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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/07/2025, n. 5566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5566 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42717/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria ROMANO e dall'avv. Vincenzo SCALINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Maglie, Via Scorrano
57;
attrice opponente;
nei confronti di
Contr
(C.F. ), in persona del legale CP_2 Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi ROSSINI e dall'avv. Raffaele CARRANO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alberto BUCOLO in Milano, V.le Bianca Maria 35;
convenuta opposta;
Oggetto: vendita di beni mobili pagina 1 di 7 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Come rassegnate in vista dell'udienza di rimessione della causa in decisione del
27.03.2025
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE Contr La società proponeva innanzi al Tribunale di Milano CP_2 Parte_2
ricorso monitorio nei confronti della società
[...]
deducendo di essere creditrice di Parte_1 quest'ultima in virtù di svariate forniture di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici nel periodo compreso tra ottobre 2021 e marzo 2023 per un importo, al netto degli acconti versati, di Euro 50.800,35 di capitale.
In accoglimento della domanda della ricorrente, sulla scorta delle fatture azionate, dei d.d.t. e dell'estratto autentico notarile, veniva emesso dal Tribunale di Milano in data 10.10.2023 nei confronti della debitrice il decreto ingiuntivo n.15548/23, per gli importi di Euro 50.800,35 per capitale, di Euro 50,00 a titolo di spese notarili, oltre agli interessi come da domanda, ed alle spesed i procedura.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la
[...]
che eccepiva Parte_1 preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, anche sulla scorta della pronuncia Cass. S.U. . 17989/2016, ritenendo pertanto competente il solo
Tribunale di Lecce, escludendo di aver mai “commissionato, sia di aver ricevuto in consegna tutti i prodotti medicamentosi così come analiticamente indicati nelle fatture prodotte nel fascicolo del monitorio e nei DDT, che si disconoscono espressamente, ai pari di ogni ulteriore avversa produzione documentale”. Nel merito contestava che le fatture ed i d.d.t. ex adverso prodotti avessero valenza probatoria, che i prezzi esposti fossero quelli effettivamente concordati, e comunque l'inadempimento dell'opposta per aver fornito prodotti da banco
“qualiitativamente inidonei per la vendita al pubblico”. Contestava altresi ritardi nelle consegne e consegne di prodotti con confezioni danneggiate ed invendibili.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Milano a conoscere la controversia de qua, in favore di quella del Tribunale di Lecce o. gradatamente del Tribunale di Bari, per tutte le ragioni analiticamente esposte al punto sub 1) della narrativa del presente atto, qui da intendersi richiamate e trascritte, con conseguente declaratoria di revoca e/o nullità dell'opposto decreto ingiuntivo;
2) in via gradata e nel merito, pagina 3 di 7 senza che ciò importi rinuncia alle spiegata eccezione preliminare, dichiarare infondata la pretesa avanzata dalla società opposta sia nell'an che nel quantum debeatur, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto di opposizione, revocando, per l'effetto, l'opposto decreto ingiuntivo;
3)in via ulteriormente gradata, ed ove occorra anche previa compensazione, in conseguenza dell'accoglimento della spiegata eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato dalla società opposta, con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo;
4) con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Ritualmente costituitasi in giudizio la società SO. CP_2 Parte_2
contestava integralmente gli assunti avversari, confutando in primo luogo quanto eccepito preliminarmente sotto il profilo della competenza territoriale, che riteneva correttamente radicata ai sensi dell'art. 1182 comma III c.c.; nel merito confermava la piena sussistenza del proprio credito, rilevando come la propria produzione documentale fosse idonea a comprovarlo;
affermava di non aver mai ricevuto contestazioni in ordine a prodotti o confezioni danneggiate, e confutava i rilievi avversari relativi ai prezzi esposti in fattura e la fondatezza dell'eccezione riconvenzionale avversaria, ritenuta del tutto generica. Sulla scorta dei predetti rilievi, l'opposta concludeva nei seguenti termini:
“in via preliminare - concedere l'esecuzione provvisoria, anche parziale, del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. anche «in pendenza della prima udienza di comparizione», previa fissazione di udienza sull'istanza ex art.
648 c.p.c.;
nel merito - igettare l'opposizione, e la conseguente domanda riconvenzionale, poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
Concessa all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto Ingiuntivo opposto, ed esclusa la necessità di ammettere l'istruttoria orale pagina 4 di 7 richiesta dalla convenuta opposta, veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione deti termini ex art. 189 c.p.c.
La presente opposizione risulta, all'esito del giudizio, ampiamente infondata e dev'essere pertanto respinta.
Si osserva in primo luogo che ampiamente infondata deve ritenersi l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale formulata dall'opponente: oltre alla mancata indicazione di tutti i fori concorrenti, si repputano nel caso di specie inapplicabili i principi enunciati da Cass. S.U. 17989/16, pur citata dall'opponente.
Si rileva infatti al riguardo che le attente considerazioni svolte in sede di legittimità in ordine alla determinazione della liquidità del credito – valutazione che certo incide sulla applicabilità, ai fini della competenza, del combinato disposto dell'art. 1182 comma III c.c. e 20 c.p.c. – pur ampiamente condivisibili in astratto - non risultano dirimenti nel caso della vendita di beni mobili, quale quello che ci occupa.
In subjecta materia esiste infatti la disciplina speciale dettata dall'art. 1498 cod. civ. secondo cui se il pagamento non deve essere eseguito al momento della consegna, si esegue preso il domicilio del venditore: alla luce di detta norma e del criterio di collegamento ivi stabilito, non risulta necessario valutare l'applicabilità o meno dell'art.1182 comma III cod.civ. dettato per le obbligazioni in generale.
Le considerazioni svolte dall'opponente per escludere la competenza del
Tribunale di Milano risultano pertanto del tutto inconferenti, sussistendo la competenza del giudice adito ai sensi del predetta norma codicistica, dal momento che la sede legale della società opposta ricade nel circondario del Tribunale di
Milano.
Venendo ora al merito della controversia, si osserva in linea generale che, per orientamento più volte riconfermato della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per l'adempimento di una obbligazione deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto pagina 5 di 7 provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed i creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione…”(Cass. I, 15.07.2011. n. 15659; Cass. S.U. 30.10.2001, n.
13533).
Nel caso di specie la convenuta opposta risulta avere sufficientemente e provato il titolo del proprio credito, producendo, oltre alle fatture relative alle forniture effettuate, anche i d.d.t. di riferimento, a conferma dell'esecuzione delle vendite per cui è causa.
L'odierna opponente, per contro, si è limitata a sollevare disconoscimenti e contestazioni del tutto generiche e non circostanziate: è stata genericamente disconosciuta tutta la documentazione ex adverso prodotta in giudizio senza rispetto dei canoni di precisioni che il disconoscimento richiede, si sono contestati i prezzi esposti in fattura assumendone la non corrispondenza con i prezzi pattuiti, senza indicare quali fossero ad avviso dell'opponente i prezzi ritenuti corretti ed in base a quale criterio;
si sono contestate consegne non conformi, confezioni danneggiate e pertanto invendibili, senza che l'opponente sia stata in grado di fornire prova scritta delle contestazioni, denunce e lagnanze che, in base a quanto allegato, avrebbero dovuto essere numerose e reiterate.
Né – si osserva – detta dirimente carenza documentale avrebbe mai potuto essere colmata dall'ammissione delle prove orali richieste dall'opponente in sede di citazione, in quanto del tutto generiche, non collocate temporalmente, ed inidonee comunque a fornire elementi tali da sostenere l'implicita eccezione di pagina 6 di 7 inadempimento legata al mancato pagamento delle fatture azionate in via monitoria, peraltro in sé non contestato.
Alla stregua dei predetti rilievi deve pertanto concludersi per l'infondatezza delle contestazioni ed eccezioni dell'opponente, con conseguente accertamento del credito vantato dall'odierna opposta. Detta statuizione comporta il rigetto dell'opposizione proposta e l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista carattere di definitività.
Alla soccombenza dell'opponente consegue altresì la condanna della stessa ai sensi dell'art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della controversia ed all'assenza di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla società
[...]
nei confronti della società Parte_1
Co
. nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda CP_2 Parte_2
od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
i – rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 15548/23 emesso dal Tribunale di Milano in data 10.10.2023 nei confronti della società
[...]
Parte_1
II – condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, ed accessori di legge.
Milano, 5 luglio 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria ROMANO e dall'avv. Vincenzo SCALINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Maglie, Via Scorrano
57;
attrice opponente;
nei confronti di
Contr
(C.F. ), in persona del legale CP_2 Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi ROSSINI e dall'avv. Raffaele CARRANO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alberto BUCOLO in Milano, V.le Bianca Maria 35;
convenuta opposta;
Oggetto: vendita di beni mobili pagina 1 di 7 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Come rassegnate in vista dell'udienza di rimessione della causa in decisione del
27.03.2025
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE Contr La società proponeva innanzi al Tribunale di Milano CP_2 Parte_2
ricorso monitorio nei confronti della società
[...]
deducendo di essere creditrice di Parte_1 quest'ultima in virtù di svariate forniture di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici nel periodo compreso tra ottobre 2021 e marzo 2023 per un importo, al netto degli acconti versati, di Euro 50.800,35 di capitale.
In accoglimento della domanda della ricorrente, sulla scorta delle fatture azionate, dei d.d.t. e dell'estratto autentico notarile, veniva emesso dal Tribunale di Milano in data 10.10.2023 nei confronti della debitrice il decreto ingiuntivo n.15548/23, per gli importi di Euro 50.800,35 per capitale, di Euro 50,00 a titolo di spese notarili, oltre agli interessi come da domanda, ed alle spesed i procedura.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la
[...]
che eccepiva Parte_1 preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, anche sulla scorta della pronuncia Cass. S.U. . 17989/2016, ritenendo pertanto competente il solo
Tribunale di Lecce, escludendo di aver mai “commissionato, sia di aver ricevuto in consegna tutti i prodotti medicamentosi così come analiticamente indicati nelle fatture prodotte nel fascicolo del monitorio e nei DDT, che si disconoscono espressamente, ai pari di ogni ulteriore avversa produzione documentale”. Nel merito contestava che le fatture ed i d.d.t. ex adverso prodotti avessero valenza probatoria, che i prezzi esposti fossero quelli effettivamente concordati, e comunque l'inadempimento dell'opposta per aver fornito prodotti da banco
“qualiitativamente inidonei per la vendita al pubblico”. Contestava altresi ritardi nelle consegne e consegne di prodotti con confezioni danneggiate ed invendibili.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Milano a conoscere la controversia de qua, in favore di quella del Tribunale di Lecce o. gradatamente del Tribunale di Bari, per tutte le ragioni analiticamente esposte al punto sub 1) della narrativa del presente atto, qui da intendersi richiamate e trascritte, con conseguente declaratoria di revoca e/o nullità dell'opposto decreto ingiuntivo;
2) in via gradata e nel merito, pagina 3 di 7 senza che ciò importi rinuncia alle spiegata eccezione preliminare, dichiarare infondata la pretesa avanzata dalla società opposta sia nell'an che nel quantum debeatur, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto di opposizione, revocando, per l'effetto, l'opposto decreto ingiuntivo;
3)in via ulteriormente gradata, ed ove occorra anche previa compensazione, in conseguenza dell'accoglimento della spiegata eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato dalla società opposta, con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo;
4) con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Ritualmente costituitasi in giudizio la società SO. CP_2 Parte_2
contestava integralmente gli assunti avversari, confutando in primo luogo quanto eccepito preliminarmente sotto il profilo della competenza territoriale, che riteneva correttamente radicata ai sensi dell'art. 1182 comma III c.c.; nel merito confermava la piena sussistenza del proprio credito, rilevando come la propria produzione documentale fosse idonea a comprovarlo;
affermava di non aver mai ricevuto contestazioni in ordine a prodotti o confezioni danneggiate, e confutava i rilievi avversari relativi ai prezzi esposti in fattura e la fondatezza dell'eccezione riconvenzionale avversaria, ritenuta del tutto generica. Sulla scorta dei predetti rilievi, l'opposta concludeva nei seguenti termini:
“in via preliminare - concedere l'esecuzione provvisoria, anche parziale, del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. anche «in pendenza della prima udienza di comparizione», previa fissazione di udienza sull'istanza ex art.
648 c.p.c.;
nel merito - igettare l'opposizione, e la conseguente domanda riconvenzionale, poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
Concessa all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto Ingiuntivo opposto, ed esclusa la necessità di ammettere l'istruttoria orale pagina 4 di 7 richiesta dalla convenuta opposta, veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione deti termini ex art. 189 c.p.c.
La presente opposizione risulta, all'esito del giudizio, ampiamente infondata e dev'essere pertanto respinta.
Si osserva in primo luogo che ampiamente infondata deve ritenersi l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale formulata dall'opponente: oltre alla mancata indicazione di tutti i fori concorrenti, si repputano nel caso di specie inapplicabili i principi enunciati da Cass. S.U. 17989/16, pur citata dall'opponente.
Si rileva infatti al riguardo che le attente considerazioni svolte in sede di legittimità in ordine alla determinazione della liquidità del credito – valutazione che certo incide sulla applicabilità, ai fini della competenza, del combinato disposto dell'art. 1182 comma III c.c. e 20 c.p.c. – pur ampiamente condivisibili in astratto - non risultano dirimenti nel caso della vendita di beni mobili, quale quello che ci occupa.
In subjecta materia esiste infatti la disciplina speciale dettata dall'art. 1498 cod. civ. secondo cui se il pagamento non deve essere eseguito al momento della consegna, si esegue preso il domicilio del venditore: alla luce di detta norma e del criterio di collegamento ivi stabilito, non risulta necessario valutare l'applicabilità o meno dell'art.1182 comma III cod.civ. dettato per le obbligazioni in generale.
Le considerazioni svolte dall'opponente per escludere la competenza del
Tribunale di Milano risultano pertanto del tutto inconferenti, sussistendo la competenza del giudice adito ai sensi del predetta norma codicistica, dal momento che la sede legale della società opposta ricade nel circondario del Tribunale di
Milano.
Venendo ora al merito della controversia, si osserva in linea generale che, per orientamento più volte riconfermato della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per l'adempimento di una obbligazione deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto pagina 5 di 7 provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed i creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione…”(Cass. I, 15.07.2011. n. 15659; Cass. S.U. 30.10.2001, n.
13533).
Nel caso di specie la convenuta opposta risulta avere sufficientemente e provato il titolo del proprio credito, producendo, oltre alle fatture relative alle forniture effettuate, anche i d.d.t. di riferimento, a conferma dell'esecuzione delle vendite per cui è causa.
L'odierna opponente, per contro, si è limitata a sollevare disconoscimenti e contestazioni del tutto generiche e non circostanziate: è stata genericamente disconosciuta tutta la documentazione ex adverso prodotta in giudizio senza rispetto dei canoni di precisioni che il disconoscimento richiede, si sono contestati i prezzi esposti in fattura assumendone la non corrispondenza con i prezzi pattuiti, senza indicare quali fossero ad avviso dell'opponente i prezzi ritenuti corretti ed in base a quale criterio;
si sono contestate consegne non conformi, confezioni danneggiate e pertanto invendibili, senza che l'opponente sia stata in grado di fornire prova scritta delle contestazioni, denunce e lagnanze che, in base a quanto allegato, avrebbero dovuto essere numerose e reiterate.
Né – si osserva – detta dirimente carenza documentale avrebbe mai potuto essere colmata dall'ammissione delle prove orali richieste dall'opponente in sede di citazione, in quanto del tutto generiche, non collocate temporalmente, ed inidonee comunque a fornire elementi tali da sostenere l'implicita eccezione di pagina 6 di 7 inadempimento legata al mancato pagamento delle fatture azionate in via monitoria, peraltro in sé non contestato.
Alla stregua dei predetti rilievi deve pertanto concludersi per l'infondatezza delle contestazioni ed eccezioni dell'opponente, con conseguente accertamento del credito vantato dall'odierna opposta. Detta statuizione comporta il rigetto dell'opposizione proposta e l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista carattere di definitività.
Alla soccombenza dell'opponente consegue altresì la condanna della stessa ai sensi dell'art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della controversia ed all'assenza di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla società
[...]
nei confronti della società Parte_1
Co
. nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda CP_2 Parte_2
od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
i – rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 15548/23 emesso dal Tribunale di Milano in data 10.10.2023 nei confronti della società
[...]
Parte_1
II – condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, ed accessori di legge.
Milano, 5 luglio 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
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