Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/11/2025, n. 3563
TRIB
Sentenza 20 novembre 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una società opponente avverso un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su opposizione proposta da una ditta individuale opposta. L'oggetto della controversia verte sull'opposizione a decreto ingiuntivo per un importo complessivo di euro 118.192,22, emesso a favore della ditta individuale. La società opponente ha contestato la pretesa creditoria, mentre la ditta opposta ha dedotto la fondatezza del proprio credito, basato su fatture e documenti di trasporto, oltre che su effetti cambiari. La giurisprudenza richiamata dal Tribunale sottolinea che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, instauratosi il contraddittorio, si apre un giudizio a cognizione piena in cui l'onere probatorio grava sul creditore, il quale deve provare la fondatezza della pretesa originariamente azionata in via monitoria, indipendentemente dai presupposti per l'emissione del decreto stesso. Il creditore deve provare il rapporto o il titolo da cui deriva il suo diritto e la scadenza del termine, mentre il debitore ha l'onere di provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

Il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la società opponente al pagamento della somma di euro 62.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Tale decisione è motivata dal fatto che la ditta opposta ha fornito prova sufficiente del proprio credito solo nella misura di euro 62.000,00, rappresentata da effetti cambiari protestati. In virtù dell'art. 1988 c.c., la promessa di pagamento o la ricognizione di debito dispensa dall'onere di provare il rapporto fondamentale, il cui creditore è tenuto a fornire la prova contraria. Tuttavia, per l'ulteriore importo vantato (euro 56.192,22), il Tribunale ha ritenuto insufficiente la prova fornita. Le fatture, pur potendo essere titolo sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, perdono tale valore in sede di opposizione, dove il creditore deve dimostrare l'esistenza, la validità e l'entità del credito, non essendo la fattura sufficiente da sola a ottenere una condanna in caso di contestazione. I documenti di trasporto, firmati dal solo vettore, hanno mero valore indiziario e necessitano di essere suffragati da presunzioni, non essendo sufficienti da soli a soddisfare l'onere probatorio. La dichiarazione testimoniale è stata ritenuta generica e inidonea a provare l'effettiva consegna della merce. Pertanto, l'unico elemento probatorio idoneo a provare l'entità del credito è stato individuato nelle cambiali. Le spese di lite sono state poste a carico della società opponente, liquidate in euro 13.000,00 per compenso, oltre accessori.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/11/2025, n. 3563
    Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
    Numero : 3563
    Data del deposito : 20 novembre 2025

    Testo completo