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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/11/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 778/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Ardoino Valeria Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso da:
, C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1 il 18/02/1989, residente in [...]32 16010 SORI ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MUSCOLO GIUSEPPE MARIA
(C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da procura C.F._2 in atti
Nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._3
05/04/1991, residente in [...] elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. PESCE FRANCO (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di ottenere la Parte_1 pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di Controparte_1
Rilevato che i coniugi hanno, durante il procedimento, raggiunto un accordo superando la conflittualità che aveva dato origine al contenzioso;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 19/06/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) La casa già coniugale sita in Genova, Corso Europa 816/1, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% viene assegnata alla sig.ra CP_1
con tutti i mobili ed arredi ivi esistenti. Il Signor dichiara di aver già Pt_1 trasferito il proprio domicilio e di aver ritirato tutti i propri effetti personali. Le parti concordano che i ratei di mutuo gravanti su detto immobile, ad ogni scadenza, vengano corrisposti nella misura del 50% ciascuno concordando altresì di procedere al pagamento dei ratei di mutuo scaduti, accordandosi con la banca mutuante per un piano di rientro, tenuto conto delle quote già versate dalla sig.ra
CP_1
2) Le figlie minori (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
26.8.2018) vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre nella residenza di Genova, C.so Europa
816/1. Le visite del padre con le figlie minori dovranno essere regolamentate in aderenza agli impegni lavorativi del sig. (agente presso il reparto mobile Pt_1
della Polizia di Stato). Nello specifico, il padre avrà diritto di vedere, incontrare e pernottare con le figlie minori tutte le volte che sarà presente a Genova
(indicativamente tre giorni alla settimana) dandone preavviso alla sig.ra il giorno antecedente entro le ore 18.00. Il periodo natalizio: con il CP_1 criterio dell'alternanza dal 23.12 al 31.12 ore 12 con un genitore e sino al 6.1 con
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 l'altro; per metà cadauno per quanto attiene quelle pasquali, il tutto con il criterio dell'alternanza. Il padre nel periodo delle vacanze estive (intese da giugno a settembre) potrà inoltre tenere le figlie per 15 giorni anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, con facoltà di portarle in località di villeggiatura, comunicando alla madre -sempre con congruo anticipo- la località
e il periodo prescelto;
3) Il signor si impegna a corrispondere alla Signora Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento delle figlie, l'importo mensile di € 600,00 entro i primi dieci giorni di ogni mese, con rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT nazionali. L'assegno unico universale sarà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Il sig. si impegna inoltre a corrispondere CP_1 Pt_1
alla sig.ra gli arretrati per il mantenimento delle figlie, pari a euro CP_1
2600,00, ed afferenti i mesi insoluti da Dicembre 2024 a Luglio 2025. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie, di cui al documento orientativo predisposto dal Tribunale Civile di Genova Sez. IV, in data 15/'9/2016, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
4) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e conseguentemente rinunciano ad ogni reciproca pretesa economica;
5) Le parti dichiarano espressamente di non aver più nulla a reciprocamente pretendere per nessun titolo, ragione e/o pretesa, salva la perfetta esecuzione degli accordi qui assunti.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 di matrimonio relativo (Anno 2014, Numero 345, Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 24 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Ardoino Valeria Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso da:
, C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1 il 18/02/1989, residente in [...]32 16010 SORI ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MUSCOLO GIUSEPPE MARIA
(C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da procura C.F._2 in atti
Nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._3
05/04/1991, residente in [...] elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. PESCE FRANCO (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di ottenere la Parte_1 pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di Controparte_1
Rilevato che i coniugi hanno, durante il procedimento, raggiunto un accordo superando la conflittualità che aveva dato origine al contenzioso;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 19/06/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) La casa già coniugale sita in Genova, Corso Europa 816/1, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% viene assegnata alla sig.ra CP_1
con tutti i mobili ed arredi ivi esistenti. Il Signor dichiara di aver già Pt_1 trasferito il proprio domicilio e di aver ritirato tutti i propri effetti personali. Le parti concordano che i ratei di mutuo gravanti su detto immobile, ad ogni scadenza, vengano corrisposti nella misura del 50% ciascuno concordando altresì di procedere al pagamento dei ratei di mutuo scaduti, accordandosi con la banca mutuante per un piano di rientro, tenuto conto delle quote già versate dalla sig.ra
CP_1
2) Le figlie minori (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
26.8.2018) vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre nella residenza di Genova, C.so Europa
816/1. Le visite del padre con le figlie minori dovranno essere regolamentate in aderenza agli impegni lavorativi del sig. (agente presso il reparto mobile Pt_1
della Polizia di Stato). Nello specifico, il padre avrà diritto di vedere, incontrare e pernottare con le figlie minori tutte le volte che sarà presente a Genova
(indicativamente tre giorni alla settimana) dandone preavviso alla sig.ra il giorno antecedente entro le ore 18.00. Il periodo natalizio: con il CP_1 criterio dell'alternanza dal 23.12 al 31.12 ore 12 con un genitore e sino al 6.1 con
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 l'altro; per metà cadauno per quanto attiene quelle pasquali, il tutto con il criterio dell'alternanza. Il padre nel periodo delle vacanze estive (intese da giugno a settembre) potrà inoltre tenere le figlie per 15 giorni anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, con facoltà di portarle in località di villeggiatura, comunicando alla madre -sempre con congruo anticipo- la località
e il periodo prescelto;
3) Il signor si impegna a corrispondere alla Signora Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento delle figlie, l'importo mensile di € 600,00 entro i primi dieci giorni di ogni mese, con rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT nazionali. L'assegno unico universale sarà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Il sig. si impegna inoltre a corrispondere CP_1 Pt_1
alla sig.ra gli arretrati per il mantenimento delle figlie, pari a euro CP_1
2600,00, ed afferenti i mesi insoluti da Dicembre 2024 a Luglio 2025. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie, di cui al documento orientativo predisposto dal Tribunale Civile di Genova Sez. IV, in data 15/'9/2016, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
4) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e conseguentemente rinunciano ad ogni reciproca pretesa economica;
5) Le parti dichiarano espressamente di non aver più nulla a reciprocamente pretendere per nessun titolo, ragione e/o pretesa, salva la perfetta esecuzione degli accordi qui assunti.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 di matrimonio relativo (Anno 2014, Numero 345, Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 24 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5