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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 30/06/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 327/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 327/2025 R.G. promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Silvia Anfusio
RICORRENTE
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
con gli avv.ti Carlo Aliprandi e Katrin Zoli
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO sede
Oggetto: regolamentazione dell'affidamento dei figli minori pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
Le parti, all'udienza del 24.6.2025, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Affido condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre;
tempi di permanenza presso il padre che saranno, salvi accordi migliorativi, due giorni infrasettimanali con pernotto, indicativamente il martedì e il giovedì, oltre a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera;
festività alternate da ciascun genitore, con due settimane anche non consecutive
d'estate; a titolo di mantenimento, il convenuto corrisponderà la somma mensile di euro 200 entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie con rinvio al Protocollo del Tribunale di
Vercelli; l'assegno unico famigliare sarà richiesto e trattenuto interamente dalla ricorrente;
spese di lite compensate”.
Il PM ha concluso con visto agli atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono genitori del minore (nato il [...] a [...]. Persona_1
Depositati i rispettivi atti introduttivi, contenti le rispettive richieste di regolamentazione dell'affido e del mantenimento del figlio minore, alla prima udienza celebrata ex art. 473 bis.21 c.p.c. le parti, nel corso del tentativo di conciliazione, hanno raggiunto un accordo e rassegnato le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
AFFIDAMENTO DELLA PROLE E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA
Sia quanto all'affidamento e collocazione del figlio minore, sia in punto di modalità di esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, debbono essere accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità le conclusioni rassegnate dalle parti.
Tali conclusioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti e meritano quindi accoglimento.
Inoltre, l'età della prole nonché il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, ne consente di stimare non necessaria l'audizione diretta.
pagina 2 di 4 In particolare, il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in via condivisa, con Per_1 collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Casale Monferrato, c.so Valentino
n.179.
Salvi accordi migliorativi, la permanenza presso il padre avverrà secondo le seguenti modalità: due giorni infrasettimanali con pernotto, indicativamente il martedì e il giovedì, oltre a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera;
le principali festività saranno trascorse in via alternata presso ciascun genitore;
inoltre, il minore trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive nel periodo estivo.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della prole, considerata la condizione economica di entrambe le parti così come dalle stesse documentata ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti deve disporsi che il padre, , Controparte_1
corrisponda alla madre, , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'importo Parte_1 di € 200,00 mensili, soggetti a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e sportive,) come da protocollo del Tribunale di Vercelli.
La ricorrente potrà richiedere e percepire integralmente l'assegno unico universale per il minore Per_1
SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 327/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) DISPONE che il figlio minore sia affidato in via condivisa ai genitori, con prevalente Per_1
collocazione e residenza presso la madre.
pagina 3 di 4 2) DISPONE che la permanenza del minore presso ciascun genitore sia disciplinata secondo il calendario indicato in parte motiva.
3) DISPONE che il padre, , versi, entro il giorno 10 di ogni mese alla madre, Controparte_1
, a titolo di concorso nel mantenimento indiretto del figlio minore la Parte_1 Per_1
somma di euro 200,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie, in applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vercelli.
4) AUTORIZZA la ricorrente a richiedere e percepire integralmente l'assegno unico universale per la minore . Per_2
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 25.6.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST. dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 327/2025 R.G. promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Silvia Anfusio
RICORRENTE
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
con gli avv.ti Carlo Aliprandi e Katrin Zoli
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO sede
Oggetto: regolamentazione dell'affidamento dei figli minori pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
Le parti, all'udienza del 24.6.2025, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Affido condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre;
tempi di permanenza presso il padre che saranno, salvi accordi migliorativi, due giorni infrasettimanali con pernotto, indicativamente il martedì e il giovedì, oltre a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera;
festività alternate da ciascun genitore, con due settimane anche non consecutive
d'estate; a titolo di mantenimento, il convenuto corrisponderà la somma mensile di euro 200 entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie con rinvio al Protocollo del Tribunale di
Vercelli; l'assegno unico famigliare sarà richiesto e trattenuto interamente dalla ricorrente;
spese di lite compensate”.
Il PM ha concluso con visto agli atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono genitori del minore (nato il [...] a [...]. Persona_1
Depositati i rispettivi atti introduttivi, contenti le rispettive richieste di regolamentazione dell'affido e del mantenimento del figlio minore, alla prima udienza celebrata ex art. 473 bis.21 c.p.c. le parti, nel corso del tentativo di conciliazione, hanno raggiunto un accordo e rassegnato le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
AFFIDAMENTO DELLA PROLE E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA
Sia quanto all'affidamento e collocazione del figlio minore, sia in punto di modalità di esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, debbono essere accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità le conclusioni rassegnate dalle parti.
Tali conclusioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti e meritano quindi accoglimento.
Inoltre, l'età della prole nonché il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, ne consente di stimare non necessaria l'audizione diretta.
pagina 2 di 4 In particolare, il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in via condivisa, con Per_1 collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Casale Monferrato, c.so Valentino
n.179.
Salvi accordi migliorativi, la permanenza presso il padre avverrà secondo le seguenti modalità: due giorni infrasettimanali con pernotto, indicativamente il martedì e il giovedì, oltre a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera;
le principali festività saranno trascorse in via alternata presso ciascun genitore;
inoltre, il minore trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive nel periodo estivo.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della prole, considerata la condizione economica di entrambe le parti così come dalle stesse documentata ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti deve disporsi che il padre, , Controparte_1
corrisponda alla madre, , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'importo Parte_1 di € 200,00 mensili, soggetti a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e sportive,) come da protocollo del Tribunale di Vercelli.
La ricorrente potrà richiedere e percepire integralmente l'assegno unico universale per il minore Per_1
SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 327/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) DISPONE che il figlio minore sia affidato in via condivisa ai genitori, con prevalente Per_1
collocazione e residenza presso la madre.
pagina 3 di 4 2) DISPONE che la permanenza del minore presso ciascun genitore sia disciplinata secondo il calendario indicato in parte motiva.
3) DISPONE che il padre, , versi, entro il giorno 10 di ogni mese alla madre, Controparte_1
, a titolo di concorso nel mantenimento indiretto del figlio minore la Parte_1 Per_1
somma di euro 200,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie, in applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vercelli.
4) AUTORIZZA la ricorrente a richiedere e percepire integralmente l'assegno unico universale per la minore . Per_2
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 25.6.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST. dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4