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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tri bunal e di B ari, sezione 1a ci vil e, ri unito in cam era di consiglio i n persona dei s ignori magi strati:
Dott. Gi us eppe DISABATO President e
Dott.ss a Rosella NOCERA Giudice
Dott.ss a Tizi ana DI GIOIA Giudi ce relatore ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nell a caus a civil e iscritt a nel R uol o General e dell a Volont ari a
Giurisdizione per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 6298, avente per oggetto la regol amentazione dell'eserci zi o dell a responsabilit à genitori al e nei confronti dei figl i nati fuori dal m at ri monio, vertent e tra
(Avv. Ci aul a Lui gi ), Parte_1
e
(Avv. Amorese Mari a ), Controparte_1 nonch é
P.M. PR ESSO IL TR IBUNALE DI B AR I,
– interveniente –
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
Con ri cors o congi unt o deposit at o in dat a 2.12 .2024, i ri correnti prem esso
• di aver i ntratt enuto una rel azione more uxorio nel corso del la qual e nas ceva l a figli a (n. i l 9.5.2019), ri conosciut a da entrambi Per_1
i genitori;
• che, ess endo cess ato il rapport o di convi venza, è loro i nt enzi one regol am ent are i l oro rapporti con riguardo al mant enim ento e all'affidamento della figlia minore;
tutto ciò premesso hanno chiesto omologarsi l'accordo t ra essi intercorso
(relativo all'affidamento delle minori ed alla regolamentazione dei rapporti personali ed economi ci ).
Le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 cpc, hanno dichiarato di non vol ersi ri concili are e di ri nunci are a com parire, avval endosi dell a facolt à di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Indi, il Giudice rel at ore ha rimesso l a caus a al C oll egio per l a decisione.
Gli att i sono stat i t rasm essi al P.M., che in dat a 3.1.2025 ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto .
MOTI VI DELL A DECISIO NE
La dom anda propost a dall e parti , che att iene alla regol am ent azione dei TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- Pagina 2 d i 2 -
rapporti , personal i ed economi ci dell a minor e (nat a da una Per_1 rel azione tra i suoi genitori non fondat a sul m atrimoni o) è fondat a e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento dell a minore ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare all a regola pri vil egi at a dal legisl atore.
La minor e avr à residenza abi tual e presso l a m adre;
quanto al la regol am ent azione del di ritto/ dovere di vi sita, il Coll egi o riti ene che esso vada regol am ent ato nei t er mini indi cati dall e parti, che consent ono all a minore di m ant enere un rapporto equili brato con entram bi i genit ori;
con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti (€250,00 mensili) è equo e consente alla minore di far fronte all e sue neces sit à di vita quotidi ana.
Tratt asi di accordo debitam ente sottoscritto, in rel azione al qual e non em erge al cun vi zio o impedim ent o l egal e ost ati vo;
t al ché, esso ben può essere int egralm ent e recepit o i n questa sede.
Null a va previsto sul le s pese di lit e, t ratt andosi di dom anda congiunt a.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M. :
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione cont enuta nel ri corso depositat o t el em ati ca mente i l
2.12.2024, da i ntendersi qui i ntegralm ent e ri chi am ata e t rascri tta;
2. null a per l e s pese.
Così deciso i n Bari, nell a camera di consiglio dell a sezione 1a civil e del
Tri bunal e, il gi orno 1.4.2025.
I L GI U D I C E E S T E N S O R E
TI Z I A N A DI GI O I A
I L PR E S I D E N T E
GI U S E P P E DI S A B A T O
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tri bunal e di B ari, sezione 1a ci vil e, ri unito in cam era di consiglio i n persona dei s ignori magi strati:
Dott. Gi us eppe DISABATO President e
Dott.ss a Rosella NOCERA Giudice
Dott.ss a Tizi ana DI GIOIA Giudi ce relatore ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nell a caus a civil e iscritt a nel R uol o General e dell a Volont ari a
Giurisdizione per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 6298, avente per oggetto la regol amentazione dell'eserci zi o dell a responsabilit à genitori al e nei confronti dei figl i nati fuori dal m at ri monio, vertent e tra
(Avv. Ci aul a Lui gi ), Parte_1
e
(Avv. Amorese Mari a ), Controparte_1 nonch é
P.M. PR ESSO IL TR IBUNALE DI B AR I,
– interveniente –
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
Con ri cors o congi unt o deposit at o in dat a 2.12 .2024, i ri correnti prem esso
• di aver i ntratt enuto una rel azione more uxorio nel corso del la qual e nas ceva l a figli a (n. i l 9.5.2019), ri conosciut a da entrambi Per_1
i genitori;
• che, ess endo cess ato il rapport o di convi venza, è loro i nt enzi one regol am ent are i l oro rapporti con riguardo al mant enim ento e all'affidamento della figlia minore;
tutto ciò premesso hanno chiesto omologarsi l'accordo t ra essi intercorso
(relativo all'affidamento delle minori ed alla regolamentazione dei rapporti personali ed economi ci ).
Le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 cpc, hanno dichiarato di non vol ersi ri concili are e di ri nunci are a com parire, avval endosi dell a facolt à di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Indi, il Giudice rel at ore ha rimesso l a caus a al C oll egio per l a decisione.
Gli att i sono stat i t rasm essi al P.M., che in dat a 3.1.2025 ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto .
MOTI VI DELL A DECISIO NE
La dom anda propost a dall e parti , che att iene alla regol am ent azione dei TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- Pagina 2 d i 2 -
rapporti , personal i ed economi ci dell a minor e (nat a da una Per_1 rel azione tra i suoi genitori non fondat a sul m atrimoni o) è fondat a e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento dell a minore ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare all a regola pri vil egi at a dal legisl atore.
La minor e avr à residenza abi tual e presso l a m adre;
quanto al la regol am ent azione del di ritto/ dovere di vi sita, il Coll egi o riti ene che esso vada regol am ent ato nei t er mini indi cati dall e parti, che consent ono all a minore di m ant enere un rapporto equili brato con entram bi i genit ori;
con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti (€250,00 mensili) è equo e consente alla minore di far fronte all e sue neces sit à di vita quotidi ana.
Tratt asi di accordo debitam ente sottoscritto, in rel azione al qual e non em erge al cun vi zio o impedim ent o l egal e ost ati vo;
t al ché, esso ben può essere int egralm ent e recepit o i n questa sede.
Null a va previsto sul le s pese di lit e, t ratt andosi di dom anda congiunt a.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M. :
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione cont enuta nel ri corso depositat o t el em ati ca mente i l
2.12.2024, da i ntendersi qui i ntegralm ent e ri chi am ata e t rascri tta;
2. null a per l e s pese.
Così deciso i n Bari, nell a camera di consiglio dell a sezione 1a civil e del
Tri bunal e, il gi orno 1.4.2025.
I L GI U D I C E E S T E N S O R E
TI Z I A N A DI GI O I A
I L PR E S I D E N T E
GI U S E P P E DI S A B A T O