Sentenza 19 novembre 2020
Sentenza 19 aprile 2021
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- 1. Il principio dispositivo nel processo amministrativoA Cura Di Stefano Tenca E Alessio Maria Ciacio, Praticante Notaio · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 26 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 19/04/2021, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2021
N. 00511/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03528/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3528 del 2004, proposto da
Cooperativa Eurostrad Ca' Savio a rl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466/G;
contro
Comune di Cavallino - Treporti, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Zuccolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via G. Carducci, 45;
per l'annullamento
della concessione prot. 32351 del 28.9.04 rilasciata dal Responsabile del Servizio Attività Produttive Turistiche e Commerciali del Comune di Cavallino Treporti per il mantenimento di uno stabilimento balneare, nella parte in cui ha imposto alcune prescrizioni e determinato il canone, nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cavallino - Treporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 13 aprile 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato in data 21 dicembre 2004, la società ricorrente ha impugnato la concessione indicata in epigrafe rilasciata in favore della medesima società dal Comune di Cavallino – Treporti, avente ad oggetto un’area appartenente al Demanio Marittimo e adibita a stabilimento balneare.
In particolare, oggetto di censura, da un lato, è la parte del provvedimento contenente alcune prescrizioni imposte a carico della ricorrente dal Comune, quali la facoltà da parte di quest’ultimo di accedere alle opere realizzate nell'area, nonché la riserva di adeguare la concessione "qualora risulti in contrasto con il piano particolareggiato dell'arenile”; dall’altro lato, è la misura del canone concessorio, in quanto asseritamente erronea.
A fondamento del ricorso, la società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1. atteso che l'area in concessione è occupata per una rilevante parte da una "duna" recintata costituita da un riporto di sabbia coperto di vegetazione, realizzata per porre rimedio alle problematiche connesse alla tutela del litorale, la presenza, al centro dell'area in concessione, di tale zona interdetta impedirebbe totalmente l'utilizzazione della stessa, sicché, in forza dell’art. 2, comma 6, d.m. 5 agosto 1998, n. 342, il Comune avrebbe dovuto applicare la riduzione del 40% con riferimento all'intera area in concessione e non solo a quella occupata dalla duna; inoltre, anche ai fini della determinazione del canone la P.A. avrebbe dovuto tener conto dell’ulteriore aggravio imposto alla ricorrente, per essere quest’ultima tenuta ad assicurare che le opere di presidio della duna rimangano integre e che l’area non sia interessata da occupazioni o utilizzazioni da parte di terzi;
2. devono ritenersi illegittime sia la prescrizione che abilita l'amministrazione all'accesso indiscriminato alle opere realizzate sull'area in concessione, sia quella secondo la quale la concessione dovrebbe essere adeguata alle prescrizioni del piano per l'arenile, perché imposte in violazione sia dell’art. 51, sia dell’art. 47, l. r. Veneto n. 33 del 2002.
Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, contestando l’ammissibilità e la rilevanza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con sentenza non definitiva n. 1091/2020, depositata in data 19 novembre 2020, l’intestato TAR ha respinto il secondo motivo di ricorso, disponendo il rinvio per la prosecuzione della trattazione della causa alla prima udienza pubblica straordinaria utile dell’anno 2021 in considerazione di quanto esposto da parte ricorrente con la memoria depositata in data 4 settembre 2020.
In particolare, la società ricorrente ha chiesto il rinvio al fine di presentare la domanda ai sensi dell’art. 100, comma 7, d.l. n. 104/20.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza straordinaria del 13 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, va rilevato che la società ricorrente non ha presentato la domanda ai sensi dell’art. 100, comma 7, d.l. n. 104 del 2020, sicché occorre procedere all’esame del primo motivo di ricorso sul quale il Collegio, con la sentenza non definitiva n. 1091/20 sopra citata, non si è pronunciato.
2. In via pregiudiziale, poi, il Comune resistente ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la decisione sul motivo in esame rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario.
In particolare, il Comune ha eccepito che, nel determinare il canone, non avrebbe operato alcuna valutazione discrezionale, nemmeno con riferimento all’applicazione dell’art. 2, d.m. 342 del 1998, tale norma non attribuendo alcun margine di valutazione sulla misura della riduzione da applicare.
L’eccezione di difetto di giurisdizione è infondata.
Ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lett. b), c.p.a., sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Nell’interpretare questa previsione la Corte di Cassazione ha chiarito che le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi attribuite al giudice ordinario sono esclusivamente le cause <<con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull' an che sul quantum ), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo>> (così Cass. civ., Sez. Un., 24 giugno 2011, n. 13903; v. anche C. Stato, Sez. V, 6 luglio 2012, n. 3963; Id., Sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 206).
La giurisdizione del giudice ordinario riguarda, quindi, le sole controversie <<(...) inerenti quantificazione e pagamento dei corrispettivi in questione, quando non entrino, però, in discussione la qualificazione e gli equilibri dell’intero rapporto concessorio, con esercizio di poteri discrezionali da parte dell’Amministrazione, dovendosi riconoscere in tal caso la cognizione del giudice amministrativo, in presenza sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi (...)>> (C. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2013, n. 721).
Coerentemente con questa impostazione, la giurisprudenza ha ritenuto rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia in discussione l’individuazione stessa del criterio di determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, anche laddove tale individuazione dipenda dall’interpretazione di norme di legge (cfr. C. Stato, sez. VI, ord. 7 ottobre 2015, n. 4573; TAR Lombardia, sez. II, 27 giugno 2016, n. 1279).
Ciò premesso in termini generali, deve rilevarsi come nel caso oggetto del presente giudizio non si faccia questione semplicemente di “misura del canone”, ma è contestata la non corretta applicazione del criterio di cui al d.m. n. 342 del 1998, ai fini della conseguente quantificazione del canone concessorio.
Da ciò la riconducibilità della complessiva controversia nell’alveo della giurisdizione del giudice amministrativo, in ossequio ai principi sopra esposti.
L’eccezione di difetto di giurisdizione, pertanto, deve essere respinta.
3. Nel merito.
Secondo parte ricorrente la presenza della “duna recintata”, avrebbe determinato non solo l’interdizione dell’area dalla stessa occupata, ma anche l’inutilizzabilità dell’intera superficie in concessione: pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.m. n. 342 del 1998, la riduzione del canone nella misura del 40% avrebbe dovuto essere applicata con riferimento all’intera area in concessione e non solo alla porzione occupata dalla duna.
Al riguardo, ai sensi della suddetta norma, <<per le concessioni per le quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento ovvero per le quali il diritto esclusivo del concessionario sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non esclude l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, la misura del canone annuo è ridotta del 40% di quella prevista in via normale>>.
Nel caso di specie, d’altronde, la ricorrente può dirsi privata di un “diritto esclusivo di godimento” solo con riguardo alla parte di superficie occupata dalla “duna”, che è minima rispetto alla superficie complessiva oggetto di concessione.
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, mentre quest’ultima è pari a complessivi mq 15.180, quella occupata dalla duna è pari a soli 4.800 mq.
In tal senso, quindi, correttamente la P.A. non ha applicato la riduzione del 40% con riferimento al canone intero calcolato sulla superficie totale, perché la limitazione dell’uso non si estende all’intera area concessa.
Parte ricorrente, infatti, non ha fornito elementi di prova, nemmeno indiziari, idonei a dimostrare che effettivamente la parte restante dell’area assentita in concessione, non occupata dalla duna, sia divenuta inutilizzabile a causa della realizzazione di quest’ultima.
Parimenti, nessuna rilevanza ai fini della riduzione del canone può essere attribuita al fatto che alla ricorrente sia stato imposto di assicurare che le opere di presidio della duna rimangano integre e che l’area non sia interessata da occupazione o utilizzazioni da parte di terzi, trattandosi di elementi non contemplati dalla suddetta norma ai fini della riduzione del 40%.
Pertanto, anche il primo motivo di ricorso deve essere respinto.
In conseguenza di quanto sopra esposto, vista la sentenza non definitiva n. 1091/2020 depositata dall’intestato TAR in data 19 novembre 2020, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO