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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel. dr.ssa Rosa B. Cristofano Consigliere dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere all'esito della trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 25.9.2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 821/2025 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, (c.f. , elett.te dom.to in Pomigliano d'Arco Parte_1 C.F._1 (Napoli), alla via V. Emanuele n. 123, presso lo studio legale dell'avv. Feliciana Sodano ( ) dalla quale è rapp.ta e difesa e che CodiceFiscale_2 dichiara di voler ricevere le comunicazioni previste dal vigente codice di rito al n. fax.
ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo e.mail: P.IVA_1
Email_1 APPELLANTE
E
, (p.iva ) in persona del legale rapp.te pro tempore Sig. CP_1 P.IVA_2
, dom.to per la carica presso la sede legale della società sitai in Acerra CP_2
(NA) alla Zona Industriale ASI snc, rapp.ta e difesa dall'Avv. Emanuele Guarino, C.F.
, e con lui elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli alla Via C.F._3 Bologna n 138; il procuratore costituito dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria o a mezzo telefax al numero di telefono 081.0145181 o a tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo mail Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Nola n.
615/2025 pubbl. il 20/03/2025
FATTO E DIRITTO
1 Con rituale ricorso depositato in data 12.4.2025 presso questa Corte l'appellante in epigrafe ha proposto gravame avverso la sentenza n. 615/25 del Tribunale di NOLA in funzione di Giudice del lavoro con cui, espletata la prova testimoniale, era stato accolto per quanto di ragione il ricorso del - volto ad ottenere l'accertamento della natura Pt_1 subordinata del rapporto lavoro intercorso con la società dal 1.8.2018 al 9.3.2023 e del diritto alle conseguenziali differenze retributive per aver lavorato come meccanico dalla 8,00 alle 18,30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8,00 alle 18,30 - con condanna della datrice di lavoro al pagamento del solo importo di euro 712,39 per TFR oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con compensazione delle spese di lite. Con un primo motivo l'appellante ha eccepito che, stante la tardiva costituzione della società, il primo Giudice non poteva porre a base della sua decisione la documentazione dalla stessa prodotta;
con il secondo motivo, ha lamentato la erronea valutazione del materiale istruttorio ed in particolare delle dichiarazioni testimoniali che non erano state ritenute idonee a comprovare le modalità di svolgimento del rapporto agli effetti retributivi rivendicati dal lavoratore. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, il pieno accoglimento ricorso. Vinte le spese. Notificato l'atto, si è costituito l'appellato che ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
Il gravame non è fondato e la sentenza si appalesa esente dalle censure sollevate. Osserva la Corte, quanto alla prima doglianza, che, se è vero che la irrituale produzione di documenti conseguente ad una tardiva costituzione preclude alla parte la possibilità di utilizzarla come fonte di prova ed al giudice di merito di esaminarla, è altresì certo che ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all'atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio Si è, infatti, statuito (Cass. n. 9545 del 22.4.2010; n.8924/2015 ) che "le norme relative alla produzione di documenti sono finalizzate a garantire il diritto di difesa della parte contro cui la produzione ha luogo;
tale finalità, peraltro, si deve ritenere conseguita e l'eventuale irritualità della produzione risulta sanata quando il giudice di primo grado abbia tenuto conto dei documenti irritualmente prodotti, fondando su di essi la decisione, e la parte che lamenta l'irritualità della produzione abbia censurato la decisione, dimostrando, in tal modo, di avere avuto conoscenza dei documenti". Tra l'altro, va posto in rilievo che la difesa del lavoratore non aveva svolto in primo grado alcuna doglianza circa la valenza probatoria intrinseca dei dati risultanti dai documenti prodotti dalla società ( vedi verbale 11.6.2024 laddove l'Avv. Sodano si è limitata a impugnare e contestare la costituzione della resistente in maniera del tutto generica). In ogni caso, appare dirimente nel caso in esame la circostanza secondo cui il Tribunale, pur a fronte di una mancata prova in ordine alle richieste economiche avanzate dal , richieste fondate sul dedotto svolgimento di un maggior orario di Pt_1 lavoro, ha comunque ritenuto dovuto il pagamento del tfr sia pure nei limiti riconosciuti dal datore di lavoro . Quanto, poi, al secondo ampio motivo di gravame, ritiene la Corte che i rilievi dell'appellante, alla luce del complesso delle emergenze di causa, non siano condivisibili. Parte attrice non ha offerto convincente ed adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione: manca un apprezzabile riscontro delle
2 modalità di svolgimento della prestazione soprattutto con riguardo agli orari del conseguimento delle differenze retributive rivendicate per il periodo di causa. Invero, ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore; deve rilevarsi che i contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099, 2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare. Parte ricorrente in primo grado aveva dedotto aver lavorato alle dipendenze della società convenuta con le mansioni di operaio meccanico dall'agosto 2018 al 9 marzo 2023; di aver lavorato dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30 e il sabato dalle 8:00 alle 13:30; di non aver ricevuto una retribuzione adeguata né il TFR. Il Giudice di primo grado non ha ritenuto attendibili le deposizioni rese dai testi di parte ricorrente, non idonee a comprovare la natura del rapporto così come dedotto. Ad avviso del collegio, effettivamente dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi sufficienti per ritenere che tra le parti sussistesse un rapporto di lavoro subordinato svoltosi con le modalità e secondo gli orari descritti in ricorso. Incombe – come detto in premessa – sul ricorrente offrire l'allegazione e la prova degli elementi qualificanti di un rapporto di lavoro di natura subordinata. Nella specie tale adempimento è risultato carente ed insufficiente. Il teste ha riferito di essere a conoscenza dei fatti perché Testimone_1 saltuariamente aveva accompagnato al lavoro l'istante presso un capannone grande con la scritta nel corso degli anni 21/22. Ha indicato anche gli orari: verso le CP_1 7,30/8,00 del mattino e verso le 19,00/19,30 precisando , però, di non essere mai entrato all'interno del capannone e di essere a conoscenza delle mansioni svolte in quanto tanto gli era stato riferito dallo stesso . Pt_1
Il secondo teste è - figlia del ricorrente -. Testimone_2
Ha ricordato di averlo accompagnato qualche volta al lavoro alle 8,00 e di essere andata a riprenderlo a fine giornata alle ore 19,00 L'osservanza di un orario di lavoro, come dedotto in ricorso è stata desunta dall'esterno, dalle deposizioni testimoniali degli “accompagnatori” . Le loro dichiarazioni, in quanto provenienti da soggetti estranei all'organizzazione lavorativa, non offrono prova dell'obbligatorietà degli orari, né della natura delle mansioni svolte. I testi, per la loro posizione, avendo frequentato il luogo di lavoro solo occasionalmente e dall'esterno, non sono stati in grado di riferire in merito alle concrete modalità del rapporto di lavoro. Le testimonianze risultano generiche, lacunose e parziali, quindi insufficienti a fondare la tesi attorea. L'orientamento della Corte di Cassazione è ormai univoco e consolidato nel ritenere che
“L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto ( v. Cass. n. 21028 del 28/09/2006)”. “Il potere direttivo del
3 datore di lavoro (…) affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (v. fra le altre, Cass. Civ. Sent. nn. 29646 del 16/11/2018; 26986 del 22/12/2009; 5989 del 23/04/2001; 7796 del 14/07/1993). Invero, “l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (C. Cass. Sentenza n. 26986 del 22/12/2009). In virtù degli orientamenti giurisprudenziali evidenziati, questo Collegio ritiene che il Giudice di prime cure abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie, ritenendo non provata la tesi del ricorrente. Le spese del grado seguono la soccombenza . Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto- .
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 1.906, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, se dovuti, con distrazione. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Così deciso in Napoli, il 25.9.2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Anna Carla Catalano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel. dr.ssa Rosa B. Cristofano Consigliere dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere all'esito della trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 25.9.2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 821/2025 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, (c.f. , elett.te dom.to in Pomigliano d'Arco Parte_1 C.F._1 (Napoli), alla via V. Emanuele n. 123, presso lo studio legale dell'avv. Feliciana Sodano ( ) dalla quale è rapp.ta e difesa e che CodiceFiscale_2 dichiara di voler ricevere le comunicazioni previste dal vigente codice di rito al n. fax.
ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo e.mail: P.IVA_1
Email_1 APPELLANTE
E
, (p.iva ) in persona del legale rapp.te pro tempore Sig. CP_1 P.IVA_2
, dom.to per la carica presso la sede legale della società sitai in Acerra CP_2
(NA) alla Zona Industriale ASI snc, rapp.ta e difesa dall'Avv. Emanuele Guarino, C.F.
, e con lui elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli alla Via C.F._3 Bologna n 138; il procuratore costituito dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria o a mezzo telefax al numero di telefono 081.0145181 o a tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo mail Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Nola n.
615/2025 pubbl. il 20/03/2025
FATTO E DIRITTO
1 Con rituale ricorso depositato in data 12.4.2025 presso questa Corte l'appellante in epigrafe ha proposto gravame avverso la sentenza n. 615/25 del Tribunale di NOLA in funzione di Giudice del lavoro con cui, espletata la prova testimoniale, era stato accolto per quanto di ragione il ricorso del - volto ad ottenere l'accertamento della natura Pt_1 subordinata del rapporto lavoro intercorso con la società dal 1.8.2018 al 9.3.2023 e del diritto alle conseguenziali differenze retributive per aver lavorato come meccanico dalla 8,00 alle 18,30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8,00 alle 18,30 - con condanna della datrice di lavoro al pagamento del solo importo di euro 712,39 per TFR oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con compensazione delle spese di lite. Con un primo motivo l'appellante ha eccepito che, stante la tardiva costituzione della società, il primo Giudice non poteva porre a base della sua decisione la documentazione dalla stessa prodotta;
con il secondo motivo, ha lamentato la erronea valutazione del materiale istruttorio ed in particolare delle dichiarazioni testimoniali che non erano state ritenute idonee a comprovare le modalità di svolgimento del rapporto agli effetti retributivi rivendicati dal lavoratore. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, il pieno accoglimento ricorso. Vinte le spese. Notificato l'atto, si è costituito l'appellato che ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
Il gravame non è fondato e la sentenza si appalesa esente dalle censure sollevate. Osserva la Corte, quanto alla prima doglianza, che, se è vero che la irrituale produzione di documenti conseguente ad una tardiva costituzione preclude alla parte la possibilità di utilizzarla come fonte di prova ed al giudice di merito di esaminarla, è altresì certo che ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all'atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio Si è, infatti, statuito (Cass. n. 9545 del 22.4.2010; n.8924/2015 ) che "le norme relative alla produzione di documenti sono finalizzate a garantire il diritto di difesa della parte contro cui la produzione ha luogo;
tale finalità, peraltro, si deve ritenere conseguita e l'eventuale irritualità della produzione risulta sanata quando il giudice di primo grado abbia tenuto conto dei documenti irritualmente prodotti, fondando su di essi la decisione, e la parte che lamenta l'irritualità della produzione abbia censurato la decisione, dimostrando, in tal modo, di avere avuto conoscenza dei documenti". Tra l'altro, va posto in rilievo che la difesa del lavoratore non aveva svolto in primo grado alcuna doglianza circa la valenza probatoria intrinseca dei dati risultanti dai documenti prodotti dalla società ( vedi verbale 11.6.2024 laddove l'Avv. Sodano si è limitata a impugnare e contestare la costituzione della resistente in maniera del tutto generica). In ogni caso, appare dirimente nel caso in esame la circostanza secondo cui il Tribunale, pur a fronte di una mancata prova in ordine alle richieste economiche avanzate dal , richieste fondate sul dedotto svolgimento di un maggior orario di Pt_1 lavoro, ha comunque ritenuto dovuto il pagamento del tfr sia pure nei limiti riconosciuti dal datore di lavoro . Quanto, poi, al secondo ampio motivo di gravame, ritiene la Corte che i rilievi dell'appellante, alla luce del complesso delle emergenze di causa, non siano condivisibili. Parte attrice non ha offerto convincente ed adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione: manca un apprezzabile riscontro delle
2 modalità di svolgimento della prestazione soprattutto con riguardo agli orari del conseguimento delle differenze retributive rivendicate per il periodo di causa. Invero, ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore; deve rilevarsi che i contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099, 2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare. Parte ricorrente in primo grado aveva dedotto aver lavorato alle dipendenze della società convenuta con le mansioni di operaio meccanico dall'agosto 2018 al 9 marzo 2023; di aver lavorato dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30 e il sabato dalle 8:00 alle 13:30; di non aver ricevuto una retribuzione adeguata né il TFR. Il Giudice di primo grado non ha ritenuto attendibili le deposizioni rese dai testi di parte ricorrente, non idonee a comprovare la natura del rapporto così come dedotto. Ad avviso del collegio, effettivamente dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi sufficienti per ritenere che tra le parti sussistesse un rapporto di lavoro subordinato svoltosi con le modalità e secondo gli orari descritti in ricorso. Incombe – come detto in premessa – sul ricorrente offrire l'allegazione e la prova degli elementi qualificanti di un rapporto di lavoro di natura subordinata. Nella specie tale adempimento è risultato carente ed insufficiente. Il teste ha riferito di essere a conoscenza dei fatti perché Testimone_1 saltuariamente aveva accompagnato al lavoro l'istante presso un capannone grande con la scritta nel corso degli anni 21/22. Ha indicato anche gli orari: verso le CP_1 7,30/8,00 del mattino e verso le 19,00/19,30 precisando , però, di non essere mai entrato all'interno del capannone e di essere a conoscenza delle mansioni svolte in quanto tanto gli era stato riferito dallo stesso . Pt_1
Il secondo teste è - figlia del ricorrente -. Testimone_2
Ha ricordato di averlo accompagnato qualche volta al lavoro alle 8,00 e di essere andata a riprenderlo a fine giornata alle ore 19,00 L'osservanza di un orario di lavoro, come dedotto in ricorso è stata desunta dall'esterno, dalle deposizioni testimoniali degli “accompagnatori” . Le loro dichiarazioni, in quanto provenienti da soggetti estranei all'organizzazione lavorativa, non offrono prova dell'obbligatorietà degli orari, né della natura delle mansioni svolte. I testi, per la loro posizione, avendo frequentato il luogo di lavoro solo occasionalmente e dall'esterno, non sono stati in grado di riferire in merito alle concrete modalità del rapporto di lavoro. Le testimonianze risultano generiche, lacunose e parziali, quindi insufficienti a fondare la tesi attorea. L'orientamento della Corte di Cassazione è ormai univoco e consolidato nel ritenere che
“L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto ( v. Cass. n. 21028 del 28/09/2006)”. “Il potere direttivo del
3 datore di lavoro (…) affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (v. fra le altre, Cass. Civ. Sent. nn. 29646 del 16/11/2018; 26986 del 22/12/2009; 5989 del 23/04/2001; 7796 del 14/07/1993). Invero, “l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (C. Cass. Sentenza n. 26986 del 22/12/2009). In virtù degli orientamenti giurisprudenziali evidenziati, questo Collegio ritiene che il Giudice di prime cure abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie, ritenendo non provata la tesi del ricorrente. Le spese del grado seguono la soccombenza . Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto- .
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 1.906, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, se dovuti, con distrazione. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Così deciso in Napoli, il 25.9.2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Anna Carla Catalano
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