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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6507 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. CH TA presidente dott.ssa GI IP consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4284/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano D'Ercole, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
p.i. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Ermelinda Di Matteo ed Emanuela Amicarelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3469/2022, R.G. n. 7702/2021, pubblicata il 3.3.2022, il Tribunale di Roma ha così provveduto:
‹‹1) Disapplicato l'art. 6 del D.L. n. 511/1988, convertito con modificazioni nella L.27.1.1989 n. 20, per contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE, come interpretata dalle sentenze della Corte di Giustizia UE del pagina 1 di 9 5.3.2015 nella causa C-553/13 e del 25.7.2018 nella causa C – 103/17, e dichiarato illegittimo l'addebito in rivalsa del costo dell'addizionale provinciale sulla fornitura di energia elettrica effettuato da nei Parte_1 confronti della , condanna ai sensi dell'art. 2033 c. c. alla restituzione alla Controparte_1 Parte_1
del complessivo importo di €8.466,99, con gli interessi legali dall'11.1.2021 al saldo, Controparte_1 respingendo la richiesta di rivalutazione monetaria;
2) Condanna al pagamento in favore della delle spese processuali, Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 264,00 per spese vive ed € 808,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15%››.
Il primo giudice, dopo aver ricostruito il quadro normativo e dopo aver dato conto dell'orientamento della giurisprudenza comunitaria e di legittimità, ha affermato, in sintesi, quanto segue:
- l'assetto normativo non comportava di per sé il difetto di legittimazione attiva all'azione di ripetizione di indebito dell'attrice nei confronti di , in quanto una simile Parte_1 domanda rimane legata al rapporto privatistico esistente tra consumatore finale e fornitore di energia elettrica, e non va confusa con l'azione di rimborso, che il fornitore può esercitare nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria;
- la rivalsa del fornitore sul consumatore finale per gli importi versati per l'addizionale provinciale avviene in via automatica secondo la disciplina legale dell'art. 56, 1° comma, ultimo periodo del TUA, senza alcun margine di autonomia o discrezionalità;
- l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 nella sua versione applicabile ratione temporis va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di
Giustizia dell'Unione europea con le sentenze 5.3.2015 in causa C-553/13, e
25.7.2018 in causa V-103/17;
- le dette sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea hanno affermato che le norme interne che istituiscono, come ha fatto l'art. 6 comma 2 del D.L. n. 511/1988, un'imposta addizionale priva di finalità specifica, si pongono in contrasto col diritto dell'Unione ed in particolare con la direttiva 2008/118/CE, determinando quindi l'illegittimità dell'addizionale provinciale all'accisa e dell'IVA relativa;
- la promozione dell'azione di rimborso del fornitore di energia elettrica verso l'Amministrazione Finanziaria è stata espressamente ricollegata dal legislatore nazionale al rispetto del breve termine di due anni dal pagamento, o di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che imponga al fornitore la restituzione delle somme indebitamente percepite dal consumatore finale a titolo di rivalsa dell'accisa, in pagina 2 di 9 tal modo riconoscendo la legittimità di un'azione di ripetizione di indebito del consumatore finale verso il fornitore della somministrazione di energia elettrica;
- dovendosi quindi disapplicare l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 per il periodo anteriore all'1.4.2012 (data entro la quale gli Stati membri dell'Unione europea dovevano abrogare la normativa interna relativa all'addizionale provinciale sulle forniture di energia elettrica), e dunque nella specie per il periodo aprile – dicembre 2010, e non avendo l'obbligo di pagare all'Amministrazione Finanziaria l'addizionale Parte_1 provinciale, introdotta dall'Italia senza una finalità specifica, e il conseguente titolo di legge per applicare in rivalsa come costi alla PMImmobiliare i medesimi importi dovuti per le suddette imposte indirette, andava condannata ai sensi dell'art. Parte_1
2033 c.c. a restituire alla PMImmobiliare la complessiva somma di € 8.466,99 (così ridotta correttamente dall'attrice nelle conclusioni finali) per la rivalsa illegittimamente esercitata per l'addizionale provinciale del periodo aprile – dicembre 2010.
***
Ha proposto appello chiedendo alla Corte di accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni:
‹‹Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, per i motivi dedotti – previa all'occorrenza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra (II° motivo) – n. 3469/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione X Civile, in data 03.03.2022 a definizione del giudizio rubricato con R.G. n. 7702/2021 e pubblicata in pari data, notificata il 23.06.2022, nella parte in cui ha condannato alla restituzione in favore dell'odierna Parte_1 appellata dell'importo di € 8.466,99, nonché delle spese di lite liquidate in € 264,00, per spese vive, ed e 808,00 per compensi, per complessivi € 1.072, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, e rigettare ogni domanda proposta nei confronti di con condanna alla restituzione di quanto versato in Parte_1 ottemperanza alla sentenza impugnata, oltre interessi medio tempore maturati.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio››.
***
Si è costituita, in data 13.12.2022, chiedendo di rigettare l'appello, Controparte_1 con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
***
All'udienza del 19.1.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 3.10.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 6.11.2025, con termine fino a venti giorni prima per note (depositate da entrambe le parti).
pagina 3 di 9 ***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
ha articolato i seguenti motivi: Parte_1
1) ‹‹I.MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.. Illogicità e carenza della motivazione. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra utente e fornitore. Omessa pronuncia››;
2) ‹‹II MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n.
2008/118/CE (richiesta - all'occorrenza - di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia) – Violazione e falsa applicazione del rimedio della disapplicazione per esclusione. Assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n.
2008/118/CE (richiesta – all'occorrenza – di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia)››;
3) ‹‹IV MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell'art. 91c.p.c..››.
***
I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente, devono essere decisi alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale, di cui si dirà a breve.
Come ricostruito in prospettiva storico sistematica dalla Suprema Corte (Cass. n. 17643 del
30.6.2025), l'addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta dal d.l. n. 511 del
1988 ed è rimasta in vigore fino alla sua abrogazione sull'intero territorio nazionale, avvenuta nel 2012; la normativa istitutiva stabiliva che l'obbligo di versamento dell'addizionale gravasse sul fornitore di energia elettrica, il quale poteva tuttavia traslare il relativo onere sull'utente finale, mediante specifica indicazione in bolletta;
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007, che ha sostituito l'art. 6
d.l. n. 511/1988, come convertito, in recepimento della Direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sottoponendo anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della Direttiva n. 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa;
l'art. 3, par. 2, Direttiva n. 92/12/CEE stabiliva che i prodotti di cui al par.
1 - ivi compresa l'energia elettrica - potessero formare oggetto di altre imposizioni indirette, aventi pagina 4 di 9 finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettassero le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; a tale disposizione si è poi sovrapposta la formulazione dell'art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE (dal tenore sostanzialmente identico, come rilevato da
CGUE, 9 novembre 2021, C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta), ai sensi del quale i singoli Stati membri dell'Unione Europea possono introdurre sulla fornitura di energia elettrica nuove tasse, purché queste rispondano a specifiche finalità; tale direttiva ha dunque fatto sorgere la fondamentale questione se l'addizionale provinciale, che in quel momento era ancora in vigore, fosse giustificata da quel principio di diritto comunitario, ossia avesse o meno una specifica finalità; la Direttiva del
2008 è stata recepita dallo Stato italiano con D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del T.U.A. (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) a far data dal 1°.4.2010; successivamente, con decorrenza 1.1.2012, l'art. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 ha abrogato l'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario e, a far data dal
1°.4.2012, l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 è stato definitivamente abrogato dal d.l. 2 marzo 2012,
n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44.
Ciò premesso, va qui detto che, nelle more del presente giudizio di appello, si era pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22, così statuendo:
‹‹1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati››.
***
pagina 5 di 9 Successivamente, tuttavia, il panorama è ulteriormente mutato.
E infatti, con sentenza n. 43/2025 del 15.4.2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE.
Secondo il Giudice delle leggi, che ha premesso doversi escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito
«in favore delle province».
Occorre sottolineare che nella motivazione della sentenza si legge che: “La Corte di giustizia, settima sezione, ordinanza 9 novembre 2021, in causa C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta, ha, infatti, precisato che «dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118 e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso. Se ne deve dedurre che la giurisprudenza della Corte relativa a quest'ultima disposizione resta applicabile per quanto attiene all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 (sentenza del
5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C-553/13, EU:C:2015:149, punto 34)».
10.- La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e, poi, della direttiva
2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica”.
Pertanto, al fine di individuare il limite temporale alla retroattività della pronuncia di incostituzionalità in relazione alla data di entrata in vigore delle norme europee prese a parametro, occorre fare riferimento anche alla direttiva 1992/12/CE, il cui art. 3 paragrafo 2 - come affermato dalla stessa Corte costituzionale nel motivare la pronuncia di accoglimento - ha un contenuto corrispondente a quello dell'art. 1 paragrafo 2 della direttiva 2008/118/CE indicata dal giudice a quo, e costituisce quindi anch'esso parametro del giudizio di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 11 e 117 primo comma Cost.
A seguito della caducazione della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale – non vi è dubbio che i clienti dei fornitori di energia elettrica pagina 6 di 9 possano esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Ciò in quanto la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale;
una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto
UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale (Cass. n. 13740 del 22/05/2025).
***
Ne discende che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc, assorbe e supera tutte le argomentazioni poste a base dei motivi di appello in esame, dovendosi concludere per la fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito, accolta con l'impugnata sentenza, a prescindere dalla valutazione della correttezza o meno della disapplicazione della norma come operata dal Tribunale.
***
Rimane assorbita anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
***
Resta da esaminare il terzo motivo (erroneamente indicato quale quarto), sulle spese.
***
Il motivo è fondato.
Va infatti dato atto della complessità e della novità della questione, che ha dato luogo a un sicuro contrasto nella giurisprudenza di merito, e del fatto che il rigetto di una parte dei motivi di gravame è stato determinato, come si è visto, dalla recentissima pronuncia della Corte costituzionale (sopravvenuta in corso di causa), che ha superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della Corte di giustizia sopra citata (sulla base della quale l'esito del presente giudizio sarebbe stato invece favorevole a ). Parte_1
È evidente che il quadro di riferimento ha subìto continue evoluzioni e mutamenti, sicché ricorrono i presupposti per compensare, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., per intero, tra le parti le spese di lite del primo grado.
***
pagina 7 di 9 In conclusione, l'appello va parzialmente accolto e la gravata sentenza va riformata limitatamente alla statuizione sulle spese, nei termini sopra indicati, e confermata nel resto.
***
Per le stesse ragioni, ricorrono i presupposti per compensare per intero anche le spese del secondo grado.
***
Per effetto della riforma parziale, va accolta la richiesta di condanna dell'appellata alla restituzione delle somme versate in esecuzione della gravata sentenza, limitatamente, però, alle spese di lite del primo grado.
L'appellante, con l'allegato T) all'atto di impugnazione, ha documentato il pagamento a mezzo bonifico, in favore dell'appellata, della complessiva somma di € 9.717,32, in data 18.3.2022.
Detta somma, in difetto di contestazioni da parte dell'appellata, deve intendersi comprensiva
(oltre che della sorte, pari ad € 8.466,99, e degli interessi legali) anche delle somme liquidate dal primo giudice a titolo di spese processuali (liquidate in € 264,00 per spese vive ed €
808,00 per compensi, di cui di cui € 438,00 per la fase di studio ed € 370,00 per la fase introduttiva).
L'azione di restituzione delle somme pagate in base a una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. Cass. n. 34011 del
12/11/2021).
Ne discende che l'appellata deve essere condannata a restituire a la Parte_1 complessiva somma di € 1.178,97 (già comprensiva di spese generali e CPA sull'importo di €
808,00 e di IVA sull'imponibile: € 264,00+€ 808,00+€ 121,20+€ 37,17+212,60), oltre interessi legali dal 18.3.2022 (data del pagamento) al saldo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 3469/2022, R.G. n. 7702/2021, pubblicata il 3.3.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: pagina 8 di 9 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, compensa per intero tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
2) compensa per intero tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
3) condanna restituire a a somma di € Controparte_1 Parte_1
1.178,97, oltre interessi in misura legale dal 18.3.2022 al saldo.
Roma, 6.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI IP CH TA
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. CH TA presidente dott.ssa GI IP consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4284/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano D'Ercole, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
p.i. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Ermelinda Di Matteo ed Emanuela Amicarelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3469/2022, R.G. n. 7702/2021, pubblicata il 3.3.2022, il Tribunale di Roma ha così provveduto:
‹‹1) Disapplicato l'art. 6 del D.L. n. 511/1988, convertito con modificazioni nella L.27.1.1989 n. 20, per contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE, come interpretata dalle sentenze della Corte di Giustizia UE del pagina 1 di 9 5.3.2015 nella causa C-553/13 e del 25.7.2018 nella causa C – 103/17, e dichiarato illegittimo l'addebito in rivalsa del costo dell'addizionale provinciale sulla fornitura di energia elettrica effettuato da nei Parte_1 confronti della , condanna ai sensi dell'art. 2033 c. c. alla restituzione alla Controparte_1 Parte_1
del complessivo importo di €8.466,99, con gli interessi legali dall'11.1.2021 al saldo, Controparte_1 respingendo la richiesta di rivalutazione monetaria;
2) Condanna al pagamento in favore della delle spese processuali, Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 264,00 per spese vive ed € 808,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15%››.
Il primo giudice, dopo aver ricostruito il quadro normativo e dopo aver dato conto dell'orientamento della giurisprudenza comunitaria e di legittimità, ha affermato, in sintesi, quanto segue:
- l'assetto normativo non comportava di per sé il difetto di legittimazione attiva all'azione di ripetizione di indebito dell'attrice nei confronti di , in quanto una simile Parte_1 domanda rimane legata al rapporto privatistico esistente tra consumatore finale e fornitore di energia elettrica, e non va confusa con l'azione di rimborso, che il fornitore può esercitare nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria;
- la rivalsa del fornitore sul consumatore finale per gli importi versati per l'addizionale provinciale avviene in via automatica secondo la disciplina legale dell'art. 56, 1° comma, ultimo periodo del TUA, senza alcun margine di autonomia o discrezionalità;
- l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 nella sua versione applicabile ratione temporis va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di
Giustizia dell'Unione europea con le sentenze 5.3.2015 in causa C-553/13, e
25.7.2018 in causa V-103/17;
- le dette sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea hanno affermato che le norme interne che istituiscono, come ha fatto l'art. 6 comma 2 del D.L. n. 511/1988, un'imposta addizionale priva di finalità specifica, si pongono in contrasto col diritto dell'Unione ed in particolare con la direttiva 2008/118/CE, determinando quindi l'illegittimità dell'addizionale provinciale all'accisa e dell'IVA relativa;
- la promozione dell'azione di rimborso del fornitore di energia elettrica verso l'Amministrazione Finanziaria è stata espressamente ricollegata dal legislatore nazionale al rispetto del breve termine di due anni dal pagamento, o di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che imponga al fornitore la restituzione delle somme indebitamente percepite dal consumatore finale a titolo di rivalsa dell'accisa, in pagina 2 di 9 tal modo riconoscendo la legittimità di un'azione di ripetizione di indebito del consumatore finale verso il fornitore della somministrazione di energia elettrica;
- dovendosi quindi disapplicare l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 per il periodo anteriore all'1.4.2012 (data entro la quale gli Stati membri dell'Unione europea dovevano abrogare la normativa interna relativa all'addizionale provinciale sulle forniture di energia elettrica), e dunque nella specie per il periodo aprile – dicembre 2010, e non avendo l'obbligo di pagare all'Amministrazione Finanziaria l'addizionale Parte_1 provinciale, introdotta dall'Italia senza una finalità specifica, e il conseguente titolo di legge per applicare in rivalsa come costi alla PMImmobiliare i medesimi importi dovuti per le suddette imposte indirette, andava condannata ai sensi dell'art. Parte_1
2033 c.c. a restituire alla PMImmobiliare la complessiva somma di € 8.466,99 (così ridotta correttamente dall'attrice nelle conclusioni finali) per la rivalsa illegittimamente esercitata per l'addizionale provinciale del periodo aprile – dicembre 2010.
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Ha proposto appello chiedendo alla Corte di accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni:
‹‹Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, per i motivi dedotti – previa all'occorrenza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra (II° motivo) – n. 3469/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione X Civile, in data 03.03.2022 a definizione del giudizio rubricato con R.G. n. 7702/2021 e pubblicata in pari data, notificata il 23.06.2022, nella parte in cui ha condannato alla restituzione in favore dell'odierna Parte_1 appellata dell'importo di € 8.466,99, nonché delle spese di lite liquidate in € 264,00, per spese vive, ed e 808,00 per compensi, per complessivi € 1.072, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, e rigettare ogni domanda proposta nei confronti di con condanna alla restituzione di quanto versato in Parte_1 ottemperanza alla sentenza impugnata, oltre interessi medio tempore maturati.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio››.
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Si è costituita, in data 13.12.2022, chiedendo di rigettare l'appello, Controparte_1 con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
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All'udienza del 19.1.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
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Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 3.10.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 6.11.2025, con termine fino a venti giorni prima per note (depositate da entrambe le parti).
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I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
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ha articolato i seguenti motivi: Parte_1
1) ‹‹I.MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.. Illogicità e carenza della motivazione. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra utente e fornitore. Omessa pronuncia››;
2) ‹‹II MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n.
2008/118/CE (richiesta - all'occorrenza - di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia) – Violazione e falsa applicazione del rimedio della disapplicazione per esclusione. Assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n.
2008/118/CE (richiesta – all'occorrenza – di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia)››;
3) ‹‹IV MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell'art. 91c.p.c..››.
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I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente, devono essere decisi alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale, di cui si dirà a breve.
Come ricostruito in prospettiva storico sistematica dalla Suprema Corte (Cass. n. 17643 del
30.6.2025), l'addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta dal d.l. n. 511 del
1988 ed è rimasta in vigore fino alla sua abrogazione sull'intero territorio nazionale, avvenuta nel 2012; la normativa istitutiva stabiliva che l'obbligo di versamento dell'addizionale gravasse sul fornitore di energia elettrica, il quale poteva tuttavia traslare il relativo onere sull'utente finale, mediante specifica indicazione in bolletta;
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007, che ha sostituito l'art. 6
d.l. n. 511/1988, come convertito, in recepimento della Direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sottoponendo anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della Direttiva n. 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa;
l'art. 3, par. 2, Direttiva n. 92/12/CEE stabiliva che i prodotti di cui al par.
1 - ivi compresa l'energia elettrica - potessero formare oggetto di altre imposizioni indirette, aventi pagina 4 di 9 finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettassero le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; a tale disposizione si è poi sovrapposta la formulazione dell'art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE (dal tenore sostanzialmente identico, come rilevato da
CGUE, 9 novembre 2021, C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta), ai sensi del quale i singoli Stati membri dell'Unione Europea possono introdurre sulla fornitura di energia elettrica nuove tasse, purché queste rispondano a specifiche finalità; tale direttiva ha dunque fatto sorgere la fondamentale questione se l'addizionale provinciale, che in quel momento era ancora in vigore, fosse giustificata da quel principio di diritto comunitario, ossia avesse o meno una specifica finalità; la Direttiva del
2008 è stata recepita dallo Stato italiano con D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del T.U.A. (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) a far data dal 1°.4.2010; successivamente, con decorrenza 1.1.2012, l'art. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 ha abrogato l'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario e, a far data dal
1°.4.2012, l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 è stato definitivamente abrogato dal d.l. 2 marzo 2012,
n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44.
Ciò premesso, va qui detto che, nelle more del presente giudizio di appello, si era pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22, così statuendo:
‹‹1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati››.
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pagina 5 di 9 Successivamente, tuttavia, il panorama è ulteriormente mutato.
E infatti, con sentenza n. 43/2025 del 15.4.2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE.
Secondo il Giudice delle leggi, che ha premesso doversi escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito
«in favore delle province».
Occorre sottolineare che nella motivazione della sentenza si legge che: “La Corte di giustizia, settima sezione, ordinanza 9 novembre 2021, in causa C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta, ha, infatti, precisato che «dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118 e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso. Se ne deve dedurre che la giurisprudenza della Corte relativa a quest'ultima disposizione resta applicabile per quanto attiene all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 (sentenza del
5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C-553/13, EU:C:2015:149, punto 34)».
10.- La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e, poi, della direttiva
2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica”.
Pertanto, al fine di individuare il limite temporale alla retroattività della pronuncia di incostituzionalità in relazione alla data di entrata in vigore delle norme europee prese a parametro, occorre fare riferimento anche alla direttiva 1992/12/CE, il cui art. 3 paragrafo 2 - come affermato dalla stessa Corte costituzionale nel motivare la pronuncia di accoglimento - ha un contenuto corrispondente a quello dell'art. 1 paragrafo 2 della direttiva 2008/118/CE indicata dal giudice a quo, e costituisce quindi anch'esso parametro del giudizio di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 11 e 117 primo comma Cost.
A seguito della caducazione della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale – non vi è dubbio che i clienti dei fornitori di energia elettrica pagina 6 di 9 possano esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Ciò in quanto la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale;
una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto
UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale (Cass. n. 13740 del 22/05/2025).
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Ne discende che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc, assorbe e supera tutte le argomentazioni poste a base dei motivi di appello in esame, dovendosi concludere per la fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito, accolta con l'impugnata sentenza, a prescindere dalla valutazione della correttezza o meno della disapplicazione della norma come operata dal Tribunale.
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Rimane assorbita anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
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Resta da esaminare il terzo motivo (erroneamente indicato quale quarto), sulle spese.
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Il motivo è fondato.
Va infatti dato atto della complessità e della novità della questione, che ha dato luogo a un sicuro contrasto nella giurisprudenza di merito, e del fatto che il rigetto di una parte dei motivi di gravame è stato determinato, come si è visto, dalla recentissima pronuncia della Corte costituzionale (sopravvenuta in corso di causa), che ha superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della Corte di giustizia sopra citata (sulla base della quale l'esito del presente giudizio sarebbe stato invece favorevole a ). Parte_1
È evidente che il quadro di riferimento ha subìto continue evoluzioni e mutamenti, sicché ricorrono i presupposti per compensare, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., per intero, tra le parti le spese di lite del primo grado.
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pagina 7 di 9 In conclusione, l'appello va parzialmente accolto e la gravata sentenza va riformata limitatamente alla statuizione sulle spese, nei termini sopra indicati, e confermata nel resto.
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Per le stesse ragioni, ricorrono i presupposti per compensare per intero anche le spese del secondo grado.
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Per effetto della riforma parziale, va accolta la richiesta di condanna dell'appellata alla restituzione delle somme versate in esecuzione della gravata sentenza, limitatamente, però, alle spese di lite del primo grado.
L'appellante, con l'allegato T) all'atto di impugnazione, ha documentato il pagamento a mezzo bonifico, in favore dell'appellata, della complessiva somma di € 9.717,32, in data 18.3.2022.
Detta somma, in difetto di contestazioni da parte dell'appellata, deve intendersi comprensiva
(oltre che della sorte, pari ad € 8.466,99, e degli interessi legali) anche delle somme liquidate dal primo giudice a titolo di spese processuali (liquidate in € 264,00 per spese vive ed €
808,00 per compensi, di cui di cui € 438,00 per la fase di studio ed € 370,00 per la fase introduttiva).
L'azione di restituzione delle somme pagate in base a una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. Cass. n. 34011 del
12/11/2021).
Ne discende che l'appellata deve essere condannata a restituire a la Parte_1 complessiva somma di € 1.178,97 (già comprensiva di spese generali e CPA sull'importo di €
808,00 e di IVA sull'imponibile: € 264,00+€ 808,00+€ 121,20+€ 37,17+212,60), oltre interessi legali dal 18.3.2022 (data del pagamento) al saldo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 3469/2022, R.G. n. 7702/2021, pubblicata il 3.3.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: pagina 8 di 9 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, compensa per intero tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
2) compensa per intero tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
3) condanna restituire a a somma di € Controparte_1 Parte_1
1.178,97, oltre interessi in misura legale dal 18.3.2022 al saldo.
Roma, 6.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI IP CH TA
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