Ordinanza cautelare 20 febbraio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 14/07/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01361/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00116/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 116 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Bolelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Massa Carrara, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del nulla-osta, codice pratica -OMISSIS-, emesso in data 15/11/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il dott. Andrea Vitucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Il lavoratore ricorrente si duole del provvedimento di revoca del nulla-osta (che era stato rilasciato in suo favore su istanza del datore di lavoro), reso perché il datore di lavoro aveva comunicato di rinunciare all’assunzione, affermando che non sussisteva alcun rapporto di fiducia col lavoratore.
2) Il ricorrente espone che, appresa l’indisponibilità del datore, chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, ma la Prefettura, sempre nel provvedimento di revoca, replicava che, nel caso di specie, non ricorrevano quei casi eccezionali (come la morte o il fallimento del datore di lavoro o il licenziamento del lavoratore) che avrebbero consentito il rilascio del permesso per attesa occupazione.
3) Il ricorrente deduce che:
- a) alla luce della circolare n. 3836 del 20 agosto 2007 (doc. 4 ricorrente) – secondo la quale il Ministero dell’Interno, esaminando il caso degli stranieri giunti in Italia con regolare visto di ingresso per lavoro rilasciato a seguito di nulla-osta, per i quali sopraggiungeva l’indisponibilità del datore ad assumerli (diversa dai casi di decesso o cessazione dell’azienda), affermava che essi potessero chiedere il permesso per attesa occupazione –, era nelle condizioni di poter chiedere il permesso per attesa occupazione, “ allegando alla domanda una apposita dichiarazione a firma del responsabile dello sportello unico dell'immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro di formalizzare l’assunzione ”;
- b) è in possesso di una proposta di assunzione del 9 gennaio 2025 (doc. 5 ricorrente).
4) Con ordinanza cautelare -OMISSIS- del 20 febbraio 2025, la domanda cautelare veniva accolta nel bilanciamento degli interessi (apparendo prevalente quello del lavoratore alla regolare permanenza sul territorio nazionale, anche sotto il profilo dello svolgimento di attività lavorativa) e veniva fissata l’udienza pubblica dell’8 luglio 2025, nelle more ordinandosi all’Amministrazione di depositare una relazione sui fatti di causa.
5) La P.A., il 24 febbraio 2025, depositava una relazione difensiva nella quale ha sostanzialmente ribadito le ragioni indicate nel provvedimento impugnato.
6) All’udienza pubblica dell’8 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7) La giurisprudenza ha ormai chiarito che “ 3.1 … l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore (Consiglio di Stato, III sez. n. 3158/2025) e dalla mancata sottoscrizione del contratto di lavoro non può che derivare la revoca del nulla osta” (C.d.S. n. 4839 del 4 giugno 2025).
8) Il ricorso va quindi respinto.
9) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.