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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/07/2025, n. 5740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5740 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 41560/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI Parte_1 C.F._1 RE e , elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI DELLE FOIBE 23 20099 CERNUSCO SUL NAVIGLIOpresso il difensore avv. GRASSI RE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALANTINO CP_1 C.F._2 MARGHERITA e elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI, 7 15053 CASTELNUOVO SCRIVIA presso il difensore avv. GALANTINO MARGHERITA
CONVENUTO
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso all'udienza del 3 luglio 2025:
Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
IN VIA PRELIMINARE: si chiede il diniego della concessione dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. eventualmente richiesta da controparte e previo esperimento delle istanze istruttorie di seguito indicate
NEL MERITO: respingere la pretesa creditoria vantata dal Signor in quanto infondata CP_1 in fatto e in diritto e dichiarare che nulla è dovuto per il titolo azionato dal Signor Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze di cui alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., con esclusione dei capitoli di prova già ammessi, e con gli stessi testi indicati nel predetto atto da escutersi anche a prova contraria sui capitoli di prova ex adverso enumerati.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi di causa pagina 1 di 6 CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. In via preliminare, dichiarare inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo per tardività e, per l'effetto, dichiarare il decreto ingiuntivo n. 13416/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 05.08.2022, definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c..
2. Nel merito, rigettare integralmente l'opposizione proposta dal Sig. perché Parte_1 infondata in fatto e in diritto, stante la mancata prova da parte sua dell'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto fondamentale sottostante la ricognizione di debito, e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 13416/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 05.08.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso di questo Tribunale ha emesso decreto ingiuntivo a carico di CP_1 [...] per il pagamento della somma di € 52.000,00 oltre interessi legali dal 28.2.2022 e spese del Parte_1 procedimento.
ha allegato di aver prestato a nel corso del tempo la complessiva CP_1 Parte_1 somma oggetto della richiesta monitoria, consegnata all' mediante plurimi versamenti, e di Parte_1 averne richiesto la restituzione nel gennaio 2017 senza esito.
A dimostrazione della pretesa, deposita una dichiarazione sottoscritta da con la quale Parte_1 riconosceva di aver ricevuto il prestito, di non aver restituito alcuna somma al ma di aver CP_1 bonificato non meglio precisati importi sul conto della figlia (doc.1 fascicolo monitorio). CP_2
Ha presentato tempestiva opposizione e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 contestando integralmente la pretesa creditoria del . CP_1
Dopo aver illustrato i rapporti con l'opposto, già convivente more uxorio con la figlia CP_2 rapporti cordiali fino ad un litigio del novembre 2021 che ne determinava la interruzione, l'opponente ha sostanzialmente riconosciuto di aver ricevuto in prestito da del denaro al fine di CP_1 consentirgli di acquistare un magazzino adiacente al proprio immobile, importo non quantificato in citazione, e che comunque l'opponente ha dichiarato di voler restituire e che ciò non sarebbe avvenuto a causa della condotta aggressiva del . Quanto alla dichiarazione apparentemente rilasciata il CP_1
13.1.2017 e posta a fondamento del ricorso monitorio, l'opponente ne ha contestato fermamente il pagina 2 di 6 contenuto sia quanto all'aver ricevuto € 52.000,00 sia sotto il profilo della avvenuta loro restituzione con bonifici in favore della figlia.
Si è costituito che ha insistito nella propria pretesa ribadendo che nel periodo 2014- CP_1
2016 aveva effettuato in favore di numerosi versamenti in contanti di denaro per il Parte_1 complessivo importo di € 52.000,00 con la promessa che sarebbero stati restituiti.
A tal fine nel gennaio del 2017 aveva sottoscritto la dichiarazione già prodotta in sede Parte_1 monitoria nella quale riconosceva di aver ricevuto il denaro per acquistare e ristrutturare alcuni immobili nonché di non averla restituita al bensì alla propria figlia. CP_1
Respinta la istanza ex art.648 c.p.c. e assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 nn.1, 2 e 3 c.p.c., sono state ammesse le prove come da ordinanze del 18.12.2024 e del 21.1.2025, assunti gli interrogatori all'udienza del 21.1.2025 e i testimoni all'udienza del 15.5.2025; sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza del 3.7.2025 e all'esito dalla discussione orale, questa giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni.
***
Preliminarmente si dà atto della tempestività della opposizione, eccezione sollevata da parte opposta. Il decreto ingiuntivo è stato emesso il 5.8.2022 e notificato a il 25.9.2023 (dopo 2 Parte_1 provvedimenti di rimessione in termini) con scadenza del termine di 40 giorni al giorno 4.11.2023, sabato. Poiché la disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155 commi 4 e 5 c.p.c. proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, la notificazione della opposizione avvenuta a mezzo pec il lunedì 6.11.2023 è da ritenersi tempestiva.
Nel merito, la pretesa creditoria di è risultata solo parzialmente fondata. CP_1
Sebbene i documenti prodotti dalle parti e le dichiarazioni testimoniali assunte non abbiano consentito di pervenire ad una completa e credibile ricostruzione dei rapporti tra le parti, quantomeno sotto il profilo economico di interesse del presente giudizio, sono comunque emersi elementi di prova che consentono di ritenere dimostrati, da un lato, la dazione di denaro da parte di a CP_1 Parte_1 dall'altro, l'impegno di alla sua restituzione, ancorché non nei termini quantitativi indicati Parte_1 dal convenuto.
In via monitoria, ha agito nei confronti di per ottenere in restituzione CP_1 Parte_1 di € 52.000,00 asseritamente oggetto di un prestito, o più precisamente pari alla somma di più prestiti in contanti in favore dell' Parte_1 pagina 3 di 6 La pretesa trae origine da una dichiarazione del 13.1.2017 sottoscritta da (firma non Parte_1 disconosciuta) del seguente letterale tenore:
“BUSSERO 13/01/2017
DICHIARAZIONE.
CON LA PRESENTE, DICHIARO DI AVER RESO A LU , CONVIVENTE DI MIA CP_1
FI, LA SOMMA DI EURO 52000,00 (CINQUANTADUEMILA/00) PRESTATEMI NEGLI
ANNI SCORSI, CON LA QUALE HO COMPRATO E RISTRUTTURATO ALCUNI IMMOBILI.
DETTA CIFRA IN PIÙ RATE L'HO BONIFICATA SUL CONTO DI MIA FI AN,
DIETRO SUA RICHIESTA, IN QUANTO È STATO OGGETTO DI CP_1
VERIDICA FISCALE NEL 2013.
RICORDO DI AVER RESTITUITO GLI ULTIMI 35000,00 MEDIANTE ASSEGNO/ BONIFICO
NELL'ULTIMO TRIMESTRE 2015
IN FEDE ANTONUCCI ” Pt_1
Si tratta di una dichiarazione che ha un contenuto poco chiaro, contiene generico riferimento a bonifici sul conto della figlia ma non è indicato (né è implicitamente desumibile) su “richiesta” di chi, non si presta ad una univoca interpretazione anche in considerazione delle opposte spiegazioni date dalle parti in merito alle ragioni del suo rilascio, che –se ben si è inteso- per entrambe sarebbero affatto estranee al suo apparente e scarsamente comprensibile contenuto.
Da essa dunque non è possibile desumere alcun elemento favorevole alla prospettazione del . CP_1
L'attore contesta di essere debitore di € 52.000,00 ma la sua posizione di 'debitore' di è CP_1 dimostrata:
-da quanto affermato sin dall'atto di citazione nel corso del quale ha riconosciuto di essere Parte_1 debitore di una somma di denaro, non quantificata, e della sua intenzione di restituirla;
-nel corso dell'interrogatorio del 21.1.2025 ha ammesso di aver provveduto ad un pagamento di complessivi € 37.000,00 “in parte con denaro prestatomi da ” e che “volevo restituirli” ma ciò CP_1 non avvenne a causa di una aggressione subita;
ha precisato che “Non devo restituire € 37.000,00, ho gli appunti a casa dove ho segnato quanto devo” ma nessuna indicazione è stata poi offerta;
-dagli estratti conto prodotti dallo stesso (doc.2) risulta che nel periodo 2014-2016, Parte_1 corrispondente a quello durante il quale allega di aver prestato il denaro a CP_1 Parte_1 quest'ultimo ha effettuato bonifici in contanti sul proprio conto corrente per complessivi € 22.150,00 pagina 4 di 6 (unico altro importo in entrata in quel periodo la pensione) compatibili con dazioni di denaro da e non altrimenti giustificati da CP_1 Parte_1
-rapporti di prestito tra a sono stati confermati dal giovane figlio del primo, CP_1 Parte_1 [...]
(“Fino a qualche anno fa quasi tutte le domeniche andavamo a pranzo dal nonno e in quelle Per_1 occasioni ho spesso sentito parlare di soldi prestati da mio padre a mio nonno”) e dal teste Tes_1
che ha riferito come ha conosciuto e poi e la particolare circostanza in cui si
[...] CP_1 Parte_1 era trovato da solo con quest'ultimo che gli riferiva del prestito ricevuto da di circa € CP_1
50.000,00. Si tratta di testimonianze che, liberamente apprezzate, confermano l'esistenza di un rapporto debitorio dell' verso il . Parte_1 CP_1
E' così dimostrato che ha prestato denaro a che si è impegnato a CP_1 Parte_1 restituirlo ma non vi ha mai provveduto.
Nessuna plausibile spiegazione è stata data di tale inadempimento.
Rispetto al quantum, può ritenersi provato il prestito nella misura di € 37.000,00 come emerge dalla stessa dichiarazione confessoria dell' di essere ricorso al finanziamento del per far Parte_1 CP_1 fronte ad una spese di tale entità, senza tuttavia essere in grado di specificare -come suo onere- la asserita minor somma ricevuta.
Conclusivamente, va revocato il decreto ingiuntivo n.13416/2022 e, in accoglimento della domanda, va condannato al pagamento in favore di della minor somma di € Parte_1 CP_1
37.000,00 oltre interessi al tasso legale ex art.1284 comma 1 c.c. dal 28.2.2022, data del ricevimento della raccomandata di richiesta di restituzione e messa in mora (doc.2 fascicolo monitorio) e ex art.1284 comma 4 c.c. dal 28.6.2022, deposito del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei valori medi per le prime fasi e nel valore minimo per la fase decisionale semplificata, con riferimento allo scaglione del quantum riconosciuto.
P.Q.M.
il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n.13416/2022 del 5.8.2022 emesso da questo Tribunale, n.25695/2022
R.G.;
pagina 5 di 6 -in parziale accoglimento della domanda di condanna alla CP_1 Parte_1 restituzione in favore di della somma di € 37.000,00 oltre interessi al tasso legale ex CP_1 art.1284 comma 1 c.c. dal 28.2.2022 e ex art.1284 comma 4 c.c. dal 28.6.2022;
-condanna al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio Parte_1 CP_1 che si liquidano in complessivi € 4.227,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.p.a. e Iva.
Milano, 10 luglio 2025
Il giudice Laura Massari
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 41560/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI Parte_1 C.F._1 RE e , elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI DELLE FOIBE 23 20099 CERNUSCO SUL NAVIGLIOpresso il difensore avv. GRASSI RE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALANTINO CP_1 C.F._2 MARGHERITA e elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI, 7 15053 CASTELNUOVO SCRIVIA presso il difensore avv. GALANTINO MARGHERITA
CONVENUTO
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso all'udienza del 3 luglio 2025:
Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
IN VIA PRELIMINARE: si chiede il diniego della concessione dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. eventualmente richiesta da controparte e previo esperimento delle istanze istruttorie di seguito indicate
NEL MERITO: respingere la pretesa creditoria vantata dal Signor in quanto infondata CP_1 in fatto e in diritto e dichiarare che nulla è dovuto per il titolo azionato dal Signor Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze di cui alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., con esclusione dei capitoli di prova già ammessi, e con gli stessi testi indicati nel predetto atto da escutersi anche a prova contraria sui capitoli di prova ex adverso enumerati.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi di causa pagina 1 di 6 CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. In via preliminare, dichiarare inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo per tardività e, per l'effetto, dichiarare il decreto ingiuntivo n. 13416/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 05.08.2022, definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c..
2. Nel merito, rigettare integralmente l'opposizione proposta dal Sig. perché Parte_1 infondata in fatto e in diritto, stante la mancata prova da parte sua dell'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto fondamentale sottostante la ricognizione di debito, e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 13416/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 05.08.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso di questo Tribunale ha emesso decreto ingiuntivo a carico di CP_1 [...] per il pagamento della somma di € 52.000,00 oltre interessi legali dal 28.2.2022 e spese del Parte_1 procedimento.
ha allegato di aver prestato a nel corso del tempo la complessiva CP_1 Parte_1 somma oggetto della richiesta monitoria, consegnata all' mediante plurimi versamenti, e di Parte_1 averne richiesto la restituzione nel gennaio 2017 senza esito.
A dimostrazione della pretesa, deposita una dichiarazione sottoscritta da con la quale Parte_1 riconosceva di aver ricevuto il prestito, di non aver restituito alcuna somma al ma di aver CP_1 bonificato non meglio precisati importi sul conto della figlia (doc.1 fascicolo monitorio). CP_2
Ha presentato tempestiva opposizione e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 contestando integralmente la pretesa creditoria del . CP_1
Dopo aver illustrato i rapporti con l'opposto, già convivente more uxorio con la figlia CP_2 rapporti cordiali fino ad un litigio del novembre 2021 che ne determinava la interruzione, l'opponente ha sostanzialmente riconosciuto di aver ricevuto in prestito da del denaro al fine di CP_1 consentirgli di acquistare un magazzino adiacente al proprio immobile, importo non quantificato in citazione, e che comunque l'opponente ha dichiarato di voler restituire e che ciò non sarebbe avvenuto a causa della condotta aggressiva del . Quanto alla dichiarazione apparentemente rilasciata il CP_1
13.1.2017 e posta a fondamento del ricorso monitorio, l'opponente ne ha contestato fermamente il pagina 2 di 6 contenuto sia quanto all'aver ricevuto € 52.000,00 sia sotto il profilo della avvenuta loro restituzione con bonifici in favore della figlia.
Si è costituito che ha insistito nella propria pretesa ribadendo che nel periodo 2014- CP_1
2016 aveva effettuato in favore di numerosi versamenti in contanti di denaro per il Parte_1 complessivo importo di € 52.000,00 con la promessa che sarebbero stati restituiti.
A tal fine nel gennaio del 2017 aveva sottoscritto la dichiarazione già prodotta in sede Parte_1 monitoria nella quale riconosceva di aver ricevuto il denaro per acquistare e ristrutturare alcuni immobili nonché di non averla restituita al bensì alla propria figlia. CP_1
Respinta la istanza ex art.648 c.p.c. e assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 nn.1, 2 e 3 c.p.c., sono state ammesse le prove come da ordinanze del 18.12.2024 e del 21.1.2025, assunti gli interrogatori all'udienza del 21.1.2025 e i testimoni all'udienza del 15.5.2025; sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza del 3.7.2025 e all'esito dalla discussione orale, questa giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni.
***
Preliminarmente si dà atto della tempestività della opposizione, eccezione sollevata da parte opposta. Il decreto ingiuntivo è stato emesso il 5.8.2022 e notificato a il 25.9.2023 (dopo 2 Parte_1 provvedimenti di rimessione in termini) con scadenza del termine di 40 giorni al giorno 4.11.2023, sabato. Poiché la disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155 commi 4 e 5 c.p.c. proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, la notificazione della opposizione avvenuta a mezzo pec il lunedì 6.11.2023 è da ritenersi tempestiva.
Nel merito, la pretesa creditoria di è risultata solo parzialmente fondata. CP_1
Sebbene i documenti prodotti dalle parti e le dichiarazioni testimoniali assunte non abbiano consentito di pervenire ad una completa e credibile ricostruzione dei rapporti tra le parti, quantomeno sotto il profilo economico di interesse del presente giudizio, sono comunque emersi elementi di prova che consentono di ritenere dimostrati, da un lato, la dazione di denaro da parte di a CP_1 Parte_1 dall'altro, l'impegno di alla sua restituzione, ancorché non nei termini quantitativi indicati Parte_1 dal convenuto.
In via monitoria, ha agito nei confronti di per ottenere in restituzione CP_1 Parte_1 di € 52.000,00 asseritamente oggetto di un prestito, o più precisamente pari alla somma di più prestiti in contanti in favore dell' Parte_1 pagina 3 di 6 La pretesa trae origine da una dichiarazione del 13.1.2017 sottoscritta da (firma non Parte_1 disconosciuta) del seguente letterale tenore:
“BUSSERO 13/01/2017
DICHIARAZIONE.
CON LA PRESENTE, DICHIARO DI AVER RESO A LU , CONVIVENTE DI MIA CP_1
FI, LA SOMMA DI EURO 52000,00 (CINQUANTADUEMILA/00) PRESTATEMI NEGLI
ANNI SCORSI, CON LA QUALE HO COMPRATO E RISTRUTTURATO ALCUNI IMMOBILI.
DETTA CIFRA IN PIÙ RATE L'HO BONIFICATA SUL CONTO DI MIA FI AN,
DIETRO SUA RICHIESTA, IN QUANTO È STATO OGGETTO DI CP_1
VERIDICA FISCALE NEL 2013.
RICORDO DI AVER RESTITUITO GLI ULTIMI 35000,00 MEDIANTE ASSEGNO/ BONIFICO
NELL'ULTIMO TRIMESTRE 2015
IN FEDE ANTONUCCI ” Pt_1
Si tratta di una dichiarazione che ha un contenuto poco chiaro, contiene generico riferimento a bonifici sul conto della figlia ma non è indicato (né è implicitamente desumibile) su “richiesta” di chi, non si presta ad una univoca interpretazione anche in considerazione delle opposte spiegazioni date dalle parti in merito alle ragioni del suo rilascio, che –se ben si è inteso- per entrambe sarebbero affatto estranee al suo apparente e scarsamente comprensibile contenuto.
Da essa dunque non è possibile desumere alcun elemento favorevole alla prospettazione del . CP_1
L'attore contesta di essere debitore di € 52.000,00 ma la sua posizione di 'debitore' di è CP_1 dimostrata:
-da quanto affermato sin dall'atto di citazione nel corso del quale ha riconosciuto di essere Parte_1 debitore di una somma di denaro, non quantificata, e della sua intenzione di restituirla;
-nel corso dell'interrogatorio del 21.1.2025 ha ammesso di aver provveduto ad un pagamento di complessivi € 37.000,00 “in parte con denaro prestatomi da ” e che “volevo restituirli” ma ciò CP_1 non avvenne a causa di una aggressione subita;
ha precisato che “Non devo restituire € 37.000,00, ho gli appunti a casa dove ho segnato quanto devo” ma nessuna indicazione è stata poi offerta;
-dagli estratti conto prodotti dallo stesso (doc.2) risulta che nel periodo 2014-2016, Parte_1 corrispondente a quello durante il quale allega di aver prestato il denaro a CP_1 Parte_1 quest'ultimo ha effettuato bonifici in contanti sul proprio conto corrente per complessivi € 22.150,00 pagina 4 di 6 (unico altro importo in entrata in quel periodo la pensione) compatibili con dazioni di denaro da e non altrimenti giustificati da CP_1 Parte_1
-rapporti di prestito tra a sono stati confermati dal giovane figlio del primo, CP_1 Parte_1 [...]
(“Fino a qualche anno fa quasi tutte le domeniche andavamo a pranzo dal nonno e in quelle Per_1 occasioni ho spesso sentito parlare di soldi prestati da mio padre a mio nonno”) e dal teste Tes_1
che ha riferito come ha conosciuto e poi e la particolare circostanza in cui si
[...] CP_1 Parte_1 era trovato da solo con quest'ultimo che gli riferiva del prestito ricevuto da di circa € CP_1
50.000,00. Si tratta di testimonianze che, liberamente apprezzate, confermano l'esistenza di un rapporto debitorio dell' verso il . Parte_1 CP_1
E' così dimostrato che ha prestato denaro a che si è impegnato a CP_1 Parte_1 restituirlo ma non vi ha mai provveduto.
Nessuna plausibile spiegazione è stata data di tale inadempimento.
Rispetto al quantum, può ritenersi provato il prestito nella misura di € 37.000,00 come emerge dalla stessa dichiarazione confessoria dell' di essere ricorso al finanziamento del per far Parte_1 CP_1 fronte ad una spese di tale entità, senza tuttavia essere in grado di specificare -come suo onere- la asserita minor somma ricevuta.
Conclusivamente, va revocato il decreto ingiuntivo n.13416/2022 e, in accoglimento della domanda, va condannato al pagamento in favore di della minor somma di € Parte_1 CP_1
37.000,00 oltre interessi al tasso legale ex art.1284 comma 1 c.c. dal 28.2.2022, data del ricevimento della raccomandata di richiesta di restituzione e messa in mora (doc.2 fascicolo monitorio) e ex art.1284 comma 4 c.c. dal 28.6.2022, deposito del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei valori medi per le prime fasi e nel valore minimo per la fase decisionale semplificata, con riferimento allo scaglione del quantum riconosciuto.
P.Q.M.
il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n.13416/2022 del 5.8.2022 emesso da questo Tribunale, n.25695/2022
R.G.;
pagina 5 di 6 -in parziale accoglimento della domanda di condanna alla CP_1 Parte_1 restituzione in favore di della somma di € 37.000,00 oltre interessi al tasso legale ex CP_1 art.1284 comma 1 c.c. dal 28.2.2022 e ex art.1284 comma 4 c.c. dal 28.6.2022;
-condanna al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio Parte_1 CP_1 che si liquidano in complessivi € 4.227,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.p.a. e Iva.
Milano, 10 luglio 2025
Il giudice Laura Massari
pagina 6 di 6