Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4922/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 4/11/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MARCO BOCCELLA ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del predetto Avvocato ( Email_1
con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«A) Affidamento dei figli minori di età. La figlia è affidata a entrambi i genitori i Persona_1 quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e resterà collocata prevalentemente presso la madre in
5100 Pistoia, via Mozza n.
7. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore di età dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
B) Casa familiare. Le parti vivranno, nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove creda, compatibilmente con il dovere di assistenza morale e materiale nei confronti dei figli. Le parti concordano espressamente che se uno dei genitori decidesse di trasferire la propria
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è già stata lasciata e riconsegnata.
C) Assegno di contributo al mantenimento dei figli. Il sig. corrisponderà, a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli e , entro il giorno 10 Persona_1 Persona_2 di ogni mese, la somma complessiva di € 600,00 (seicento/00) mensili € 300,00 ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. a far data dalla pubblicazione della sentenza, prendendo a parametro di riferimento la variazione intervenuta l'anno precedente. Il pagamento del suddetto assegno avverrà mediante bonifico bancario sulle note coordinate bancarie.
D) Spese straordinarie. Le spese straordinarie riguardanti i figli e Persona_1 Persona_2
così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Lucca - riguardo al quale le parti
[...] dichiarano di averne preso visione (doc. 10)– saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del
50% ciascuno. In particolare: spese scolastiche (libri, materiale didattico, eventuale trasporto, gite d'istruzione…), spese mediche (anche mutuabili oltre alle spese specialistiche ed alle cure odontoiatriche…), spese di eventuali baby-sitter, spese sportive e ricreative. Le spese straordinarie dovranno, comunque, essere concordate tra i genitori ad eccezione di quelle indifferibili e/o urgenti o quelle per le quali non si pongono problemi di scelta. In caso contrario, il genitore che avrà deciso unilateralmente la spesa straordinaria se ne assumerà l'intero pagamento. Ciascuno dei genitori porterà in detrazione, nella misura del 50%, le spese straordinarie così come sostenute in favore dei figli.
E) Diritto dovere di visita del padre alla figlia minore di età. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore circa i tempi e le modalità e tenuto conto della volontà della figlia ormai quindicenne, oltre che degli impegni lavorativi di entrambi e delle necessità scolastiche, sportive e ludiche della figlia. In caso di mancato accordo, il padre vedrà
e terrà con sé la figlia due pomeriggi alla settimana, in fine settimana alternati, alternativamente nelle festività di Natale, Capodanno e Pasqua e 15 giorni continuativi durante le ferie estive, da concordare entro la fine dell'anno scolastico. Fino a che svolgerà la professione di marittimo, Parte_1 nei mesi in cui si troverà a terra presso la propria residenza, vedrà e terrà con sé la figlia
(compatibilmente con gli impegni extrascolastici che, comunque, dovranno essere preventivamente concordati tra i genitori), i fine settimana dal venerdì alla domenica compresa. I genitori, comunque, potranno concordare periodi diversi da quelli sopra elencati, avendo sempre prima riguardo alle esigenze scolastiche e educative della figlia minore;
E) Espatrio della figlia minori di età. Per l'autorizzazione all'espatrio della figlia , i Persona_1 genitori si riservano di concedere l'autorizzazione di volta in volta.
F) Assegno divorzile. Il sig. verserà in favore della sig.ra l'importo Parte_1 Parte_2 mensile di € 250,00 a titolo di assegno divorzile.
G) Beni comuni. Le parti dichiarano di avere già provveduto alla divisione di tutti i beni comuni».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 12/11/2005, dal quale è nata la figlia (nata il Per_1
2/1/2009), ancora minorenne, ed adottato (nato il [...]), maggiorenne ma non Per_2
2 economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
n Viareggio (LU) in data 12/11/2005, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 118, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno
2005;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 15/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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