Sentenza 23 ottobre 2007
Massime • 1
Sussiste la legittimazione del difensore della persona offesa a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, ancorché privo di procura speciale, in virtù del potere di esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti alla persona offesa, attribuitogli dall'art. 101 cod. proc. pen..
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- 1. Avvocato Silvia Vagnonihttps://www.studiocataldi.it/
- 2. Processo penale, Giudice di pace, particolare tenuità del fatto, giudice diverso, improcedibilità, non punibilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/10/2007, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 23/10/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1523
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 45467/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR ER LI, N. IL 18/07/1966;
nei confronti di:
IGNOTI;
avverso il DECRETO del 04/07/2005 G.I.P. TRIBUNALE di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto annullarsi con rinvio il decreto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto in data 4 luglio 2005 il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania ha disposto l'archiviazione del procedimento relativo alle indagini avviate contro ignoti a seguito di querela sporta da IT ID IN per minacce a mezzo del telefono.
A motivazione del provvedimento il G.I.P. ha osservato che l'opposizione all'archiviazione, con cui la IN aveva chiesto la comparazione della voce del proprio ex marito con quella registrata su un'audiocassetta e l'integrazione delle indagini, doveva considerarsi inammissibile perché sottoscritta dal solo difensore non munito di procura speciale;
che, inoltre, i mezzi istruttori suggeriti dall'opponente erano impraticabili: sia perché intesi a formulare richieste investigative riguardanti altri procedimenti;
sia perché l'acquisizione del saggio fonico di confronto avrebbe richiesto il consenso del sospettato.
Ha proposto ricorso per cassazione la IN, per il tramite del difensore munito di procura speciale, affidandolo ad un solo motivo articolato in due censure. Con esso la ricorrente osserva, innanzi tutto, che il difensore della persona offesa dal reato è legittimato a proporre opposizione all'archiviazione, senza necessità di procura speciale. Eccepisce, inoltre, l'illegittimità del provvedimento di archiviazione assunto de plano, cioè senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, in presenza di un atto di opposizione contenente la richiesta di indagini suppletive e l'indicazione degli elementi di prova.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte è costante nel riconoscere al difensore della persona offesa dal reato il diritto di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, senza necessità di procura speciale (richiesta soltanto per il ricorso per cassazione), in virtù del potere di esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti alla persona offesa, attribuitogli dall'art. 101 c.p.p.: oltre al precedente citato dal ricorrente, vedansi le più recenti Cass. 16 marzo 2004 (Caprarelli ed altri) e 20 maggio 2004 (Maesano ed altri).
A norma dell'art. 410 c.p.p., l'opposizione all'archiviazione proposta dalla persona offesa obbliga il giudice dell'indagine preliminare all'espletamento della procedura camerale di cui al precedente art. 409 c.p.p., con la sola eccezione prevista per il caso in cui l'opposizione sia inammissibile e, nel contempo, la notizia di reato risulti infondata.
Orbene, l'inammissibilità può derivare dalla carenza di legittimazione in capo al soggetto che ha proposto l'opposizione, ovvero dalla mancata indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e degli elementi di prova. Si è già visto dianzi che la prima ipotesi esula dal caso di specie, poiché il difensore della persona offesa è legittimato a proporre opposizione;
quanto alle integrazioni istruttorie, l'opponente non ha mancato di indicarne l'oggetto e i mezzi di prova, richiamandosi all'audiocassetta prodotta e invocando l'espletamento di una perizia fonica di raffronto con la voce del suo ex marito. Tanto bastava a soddisfare il precetto legislativo e ad obbligare il G.I.P. alla fissazione dell'udienza in camera di consiglio, non essendo consentito fondare il giudizio di inammissibilità su una valutazione prognostica dell'esito delle indagini suppletive, piuttosto che sulla rilevanza di esse.
Il decreto impugnato va, conseguentemente, annullato con rinvio allo stesso ufficio G.I.P. del Tribunale di Catania, il quale - in persona di altro magistrato - sottoporrà a rinnovato esame l'atto di opposizione attenendosi ai principi suesposti.
P.Q.M.
la Corte annulla il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Catania, ufficio G.I.P., per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2008