TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/12/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3267/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA in persona della Giudice del lavoro LA ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 127 ter cpc previo deposito di note scritte Nella causa n. 3267/2025 R.G.L. promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci,Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A.
Ricorrente
contro
, corrente in Roma in persona del in Controparte_1 CP_2 carica pro tempore,
Resistente contumace
OGGETTO: scatti anzianità nei confronti degli insegnanti di religione cattolica precari (IRC)
Parte ricorrente ha così concluso:
“:Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla progressione stipendiale spettante a quanto previsto dall'art. 53, comma 5, L. 312/80 ovvero in subordine al riconoscimento dell'anzianità di servizio, previa ricostruzione della carriera, e il conseguente riconoscimento degli scatti stipendiali, valutando e sommando tutto il periodo di servizio svolto e per l'effetto per € 17.120,02 oltre alla quota tredicesima e TFR, interessi e rivalutazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente adiva il Tribunale di Genova in funzione di Giudice del Lavoro esponendo quanto segue: apparteneva in qualità di insegnante di religione cattolica al personale Contr precario, assunto annualmente alle dipendenze del ,da ultimo in servizio presso diverse scuole ricadenti sotto la giurisdizione del Tribunale adito;
aveva stipulato con l'amministrazione convenuta contratti di lavoro a termine reiterati negli anni scolastici in ricorso indicati nel dettaglio;
per l'intero periodo lavorativo nella Scuola Pubblica, in qualità di docente a tempo determinato, aveva percepito unicamente la retribuzione base, senza vedersi mai riconosciuti né gli scatti stipendiali, comprensivi anche dell'indennità integrativa speciale, in conseguenza dell'anzianità di servizio alla stregua dei docenti di ruolo;
le era stato negato qualsiasi avanzamento retributivo calcolato sull'anzianità di servizio quale l'unico strumento ad oggi esistente per i docenti al fine ottenere un giusto riconoscimento all'incremento del proprio bagaglio di esperienze e della propria capacità e competenza lavorativa;
Cont il comportamento del era discriminatorio nei confronti dei docenti precari rispetto ai docenti di ruolo in presenza di identità di mansioni e violava la CLAUSOLA 4 DELL'ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO CONCLUSO IL 18/3/99 ED ALLEGATO ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 28 GIUGNO 1999/70/CEE nonché la normativa interna in atti riportata ed in particolare il riconoscimento della progressione stipendiale prevista dall'art. 53,comma 5, l. 312/80. Rassegnava pertanto, previe le conclusioni in epigrafe riportate. Contr Il nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo non si è costituito e deve essere dichiarato contumace. La causa non necessitava di attività istruttoria e veniva decisa previo contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con riferimento all'udienza (virtuale) del 13 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. La perdurante applicabilità agli insegnanti di religione dell'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980 che prevede scatti biennali di anzianità non di ruolo è stata riconosciuta da Cass. Sentenza n. 22588 /2016 che ha enunciato il seguente principio di diritto: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della l. n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs. n. 165 del 2001, dal CCNL 4 agosto 1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione". In assenza di un conteggio alternativo da parte del che CP_1 disinteressandosi del processo è rimasto contumace viene ritenuta attendibile la quantificazione del dovuto della parte ricorrente Contr Il viene pertanto dichiarato tenuto e condannato a pagare alla parte ricorrente la somma richiesta oltre alla minor somma fra rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate come da dispositivo a favore di parte ricorrente con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
LA GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE LE DI GENOVA
Definitivamente pronuciando ,contrariis reiectis,visto l'art. 429 cpc,
ACCERTA E DICHIARA
- il diritto della parte ricorrente alla progressione stipendiale spettante in base a quanto previsto dall'art. 53, comma 5, L. 312/80 ed al pagamento delle relative differenze stipendiali, così maturate ,nella misura indicata in ricorso e per l'effetto,
AN il al pagamento dell' importo di € 17.120,02 Controparte_1 oltre alla quota tredicesima e TFR oltre alla minor somma fra rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo al saldo .
AN
Il convenuto a rifondere a le spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in€ 2695,00 per competenze,oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA da distrarsi a favore dei procuratori antistatari. Genova,11/12/2025 La Giudice
LA ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA in persona della Giudice del lavoro LA ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 127 ter cpc previo deposito di note scritte Nella causa n. 3267/2025 R.G.L. promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci,Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A.
Ricorrente
contro
, corrente in Roma in persona del in Controparte_1 CP_2 carica pro tempore,
Resistente contumace
OGGETTO: scatti anzianità nei confronti degli insegnanti di religione cattolica precari (IRC)
Parte ricorrente ha così concluso:
“:Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla progressione stipendiale spettante a quanto previsto dall'art. 53, comma 5, L. 312/80 ovvero in subordine al riconoscimento dell'anzianità di servizio, previa ricostruzione della carriera, e il conseguente riconoscimento degli scatti stipendiali, valutando e sommando tutto il periodo di servizio svolto e per l'effetto per € 17.120,02 oltre alla quota tredicesima e TFR, interessi e rivalutazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente adiva il Tribunale di Genova in funzione di Giudice del Lavoro esponendo quanto segue: apparteneva in qualità di insegnante di religione cattolica al personale Contr precario, assunto annualmente alle dipendenze del ,da ultimo in servizio presso diverse scuole ricadenti sotto la giurisdizione del Tribunale adito;
aveva stipulato con l'amministrazione convenuta contratti di lavoro a termine reiterati negli anni scolastici in ricorso indicati nel dettaglio;
per l'intero periodo lavorativo nella Scuola Pubblica, in qualità di docente a tempo determinato, aveva percepito unicamente la retribuzione base, senza vedersi mai riconosciuti né gli scatti stipendiali, comprensivi anche dell'indennità integrativa speciale, in conseguenza dell'anzianità di servizio alla stregua dei docenti di ruolo;
le era stato negato qualsiasi avanzamento retributivo calcolato sull'anzianità di servizio quale l'unico strumento ad oggi esistente per i docenti al fine ottenere un giusto riconoscimento all'incremento del proprio bagaglio di esperienze e della propria capacità e competenza lavorativa;
Cont il comportamento del era discriminatorio nei confronti dei docenti precari rispetto ai docenti di ruolo in presenza di identità di mansioni e violava la CLAUSOLA 4 DELL'ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO CONCLUSO IL 18/3/99 ED ALLEGATO ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 28 GIUGNO 1999/70/CEE nonché la normativa interna in atti riportata ed in particolare il riconoscimento della progressione stipendiale prevista dall'art. 53,comma 5, l. 312/80. Rassegnava pertanto, previe le conclusioni in epigrafe riportate. Contr Il nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo non si è costituito e deve essere dichiarato contumace. La causa non necessitava di attività istruttoria e veniva decisa previo contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con riferimento all'udienza (virtuale) del 13 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. La perdurante applicabilità agli insegnanti di religione dell'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980 che prevede scatti biennali di anzianità non di ruolo è stata riconosciuta da Cass. Sentenza n. 22588 /2016 che ha enunciato il seguente principio di diritto: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della l. n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs. n. 165 del 2001, dal CCNL 4 agosto 1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione". In assenza di un conteggio alternativo da parte del che CP_1 disinteressandosi del processo è rimasto contumace viene ritenuta attendibile la quantificazione del dovuto della parte ricorrente Contr Il viene pertanto dichiarato tenuto e condannato a pagare alla parte ricorrente la somma richiesta oltre alla minor somma fra rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate come da dispositivo a favore di parte ricorrente con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
LA GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE LE DI GENOVA
Definitivamente pronuciando ,contrariis reiectis,visto l'art. 429 cpc,
ACCERTA E DICHIARA
- il diritto della parte ricorrente alla progressione stipendiale spettante in base a quanto previsto dall'art. 53, comma 5, L. 312/80 ed al pagamento delle relative differenze stipendiali, così maturate ,nella misura indicata in ricorso e per l'effetto,
AN il al pagamento dell' importo di € 17.120,02 Controparte_1 oltre alla quota tredicesima e TFR oltre alla minor somma fra rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo al saldo .
AN
Il convenuto a rifondere a le spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in€ 2695,00 per competenze,oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA da distrarsi a favore dei procuratori antistatari. Genova,11/12/2025 La Giudice
LA ET