanza i Documenti Di Trasporto prodotti in copia dalla ditta opposta. Trattasi, a ben vedere, di documenti sottoscritti esclusivamente dal conducente del mezzo con cui il trasporto è stato effettuato e, come la giurisprudenza di legittimità ha affermato, il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non soddisfa l'onere che l'art. 2697 c.c. pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario (cfr. Cass.Sez. 2, Ordinanza n.31974 del 06/12/2019).
Nel caso di specie, la dichiarazione testimoniale resa dal teste (ex Testimone_1 dipendente della , risulta generica e, dunque, inidonea a provare Parte_1
l'effettiva consegna alla parte opponente di tutta la merce indicata nelle fatture allegate al ricorso monitorio.
Pagina 3 di 4 Invero detto teste ha dichiarato genericamente di aver fatto da intermediario tra l'ufficio e i cantieri e che quando si trovava presso i cantieri provvedeva a firmare i ddt altrimenti c'era sempre qualche responsabile di cantiere che provvedeva alla sottoscrizione dei ddt.
Alcun riferimento viene effettuato al tipo, alla quantità, al periodo in cui la presunta merce di cui ai DDT sarebbe stata consegnata.
Peraltro, la stessa formulazione dell'unico capo di prova articolato dalla parte opposta risulta generica.
La nota di credito allegata dalla opposta non costituisce prova dell'entità del credito vantato.
Pertanto, l'unico elemento probatorio idoneo a provare l'entità del credito in oggetto è rappresentato dalle cambiali predette.
Ne discende, l'accoglimento parziale dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento della somma sopra indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
882/2018 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 27.4.2018;
2) Condanna al pagamento Parte_1 in favore di della somma di euro 62.000,00, oltre interessi legali Controparte_1 dalla domanda al soddisfo;
3) Condanna al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore degli avv. Francesco Gagliardi e UN Pezone, difensori dell'opposto dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 13.000,00, per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 18/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4099/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 26.6.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(P.IVA: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
GG FE (c.f.: e dell'Avv. Umberto CASALE (C.F. C.F._1
), dai quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
OPPONENTE
E
(c.f.: ) -in qualità di titolare Controparte_1 C.F._3 della omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in VIA PIAVE N.26 84016
PAGANI, presso lo studio dell'Avv. GAGLIARDI FRANCESCO (c.f.:
e dell'Avv. PEZONE BRUNO ( VIA PIAVE C.F._4 C.F._5
26 PAGANI, dai quale è rappresentato e difeso;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: Come in atti.
Pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n.
6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass.
9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115, I comma,
c.p.c..
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria svolta, il Tribunale ritiene che parte opposta abbia fornito la prova del proprio credito nella misura di euro 62.000,00.
Ne discende la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della parte opponente al pagamento della suddetta somma, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Invero, nel giudizio di opposizione a cognizione piena, parte opposta ha prodotto in giudizio effetti cambiari protestati per un ammontare complessivo di euro 62.000,00.
Orbene, in virtù del disposto di cui all'art. 1988 c.c. (secondo il quale "la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale... l'esistenza di questo si presume fino a prova contraria"), la parte opposta non deve provare il rapporto fondamentale, ed in virtù dell'inversione dell'onere
Pagina 2 di 4 probatorio, il soggetto obbligato in relazione al rapporto sottostante presunto è ammesso a provare l'inesistenza totale ovvero parziale del rapporto fondamentale, ovvero la eventuale diversa consistenza del debito in relazione all'eventuale nullità di determinate clausole contrattuali.
Nel caso di specie tale prova contraria non è stata fornita dalla parte opponente.
Tuttavia, il Tribunale ritiene di accogliere la domanda di pagamento nella misura inferiore di euro 62.000,00, atteso che parte opposta non ha fornito idonea prova dell'ulteriore credito vantato (di euro 118.192,22-62.000=56.192,22).
Invero, quanto alle fatture allegate al ricorso monitorio, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che nel procedimento iniziale di ingiunzione la fattura può essere utilizzata come prova scritta sufficiente per l' emissione del decreto. In questa fase, in assenza di contraddittorio con il debitore, la fattura è considerata un documento idoneo a dimostrare l' esistenza del credito. Tuttavia, il ruolo della fattura cambia in sede di opposizione al decreto ingiuntivo da parte del debitore. Infatti, in questo giudizio, a cognizione piena, la fattura perde il suo valore di prova piena poiché si traduce pur sempre in un documento prodotto unilateralmente dalla parte. L' onere di provare l' esistenza, la validità
e l' entità del credito ritorna quindi interamente in capo al creditore. Questo dovrà dimostrare non solo l' emissione della fattura, ma anche che l' obbligazione da essa rappresentata è stata validamente adempiuta. In sintesi, la fattura è un elemento di prova, ma non è sufficiente da sola a ottenere una sentenza di condanna se il debitore la contesta (cfr. da ultimo, Cass. civ.sez. III, ordinanza 28 maggio 2019, n. 14473).
Neppure assumono pregnanza i Documenti Di Trasporto prodotti in copia dalla ditta opposta. Trattasi, a ben vedere, di documenti sottoscritti esclusivamente dal conducente del mezzo con cui il trasporto è stato effettuato e, come la giurisprudenza di legittimità ha affermato, il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non soddisfa l'onere che l'art. 2697 c.c. pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario (cfr. Cass.Sez. 2, Ordinanza n.31974 del 06/12/2019).
Nel caso di specie, la dichiarazione testimoniale resa dal teste (ex Testimone_1 dipendente della , risulta generica e, dunque, inidonea a provare Parte_1
l'effettiva consegna alla parte opponente di tutta la merce indicata nelle fatture allegate al ricorso monitorio.
Pagina 3 di 4 Invero detto teste ha dichiarato genericamente di aver fatto da intermediario tra l'ufficio e i cantieri e che quando si trovava presso i cantieri provvedeva a firmare i ddt altrimenti c'era sempre qualche responsabile di cantiere che provvedeva alla sottoscrizione dei ddt.
Alcun riferimento viene effettuato al tipo, alla quantità, al periodo in cui la presunta merce di cui ai DDT sarebbe stata consegnata.
Peraltro, la stessa formulazione dell'unico capo di prova articolato dalla parte opposta risulta generica.
La nota di credito allegata dalla opposta non costituisce prova dell'entità del credito vantato.
Pertanto, l'unico elemento probatorio idoneo a provare l'entità del credito in oggetto è rappresentato dalle cambiali predette.
Ne discende, l'accoglimento parziale dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento della somma sopra indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
882/2018 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 27.4.2018;
2) Condanna al pagamento Parte_1 in favore di della somma di euro 62.000,00, oltre interessi legali Controparte_1 dalla domanda al soddisfo;
3) Condanna al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore degli avv. Francesco Gagliardi e UN Pezone, difensori dell'opposto dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 13.000,00, per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 18/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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