Ordinanza collegiale 27 maggio 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 8385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8385 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08385/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00576/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 576 del 2025, proposto da
GARA.M.F. S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Mattia Biso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA LA SPEZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio legale in Napoli alla Via A. Diaz n. 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CORBO GROUP S.p.A., non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato discendente dall’ordinanza di assegnazione somme ex art. 553 c.p.c., resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Quarta, in data 27 settembre 2019 nell’ambito del processo di espropriazione presso terzi R.G.E. 11195/2018 a carico della Corbo Group S.p.A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Vista l’ordinanza collegiale n. 4069 del 27 maggio 2025 in tema di prova del passaggio in giudicato dell’ordinanza da ottemperare, come successivamente adempiuta dalla parte ricorrente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. AR ELOL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato discendente dall’ordinanza di assegnazione somme in epigrafe, nella parte in cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha statuito quanto segue nei confronti del terzo pignorato Direzione del Genio Militare per la Marina La Spezia: “ASSEGNA in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente, GARA.M.F. S.r.L., la somma di € 29.765,12 a parziale soddisfo del credito azionato, imputa tale somma alle spese di procedura, agli interessi maturati ed infine in conto capitale; ORDINA al terzo di pagare, con esonero da responsabilità, all’assegnatario la somma suddetta, dichiarandolo nella stessa misura liberato nei confronti del debitore esecutato, previo rilascio di quietanza;”.
In dettaglio, la medesima chiede che sia dichiarato l’obbligo della Direzione del Genio Militare per la Marina La Spezia di provvedere alla corresponsione in suo favore della suddetta somma, disponendosi contestualmente la nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, di un commissario ad acta che si attivi in tal senso in sostituzione dell’amministrazione. La ricorrente insta, altresì, per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturati dopo il passaggio in giudicato dell’ordinanza di assegnazione.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione statale intimata, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva a sostegno delle proprie ragioni.
All’udienza camerale del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Tribunale, nelle forme sintetiche imposte dal c.p.a., rileva che:
- sussiste la legittimazione passiva della Direzione del Genio Militare per la Marina La Spezia;
- sussistono altresì tutti i presupposti per l’accoglimento, atteso che: a) l’ordinanza di assegnazione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere azionata è passata in giudicato come da certificazione in atti. Si osserva, al riguardo, che l’ordinanza di assegnazione del credito emessa, nell’ambito di un processo di espropriazione presso terzi, ai sensi dell’art. 553 c.p.c. nei confronti di una pubblica amministrazione o di un soggetto ad essa equiparato secondo il codice del processo amministrativo, avendo portata decisoria (dell’esistenza e dell’ammontare del credito, nonché della sua spettanza al creditore esecutante) e attitudine al giudicato (una volta divenuta definitiva per decorso dei termini di impugnazione), è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 10 aprile 2012 n. 2); b) è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica della predetta ordinanza ex art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997;
- parte resistente non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di avere adempiuto agli obblighi derivanti dall’ordinanza su menzionata.
3. Si ritiene, pertanto, che:
- va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione all’ordinanza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero dal perfezionamento della notifica di essa a cura di parte, se anteriore alla comunicazione; entro detto termine la Direzione del Genio Militare per la Marina La Spezia dovrà provvedere al pagamento, in favore della società ricorrente, della somma – pari a € 29.765,12 – indicata nel suddetto titolo giudiziale, con maggiorazione degli interessi legali decorrenti dalla data del passaggio in giudicato di quest’ultimo e sino al soddisfo, in conformità a quanto previsto dall’art. 112, comma 3, c.p.a. (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 15 aprile 2024 n. 2533);
- va invece esclusa la rivalutazione, pure richiesta da parte ricorrente. Le somme liquidate in via giudiziale, infatti, costituiscono un debito di valuta, per cui ad esse non è applicabile il computo della rivalutazione monetaria propria delle obbligazioni di valore (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 8 marzo 2016, n. 1263). Invero, in caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro – assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell’art. 1277 c.c. – la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., l’esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall’art. 1224, comma 1, c.c.: ebbene, nulla di tutto ciò è stato allegato e provato da parte ricorrente;
- va, infine, accolta la richiesta di nominare sin d’ora un commissario ad acta con il compito di provvedere al pagamento di quanto sopra riconosciuto in esecuzione dell’ordinanza in epigrafe, una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione, e ciò entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione; si nomina, quindi, il commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale, entro il suddetto termine, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese per l’eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo addebitate alla Direzione del Genio Militare per la Marina La Spezia, e si liquidano come da dispositivo, in considerazione dell’importo e della linearità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo della Direzione del Genio Militare per la Marina La Spezia di dare esecuzione all’ordinanza individuata in epigrafe nei sensi e nei termini pure in motivazione indicati.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto della Spezia, con facoltà di delega ad un dirigente/funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta ordinanza.
Determina fin d’ora in € 1.000,00 (mille/00) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale commissario ad acta per l’espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria.
Condanna la Direzione del Genio Militare per la Marina La Spezia al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR ELOL, Presidente FF, Estensore
Rosalba Giansante, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR ELOL |
IL SEGRETARIO