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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/06/2025, n. 5100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5100 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43286/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 5 dicembre 2024 e vertente
TRA
(C.F. , nato il [...], in [...] e Parte_1 C.F._1 attualmente residente all'estero, iscritto all'A.I.R.E. come da certificato allegato, rappresentato e difeso, giusta procura, dall'Avv. Andrea Cecinelli del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, in Via Lima n. 10
PARTE ATTRICE
E
(C.F. , nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Messico e attualmente residente in [...].
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO pagina 1 di 5 CONCLUSIONI COME IN ATTI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 12 GIUGNO 2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 5 dicembre 2024, cittadino italiano residente all'estero, Parte_1 premesso di aver celebrato matrimonio con rito civile il 30/04/2015 in Gorgonzola (MI) con la Sig.ra
[...]
nata a [...] il [...], (C.F. , matrimonio Controparte_1 C.F._2 regolarmente iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gorgonzola dell'anno 2015, atto n. 5 parte 1, da cui si era separato con sentenza n. 6509/2022 del Tribunale di Milano, pubblicata il 21/07/2022 e passata in giudicato, e tenuto conto che dalla loro unione nasceva , nata a [...] il Parte_2
16/04/2016, residente da quando è nata in [...], chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, senza altre statuizioni come già pronunciato in sede di separazione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 12 giugno 2025, il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c. e procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava: “non ho rapporti diretti con mia moglie, che, come sta dicendo adesso il mio avvocato, era a conoscenza comunque del presente giudizio, in quanto le era stato mandato il ricorso via telematica e infatti ha risposto che a lei va bene divorziare ma che non potrà presenziare. Invece mi sento regolarmente con whattsapp con mia figlia che vive in Pt_2
Messico da quanto è nata con la madre, senza però che io sia a conoscenza del luogo esatto. Lei non parla italiano e infatti io ci parlo in spagnolo. Ci vediamo ogni tanto durante le feste in particolare l'ultima volta è stata a novembre 2024, la mamma non c'era e stava con la nonna. Mi vuole bene e c'è nonostante la distanza un rapporto buono. Mia figlia studia ed è serena. Io le pago la scuola privata. Io vivo e lavoro a Dubai, mi occupo di tecnologia e di AI in un'azienda emiratina. Sono 10 anni che vivo lì. Io verso alla madre, oltre a pagare direttamente la scuola, delle somme per il mantenimento di mia figlia. Mia moglie prima lavorava per il governo messicano, adesso non so bene. Voglio ottenere solo la pronuncia sullo status e non avanzo alcuna ulteriore domanda o richiesta, tantomeno relativamente a mia figlia”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande. Il difensore di parte attrice si riportava alla domanda di cui al ricorso, dando atto di non aver articolato istanze istruttorie, chiedendo pagina 2 di 5 solo la pronuncia sullo status essendoci un difetto di giurisdizione relativamente alla responsabilità genitoriale vivendo la figlia all'estero.
Il Giudice Delegato, così provvedeva a verbale:
“dato atto, viste le richieste della parte attrice, ritenuta la giurisdizione italiana con riferimento alla richiesta pronuncia sullo status.
Rilevato come in relazione alle domande in ordine alla responsabilità genitoriale – peraltro correttamente non avanzate - non sussiste la giurisdizione di questa Autorità Giudiziaria, essendo la minore pacificamente residente all'estero da prima della instaurazione del presente giudizio (addirittura da quando è nata), così come già statuito nella sentenza di separazione e non avanzando parte attrice alcuna domanda relativamente alla figlia.
PQM
Non emette provvedimenti temporanei ed urgenti.”
Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, il Giudice invitava quindi la parte a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva la pronuncia sullo status con la declaratoria dello scioglimento del matrimonio civile.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione italiana con riferimento alla richiesta pronuncia di status ai sensi dell'art.7 del Regolamento UE n.2201/2003 (c.d. “Bruxelles II bis”) il quale stabilisce che
“Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3,4 e 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato” e pertanto rimanda alla legge interna e dunque alla legge 218/1995 la quale, all'art. 32, riconosce la giurisdizione della A.G. italiana quando almeno uno dei due coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia. Nel caso di specie, ricorrono entrambe queste circostanze e, dunque, la legge applicabile è la legge italiana.
Non sussiste, invece, la giurisdizione italiana in ordine alle eventuali statuizioni riguardanti la responsabilità genitoriale e il mantenimento della figlia minore, essendo quest'ultima pacificamente residente all'estero da prima della instaurazione del presente giudizio, non avendo infatti parte attrice avanzato alcuna domanda.
La domanda di divorzio
pagina 3 di 5 Ciò premesso, la domanda scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti, e hanno celebrato matrimonio con rito civile il Parte_1 Controparte_1
30/04/2015 in Gorgonzola (MI) con la Sig.ra nata a [...] il Controparte_1
17/03/1990, (C.F. , matrimonio regolarmente iscritto nei registri dello Stato Civile del C.F._2
Comune di Gorgonzola dell'anno 2015, atto n. 5 parte 1.
Dalla loro unione è nata la figlia (nata a [...] il [...]), attualmente (e Parte_2 da quando è nata) residente in [...].
Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza n. sentenza n. 6509/2022 del Tribunale di Milano, pubblicata il
21/07/2022 e passata in giudicato.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo il ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 Controparte_1 che hanno celebrato matrimonio con rito civile il 30/04/2015 in Gorgonzola (MI) (iscritto presso i registri dello
Stato Civile del Comune di Gorgonzola, Anno 2015; atto n. 5; parte I)
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
pagina 4 di 5 3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorgonzola, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 18 giugno 2025
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 5 dicembre 2024 e vertente
TRA
(C.F. , nato il [...], in [...] e Parte_1 C.F._1 attualmente residente all'estero, iscritto all'A.I.R.E. come da certificato allegato, rappresentato e difeso, giusta procura, dall'Avv. Andrea Cecinelli del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, in Via Lima n. 10
PARTE ATTRICE
E
(C.F. , nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Messico e attualmente residente in [...].
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO pagina 1 di 5 CONCLUSIONI COME IN ATTI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 12 GIUGNO 2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 5 dicembre 2024, cittadino italiano residente all'estero, Parte_1 premesso di aver celebrato matrimonio con rito civile il 30/04/2015 in Gorgonzola (MI) con la Sig.ra
[...]
nata a [...] il [...], (C.F. , matrimonio Controparte_1 C.F._2 regolarmente iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gorgonzola dell'anno 2015, atto n. 5 parte 1, da cui si era separato con sentenza n. 6509/2022 del Tribunale di Milano, pubblicata il 21/07/2022 e passata in giudicato, e tenuto conto che dalla loro unione nasceva , nata a [...] il Parte_2
16/04/2016, residente da quando è nata in [...], chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, senza altre statuizioni come già pronunciato in sede di separazione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 12 giugno 2025, il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c. e procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava: “non ho rapporti diretti con mia moglie, che, come sta dicendo adesso il mio avvocato, era a conoscenza comunque del presente giudizio, in quanto le era stato mandato il ricorso via telematica e infatti ha risposto che a lei va bene divorziare ma che non potrà presenziare. Invece mi sento regolarmente con whattsapp con mia figlia che vive in Pt_2
Messico da quanto è nata con la madre, senza però che io sia a conoscenza del luogo esatto. Lei non parla italiano e infatti io ci parlo in spagnolo. Ci vediamo ogni tanto durante le feste in particolare l'ultima volta è stata a novembre 2024, la mamma non c'era e stava con la nonna. Mi vuole bene e c'è nonostante la distanza un rapporto buono. Mia figlia studia ed è serena. Io le pago la scuola privata. Io vivo e lavoro a Dubai, mi occupo di tecnologia e di AI in un'azienda emiratina. Sono 10 anni che vivo lì. Io verso alla madre, oltre a pagare direttamente la scuola, delle somme per il mantenimento di mia figlia. Mia moglie prima lavorava per il governo messicano, adesso non so bene. Voglio ottenere solo la pronuncia sullo status e non avanzo alcuna ulteriore domanda o richiesta, tantomeno relativamente a mia figlia”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande. Il difensore di parte attrice si riportava alla domanda di cui al ricorso, dando atto di non aver articolato istanze istruttorie, chiedendo pagina 2 di 5 solo la pronuncia sullo status essendoci un difetto di giurisdizione relativamente alla responsabilità genitoriale vivendo la figlia all'estero.
Il Giudice Delegato, così provvedeva a verbale:
“dato atto, viste le richieste della parte attrice, ritenuta la giurisdizione italiana con riferimento alla richiesta pronuncia sullo status.
Rilevato come in relazione alle domande in ordine alla responsabilità genitoriale – peraltro correttamente non avanzate - non sussiste la giurisdizione di questa Autorità Giudiziaria, essendo la minore pacificamente residente all'estero da prima della instaurazione del presente giudizio (addirittura da quando è nata), così come già statuito nella sentenza di separazione e non avanzando parte attrice alcuna domanda relativamente alla figlia.
PQM
Non emette provvedimenti temporanei ed urgenti.”
Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, il Giudice invitava quindi la parte a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva la pronuncia sullo status con la declaratoria dello scioglimento del matrimonio civile.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione italiana con riferimento alla richiesta pronuncia di status ai sensi dell'art.7 del Regolamento UE n.2201/2003 (c.d. “Bruxelles II bis”) il quale stabilisce che
“Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3,4 e 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato” e pertanto rimanda alla legge interna e dunque alla legge 218/1995 la quale, all'art. 32, riconosce la giurisdizione della A.G. italiana quando almeno uno dei due coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia. Nel caso di specie, ricorrono entrambe queste circostanze e, dunque, la legge applicabile è la legge italiana.
Non sussiste, invece, la giurisdizione italiana in ordine alle eventuali statuizioni riguardanti la responsabilità genitoriale e il mantenimento della figlia minore, essendo quest'ultima pacificamente residente all'estero da prima della instaurazione del presente giudizio, non avendo infatti parte attrice avanzato alcuna domanda.
La domanda di divorzio
pagina 3 di 5 Ciò premesso, la domanda scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti, e hanno celebrato matrimonio con rito civile il Parte_1 Controparte_1
30/04/2015 in Gorgonzola (MI) con la Sig.ra nata a [...] il Controparte_1
17/03/1990, (C.F. , matrimonio regolarmente iscritto nei registri dello Stato Civile del C.F._2
Comune di Gorgonzola dell'anno 2015, atto n. 5 parte 1.
Dalla loro unione è nata la figlia (nata a [...] il [...]), attualmente (e Parte_2 da quando è nata) residente in [...].
Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza n. sentenza n. 6509/2022 del Tribunale di Milano, pubblicata il
21/07/2022 e passata in giudicato.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo il ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 Controparte_1 che hanno celebrato matrimonio con rito civile il 30/04/2015 in Gorgonzola (MI) (iscritto presso i registri dello
Stato Civile del Comune di Gorgonzola, Anno 2015; atto n. 5; parte I)
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
pagina 4 di 5 3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorgonzola, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 18 giugno 2025
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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