TAR Roma, sez. IV, sentenza 23/03/2026, n. 5364
TAR
Sentenza 23 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 11 del codice dei contratti e del disciplinare di gara

    Il Tribunale ha ritenuto che l'offerta del Consorzio indicasse chiaramente AR AL AL s.r.l. come impresa esecutrice, e non mero fornitore. La riqualificazione successiva dell'impresa come mero fornitore costituirebbe una modifica sostanziale dell'offerta, in violazione del principio di par condicio.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità

    Il Tribunale ha confermato che l'impegno ad applicare un CCNL diverso da quello indicato nell'offerta non può essere presentato per la prima volta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in quanto ciò costituirebbe una modifica sostanziale dell'offerta economica. Inoltre, l'impegno ad applicare il CCNL Edilizia era in contraddizione con la dichiarazione di equivalenza precedentemente resa.

  • Rigettato
    Errore di fatto sul contenuto dei contratti e errata interpretazione dei CCNL

    Il Tribunale ha ritenuto che il giudizio di equivalenza delle tutele sia espressione della discrezionalità tecnica della stazione appaltante e non sia sindacabile se non in casi di illogicità manifesta. Nel caso di specie, la stessa ricorrente ha riconosciuto la necessità di correttivi per bilanciare le tutele, e la stazione appaltante ha fornito motivazioni dettagliate sulla non equivalenza, supportate anche da parere di esperto. La retribuzione annua lorda è significativamente maggiore nel CCNL Edilizia, e le tutele derivanti dalla cassa edile sono un vantaggio per i lavoratori.

  • Rigettato
    Violazione del principio del risultato e dell'art. 68, comma 17 e 18, del codice dei contratti

    Il Tribunale ha ritenuto che l'estromissione della società AR AL si risolverebbe in un'inammissibile modifica di un elemento essenziale dell'offerta, idoneo a conformare la struttura dei costi. Il principio del risultato non autorizza deroghe ai principi generali di immodificabilità dell'offerta e di par condicio.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 11, comma 1, del codice dei contratti

    Il Tribunale ha chiarito che il codice dei contratti vigente (d.lgs. n. 36/2023) superato l'orientamento precedente, richiedendo che l'operatore indichi il CCNL predefinito dalla stazione appaltante o un CCNL equivalente. Non è più sufficiente la mera pertinenza del contratto collettivo. L'imprenditore deve provare l'equivalenza delle tutele.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 23/03/2026, n. 5364
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5364
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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