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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 4022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4022 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari Quarta se-
zione civile dott. Giuseppe Rana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 3371
dell'anno 2019
TRA
(C.F. Parte_1
), P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DONNO ANTONIO, eletti- vamente domiciliato in VIA PUTIGNANI, 136 BARI- presso il difensore avv. DONNO ANTONIO
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. PANZA FABRIZIO e dell'avv., elettivamente domiciliato in VIA SPARANO
DA BARI, 73 null 70122 BARI presso il difensore avv. PANZA FABRIZIO
1 CONVENUTO/I
OGGETTO: Mutuo
All'udienza del 25/06/2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle par-
ti come da verbale d'udienza e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 11.03.2019, la società
ha Parte_1
convenuto in giudizio la Controparte_2
ducendo quanto segue:
- La società in persona Parte_2
del legale rappresentante p.t., sig. Parte_3
[...
, stipulava in data 17.11.2006, con la
[...]
il contratto di mutuo con garanzia CP_3
ipotecaria per l'erogazione di 320.000,00 da rim-
borsare in 15 anni attraverso n°180 rate mensili costanti, rep. 17388 - racc 10133 per atto Dott.
, Notaio in Bari;
Persona_1
- La predetta società stipulava – altresì – in data
11.05.2007, con la il con- Controparte_2
tratto di mutuo con garanzia ipotecaria per
2 l'erogazione di 80.000,00 da rimborsare in 10 anni attraverso n°120 rate mensili costanti, rep. 18038
- racc 10659 per atto Dott. Persona_2
in Bari;
[...]
- Con atto modificativo del 14.06.2011 a ministero del Dott. Notaio in Bari, la Persona_3
società si trasformava Parte_2
nella nuova forma societaria Parte_1
di
[...] Parte_2
Fatte queste premesse in fatto, parte attrice, dopo aver lamentato, con riguardo ai mutui suindicati,
il carattere usurario degli interessi corrispettivi e moratori degli stessi, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità
totale e/o parziale del contratto di mutuo con ga-
ranzia ipotecaria stipulato in data 17.11.2006 per l'erogazione di 320.000,00 da rimborsare in 15 anni attraverso n°180 rate mensili costanti, rep. 17388
- racc 10133 per atto Dott. No- Persona_1
taio in Bari, per l'illegittima pattuizione ed ap-
plicazione del TEG e/o del tasso moratorio maggiore di quello soglia ai sensi e per gli effetti della
L.108/96;
b) accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità
3 totale e/o parziale del contratto di mutuo con ga-
ranzia ipotecaria, stipulato in data 11.05.2007 per l'erogazione di 80.000,00 da rimborsare in 10 anni attraverso n°120 rate mensili costanti, rep. 18038
- racc 10659 per atto Dott. Persona_2
in Bari, per l'illegittima pattuizione ed ap-
[...]
plicazione del TEG e/o del tasso moratorio maggiore di quello soglia ai sensi e per gli effetti della
L.108/96;
c) per l'effetto, previa applicazione dell'art. 1815 c.c. e relativamente al contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato in data 17.11.2006
per l'erogazione di 320.000,00 da rimborsare in 15
anni attraverso n°180 rate mensili costanti, rep.
17388 - racc 10133 per atto Dott. Persona_4
di, dichiarare la gratuità del rapporto con la de-
curtazione degli interessi corrispettivi e spese sostenute, con uno storno di una somma a deconto di
€.74.255,18, di cui €.67.197,37 per interessi cor-
rispettivi illegittimamente versati ed €.7.057,81
per spese sostenute, ovvero, in subordine, con una somma a deconto di €.42.277,64 in caso di applica-
zione del tasso legale per l'accertata usurarietà
del tasso moratorio, o di quell'importo maggiore o minore che risulterà giusto ed equo nel corso di
4 causa anche mediante espletanda CTU contabile, il tutto oltre interessi come per legge;
d) per l'effetto, previa applicazione dell'art. 1815 c.c., relativamente al contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, stipulato in data 11.05.2007
per l'erogazione di 80.000,00 da rimborsare in 10
anni attraverso n°120 rate mensili costanti, rep.
18038 - racc 10659 per atto Dott. Persona_1
Notaio in Bari, dichiarare la gratuità del rapporto con la decurtazione degli interessi corrispettivi e spese sostenute, con uno storno di €.28.858,45 come emerge nella ridetta perizia di parte, di cui
€.25.495,43 per interessi corrispettivi illegitti-
mamente versati ed €.3.324,14 per interessi di mora illegittimamente versati, ovvero, in subordine, con una somma a deconto di €.20.219,93 in caso di ap-
plicazione del tasso legale per l'accertata usura-
rietà del tasso moratorio, o di quell'importo mag-
giore o minore che risulterà giusto ed equo nel corso di causa anche mediante espletanda CTU conta-
bile, il tutto oltre interessi come per legge;
e) condannare la banca convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi e per gli ef-
fetti dell'art. 8, comma 5, d.lgs. 4 marzo 2010 n.
28, come modificato dall'articolo 2, comma 35-
5 sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, al versa-
mento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per la mancata ed in-
giustificata adesione al procedimento di mediazione obbligatoria;
f) con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato.
Con comparsa di costituzione e risposta del
15.05.2019, si è costituita la , e Controparte_1
per essa quale mandataria la Controparte_4
eccependo la nullità dell'atto di ci-
[...]
tazione, la legittima pattuizione degli interessi,
la prescrizione di tutte le competenze versate a titolo di interessi nel periodo ante decennio e/o quinquennio rispetto all'epoca di proposizione del-
la lite ex art. 2946 c.c. e 2948 c.c. chiedendo, in conclusione, il rigetto della domanda, con condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
La causa -istruita documentalmente, oltre che a mezzo CTU e successiva integrazione- all'udienza del 25 giugno 2025 è stata trattenuta per la deci-
sione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. nel testo abrogato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, priva di pregio è
6 l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, reiterata in fase di note conclu-
sive.
Com'è noto, tale nullità si verifica solo quando gli elementi identificatori del diritto fat-
to valere non siano ricavabili da un esame comples-
sivo dell'atto introduttivo, non limitato alla par-
te di esso destinata a contenere le conclusioni.
Nel caso di specie, l'atto introduttivo è, comples-
sivamente, chiaro nell'individuazione dell'oggetto della domanda, tant'è vero che parte convenuta è
stata in grado di difendersi compiutamente su cia-
scuna delle domande formulate, dimostrando, così,
di averle perfettamente intese.
Ciò posto, nel merito, la domanda di accerta-
mento è infondata e pertanto va rigettata.
Va evidenziato che parte attrice, nel suo atto di citazione, è giunta a ritenere l'usurarietà del
TEG sull'errato presupposto che questa grandezza debba comprendere anche gli interessi di mora.
Anche il CTU, nei suoi elaborati, la cui me-
todologia di calcolo non si condivide, ha verifica-
to, raffrontando con il TSU un TAEG comprensivo de-
gli interessi di mora e della penale di ritardato pagamento, che entrambi i mutui- meglio descritti
7 in atti- non sono affetti da usura originaria.
Pertanto, in base ad un ragionamento logico-
giuridico essendo il meno contenuto nel più, si può
agevolmente concludere che pur avendo il Ctu adope-
rato una errata metodologia di calcolo per la veri-
fica dell'usura, non ha rilevato sui mutui per cui
è causa il superamento dei tassi soglia usura e dunque non sarebbe giunto ad un risultato diverso.
In ragione di ciò l'eccezione sull'usura va rigettata.
Per quanto attiene alla doglianza sollevata da parte attrice sulla usurarietà degli interessi mo-
ratori, anch'essa va disattesa.
Orbene è pacifico in giurisprudenza ritenere che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, essendo essa finalizzata a san-
zionare la pattuizione di interessi eccessivi con-
venuti al momento della stipula del contratto, qua-
le corrispettivo per la concessione del denaro e,
quindi, anche ai tassi di mora si applica l'art. 1815 2° co. c.c., di guisa che, in caso di supera-
mento del tasso soglia, non sono dovuti gli inte-
ressi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c.
co. 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti
8 (Cass. SSUU n. 19597/2020).
Ciò implica che la verifica dell'eventuale ca-
rattere usurario dei tassi di mora vada effettuata separatamente da quella relativa ai tassi corri-
spettivi, trattandosi di tassi disomogenei e che,
ove si riscontri l'usurarietà dei primi, si debbano applicare comunque i secondi, ove legittimi.
Peraltro, operando la sommatoria degli inte-
ressi corrispettivi e moratori, verrebbe meno il principio di omogeneità e reciprocità di confronto tra TEG, ove comprensivo dell'ipotetica sommatoria di cui innanzi, ed il tasso soglia, che, invece,
non la contempla. Tale principio è stato fissato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite che ha evidenziato come il giudizio di usurarietà si basi sul raffronto tra un dato concreto (il TEG applica-
to nell'ambito del contratto oggetto di causa) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riguardo alla tipologia di contratto), sicché se detto raffronto non viene effettuato utilizzando la medesima meto-
dologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere viziato (Cass. SSUU n. 16303/2018).
Ciò posto, il CTU, ha correttamente verificato che dal contratto di mutuo del 17.11.2006 il cui importo finanziato è pari a € 320.000,00 si rileva
9 che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, è pari a 8,50%. Tale tasso di interesse,
al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 17/11/2006, risulta inferiore al tasso soglia ottenuto maggiorando di 2,1 punti, il tutto maggio-
rato del 50% ex art. 2, comma 4 L. 108/96 pro tem-
pore vigente.
Pertanto, il contratto in oggetto risulta pie-
namente rispondente alle norme di legge, sia sotto il profilo della disciplina antiusura che delle norme civilistiche attinenti la determinabilità
dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni eco-
nomiche praticate. (pg 39 seconda perizia).
Con riferimento al contratto di mutuo del
11.05.2007 il cui importo finanziato è pari a €
80.000,00, il ctu nominato ha precisamente rilevato che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, è pari a 10,000%. Tale tasso di interes-
se, al momento della stipula del contratto, avvenu-
ta in data 11/05/2007, risulta inferiore al tasso soglia ottenuto maggiorando di 2,1 punti, il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4 L. 108/96 pro tempore vigente. (pg. 8 seconda perizia).
Alla luce di quanto correttamente verificato dal ctu, si ritiene di condividere le conclusioni
10 rese nella seconda perizia secondo le quali en-
trambi i contratti di mutuo stipulati rispettiva-
mente il 17/11/06 ed il 31/5/2007, conclusosi in epoca anteriore al 30/6/2011, rilevano un tasso di mora (nella misura inizialmente convenuta pari a
10,000% sommate le commissioni le remunerazioni a qualsiasi titolo le spese connesse escluse solo im-
poste e tasse), inferiore al tasso soglia ottenuto con la maggiorazione di 2,1 punti e del 50% ex art. 2, comma 4 L. 108/96 pro tempore vigente. Conclu- sione he resiste anche all'ececzione relativa alal commissione di estinzione anticipata: essa va com-
putata solo ove mutuatario scelga di avvalersi dell'opzione di estinguere anticipatamente il rap-
porto. Diversamente tale clausola non può essere inclusa nel TEG.
In ragione di quanto suesposto, la domanda va integralmente rigettata ed ogni altra questione ri-
sulta così assorbita.
Le spese di lite, liquidate come appresso, se-
guono la soccombenza. Le spese di CTU sono a carico di parte soccombente.
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
11 Fase di studio della controversia, valore medio: €
2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:
€ 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare € 14.103,00
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, defini-
tivamente pronunciando, ogni diversa istanza disat-
tesa o assorbita:
1)rigetta la domanda;
2) condanna l'attore al pagamento al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida € 14.103,00, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di
CTU, come liquidate in corso di causa, definitiva-
mente a carico dell'attore,
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in data 6.11.2025.
12 Il Giudice
Dott. Giuseppe
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari Quarta se-
zione civile dott. Giuseppe Rana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 3371
dell'anno 2019
TRA
(C.F. Parte_1
), P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DONNO ANTONIO, eletti- vamente domiciliato in VIA PUTIGNANI, 136 BARI- presso il difensore avv. DONNO ANTONIO
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. PANZA FABRIZIO e dell'avv., elettivamente domiciliato in VIA SPARANO
DA BARI, 73 null 70122 BARI presso il difensore avv. PANZA FABRIZIO
1 CONVENUTO/I
OGGETTO: Mutuo
All'udienza del 25/06/2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle par-
ti come da verbale d'udienza e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 11.03.2019, la società
ha Parte_1
convenuto in giudizio la Controparte_2
ducendo quanto segue:
- La società in persona Parte_2
del legale rappresentante p.t., sig. Parte_3
[...
, stipulava in data 17.11.2006, con la
[...]
il contratto di mutuo con garanzia CP_3
ipotecaria per l'erogazione di 320.000,00 da rim-
borsare in 15 anni attraverso n°180 rate mensili costanti, rep. 17388 - racc 10133 per atto Dott.
, Notaio in Bari;
Persona_1
- La predetta società stipulava – altresì – in data
11.05.2007, con la il con- Controparte_2
tratto di mutuo con garanzia ipotecaria per
2 l'erogazione di 80.000,00 da rimborsare in 10 anni attraverso n°120 rate mensili costanti, rep. 18038
- racc 10659 per atto Dott. Persona_2
in Bari;
[...]
- Con atto modificativo del 14.06.2011 a ministero del Dott. Notaio in Bari, la Persona_3
società si trasformava Parte_2
nella nuova forma societaria Parte_1
di
[...] Parte_2
Fatte queste premesse in fatto, parte attrice, dopo aver lamentato, con riguardo ai mutui suindicati,
il carattere usurario degli interessi corrispettivi e moratori degli stessi, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità
totale e/o parziale del contratto di mutuo con ga-
ranzia ipotecaria stipulato in data 17.11.2006 per l'erogazione di 320.000,00 da rimborsare in 15 anni attraverso n°180 rate mensili costanti, rep. 17388
- racc 10133 per atto Dott. No- Persona_1
taio in Bari, per l'illegittima pattuizione ed ap-
plicazione del TEG e/o del tasso moratorio maggiore di quello soglia ai sensi e per gli effetti della
L.108/96;
b) accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità
3 totale e/o parziale del contratto di mutuo con ga-
ranzia ipotecaria, stipulato in data 11.05.2007 per l'erogazione di 80.000,00 da rimborsare in 10 anni attraverso n°120 rate mensili costanti, rep. 18038
- racc 10659 per atto Dott. Persona_2
in Bari, per l'illegittima pattuizione ed ap-
[...]
plicazione del TEG e/o del tasso moratorio maggiore di quello soglia ai sensi e per gli effetti della
L.108/96;
c) per l'effetto, previa applicazione dell'art. 1815 c.c. e relativamente al contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato in data 17.11.2006
per l'erogazione di 320.000,00 da rimborsare in 15
anni attraverso n°180 rate mensili costanti, rep.
17388 - racc 10133 per atto Dott. Persona_4
di, dichiarare la gratuità del rapporto con la de-
curtazione degli interessi corrispettivi e spese sostenute, con uno storno di una somma a deconto di
€.74.255,18, di cui €.67.197,37 per interessi cor-
rispettivi illegittimamente versati ed €.7.057,81
per spese sostenute, ovvero, in subordine, con una somma a deconto di €.42.277,64 in caso di applica-
zione del tasso legale per l'accertata usurarietà
del tasso moratorio, o di quell'importo maggiore o minore che risulterà giusto ed equo nel corso di
4 causa anche mediante espletanda CTU contabile, il tutto oltre interessi come per legge;
d) per l'effetto, previa applicazione dell'art. 1815 c.c., relativamente al contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, stipulato in data 11.05.2007
per l'erogazione di 80.000,00 da rimborsare in 10
anni attraverso n°120 rate mensili costanti, rep.
18038 - racc 10659 per atto Dott. Persona_1
Notaio in Bari, dichiarare la gratuità del rapporto con la decurtazione degli interessi corrispettivi e spese sostenute, con uno storno di €.28.858,45 come emerge nella ridetta perizia di parte, di cui
€.25.495,43 per interessi corrispettivi illegitti-
mamente versati ed €.3.324,14 per interessi di mora illegittimamente versati, ovvero, in subordine, con una somma a deconto di €.20.219,93 in caso di ap-
plicazione del tasso legale per l'accertata usura-
rietà del tasso moratorio, o di quell'importo mag-
giore o minore che risulterà giusto ed equo nel corso di causa anche mediante espletanda CTU conta-
bile, il tutto oltre interessi come per legge;
e) condannare la banca convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi e per gli ef-
fetti dell'art. 8, comma 5, d.lgs. 4 marzo 2010 n.
28, come modificato dall'articolo 2, comma 35-
5 sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, al versa-
mento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per la mancata ed in-
giustificata adesione al procedimento di mediazione obbligatoria;
f) con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato.
Con comparsa di costituzione e risposta del
15.05.2019, si è costituita la , e Controparte_1
per essa quale mandataria la Controparte_4
eccependo la nullità dell'atto di ci-
[...]
tazione, la legittima pattuizione degli interessi,
la prescrizione di tutte le competenze versate a titolo di interessi nel periodo ante decennio e/o quinquennio rispetto all'epoca di proposizione del-
la lite ex art. 2946 c.c. e 2948 c.c. chiedendo, in conclusione, il rigetto della domanda, con condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
La causa -istruita documentalmente, oltre che a mezzo CTU e successiva integrazione- all'udienza del 25 giugno 2025 è stata trattenuta per la deci-
sione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. nel testo abrogato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, priva di pregio è
6 l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, reiterata in fase di note conclu-
sive.
Com'è noto, tale nullità si verifica solo quando gli elementi identificatori del diritto fat-
to valere non siano ricavabili da un esame comples-
sivo dell'atto introduttivo, non limitato alla par-
te di esso destinata a contenere le conclusioni.
Nel caso di specie, l'atto introduttivo è, comples-
sivamente, chiaro nell'individuazione dell'oggetto della domanda, tant'è vero che parte convenuta è
stata in grado di difendersi compiutamente su cia-
scuna delle domande formulate, dimostrando, così,
di averle perfettamente intese.
Ciò posto, nel merito, la domanda di accerta-
mento è infondata e pertanto va rigettata.
Va evidenziato che parte attrice, nel suo atto di citazione, è giunta a ritenere l'usurarietà del
TEG sull'errato presupposto che questa grandezza debba comprendere anche gli interessi di mora.
Anche il CTU, nei suoi elaborati, la cui me-
todologia di calcolo non si condivide, ha verifica-
to, raffrontando con il TSU un TAEG comprensivo de-
gli interessi di mora e della penale di ritardato pagamento, che entrambi i mutui- meglio descritti
7 in atti- non sono affetti da usura originaria.
Pertanto, in base ad un ragionamento logico-
giuridico essendo il meno contenuto nel più, si può
agevolmente concludere che pur avendo il Ctu adope-
rato una errata metodologia di calcolo per la veri-
fica dell'usura, non ha rilevato sui mutui per cui
è causa il superamento dei tassi soglia usura e dunque non sarebbe giunto ad un risultato diverso.
In ragione di ciò l'eccezione sull'usura va rigettata.
Per quanto attiene alla doglianza sollevata da parte attrice sulla usurarietà degli interessi mo-
ratori, anch'essa va disattesa.
Orbene è pacifico in giurisprudenza ritenere che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, essendo essa finalizzata a san-
zionare la pattuizione di interessi eccessivi con-
venuti al momento della stipula del contratto, qua-
le corrispettivo per la concessione del denaro e,
quindi, anche ai tassi di mora si applica l'art. 1815 2° co. c.c., di guisa che, in caso di supera-
mento del tasso soglia, non sono dovuti gli inte-
ressi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c.
co. 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti
8 (Cass. SSUU n. 19597/2020).
Ciò implica che la verifica dell'eventuale ca-
rattere usurario dei tassi di mora vada effettuata separatamente da quella relativa ai tassi corri-
spettivi, trattandosi di tassi disomogenei e che,
ove si riscontri l'usurarietà dei primi, si debbano applicare comunque i secondi, ove legittimi.
Peraltro, operando la sommatoria degli inte-
ressi corrispettivi e moratori, verrebbe meno il principio di omogeneità e reciprocità di confronto tra TEG, ove comprensivo dell'ipotetica sommatoria di cui innanzi, ed il tasso soglia, che, invece,
non la contempla. Tale principio è stato fissato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite che ha evidenziato come il giudizio di usurarietà si basi sul raffronto tra un dato concreto (il TEG applica-
to nell'ambito del contratto oggetto di causa) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riguardo alla tipologia di contratto), sicché se detto raffronto non viene effettuato utilizzando la medesima meto-
dologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere viziato (Cass. SSUU n. 16303/2018).
Ciò posto, il CTU, ha correttamente verificato che dal contratto di mutuo del 17.11.2006 il cui importo finanziato è pari a € 320.000,00 si rileva
9 che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, è pari a 8,50%. Tale tasso di interesse,
al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 17/11/2006, risulta inferiore al tasso soglia ottenuto maggiorando di 2,1 punti, il tutto maggio-
rato del 50% ex art. 2, comma 4 L. 108/96 pro tem-
pore vigente.
Pertanto, il contratto in oggetto risulta pie-
namente rispondente alle norme di legge, sia sotto il profilo della disciplina antiusura che delle norme civilistiche attinenti la determinabilità
dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni eco-
nomiche praticate. (pg 39 seconda perizia).
Con riferimento al contratto di mutuo del
11.05.2007 il cui importo finanziato è pari a €
80.000,00, il ctu nominato ha precisamente rilevato che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, è pari a 10,000%. Tale tasso di interes-
se, al momento della stipula del contratto, avvenu-
ta in data 11/05/2007, risulta inferiore al tasso soglia ottenuto maggiorando di 2,1 punti, il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4 L. 108/96 pro tempore vigente. (pg. 8 seconda perizia).
Alla luce di quanto correttamente verificato dal ctu, si ritiene di condividere le conclusioni
10 rese nella seconda perizia secondo le quali en-
trambi i contratti di mutuo stipulati rispettiva-
mente il 17/11/06 ed il 31/5/2007, conclusosi in epoca anteriore al 30/6/2011, rilevano un tasso di mora (nella misura inizialmente convenuta pari a
10,000% sommate le commissioni le remunerazioni a qualsiasi titolo le spese connesse escluse solo im-
poste e tasse), inferiore al tasso soglia ottenuto con la maggiorazione di 2,1 punti e del 50% ex art. 2, comma 4 L. 108/96 pro tempore vigente. Conclu- sione he resiste anche all'ececzione relativa alal commissione di estinzione anticipata: essa va com-
putata solo ove mutuatario scelga di avvalersi dell'opzione di estinguere anticipatamente il rap-
porto. Diversamente tale clausola non può essere inclusa nel TEG.
In ragione di quanto suesposto, la domanda va integralmente rigettata ed ogni altra questione ri-
sulta così assorbita.
Le spese di lite, liquidate come appresso, se-
guono la soccombenza. Le spese di CTU sono a carico di parte soccombente.
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
11 Fase di studio della controversia, valore medio: €
2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:
€ 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare € 14.103,00
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, defini-
tivamente pronunciando, ogni diversa istanza disat-
tesa o assorbita:
1)rigetta la domanda;
2) condanna l'attore al pagamento al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida € 14.103,00, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di
CTU, come liquidate in corso di causa, definitiva-
mente a carico dell'attore,
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in data 6.11.2025.
12 Il Giudice
Dott. Giuseppe
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