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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 21735/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 21735/2024 promossa da:
, Controparte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. ZOPPOLATO ADRIANO che li CP_2
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta del 09.05.2025.
Per il P.M.:
“nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 CP_2
concordatario in PINEROLO il 06.06.2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 14 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: nata a [...] il [...] e , nato Per_1 Persona_2
Pinerolo il 16.09.2013.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 09.11.2016.
Con ricorso depositato il 16.09.2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Controparte_1 CP_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso tra i coniugi, ex art. 155 c.c., dei figli minori e i Per_1 Per_2
quali, fisseranno la propria collocazione principale presso la madre;
DISPONE che l'altro genitore possa vederli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
a fine settimana alternati dal venerdì, dall' uscita dalla scuola, fino alla domenica sera alle ore 19.00.
La settimana successiva dal martedì, dall' uscita dalla scuola, fino al giovedì mattina.
Il signor riporterà i figli a scuola. CP_2
Il martedì dall'uscita della scuola fino al giovedì mattina, con la riserva di rivalutare congiuntamente l'organizzazione settimanale in base alle esigenze espresse dai figli riguardo alla futura scelta scolastica.
Durante le vacanze natalizie negli anni dispari il 24 dicembre, il 31 dicembre ed il 5 gennaio.
Negli anni pari il giorno di Natale, il giorno di Capodanno e il 6 gennaio.
Le vacanze pasquali negli anni pari il giorno di Pasqua e negli anni dispari il giorno di Pasquetta
Durante le vacanze estive almeno 7 giorni consecutivi da concordarsi entro il mese di aprile;
Le altre festività infrasettimanali potrà tenere i figli con se alternativamente.
DISPONE che il corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, l'assegno CP_2 periodico di € 300,00, l'assegno così determinato verrà rivisto in caso di modifica delle condizioni reddituali del signor da versare entro il 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo CP_2
gli indici ISTAT.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative — concordate o necessitate e documentate - siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
DÀ ATTO che i coniugi concordano che gli assegni familiari verranno usufruiti dalla signora _1
;
[...]
DÀ ATTO che i coniugi danno atto di essere indipendenti economicamente e che nulla o avranno a pretendere a titolo di contributo al mantenimento;
DÀ ATTO che le parti concordano che gli assegno unico verrà percepito dalla signora _1
;
[...]
DISPONE che le spese mediche non coperte dal SSN (comprese quelle dentistiche ed oculistiche), le spese scolastiche (gite scolastiche, spese di refezione, materiale di cancelleria, libri, spese di trasporto, etc..) ed extrascolastiche (attività sportive, corsi culturali e artistici et simili), rispondenti alle esigenze dei figli che siano state concordate dai genitori e, purché, tutte documentate verranno suddivise al
50%.
DÀ ATTO che visto l'art. 3 lett. b) della legge 21 novembre 1967 n. 1 185, così come novellato dall'art. 24 1. 3/2003, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio e, letto l'art. 14 modificato dalla L. 20 novembre 2009, n.
166, autorizzano il rilascio ed il rinnovo del passaporto personale per i minori,
DÀ ATTO che i ricorrenti allo stato dichiarano di rinunciare, reciprocamente, a pretendere assegni di mantenimento e/o alimenti per sé, fruendo ciascuno di proprio reddito e/o capacità lavorativa.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30.05.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 21735/2024 promossa da:
, Controparte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. ZOPPOLATO ADRIANO che li CP_2
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta del 09.05.2025.
Per il P.M.:
“nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 CP_2
concordatario in PINEROLO il 06.06.2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 14 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: nata a [...] il [...] e , nato Per_1 Persona_2
Pinerolo il 16.09.2013.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 09.11.2016.
Con ricorso depositato il 16.09.2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Controparte_1 CP_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso tra i coniugi, ex art. 155 c.c., dei figli minori e i Per_1 Per_2
quali, fisseranno la propria collocazione principale presso la madre;
DISPONE che l'altro genitore possa vederli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
a fine settimana alternati dal venerdì, dall' uscita dalla scuola, fino alla domenica sera alle ore 19.00.
La settimana successiva dal martedì, dall' uscita dalla scuola, fino al giovedì mattina.
Il signor riporterà i figli a scuola. CP_2
Il martedì dall'uscita della scuola fino al giovedì mattina, con la riserva di rivalutare congiuntamente l'organizzazione settimanale in base alle esigenze espresse dai figli riguardo alla futura scelta scolastica.
Durante le vacanze natalizie negli anni dispari il 24 dicembre, il 31 dicembre ed il 5 gennaio.
Negli anni pari il giorno di Natale, il giorno di Capodanno e il 6 gennaio.
Le vacanze pasquali negli anni pari il giorno di Pasqua e negli anni dispari il giorno di Pasquetta
Durante le vacanze estive almeno 7 giorni consecutivi da concordarsi entro il mese di aprile;
Le altre festività infrasettimanali potrà tenere i figli con se alternativamente.
DISPONE che il corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, l'assegno CP_2 periodico di € 300,00, l'assegno così determinato verrà rivisto in caso di modifica delle condizioni reddituali del signor da versare entro il 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo CP_2
gli indici ISTAT.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative — concordate o necessitate e documentate - siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
DÀ ATTO che i coniugi concordano che gli assegni familiari verranno usufruiti dalla signora _1
;
[...]
DÀ ATTO che i coniugi danno atto di essere indipendenti economicamente e che nulla o avranno a pretendere a titolo di contributo al mantenimento;
DÀ ATTO che le parti concordano che gli assegno unico verrà percepito dalla signora _1
;
[...]
DISPONE che le spese mediche non coperte dal SSN (comprese quelle dentistiche ed oculistiche), le spese scolastiche (gite scolastiche, spese di refezione, materiale di cancelleria, libri, spese di trasporto, etc..) ed extrascolastiche (attività sportive, corsi culturali e artistici et simili), rispondenti alle esigenze dei figli che siano state concordate dai genitori e, purché, tutte documentate verranno suddivise al
50%.
DÀ ATTO che visto l'art. 3 lett. b) della legge 21 novembre 1967 n. 1 185, così come novellato dall'art. 24 1. 3/2003, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio e, letto l'art. 14 modificato dalla L. 20 novembre 2009, n.
166, autorizzano il rilascio ed il rinnovo del passaporto personale per i minori,
DÀ ATTO che i ricorrenti allo stato dichiarano di rinunciare, reciprocamente, a pretendere assegni di mantenimento e/o alimenti per sé, fruendo ciascuno di proprio reddito e/o capacità lavorativa.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30.05.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.