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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 13/10/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3840/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Gloria IO SO Presidente
Dott. CE Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/07/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]37 LEICESTER REGNO UNITO con l'Avv. DE' MANZANO GIOVANNA AUGUSTA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 29 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. GRECO CONSUELO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Vladikavkaz (Russia) il giorno 22/05/2015 (trascritto sub atto n.
475, P. II, S. C, anno 2015 del Comune di Trieste).
In separazione dei beni. Con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...]. Persona_1
FATTO
Il signor ha adito il Tribunale di Trieste per ottenere la pronuncia della separazione Parte_2 personale dalla moglie signora Rimasta quest'ultima contumace, il Parte_1 procedimento si è concluso con sentenza del 16/02/2024, con la quale è stata disposta la separazione personale fra i coniugi. La signora ha impugnato tale sentenza, deducendo vizi nella notificazione Pt_1 dell'atto introduttivo, che non l'aveva raggiunta in Russia, dove si trovava;
la Corte d'appello di Trieste ha quindi dichiarato la nullità dell'atto introduttivo e rimesso le parti davanti al Tribunale.
La signora ha quindi presentato il ricorso per riassunzione che ha aperto il presente Pt_1 procedimento, nel quale si è costituito anche il signor A seguito dell'udienza del 03/12/2024 sono Pt_2 stati adottati provvedimenti provvisori con l'ordinanza del 06/02/2025, richiesti dalle parti per regolare i rapporti economici fra loro.
All'udienza del 25/09/2025, dopo ampia discussione, le parti si sono accordate come da precedente ordinanza, con le modifiche riportate a verbale;
precisano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
- l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori del minore , con collocamento Persona_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
- l'assegnazione della casa coniugale sita in Trieste, via Settefontane 29 alla madre
[...]
; Parte_3
- veda e stia con il padre a. nelle giornate di lunedì e il giovedì dalle 16:00 alle 19:30, nonché Per_1 il sabato dalle 09:00 fino alle 14:00, salvo diversi accordi, con introduzione dei pernotti nel fine settimana, se graditi al minore;
b. nelle vacanze estive: due settimane presso ciascun genitore, salvo diversi accordi;
Natale: dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternati presso ciascun genitore;
Pasqua tre giorni con ciascun genitore;
altre festività alternate;
- a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 10 di ogni mese, a un Parte_2 Parte_1 assegno mensile di 300,00 euro – importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (con decorrenza dal 06/02/2025) – come contributo indiretto al mantenimento del figlio con Per_1 decorrenza dalla data della domanda, oltre al 100% delle spese straordinarie come regolate dal
Protocollo vigente presso il Tribunale di Trieste che viene qui richiamato;
- a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 10 di ogni mese, a un Parte_2 Parte_1 assegno di mantenimento mensile di euro 200,00, – importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (con decorrenza dal 06/02/2025) – con decorrenza dalla data della domanda;
- le parti si accordano fin d'ora al rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio, mentre si accorderanno in futuro per quello del figlio Per_1
Si è data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in Vladikavkaz (Russia) il 22/05/2015;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 10 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
CE Ajello Gloria IO SO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Gloria IO SO Presidente
Dott. CE Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/07/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]37 LEICESTER REGNO UNITO con l'Avv. DE' MANZANO GIOVANNA AUGUSTA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 29 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. GRECO CONSUELO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Vladikavkaz (Russia) il giorno 22/05/2015 (trascritto sub atto n.
475, P. II, S. C, anno 2015 del Comune di Trieste).
In separazione dei beni. Con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...]. Persona_1
FATTO
Il signor ha adito il Tribunale di Trieste per ottenere la pronuncia della separazione Parte_2 personale dalla moglie signora Rimasta quest'ultima contumace, il Parte_1 procedimento si è concluso con sentenza del 16/02/2024, con la quale è stata disposta la separazione personale fra i coniugi. La signora ha impugnato tale sentenza, deducendo vizi nella notificazione Pt_1 dell'atto introduttivo, che non l'aveva raggiunta in Russia, dove si trovava;
la Corte d'appello di Trieste ha quindi dichiarato la nullità dell'atto introduttivo e rimesso le parti davanti al Tribunale.
La signora ha quindi presentato il ricorso per riassunzione che ha aperto il presente Pt_1 procedimento, nel quale si è costituito anche il signor A seguito dell'udienza del 03/12/2024 sono Pt_2 stati adottati provvedimenti provvisori con l'ordinanza del 06/02/2025, richiesti dalle parti per regolare i rapporti economici fra loro.
All'udienza del 25/09/2025, dopo ampia discussione, le parti si sono accordate come da precedente ordinanza, con le modifiche riportate a verbale;
precisano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
- l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori del minore , con collocamento Persona_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
- l'assegnazione della casa coniugale sita in Trieste, via Settefontane 29 alla madre
[...]
; Parte_3
- veda e stia con il padre a. nelle giornate di lunedì e il giovedì dalle 16:00 alle 19:30, nonché Per_1 il sabato dalle 09:00 fino alle 14:00, salvo diversi accordi, con introduzione dei pernotti nel fine settimana, se graditi al minore;
b. nelle vacanze estive: due settimane presso ciascun genitore, salvo diversi accordi;
Natale: dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternati presso ciascun genitore;
Pasqua tre giorni con ciascun genitore;
altre festività alternate;
- a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 10 di ogni mese, a un Parte_2 Parte_1 assegno mensile di 300,00 euro – importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (con decorrenza dal 06/02/2025) – come contributo indiretto al mantenimento del figlio con Per_1 decorrenza dalla data della domanda, oltre al 100% delle spese straordinarie come regolate dal
Protocollo vigente presso il Tribunale di Trieste che viene qui richiamato;
- a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 10 di ogni mese, a un Parte_2 Parte_1 assegno di mantenimento mensile di euro 200,00, – importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (con decorrenza dal 06/02/2025) – con decorrenza dalla data della domanda;
- le parti si accordano fin d'ora al rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio, mentre si accorderanno in futuro per quello del figlio Per_1
Si è data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in Vladikavkaz (Russia) il 22/05/2015;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 10 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
CE Ajello Gloria IO SO