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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/07/2025, n. 5644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5644 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29951/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
DA
Avv. Silvio Cuomo, procuratore di sé stesso, con domicilio eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del liquidatore dott.sa Controparte_1 Controparte_2
con Studio Legale in Milano, Via Cesare Battisti n. 23
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: contratti e obbligazioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
17.06.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 10 CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
“Dichiarare la contumacia della in liquidazione, in persona del Controparte_1
liquidatore giudiziale pro – tempore DO.sa Controparte_3
- Accertare e dichiarare l'inadempimento, anche con riferimento ai disposti degli articoli 1719 e 1720 del codice civile, della in liquidazione, in persona del liquidatore giudiziale pro – tempore Controparte_1
DO.sa , unitamente ed in solido con i soci Sig.ri – Controparte_3 Parte_1
– consistente nel mancato pagamento delle competenze Parte_2 Parte_3
professionali dovute al ricorrente Avvocato Silvio Cuomo, procuratore di sé stesso, a seguito della sua attività professionale svolta, documentata agli atti ed indicata in premessa;
- Per l'effetto condannare la in liquidazione, in persona del liquidatore Controparte_1
giudiziale pro – tempore DO.sa , al pagamento, unitamente ed in solido Controparte_3
con i soci Sig.ri – – ed in solido con il predetto Parte_1 Parte_2 Parte_3
liquidatore giudiziale attesa, altresì, la contumacia del liquidatore giudiziale, in favore del ricorrente
Avvocato Silvio Cuomo, procuratore di sé stesso, della somma di euro 31.706
(Trentunomilasettecentosei/00) oltre il rimborso delle spese generali, del c.p.a. e dell'i.v.a. se dovuta, come previsto dalla legge, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa, secondo giustizia, dall'adita
Autorità Giudiziaria, compensi professionali a tutt'oggi impagati e spettanti al ricorrente Avvocato
Silvio Cuomo, procuratore di sé stesso, in virtù dell'attività legale svolta documentata agli atti e citata in premessa.
- Condannare la in liquidazione, in persona del liquidatore giudiziale Controparte_1
pro – tempore DO.sa
, al pagamento, unitamente ed in solido con i soci Sig.ri Controparte_3 Pt_1
–
[...] Parte_2
– ed in solido con il predetto liquidatore giudiziale attesa, altresì, la contumacia del Parte_3
liquidatore giudiziale, delle spese legali del presente giudizio in favore del ricorrente Avvocato Silvio Cuomo, procuratore di sé stesso, oltre l'importo del rimborso delle spese generali, del c.p.a. e dell'i.v.a. se dovuta come previsto dalla legge;
- Condannare la in liquidazione, in persona del liquidatore giudiziale Controparte_1
pro – tempore DO.sa pagina 2 di 10 , al pagamento, unitamente ed in solido con i soci Sig.ri Controparte_3 Pt_1
– – ed in solido con il predetto liquidatore giudiziale attesa,
[...] Parte_2 Parte_3
altresì, la contumacia del liquidatore giudiziale, di una somma da quantificare secondo giustizia ex art. 96 c.p.c. per avere intrapreso la presente lite temeraria con colpa grave e mala fede”.
Il giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalla parte costituita ed ascoltata la discussione orale all'udienza in data
17.06.2025 ex art. 127 bis c.p.c.; pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 28.08.2024, l'avv. Silvio Cuomo conveniva in giudizio , in persona del liquidatore pro tempore (nel Controparte_1
prosieguo, per brevità , con richiesta di accertare e dichiarare l'inadempimento, anche CP_1
con riferimento ai disposti degli articoli 1719 e 1720 c.c. di consistente nel mancato CP_1
pagamento delle competenze professionali dovute al ricorrente a seguito della sua attività professionale svolta, documentata agli atti e indicata nel proprio ricorso introduttivo. Chiedeva, per l'effetto, di condannare al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 31.706,00, oltre CP_1
il rimborso delle spese generali, CPA e IVA se dovuta, come previsto dalla legge, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta equa, secondo giustizia, per i compensi professionali rimasti impagati e ritenuti spettanti al ricorrente in virtù dell'attività legale svolta documentata agli atti.
Chiedeva infine di condannare al pagamento delle spese legali del giudizio in favore del CP_1 ricorrente, oltre l'importo del rimborso delle spese generali, CPA e IVA, se dovuta, come previsto dalla legge. In via istruttoria allegava e offriva in comunicazione, mediante deposito nel fascicolo telematico, tutta la documentazione e gli atti giudiziari attestanti le attività professionali svolte.
La causa veniva inizialmente assegnata alla dott.ssa Simonetta Scirpo che, con proprio provvedimento in data 09.12.2024, fissava per la comparizione personale delle parti l'udienza in data 26.02.2025, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, non oltre dieci giorni prima dell'udienza e disponendo che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, dovesse essere notificato al convenuto a cura del ricorrente, rispettando i termini liberi non minori di quaranta giorni tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione. Delegava per la trattazione della causa e per la redazione della sentenza la scrivente, alla quale la causa, a far data dal 10.12.2024, veniva definitivamente assegnata.
pagina 3 di 10 Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 27.02.2025 il giudice rinviava la causa all'udienza in data
17.06.2025 per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., concedendo un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive.
***
Deve, in primo luogo, alla luce della verifica della regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza a parte resistente, dichiararsi la contumacia della stessa.
***
Occorre brevemente esporre le vicende fattuali e giudiziali pregresse che hanno dato vita alla vertenza in questione, alla luce della documentazione in atti.
La presente causa trae origine dalle richieste di pagamento del ricorrente in ordine all'asserito credito, ritenuto dovuto, da parte di in proprio favore, per l'attività professionale svolta CP_1 dall'avv. Cuomo in favore della resistente.
L'avv. Cuomo rilevava di essere stato nominato curatore speciale, dalla XV Sezione Civile B), specializzata in materia di impresa, del Tribunale Ordinario di Milano, della e di aver CP_1
svolto attività procedurale e difensiva per la predetta società, in relazione ad un giudizio promosso da parte del sig. nei confronti della avente ad oggetto l'accertamento Controparte_4 CP_1
della nullità di una delibera assembleare che prevedeva la nomina illegittima del Sig.
[...]
quale amministratore della società e la consequenziale richiesta della declaratoria di CP_4
cessazione dalla carica di amministratore della società del sig. (vedasi Controparte_4
documentazione allegata al ricorso introduttivo).
Con riferimento all'anzidetto giudizio l'avv. Cuomo, per l'attività di difensore legale svolta, ha rilevato di aver maturato competenze professionali pari a Euro 14.103,00, oltre l'importo del rimborso delle spese generali, CPA e IVA, se dovuta, ex D.M. 55/2014.
L'avv. Cuomo ha rilevato di aver fatto un ricorso, quale curatore speciale della società resistente, per l'accertamento dello stato di liquidazione e per la nomina di un liquidatore giudiziale di CP_1
con il relativo giudizio conclusosi con la sentenza di nomina di un liquidatore giudiziale della società e, con riferimento a questo giudizio, di competenza giurisdizionale della volontaria giurisdizione, di aver ritenuto maturato competenze professionali pari a Euro 3.329,00, oltre l'importo del rimborso delle spese generali, CPA e IVA, se dovuta, ex D.M. 55/2014 (vedasi documentazione allegata al ricorso introduttivo).
L'avv. Cuomo ha rilevato di aver maturato, per l'attività professionale prestata in favore della società resistente, competenze professionali pari a Euro 7.616,00 oltre il rimborso delle spese generali, CPA e
IVA, ex D.M. 55/2014 (vedasi documentazione allegata all'atto introduttivo).
pagina 4 di 10 L'avv. Cuomo ha esposto di aver elaborato due denunce penali, sporte alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, in favore della società e, con riferimento all'attività professionale, di aver maturato competenze professionali pari a Euro 3.329,00 per ogni denuncia, per un totale complessivo di Euro 6.658,00 oltre l'importo del rimborso delle spese generali, CPA e IVA, se dovuta (vedasi documentazione allegata al ricorso introduttivo).
L'importo complessivo dei suddetti compensi professionali, ritenuti dovuti dal ricorrente per l'attività professionale svolta e dallo stesso richiesto, ammonta a complessivi Euro 31.706,00, oltre l'importo del rimborso delle spese generali, CPA e IVA.
L'attore rilevava di aver richiesto alla società resistente le somme a titolo di compensi professionali per tutta l'attività prestata in suo favore, senza ottenere alcunché e per questo si rivolgeva all'intestato
Tribunale.
***
Si rileva che, presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idoneo a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente.
La prova del conferimento dell'incarico spetta al professionista che deve dimostrare la volontà del cliente di attribuirgli l'incarico per cui chiede il corrispettivo (vedasi Tribunale Roma sez. XI,
04.09.2019, n.16936).
In generale, il contratto d'opera professionale per l'espletamento di attività di consulenza, o di mandato per attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta ad substantiam ovvero ad probationem, poiché può essere conferito, come sopra ricordato, in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti. Pertanto l'esistenza di un incarico professionale può essere dimostrata mediante prove testimoniali (vedasi Tribunale Ravenna, 11.03.2019, n.261).
Nel caso di specie, alla luce di tutta documentazione in atti non vi sono dubbi circa il conferimento dell'incarico all'avv. Cuomo per l'attività dallo stesso prestata in favore della società, come documentato in atti (vedasi tutta la documentazione allegata al ricorso introduttivo).
Deve rilevarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata quando viene incardinato un giudizio per accertare il credito vantato dal libero professionista, questo ha l'onere di dimostrare il conferimento dell'incarico, il suo concreto svolgimento e la misura delle prestazioni svolte per il cliente. E' quindi onere del professionista produrre i documenti necessari per dimostrare lo svolgimento dell'incarico.
pagina 5 di 10 Con ordinanza n. 33193 emessa dalla VI Sezione della Corte di Cassazione e pubblicata in data 10.11.2022,
è stata chiarita una questione che – a seguito della modifica dell'art.13, comma 5, della l. n.247/2012 da parte dell'art.1, comma 141, sub6, lettera d), della l.
4.8.2017 n.124 (che ha reso obbligatorio per l'avvocato specificare la prevedibile misura del costo della prestazione) – aveva creato confusione e non pochi problemi ai professionisti e ciò nonostante il successivo comma 6 statuisca che, qualora all'atto del conferimento dell'incarico il compenso non sia stato determinato in forma scritta, si devono applicare i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della Giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
Con tale ordinanza la Corte di Cassazione ha ritenuto che non è l'esistenza di un preventivo scritto a far sorgere in capo al professionista il diritto al compenso, ma (i) la sussistenza di un mandato, peraltro non soggetto a particolari formalità (Cass., sez. VI, ordinanza n. 8863 del 31.3.2021), nonché (ii) l'effettivo svolgimento della prestazione professionale. Invero, l'onerosità è caratteristica usuale di qualsivoglia ipotesi di prestazione d'opera intellettuale. Il professionista quindi, per ottenere il pagamento della propria prestazione deve esclusivamente fornire prova del conferimento dell'incarico e dell'adempimento dello stesso e non anche della pattuizione di un compenso (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23893 del 23.11.2016). La violazione dell'obbligo del preventivo potrà far incorrere il professionista in conseguenze di natura civilistica o deontologica, ma non può far in alcun modo inficiare il diritto dello stesso ad ottenere il corrispettivo per la propria prestazione.
Conseguentemente, laddove il professionista intenda pattuire uno specifico compenso per la sua prestazione e non incorrere in possibili sanzioni, deve concordarlo con il proprio cliente. In caso contrario, il professionista non perderà certo il proprio diritto ad ottenere il corrispettivo per la propria prestazione, ma lo stesso – sovvenendo a suffragio i criteri di preferenza dettati dall'art. 2233 c.c. – potrà essere determinato in base alle tariffe (nel caso di specie quelle vigenti per l'attività forense) e agli usi e, infine, dal giudice
(Cass., Sez. L, Sentenza n. 1900 del 25.01.2017; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14293 del 04.06.2018).
Altro importante chiarimento nella citata ordinanza è stato fornito con riferimento alla necessità per il professionista, ai fini di ottenere il proprio compenso, di richiedere il parere – peraltro non vincolante – al competente Consiglio dell'Ordine. In merito, la Suprema Corte ha affermato che l'acquisizione di detto parere è necessaria esclusivamente nell'ambito del procedimento di ingiunzione (vedasi art. 636, comma 1,
c.p.c.) quando l'ammontare del credito non sia determinato in base a tariffe fisse. Al di fuori di tale caso specifico, la necessità del parere è indispensabile esclusivamente laddove il compenso non possa essere determinato in base a tariffe, ossia, quando oggetto di liquidazione siano attività non rientranti nelle previsioni della tariffa professionale, per le quali la liquidazione debba avvenire opera del giudice (Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 236 del 05.01.2011).
pagina 6 di 10 Nel caso di specie non vi sono dubbi circa il conferimento dell'incarico e l'attività svolta e documentata dal ricorrente attraverso tutta la documentazione prodotta e allegata al ricorso introduttivo, pur mancando il parere di congruità dei compensi richiesti dal ricorrente al competente Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati.
Premesso che la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 29432/2023 ancora una volta ha ribadito che l'accordo tra avvocato e cliente deve rispettare il requisito della forma scritta a pena di nullità senza poter fare ricorso a mezzi probatori diversi, che la determinazione del compenso per l'attività professionale svolta dall'avvocato è regolata dall'art. 2233 c.c., dall'art. 9 della legge n. 27/2012, dall'art. 13 della legge professionale n. 247/2012 e dall'art. 13 bis della stessa legge professionale n. 247/2012, si rileva che l'art. 2233 c.c. indica il criterio fondamentale per la determinazione del compenso, l'accordo tra le parti (in mancanza di accordo le tariffe o gli usi, sono determinati giudizialmente). La determinazione del compenso,
come già sopra indicato, deve avvenire, in via preferenziale, con un accordo tra il professionista ed il cliente, con la stipula di un contratto d'opera professionale;
in mancanza è rimessa alla valutazione dell'organo giudicante e conseguentemente vincolata all'applicazione dei parametri ministeriali in vigore.
L'art. 13 della legge n. 247/2012 ha reintrodotto un sistema speciale di determinazione e liquidazione del compenso dell'avvocato, anche se i criteri gerarchici preferenziali per la sua determinazione restano l'accordo tra le parti e, nel caso di assenza di accordo, la liquidazione da parte del giudice, con il ricorso ai parametri stabiliti con decreto ministeriale.
Il compenso, si ribadisce, è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. La forma scritta per la pattuizione del compenso è onere previsto dall'art. 2233 c.c. che ai sensi del comma 3 c.c., prevede che l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta ad substantiam pena la nullità; esso, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne
è seguita dall'accettazione nella medesima forma e la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, è ammissibile nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.
Il comma 5 della L. 247/2012 ha, poi, introdotto l'onere di comunicare in forma scritta alla parte che conferisce l'incarico professionale la misura del costo della prestazione, prevedibile al momento del conferimento dell'incarico, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Per essere più specifici, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 124/2017 il disposto dell'art. 13, comma 5,
dice ora che Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il
livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal
momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a
pagina 7 di 10 colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo
fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
L'art. 13 co. 3, della L. 247/2012 è ispirato alla massima libertà ed autonomia negoziale in ordine al contratto d'opera professionale, quanto alla pattuizione dei compensi, prevede poi la possibilità di accordi a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare, nonché a percentuale su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
Nel caso di specie manca prova di un accordo (scritto) che legittima la richiesta di pagamento in punto di
quantum, come formulata dal ricorrente e la quantificazione del compenso richiesto dal ricorrente, nella somma complessiva di Euro 31.706,0, oltre rimborso di spese generali, CPA e IVA, deve ritenersi legittima e congrua alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022.
Nel caso in esame parte convenuta è rimasta contumace e non ci sono, pertanto, elementi probanti volti a contrastare la pretesa dell'attore in punto di an e/o di quantum.
Alla luce pertanto della documentazione in atti deve ritersi parte ricorrente avente diritto ad ottenere la corresponsione del compenso dovuto per tutta l'attività professionale resa in favore della società resistente nell'importo complessivo di Euro 31.706,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA se dovuta, con conseguente condanna della resistente al pagamento di detto importo, oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c., dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo,
visto il DM 10.3.2014 n.55 come aggiornato dal DM 147/2022 e le tabelle allegate, con riferimento ai parametri minimi delle attività effettivamente svolte, considerata la natura della causa e l'assenza di complessità della stessa. A ciò devono aggiungersi le spese documentate nella misura di Euro 518,00.
Quanto alla domanda di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c., si rileva che il sistema giudiziario prevede in sé rimedi specifici nei confronti dell'azione “temeraria”, sia nel settore civile che in quello penale, rimedi che sono attivabili d'ufficio dal magistrato, oltre a potere essere sollecitati dalla parte.
E', dunque, possibile trovare una risposta efficace dall'applicazione attenta e coerente delle norme che lo stesso Legislatore ha posto a contrasto dell'azione strumentale e temeraria. Quanto, in particolare, al processo civile, l'intervento del Legislatore della Legge 69/2009 - con l'inserimento di un comma dell'art. 96 c.p.c. che specificamente prevede, nel caso di condanna alle spese della parte soccombente, la possibilità di condanna, anche d'ufficio, al pagamento a favore della controparte di somma equitativamente determinata - indica un ulteriore e specifico rimedio, “la cui attivazione dipende solo pagina 8 di 10 dall'attenzione, comprensione e diligenza del giudice, eventualmente opportunamente sollecitato dalla parte interessata” (vedasi Tribunale di Varese, 16.02.2011).
In effetti, l'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege 89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato (v. Trib. Varese, sez. Luino, ord. 23 gennaio 2010). In tale contesto, si comprende perché il Legislatore del 2009 (legge n. 69) abbia introdotto un danno tipicamente punitivo nell'art. 96 comma III c.p.c. al fine di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (v. Trib. di Piacenza, sez. civ., sentenza 22.11.2010). Infatti, la norma introdotta dalla
Legge 18.06.2009 n. 69 nel terzo comma dell'art. 96 c.p.c. non ha natura meramente risarcitoria ma
“sanzionatoria” (Tribunale di Piacenza, sez. civile, sentenza 07.12.2010) come la prevalente giurisprudenza di merito ha ritenuto (vedasi anche Trib. Verona, ord. 01.10.2010; Trib. Verona, ord.
01.07.2010; Trib. Verona, sez. III civ., sent. 20.09.2010) là dove ha affermato che essa introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo (Tribunale di
Roma, sez. XI civile, sentenza 11.01.2010) e preservare la funzionalità del sistema giustizia (in questi termini, Trib. Prato 06.11.2009, Trib. Milano 29.08.2009), traducendosi, dunque, in “una sanzione d'ufficio” (Tribunale di Roma, sez. distaccata di Ostia, sentenza 09.12.2010; vedasi anche Trib. Varese, sez. I civ., sentenza 30.10.2009; Trib. Varese, sez. dist. Luino, ordinanza 23.01.2010; Tribunale di
Rovigo, sez. distaccata di Adria, sentenza 07.12.2010). L'art. 96, III comma, c.p.c. è stato qualificato in termini di “sanzione di natura pubblicistica, perché mira a punire il comportamento processuale della parte che viola il principio costituzionale della durata del giusto processo (poiché incide non solo sulla durata del singolo processo ma anche su tutti gli altri a catena)”.
Il problema, però, che investe l'applicazione della norma ex art. 96 c.p.c., comma III, nel caso di specie, è che parte resistente è rimasta contumace.
Come è noto la contumacia è espressione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e come tale non può mai comportare una fictio confessio. Ciò comporta che il giudizio debba essere ritualmente istruito e, non potendosi nemmeno applicare il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.), colui che agisce deve anche fornire prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Ciò sembrerebbe poter condurre all'affermazione del principio generale per cui, comunque, una responsabilità processuale per aver resistito alla domanda (seppur con contegno contumace) si può affermare.
A ben vedere una conclusione siffatta non è condivisibile in quanto la “sanzione”, per sua natura, richiede un comportamento “attivo”, vuoi proponendo il giudizio, vuoi resistendo al giudizio,
pagina 9 di 10 comportamento che deve essere “endoprocessuale”, nel senso di essere stato posto in essere da un soggetto che ha assunto la veste di “parte” del procedimento.
La domanda ex art. 96 c.p.c. va dunque rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa in esame,
accerta il diritto di parte ricorrente ad ottenere dalla resistente contumace la corresponsione del complessivo importo di Euro 31.706,00, oltr rimborso spese generali, CPA e IVA se dovuta, per tutta l'attività professionale resa dal ricorrente avv. Silvio Cuomo in favore della resistente
[...]
in persona del liquidatore pro tempore, con conseguente condanna della resistente Controparte_1
contumace al pagamento di detto importo, oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda al saldo;
condanna parte resistente contumace a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in Euro 518,00 per spese documentate e in Euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, il giorno 08 Luglio 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
CI SO
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
DA
Avv. Silvio Cuomo, procuratore di sé stesso, con domicilio eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del liquidatore dott.sa Controparte_1 Controparte_2
con Studio Legale in Milano, Via Cesare Battisti n. 23
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: contratti e obbligazioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
17.06.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 10 CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
“Dichiarare la contumacia della in liquidazione, in persona del Controparte_1
liquidatore giudiziale pro – tempore DO.sa Controparte_3
- Accertare e dichiarare l'inadempimento, anche con riferimento ai disposti degli articoli 1719 e 1720 del codice civile, della in liquidazione, in persona del liquidatore giudiziale pro – tempore Controparte_1
DO.sa , unitamente ed in solido con i soci Sig.ri – Controparte_3 Parte_1
– consistente nel mancato pagamento delle competenze Parte_2 Parte_3
professionali dovute al ricorrente Avvocato Silvio Cuomo, procuratore di sé stesso, a seguito della sua attività professionale svolta, documentata agli atti ed indicata in premessa;
- Per l'effetto condannare la in liquidazione, in persona del liquidatore Controparte_1
giudiziale pro – tempore DO.sa , al pagamento, unitamente ed in solido Controparte_3
con i soci Sig.ri – – ed in solido con il predetto Parte_1 Parte_2 Parte_3
liquidatore giudiziale attesa, altresì, la contumacia del liquidatore giudiziale, in favore del ricorrente
Avvocato Silvio Cuomo, procuratore di sé stesso, della somma di euro 31.706
(Trentunomilasettecentosei/00) oltre il rimborso delle spese generali, del c.p.a. e dell'i.v.a. se dovuta, come previsto dalla legge, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa, secondo giustizia, dall'adita
Autorità Giudiziaria, compensi professionali a tutt'oggi impagati e spettanti al ricorrente Avvocato
Silvio Cuomo, procuratore di sé stesso, in virtù dell'attività legale svolta documentata agli atti e citata in premessa.
- Condannare la in liquidazione, in persona del liquidatore giudiziale Controparte_1
pro – tempore DO.sa
, al pagamento, unitamente ed in solido con i soci Sig.ri Controparte_3 Pt_1
–
[...] Parte_2
– ed in solido con il predetto liquidatore giudiziale attesa, altresì, la contumacia del Parte_3
liquidatore giudiziale, delle spese legali del presente giudizio in favore del ricorrente Avvocato Silvio Cuomo, procuratore di sé stesso, oltre l'importo del rimborso delle spese generali, del c.p.a. e dell'i.v.a. se dovuta come previsto dalla legge;
- Condannare la in liquidazione, in persona del liquidatore giudiziale Controparte_1
pro – tempore DO.sa pagina 2 di 10 , al pagamento, unitamente ed in solido con i soci Sig.ri Controparte_3 Pt_1
– – ed in solido con il predetto liquidatore giudiziale attesa,
[...] Parte_2 Parte_3
altresì, la contumacia del liquidatore giudiziale, di una somma da quantificare secondo giustizia ex art. 96 c.p.c. per avere intrapreso la presente lite temeraria con colpa grave e mala fede”.
Il giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalla parte costituita ed ascoltata la discussione orale all'udienza in data
17.06.2025 ex art. 127 bis c.p.c.; pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 28.08.2024, l'avv. Silvio Cuomo conveniva in giudizio , in persona del liquidatore pro tempore (nel Controparte_1
prosieguo, per brevità , con richiesta di accertare e dichiarare l'inadempimento, anche CP_1
con riferimento ai disposti degli articoli 1719 e 1720 c.c. di consistente nel mancato CP_1
pagamento delle competenze professionali dovute al ricorrente a seguito della sua attività professionale svolta, documentata agli atti e indicata nel proprio ricorso introduttivo. Chiedeva, per l'effetto, di condannare al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 31.706,00, oltre CP_1
il rimborso delle spese generali, CPA e IVA se dovuta, come previsto dalla legge, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta equa, secondo giustizia, per i compensi professionali rimasti impagati e ritenuti spettanti al ricorrente in virtù dell'attività legale svolta documentata agli atti.
Chiedeva infine di condannare al pagamento delle spese legali del giudizio in favore del CP_1 ricorrente, oltre l'importo del rimborso delle spese generali, CPA e IVA, se dovuta, come previsto dalla legge. In via istruttoria allegava e offriva in comunicazione, mediante deposito nel fascicolo telematico, tutta la documentazione e gli atti giudiziari attestanti le attività professionali svolte.
La causa veniva inizialmente assegnata alla dott.ssa Simonetta Scirpo che, con proprio provvedimento in data 09.12.2024, fissava per la comparizione personale delle parti l'udienza in data 26.02.2025, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, non oltre dieci giorni prima dell'udienza e disponendo che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, dovesse essere notificato al convenuto a cura del ricorrente, rispettando i termini liberi non minori di quaranta giorni tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione. Delegava per la trattazione della causa e per la redazione della sentenza la scrivente, alla quale la causa, a far data dal 10.12.2024, veniva definitivamente assegnata.
pagina 3 di 10 Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 27.02.2025 il giudice rinviava la causa all'udienza in data
17.06.2025 per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., concedendo un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive.
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Deve, in primo luogo, alla luce della verifica della regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza a parte resistente, dichiararsi la contumacia della stessa.
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Occorre brevemente esporre le vicende fattuali e giudiziali pregresse che hanno dato vita alla vertenza in questione, alla luce della documentazione in atti.
La presente causa trae origine dalle richieste di pagamento del ricorrente in ordine all'asserito credito, ritenuto dovuto, da parte di in proprio favore, per l'attività professionale svolta CP_1 dall'avv. Cuomo in favore della resistente.
L'avv. Cuomo rilevava di essere stato nominato curatore speciale, dalla XV Sezione Civile B), specializzata in materia di impresa, del Tribunale Ordinario di Milano, della e di aver CP_1
svolto attività procedurale e difensiva per la predetta società, in relazione ad un giudizio promosso da parte del sig. nei confronti della avente ad oggetto l'accertamento Controparte_4 CP_1
della nullità di una delibera assembleare che prevedeva la nomina illegittima del Sig.
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quale amministratore della società e la consequenziale richiesta della declaratoria di CP_4
cessazione dalla carica di amministratore della società del sig. (vedasi Controparte_4
documentazione allegata al ricorso introduttivo).
Con riferimento all'anzidetto giudizio l'avv. Cuomo, per l'attività di difensore legale svolta, ha rilevato di aver maturato competenze professionali pari a Euro 14.103,00, oltre l'importo del rimborso delle spese generali, CPA e IVA, se dovuta, ex D.M. 55/2014.
L'avv. Cuomo ha rilevato di aver fatto un ricorso, quale curatore speciale della società resistente, per l'accertamento dello stato di liquidazione e per la nomina di un liquidatore giudiziale di CP_1
con il relativo giudizio conclusosi con la sentenza di nomina di un liquidatore giudiziale della società e, con riferimento a questo giudizio, di competenza giurisdizionale della volontaria giurisdizione, di aver ritenuto maturato competenze professionali pari a Euro 3.329,00, oltre l'importo del rimborso delle spese generali, CPA e IVA, se dovuta, ex D.M. 55/2014 (vedasi documentazione allegata al ricorso introduttivo).
L'avv. Cuomo ha rilevato di aver maturato, per l'attività professionale prestata in favore della società resistente, competenze professionali pari a Euro 7.616,00 oltre il rimborso delle spese generali, CPA e
IVA, ex D.M. 55/2014 (vedasi documentazione allegata all'atto introduttivo).
pagina 4 di 10 L'avv. Cuomo ha esposto di aver elaborato due denunce penali, sporte alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, in favore della società e, con riferimento all'attività professionale, di aver maturato competenze professionali pari a Euro 3.329,00 per ogni denuncia, per un totale complessivo di Euro 6.658,00 oltre l'importo del rimborso delle spese generali, CPA e IVA, se dovuta (vedasi documentazione allegata al ricorso introduttivo).
L'importo complessivo dei suddetti compensi professionali, ritenuti dovuti dal ricorrente per l'attività professionale svolta e dallo stesso richiesto, ammonta a complessivi Euro 31.706,00, oltre l'importo del rimborso delle spese generali, CPA e IVA.
L'attore rilevava di aver richiesto alla società resistente le somme a titolo di compensi professionali per tutta l'attività prestata in suo favore, senza ottenere alcunché e per questo si rivolgeva all'intestato
Tribunale.
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Si rileva che, presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idoneo a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente.
La prova del conferimento dell'incarico spetta al professionista che deve dimostrare la volontà del cliente di attribuirgli l'incarico per cui chiede il corrispettivo (vedasi Tribunale Roma sez. XI,
04.09.2019, n.16936).
In generale, il contratto d'opera professionale per l'espletamento di attività di consulenza, o di mandato per attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta ad substantiam ovvero ad probationem, poiché può essere conferito, come sopra ricordato, in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti. Pertanto l'esistenza di un incarico professionale può essere dimostrata mediante prove testimoniali (vedasi Tribunale Ravenna, 11.03.2019, n.261).
Nel caso di specie, alla luce di tutta documentazione in atti non vi sono dubbi circa il conferimento dell'incarico all'avv. Cuomo per l'attività dallo stesso prestata in favore della società, come documentato in atti (vedasi tutta la documentazione allegata al ricorso introduttivo).
Deve rilevarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata quando viene incardinato un giudizio per accertare il credito vantato dal libero professionista, questo ha l'onere di dimostrare il conferimento dell'incarico, il suo concreto svolgimento e la misura delle prestazioni svolte per il cliente. E' quindi onere del professionista produrre i documenti necessari per dimostrare lo svolgimento dell'incarico.
pagina 5 di 10 Con ordinanza n. 33193 emessa dalla VI Sezione della Corte di Cassazione e pubblicata in data 10.11.2022,
è stata chiarita una questione che – a seguito della modifica dell'art.13, comma 5, della l. n.247/2012 da parte dell'art.1, comma 141, sub6, lettera d), della l.
4.8.2017 n.124 (che ha reso obbligatorio per l'avvocato specificare la prevedibile misura del costo della prestazione) – aveva creato confusione e non pochi problemi ai professionisti e ciò nonostante il successivo comma 6 statuisca che, qualora all'atto del conferimento dell'incarico il compenso non sia stato determinato in forma scritta, si devono applicare i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della Giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
Con tale ordinanza la Corte di Cassazione ha ritenuto che non è l'esistenza di un preventivo scritto a far sorgere in capo al professionista il diritto al compenso, ma (i) la sussistenza di un mandato, peraltro non soggetto a particolari formalità (Cass., sez. VI, ordinanza n. 8863 del 31.3.2021), nonché (ii) l'effettivo svolgimento della prestazione professionale. Invero, l'onerosità è caratteristica usuale di qualsivoglia ipotesi di prestazione d'opera intellettuale. Il professionista quindi, per ottenere il pagamento della propria prestazione deve esclusivamente fornire prova del conferimento dell'incarico e dell'adempimento dello stesso e non anche della pattuizione di un compenso (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23893 del 23.11.2016). La violazione dell'obbligo del preventivo potrà far incorrere il professionista in conseguenze di natura civilistica o deontologica, ma non può far in alcun modo inficiare il diritto dello stesso ad ottenere il corrispettivo per la propria prestazione.
Conseguentemente, laddove il professionista intenda pattuire uno specifico compenso per la sua prestazione e non incorrere in possibili sanzioni, deve concordarlo con il proprio cliente. In caso contrario, il professionista non perderà certo il proprio diritto ad ottenere il corrispettivo per la propria prestazione, ma lo stesso – sovvenendo a suffragio i criteri di preferenza dettati dall'art. 2233 c.c. – potrà essere determinato in base alle tariffe (nel caso di specie quelle vigenti per l'attività forense) e agli usi e, infine, dal giudice
(Cass., Sez. L, Sentenza n. 1900 del 25.01.2017; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14293 del 04.06.2018).
Altro importante chiarimento nella citata ordinanza è stato fornito con riferimento alla necessità per il professionista, ai fini di ottenere il proprio compenso, di richiedere il parere – peraltro non vincolante – al competente Consiglio dell'Ordine. In merito, la Suprema Corte ha affermato che l'acquisizione di detto parere è necessaria esclusivamente nell'ambito del procedimento di ingiunzione (vedasi art. 636, comma 1,
c.p.c.) quando l'ammontare del credito non sia determinato in base a tariffe fisse. Al di fuori di tale caso specifico, la necessità del parere è indispensabile esclusivamente laddove il compenso non possa essere determinato in base a tariffe, ossia, quando oggetto di liquidazione siano attività non rientranti nelle previsioni della tariffa professionale, per le quali la liquidazione debba avvenire opera del giudice (Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 236 del 05.01.2011).
pagina 6 di 10 Nel caso di specie non vi sono dubbi circa il conferimento dell'incarico e l'attività svolta e documentata dal ricorrente attraverso tutta la documentazione prodotta e allegata al ricorso introduttivo, pur mancando il parere di congruità dei compensi richiesti dal ricorrente al competente Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati.
Premesso che la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 29432/2023 ancora una volta ha ribadito che l'accordo tra avvocato e cliente deve rispettare il requisito della forma scritta a pena di nullità senza poter fare ricorso a mezzi probatori diversi, che la determinazione del compenso per l'attività professionale svolta dall'avvocato è regolata dall'art. 2233 c.c., dall'art. 9 della legge n. 27/2012, dall'art. 13 della legge professionale n. 247/2012 e dall'art. 13 bis della stessa legge professionale n. 247/2012, si rileva che l'art. 2233 c.c. indica il criterio fondamentale per la determinazione del compenso, l'accordo tra le parti (in mancanza di accordo le tariffe o gli usi, sono determinati giudizialmente). La determinazione del compenso,
come già sopra indicato, deve avvenire, in via preferenziale, con un accordo tra il professionista ed il cliente, con la stipula di un contratto d'opera professionale;
in mancanza è rimessa alla valutazione dell'organo giudicante e conseguentemente vincolata all'applicazione dei parametri ministeriali in vigore.
L'art. 13 della legge n. 247/2012 ha reintrodotto un sistema speciale di determinazione e liquidazione del compenso dell'avvocato, anche se i criteri gerarchici preferenziali per la sua determinazione restano l'accordo tra le parti e, nel caso di assenza di accordo, la liquidazione da parte del giudice, con il ricorso ai parametri stabiliti con decreto ministeriale.
Il compenso, si ribadisce, è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. La forma scritta per la pattuizione del compenso è onere previsto dall'art. 2233 c.c. che ai sensi del comma 3 c.c., prevede che l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta ad substantiam pena la nullità; esso, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne
è seguita dall'accettazione nella medesima forma e la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, è ammissibile nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.
Il comma 5 della L. 247/2012 ha, poi, introdotto l'onere di comunicare in forma scritta alla parte che conferisce l'incarico professionale la misura del costo della prestazione, prevedibile al momento del conferimento dell'incarico, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Per essere più specifici, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 124/2017 il disposto dell'art. 13, comma 5,
dice ora che Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il
livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal
momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a
pagina 7 di 10 colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo
fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
L'art. 13 co. 3, della L. 247/2012 è ispirato alla massima libertà ed autonomia negoziale in ordine al contratto d'opera professionale, quanto alla pattuizione dei compensi, prevede poi la possibilità di accordi a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare, nonché a percentuale su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
Nel caso di specie manca prova di un accordo (scritto) che legittima la richiesta di pagamento in punto di
quantum, come formulata dal ricorrente e la quantificazione del compenso richiesto dal ricorrente, nella somma complessiva di Euro 31.706,0, oltre rimborso di spese generali, CPA e IVA, deve ritenersi legittima e congrua alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022.
Nel caso in esame parte convenuta è rimasta contumace e non ci sono, pertanto, elementi probanti volti a contrastare la pretesa dell'attore in punto di an e/o di quantum.
Alla luce pertanto della documentazione in atti deve ritersi parte ricorrente avente diritto ad ottenere la corresponsione del compenso dovuto per tutta l'attività professionale resa in favore della società resistente nell'importo complessivo di Euro 31.706,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA se dovuta, con conseguente condanna della resistente al pagamento di detto importo, oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c., dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo,
visto il DM 10.3.2014 n.55 come aggiornato dal DM 147/2022 e le tabelle allegate, con riferimento ai parametri minimi delle attività effettivamente svolte, considerata la natura della causa e l'assenza di complessità della stessa. A ciò devono aggiungersi le spese documentate nella misura di Euro 518,00.
Quanto alla domanda di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c., si rileva che il sistema giudiziario prevede in sé rimedi specifici nei confronti dell'azione “temeraria”, sia nel settore civile che in quello penale, rimedi che sono attivabili d'ufficio dal magistrato, oltre a potere essere sollecitati dalla parte.
E', dunque, possibile trovare una risposta efficace dall'applicazione attenta e coerente delle norme che lo stesso Legislatore ha posto a contrasto dell'azione strumentale e temeraria. Quanto, in particolare, al processo civile, l'intervento del Legislatore della Legge 69/2009 - con l'inserimento di un comma dell'art. 96 c.p.c. che specificamente prevede, nel caso di condanna alle spese della parte soccombente, la possibilità di condanna, anche d'ufficio, al pagamento a favore della controparte di somma equitativamente determinata - indica un ulteriore e specifico rimedio, “la cui attivazione dipende solo pagina 8 di 10 dall'attenzione, comprensione e diligenza del giudice, eventualmente opportunamente sollecitato dalla parte interessata” (vedasi Tribunale di Varese, 16.02.2011).
In effetti, l'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege 89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato (v. Trib. Varese, sez. Luino, ord. 23 gennaio 2010). In tale contesto, si comprende perché il Legislatore del 2009 (legge n. 69) abbia introdotto un danno tipicamente punitivo nell'art. 96 comma III c.p.c. al fine di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (v. Trib. di Piacenza, sez. civ., sentenza 22.11.2010). Infatti, la norma introdotta dalla
Legge 18.06.2009 n. 69 nel terzo comma dell'art. 96 c.p.c. non ha natura meramente risarcitoria ma
“sanzionatoria” (Tribunale di Piacenza, sez. civile, sentenza 07.12.2010) come la prevalente giurisprudenza di merito ha ritenuto (vedasi anche Trib. Verona, ord. 01.10.2010; Trib. Verona, ord.
01.07.2010; Trib. Verona, sez. III civ., sent. 20.09.2010) là dove ha affermato che essa introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo (Tribunale di
Roma, sez. XI civile, sentenza 11.01.2010) e preservare la funzionalità del sistema giustizia (in questi termini, Trib. Prato 06.11.2009, Trib. Milano 29.08.2009), traducendosi, dunque, in “una sanzione d'ufficio” (Tribunale di Roma, sez. distaccata di Ostia, sentenza 09.12.2010; vedasi anche Trib. Varese, sez. I civ., sentenza 30.10.2009; Trib. Varese, sez. dist. Luino, ordinanza 23.01.2010; Tribunale di
Rovigo, sez. distaccata di Adria, sentenza 07.12.2010). L'art. 96, III comma, c.p.c. è stato qualificato in termini di “sanzione di natura pubblicistica, perché mira a punire il comportamento processuale della parte che viola il principio costituzionale della durata del giusto processo (poiché incide non solo sulla durata del singolo processo ma anche su tutti gli altri a catena)”.
Il problema, però, che investe l'applicazione della norma ex art. 96 c.p.c., comma III, nel caso di specie, è che parte resistente è rimasta contumace.
Come è noto la contumacia è espressione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e come tale non può mai comportare una fictio confessio. Ciò comporta che il giudizio debba essere ritualmente istruito e, non potendosi nemmeno applicare il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.), colui che agisce deve anche fornire prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Ciò sembrerebbe poter condurre all'affermazione del principio generale per cui, comunque, una responsabilità processuale per aver resistito alla domanda (seppur con contegno contumace) si può affermare.
A ben vedere una conclusione siffatta non è condivisibile in quanto la “sanzione”, per sua natura, richiede un comportamento “attivo”, vuoi proponendo il giudizio, vuoi resistendo al giudizio,
pagina 9 di 10 comportamento che deve essere “endoprocessuale”, nel senso di essere stato posto in essere da un soggetto che ha assunto la veste di “parte” del procedimento.
La domanda ex art. 96 c.p.c. va dunque rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa in esame,
accerta il diritto di parte ricorrente ad ottenere dalla resistente contumace la corresponsione del complessivo importo di Euro 31.706,00, oltr rimborso spese generali, CPA e IVA se dovuta, per tutta l'attività professionale resa dal ricorrente avv. Silvio Cuomo in favore della resistente
[...]
in persona del liquidatore pro tempore, con conseguente condanna della resistente Controparte_1
contumace al pagamento di detto importo, oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda al saldo;
condanna parte resistente contumace a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in Euro 518,00 per spese documentate e in Euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, il giorno 08 Luglio 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
CI SO
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