Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 49182/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUATTORDICESIMA CIVILE - TRIBUNALE DELLE IMPRESE – SEZIONE
SPECIALIZZATA IMPRESA A
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Fazzini Presidente Relatore
dott.ssa Idamaria Chieffo Giudice
dott.ssa Lorena Casiraghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 49182/2021, decisa nella camera di consiglio del
28.11.2024, vertente tra
P.I. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA LENTASIO, 9, presso lo studio degli avvocati FILIPPO
GANCI e ILARIA GARGIULO, che la rappresentano e difendono giusta delega allegata all'atto di citazione,
ATTRICE contro pagina 1 di 31
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA CORRIDONI, 8, pec presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CAPPIELLO, che Email_1
la rappresenta e difende giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
OGGETTO: risoluzione - inadempimento contrattuale - diritto di autore.
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, Parte_1
istanza, eccezione e deduzione: In via principale: 1. – accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso dal Contratto esercitato da per i motivi di cui ai precedenti atti difensivi;
2. – per Controparte_1
l'effetto di quanto sub 1 condannare a versare la somma di euro 33.062,44, o la Controparte_1
maggiore o minore somma accertata in corso di causa, eventualmente da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 cc., oltre interessi e accessori, a titolo di risarcimento del danno per i motivi di cui ai precedenti atti difensivi;
3. – accertare e dichiarare l'inadempimento di alle Controparte_1
obbligazioni a suo carico derivanti dal Contratto per i motivi di cui ai precedenti atti difensivi;
4. – per l'effetto di quanto sub 3 condannare a versare la somma di euro 16.531,22, o la Controparte_1
maggiore o minore somma accertata in corso di causa, eventualmente da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 cc., oltre interessi e accessori, a titolo di risarcimento del danno per i motivi di cui ai precedenti atti difensivi 5. – accertare e dichiarare l'avvenuta violazione da parte di CP_1
dei diritti di proprietà intellettuale relativi alla Piattaforma per i motivi di cui ai precedenti atti
[...]
difensivi; 6. – per l'effetto di quanto sub 5 condannare al risarcimento dei danni Controparte_1
nella misura accertata in corso di causa, eventualmente liquidata in via equitativa o secondo le presunzioni emerse in corso di causa, oltre interessi ed accessori, a titolo di risarcimento del danno per i motivi di cui ai precedenti atti difensivi;
7. – emettere nei confronti di Controparte_1
pagina 2 di 31 provvedimento di inibitoria all'ulteriore utilizzo della Piattaforma. In ogni caso: 8. – condannare a rifondere a le spese e i compensi relativi alla presente fase del Controparte_1 Parte_1
giudizio, oltre al rimborso delle spese forfetarie ex art. 2, 2° comma, D.M. n. 55 del 2014 e ogni altro onere e accessorio dovuto per legge”.
per “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare, Controparte_1
con il favore dei compensi di lite: Nel merito: In via principale: Respingere le domande tutte formulate da parte Attrice, perché infondate in fatto e in diritto, ovvero con la motivazione meglio ritenuta. In via di eccezione riconvenzionale, accertati i gravi inadempimenti posti in essere da in Parte_1
relazione al rapporto negoziale dedotto in Giudizio, dichiarare risolto per fatto e colpa della Società
Attrice il Contratto inter-partes per il quale è causa, del 06.05.2020.
In via istruttoria: Sono stati prodotti n. 64 documenti e si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, con i testi indicati in calce:
1) Vero è che in data 03/09/2020 A. ET inviava ad contenuti editoriali per la messa on CP_2
line del sito collectormag.it, Doc. 51 da mostrare al teste?
2) Vero è che sempre in data 03/09/2020 A. ET inviava ad la tavola grafica (menabò) per Pt_1
l'impaginazione dei 23 contenuti editoriali per la messa on line del sito collectormag.it Doc. 52 da mostrare al teste?
Tes Co 3) Vero è che ettoni inviava in data 30/09/2020 a una mail Doc. 29 da mostrare al Pt_1
teste, preannunciando due diversi invii di materiali editoriali, per un totale di 23 contenuti editoriali,
da pubblicare a partire rispettivamente dal 05/10/2020 e dal 14/10/2020?
4) Vero è che il programma di pubblicazione dei contenuti editoriali di cui al Capitolo 1 veniva visualizzato nel diagramma Doc. 30 CP allegato alla mail del 30/09/2020 Doc. 29 CP dove venivano indicate le date di consegna e di pubblicazione?
pagina 3 di 31 5) Vero è che tale materiale editoriale, comprensivo di tavola grafica per l'impaginazione, veniva poi inviato a il 07/10/2020 Doc. 53 - da mostrare al teste - ed ne confermava la ricezione Pt_1 Pt_1
in pari data CFR Doc 29 CP.?
6) Vero è che consegnava nel periodo dal 23/09/2020 al 26/10/2020 ulteriori 46 Controparte_1
contenuti editoriali per la pubblicazione, come meglio dettagliati nel Doc. 39 da mostrare al teste?
7) Vero è che in data 26/10/2020 A. ET inviava ulteriori e nuovi 18 contenuti editoriali comprensivi di tavola grafica per l'impaginazione, come dettagliato nella mail del 26/10/2020 Doc. 54
da mostrare al teste? 8) Vero è che in data 06/11/2020 A. ET inoltrava ulteriori 16 nuovi contenuti editoriali et tavola grafica per l'impaginazione, sinteticamente elencati nella predetta mail del
06/11/2020 Doc. 3 da mostrare al teste? 9) Vero è che con mail del 10/11/2020 Testimone_2
chiedeva ad notizie circa la pubblicazione del materiale inviato in data 06/11/2020 Doc. 4 da Pt_1
mostrare al teste?
10) Vero è che in data 12/11/2020, a seguito di un ulteriore sollecito di Doc. 5 da Parte_2
mostrare al teste, dichiarava che avrebbe iniziato a caricare il successivo venerdì 13/11/2020 Pt_1
Doc. 6 da mostrare al teste?
11) Vero è che rispetto al materiale editoriale consegnato il 06/11/2020 Doc. 3 da mostrare al teste,
pari a 16 contenuti editoriali, la pubblicazione veniva programmata a partire dal 13/11/2020 Doc. 6
da mostrare al teste?
12) Vero è che alla data del 18/11/2020 risultavano pubblicati solo quattro contenuti editoriali rispetto ai 16 inviati il 06/11, come da mail a firma Doc. 9 da mostrare al teste? Pt_3
13) Vero è che riscontrava la comunicazione mail a firma del 18/11/2020 Doc 9 da Pt_1 Pt_3
mostrare al teste, comunicando in data 19/11/2020 “… Il caricamento è iniziato, ed andrà avanti progressivamente, con le risorse disponibili…” Doc. 10 da mostrare al teste?
14) Vero è che in data 23/11/2020 procede con il caricamento di dodici materiali editoriali, Pt_1
Docc. 13 et 15 da mostrare al teste, dei sedici inviati in data 06/11/2020 Doc 3 da mostrare al teste?
pagina 4 di 31 15) Vero è che con mail di del 30/11/2020 Doc. 13 da mostrare al teste e del 18/12/2020 Tes_3
Doc. 15 da mostrare al teste si riepilogavano i tempi di consegna del materiale editoriale inviato in data 6/11/2020, Doc. 13 da mostrare al teste, e i relativi tempi di pubblicazione del medesimo?
16) Vero è che in data 13/11/2020 la Convenuta comunicava l'invio di nuovo materiale editoriale da pubblicare con priorità rispetto ai contenuti già inviati Doc. 7 da mostrare al teste?
17) Vero è che in data 16/11/2020 veniva consegnato il predetto materiale editoriale come da Doc. 8
da mostrare al teste?
18) Vero è che dalla messa on line del sito e cioè dal 22/09/2020 al giorno 6/11/2020 l' inviava CP_4
ad un totale di 80 contenuti editoriali per la pubblicazione così divisi - 23 contenuti editoriali Pt_1
il 03-09-2020 Doc. 51 da mostrare al teste - 23 contenuti editoriali il 07-10-2020 Doc. 53 da mostrare al teste - 18 contenuti editoriali il 26-10-2020 Doc. 54 da mostrare al teste - 16 contenuti editoriali il
611 - 2020 Doc. 3 da mostrare al teste?
19) Vero è che nella mail del 26/10/2020 A. ET sollecitava per l'inserimento nella Sezione Pt_1
Contatti (About) del sito, l'inserimento del nome e dei contatti della Responsabile Commerciale e dei suoi recapiti/contatti, Doc. 54 da mostrare al teste?
20) Vero è che nel mese di novembre 2020 ho in più occasioni chiesto a di poter Controparte_1
pubblicare materiali editoriali ed informativi di alcuni clienti del settore moda e cosmetica da me rappresentati?
Cont 21) Vero è che declinava le varie proposte ricevute non potendo assicurare la pubblicazione dei relativi materiali nei tempi richiesti dai Clienti in linea alla prassi di mercato?
22) Vero è che in data 30/11/2020 veniva chiesto da parte di l'acceso diretto alla Controparte_1
piattaforma per caricare in autonomia i contenuti editoriali Doc. 13 da mostrare al teste?
23) Vero è che la richiesta di cui al Capitolo 22, come pure quella successiva Doc. 15 mail a firma
[...]
del 18-12-2020 da mostrare al teste, non furono mai riscontrate da parte di ? Tes_4 Pt_1
pagina 5 di 31 24) Vero è che in data 23/12/2020 comunicava di essere pronta a ricevere e pubblicare i Pt_1
materiali editoriali?
Cont 25) Vero è che inviava in data 23/12/2020 i suddetti materiali editoriali corredati da calendario di pubblicazione Doc. 17 da mostrare al teste?
26) Vero è che in data 25/12/2020 risultava pubblicata la “ ”? Doc. 18 da Pt_1 Parte_4
mostrare al teste?
27) Vero è che in data 28/12/2020 il materiale riferito al marchio veniva da Controparte_6
attribuito unilateralmente al marchio Givechy Doc. 19 da mostrare al teste? Pt_1
28) Vero è che in data 28/12/2020 venivano pubblicati i nominativi dei responsabili di produzione indicati nei materiali editoriali Doc. 19 da mostrare al teste?
29) Vero è che in data 28/12/2020 venivano pubblicati i sommari editoriali come da documenti inviati dall' Doc. 19 da mostrare al teste? CP_4
30) Vero è che in data 28/12/2020 nell'articolo “549 Carati” veniva pubblicato un occhiello e sommario secondo le indicazioni fornite dall'Editore Doc. 19 da mostrare al teste?
31) Vero è che in data 28/12/2020 i contenuti fotografici venivano impaginati secondo le indicazioni fornite dall' Doc. 19 da mostrare al teste? CP_4
32) Vero è che in data 28/12/2020 nell'articolo “Desperate Housewife” l'impaginazione seguiva le indicazioni dell'Editore Doc. 19 da mostrare al teste?
33) Vero è che nei primi giorni di gennaio 2021 venivano pubblicate immagini pubblicitarie ritraenti,
tra le altre, prodotti come attrezzatura per il settore ginecologico, settore apicoltura, magazine alternativi Docc. 23-25-26 da mostrare al teste?
34) Vero è che alcune di queste immagini pubblicitarie oscuravano il contenuto delle pagine della testa on line di Doc. 26 da mostrare al teste? CP_1
35) Vero è che le immagini fotografiche a contenuto pubblicitario, di cui ai Docc. 23- 25-26 da mostrare al teste, riportano in alto a sinistra le date e orari di pubblicazione?
pagina 6 di 31 36) Vero è che la foto schermo che ritrae strumenti per ginecologia, come da Doc. 23 da mostrare al teste, risulta pubblicata nel sito collectormag.it al quale non aveva accesso MVPublishing?
37) Vero è che consentiva ad – al pari di qualunque gestore di siti - di filtrare i CP_7 Pt_1
contenuti pubblicitari da pubblicare sul sito?
38) Vero è che le immagini pubblicitarie venivano rimosse a seguito della diffida a mezzo PEC del 07-
01-2021 a firma dell'Avv. B. Cappiello, prodotta in atti?
39) Vero è che ha tratto utilità economiche dalle predette inserzioni pubblicitarie, dandone Pt_1
notizia all' ? CP_4
40) Vero è che durante la campagna Caudalie e cioè da 01/10/2020 al 22/10/2020 il sito è stato frequentato da circa 335.000 utenti come da Doc. 34 da mostrare al teste?
41) Vero è che nell'intero mese di novembre, cessata la campagna Caudalie, il sito veniva visitato da un numero totale di circa 1056 utenti Doc. 32 da mostrare al teste?
42) Vero è che nel mese di novembre i visitatori frequentavano il sito per lo più nelle ore diurne Doc.
33 da mostrare al teste?
43) Vero è che nel mese di dicembre il totale traffico utenti era di circa 115.000 Doc. 31 da mostrare al teste? 44) Vero è che nel mese di dicembre i visitatori frequentavano il sito per lo più nelle ore notturne Docc. 29-35 da mostrare la teste?
45) Vero è che nei giorni del 25/12/2020, del 26/12/2020 e del 31/12/2020 i visitatori frequentavano il sito per lo più nelle ore notturne Docc. 29-30 et 35, da mostrare al teste?
46) Vero è che nel mese di maggio 2020 il Direttore Creativo di , inviava la CP_1 Parte_5
prima parte delle elaborazioni creative che sarebbero poi state posizionate sulla piattaforma, Doc. 41
da mostrare al teste?
47) Vero è che nel mese di giugno 2020 A. ET inviava un pdf con l'impaginazione/struttura grafica
– mockup – dettagliata in ogni suo elemento differenziandoli a seconda dell'impiego su computer e cellulare Docc. 42 et 43 da mostrare al teste?
pagina 7 di 31 48) Vero è che nelle elaborazioni creative inviate da di cui ai Capitoli sub. 46 et 47 era Parte_5
presente un documento dettagliato sull'Identità di Brand come la scelta cromatica – i caratteri di stampa (“font”) – la mappa del sito (impaginazione, posizionamento titoli, occhielli, sommari,
elementi grafici di divisione categoria) – sezioni sito (fashion – beauty – art&collected) oltre che il logo e la struttura grafica – mockup – dettagliata in ogni suo elemento differenziandoli a seconda dell'impiego su computer e cellulare?
49) Vero è che gli elementi grafici come la barratura –linea retta continua- sono distintivi del brand sin dalla nascita della testata editoriale e dalla sua prima uscita in edicola con il N.1 CP_8
(2018) Doc. 44 da mostrare al teste?
50) Vero è che l'elemento grafico distintivo rappresentato dalla barratura - linea retta continua sovrapposta ai titoli - era presente anche sui social network dell' , nello specifico Instagram, in CP_4
data 7/05/2020 Doc. 55 da mostrare al teste?
51) Vero è che la Piattaforma attualmente utilizzata per sito è stata acquista presso CP_8
WordPress per un corrispettivo di circa €50,00, Doc. 56 da mostrare al teste?
52) Vero è che nel Doc. 57 da mostrare al teste sono raffigurate le foto schermo dei siti vogue.it (2019)
e collectormag.it (2020)?
53) Vero è che nel Doc. 58 sono raffigurate le foto schermo di Vogue.it, Vanityfair.it e
Collectormag.it?
54) Vero è che il Doc. 59 ritrae le foto schermo dei siti the-collector.it, collectormag.it e lolaglam.com sito del 2019 di proprietà di ? CP_1
55) Vero è che il Doc. 60 ritrae i siti the-collector.it e collectormag.it, e che nel primo sono presenti sezioni non ospitate in collectormag.it Doc. 60 da mostrare al teste?
Cont 56) Vero è che pubblica la rivista cartacea dall'anno 2018 Doc. 44 da mostrare al CP_8
teste? 57) Vero è che per la costruzione grafica del sito internet collectormag.it, ha Controparte_1
corrisposto ad la somma di € 9.000,00, come da fatture che si produce sub. Docc. 62 et 63 Parte_5
pagina 8 di 31 da mostrare al teste? 58) Vero è che nel mese di settembre il personale di era in cassa Pt_1
integrazione Doc. 61 da mostrare al teste? Si indicano a Testi i Signori: Sig. sui Testimone_5
Capitoli da 1 a 38 - da 40 a 50 - da 52 a 58, domiciliato a Milano in Via Canonica 41; Sig.ra
[...]
da 1 a 19 - da 22 a 36 - 38 - da 40 a 50 - da 52 a 57, domiciliata a Rozzano Via A. Tes_2
Manzoni 12; Sig. sui Capitoli da 1 a 58 , domiciliato Rozzano Via Manzoni 12; Sig.ra Tes_3
sui Capitoli. 12, 19, da 33 a 36, 38, da 49 a 50, da 52 a 56, domiciliata a Milano in Parte_6
Via dei Plebisciti 3; Sig. sui Capitoli 20 et 21, domiciliato a Milano in Via Guerrazzi Testimone_6
1; Sig. sul Capitolo 51, domiciliato a Bitonto Via Marsala 43; Si allega Parere Testimone_7
tecnico, reso da Avvocato A. Fiumara, che attesta la totale assenza di creatività e originalità del sito collectormag.it di Doc. 64. Si chiede venga disposta, occorrendo, CTU sul thema meglio Parte_1
ritenuto dal Giudicante”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha agito in giudizio davanti al tribunale Parte_1
di Milano nei confronti di affinché venissero accertate e dichiarate l'illegittimità Controparte_1
del recesso esercitato da controparte, con immediata risoluzione del contratto, nonché la violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale, con conseguente accoglimento delle domande di inibitoria e di risarcimento del danno. A fondamento delle proprie domande, ha affermato: 1) di essere Parte_1
una società di consulenza specializzata nella gestione e nello sviluppo di soluzioni del digital marketing e di aver sottoscritto, in data 06.05.2020, con un contratto di collaborazione CP_1
commerciale finalizzato allo sviluppo, alla gestione e alla monetizzazione della versione digitale della rivista intitolata “The Collector”, anche attraverso la realizzazione di un apposito sito web e la pubblicazione di contenuti digitali;
2) che in tale contratto era stato stabilito, fra le altre condizioni, che ogni diritto di proprietà intellettuale relativo alla piattaforma sarebbe sorto a titolo originario in capo a che, a sua volta, avrebbe concesso tale piattaforma in licenza gratuita all'odierna convenuta;
3) Pt_1
pagina 9 di 31 che, nonostante l'iniziale parziale esito positivo della collaborazione, controparte aveva inspiegabilmente rallentato la propria attività sino all'11 dicembre 2020, data in cui le era stato comunicato a mezzo PEC l'intenzione di di voler recedere dal contratto nel rispetto Controparte_1
dei 135 giorni di preavviso;
4) che, in realtà, già prima del decorso dei 135 giorni, le Controparte_1
aveva bloccato l'accesso alla piattaforma, adducendo come ragione una presunta risoluzione di diritto del contratto, a fronte di non meglio precisati suoi inadempimenti contrattuali;
5) che parte convenuta aveva, poi, illecitamente pubblicato tramite il nome a dominio www.thecollector.it una piattaforma identica a quella da lei realizzata in precedenza e di sua titolarità, ai sensi del contratto, la cui paternità
risultava, allo stato, attribuita alla società Comma 3 S.r.l., che presentava, in maniera pedissequa, tutti gli elementi distintivi della piattaforma;
6) che le condotte poste in essere dalla controparte sono illecite, avendo quest'ultima unilateralmente interrotto con effetti immediati il contratto, senza rispettare il termine di preavviso previsto e senza inviare alcuna valida diffida, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, realizzando così un recesso illegittimo e ingiustificato;
7) che, inoltre, parte convenuta è inadempiente agli obblighi contrattuali, avendo trasmesso nei mesi di novembre e dicembre, solamente 16 e 23 contenuti da pubblicare rispetto ai 40 mensilmente previsti, senza mai svolgere alcuna attività di promozione degli spazi pubblicitari;
8) che, inoltre, parte convenuta si è
appropriata illecitamente della sua piattaforma, iniziando a utilizzarla indebitamente, con conseguente violazione dei suoi diritti autoriali;
9) che sarebbero evidenti gli ingenti danni subiti;
10) che, in particolare, a seguito del recesso ingiustificato, ha subito un pregiudizio derivante dai mancati introiti per i mesi del mancato preavviso dal 9 gennaio al 25 aprile 2021, quantificato in € 33.062,44, pari all'importo riconosciuto per il mese di ottobre di € 8.265,61, moltiplicato per i quattro mesi di gennaio,
febbraio, marzo e aprile;
11) che, inoltre, a titolo di mancato guadagno anche per i mesi di novembre e dicembre 2020, ha subito un danno pari a € 16.531,22, tenuto conto sempre della somma riconosciuta per il mese di ottobre pari a € 8.265,61 moltiplicata per i due mesi di novembre e dicembre;
12) che,
infine, in relazione alla violazione del suo diritto di autore, ai sensi dell'art. 158 L.d.A., le spetta a titolo pagina 10 di 31 di danno emergente il diritto al rimborso di quanto sostenuto a titolo di spese legali ed extragiudiziali,
al fine di contenere le conseguenze illecite (ad esempio a titolo di diffide, comunicati ed eventuale pubblicità correttiva), tenuto conto anche del depauperamento e dello svilimento subito dall'asset dei suoi diritti di proprietà intellettuale, mentre, a titolo di lucro cessante, il diritto agli utili conseguiti dalla controparte in misura pari a quella che sarebbe stata un'equa royalty o canone versato da in caso di lecito sfruttamento dei suoi diritti di proprietà intellettuale. Controparte_1
si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.03.2022, Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande ex adverso proposte e svolgendo domanda riconvenzionale volta,
previo accertamento degli inadempimenti contrattuali posti in essere da a dichiarare Parte_1
risolto il contratto per fatto e colpa di quest'ultima. A fondamento delle proprie eccezioni e della domanda riconvenzionale svolta, parte convenuta ha affermato: 1) che il recesso era stato reso necessario dal comportamento inadempiente di parte attrice che avrebbe posto in essere dei continui ritardi, nonostante i solleciti, nella pubblicazione dei contenuti editoriali, con conseguente pregiudizio nei rapporti con la propria clientela, che si affidava a lei per la produzione e per la pubblicazione di contenuti promozionali e digitali, come è possibile evincere dalla documentazione depositata;
2) che,
comunque, in relazione al blocco dell'accesso al dominio, esso è imputabile ai continui ritardi di controparte, accompagnati da gravi negligenze, quale il caricamento di contenuti in modo incompleto o attribuiti a soggetti diversi e la pubblicazione di numerosi banner pubblicitari non autorizzati, aventi a oggetto categorie di prodotti differenti, quali strumenti ginecologici, prodotti per la perdita di peso,
alveari, idonei a svilire i contenuti pubblicati sulla rivista di moda “The Collector”; 3) che, quindi, il blocco è stato necessario per limitare gli effetti dannosi di tali condotte;
4) di non avere posto in essere alcun inadempimento contrattuale in quanto i quantitativi previsti in contratto, che dovevano essere trasmessi per la pubblicazione, erano esclusivamente indicativi, con la conseguenza che potevano essere modificati senza alcun rischio di violare gli obblighi assunti;
5) che, in ordine all'accusa di plagio, il sito realizzato da parte attrice era conforme ai contenuti da lei forniti per la sua costruzione, pagina 11 di 31 avendo provveduto a una mera attività di assemblaggio;
6) che, comunque, il nuovo sito è diverso da quello realizzato da parte attrice, presentando elementi nuovi e altri comuni, ma rivisitati, anche se la differenza tra siti web, che veicolano i medesimi prodotti, di solito può anche essere minima e impercettibile.
Il tribunale, istruita la causa attraverso la escussione di testi, ritenuta matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10.09.2024, a seguito della quale ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione alle parti di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del
28.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda svolta in via principale volta ad accertare l'illegittimità del recesso esercitato dalla convenuta e domanda svolta in via riconvenzionale e volta ad accertare e a dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento di controparte.
Oggetto del contendere è, innanzitutto, la legittimità o meno del recesso esercitato da parte convenuta,
senza il rispetto del termine contrattuale di preavviso, con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento del danno. Parte convenuta ha chiesto, comunque, che venga accertata la risoluzione del contratto.
La domanda svolta in via principale è infondata, mentre deve essere accolta la domanda svolta in via riconvenzionale.
È documentalmente provato che tra le parti sia stato stipulato un contratto in data 6 maggio 2020, in forza del quale si era obbligata a: “sviluppare, gestire e monitorizzare la versione digitale del Pt_1
magazine The Collector di titolarità della Società (la “Piattaforma”). In particolare, avrà Pt_1
l'incarico di svolgere le seguenti attività: A) Sviluppo tecnologico website;
B) Gestione tecnico-
pagina 12 di 31 operativa del website;
C) Sviluppo traffico organico website, D) Supporto monetizzazione del traffico livello strategico, tecnico ed operativo”, mentre si era obbligata a “produrre, sotto CP_9
propria esclusiva insindacabile giudizio sia di natura artistica, che in termini di quantità e qualità,
contenuti digitali di tipo editoriale, impegnandosi a trasmettere a , la seguente lista mensile, Pt_1
indicativa di contenuti da sviluppare equamente durante ogni mese, per consentire la pubblicazione nella Piattaforma: A) 4 produzioni fotografiche (stile editoriale/storie di copertina). B) 40 articoli
(media 10 settimana) tra moda, accessori, bellezza, arte e lifestyle. C) 1 articolo intervista di alto livello;
D) da 1 a 4 produzioni video ad hoc, a cui affiancare altri video rilavorati. La Società a proprio insindacabile giudizio potrà apportare modifiche alla quantità e contenuto dei suddetti
Contenuti. Inoltre, la Società si occuperà di promuovere la vendita degli spazi pubblicitari e delle trattative di monetizzazione attraverso la propria rete commerciale” (allegato A del doc. 3 del fascicolo di parte attrice).
In relazione al corrispettivo pattuito era stato previsto all'art. 8 del contratto che: “Le parti convengono di ripartirsi, come corrispettivo dei servizi prestati, il 100% dell'utile scaturito dalla differenza tra il valore di produzione delle Attività e i relativi costi fissi e variabili sostenuti (l'”Utile”), il tutto secondo l'oggetto, i termini, le modalità e le percentuali meglio descritte nell'Allegato A. A partire dalla data di sottoscrizione del Contratto, le Parti redigeranno e si scambieranno, entro il giorno 10 di ogni mese, un prospetto riepilogativo comprovante i costi fissi e variabili sostenuti e la conseguente quota dell'Utile spettante a ciascuna Parte per ciascuna delle Attività (il “Prospetto Riepilogativo”)
come descritto nell'allegato A). Il pagamento verrà corrisposto dalla società a entro il termine Pt_1
di 60 giorni dalla trasmissione del Prospetto Riepilogativo e relativa fattura e solo a seguito del pagamento effettivo da parte del Cliente della relativa fattura, sarà invece a cura della Società la fatturazione nei confronti dei clienti finali, e di tale attività la Società dovrà fornire adeguata rendicontazione in favore di entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dall'emissione di Pt_1
ogni singola fattura”. L'allegato A al contratto richiamato dispone, in particolare, che: “Le Parti si pagina 13 di 31 ripartiranno il 100% dell'utile scaturito dalla differenza tra i Ricavi (derivanti da tutte le attività di vendita degli spazi pubblicitari, di progetti speciali e delle varie iniziative di monetizzazione) ed i Costi
sostenuti da in relazione alla tecnologia del servizio (es. server) […] nonché i costi di sviluppo Pt_1
di traffico media a pagamento nonché i Costi sostenuti dalla Società per la produzione di contenuti ad hoc per la monetizzazione o per i progetti speciali (“l'Utile”). Le quote dell'Utile saranno poi ripartite tra e la Società nel rispetto delle seguenti percentuali: Società 70% Evocon 30%. Il pagamento Pt_1
verrà corrisposto dalla Società a Evocon entro il termine di 60 giorni dalla trasmissione del Prospetto
Riepilogativo e relativa fattura e solo a seguito del pagamento effettivo da parte del Cliente della relativa fattura”.
Per quanto concerne, infine, la durata e la possibilità di recedere dal contratto, le parti avevano previsto all'art. 7 che: “Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino al 31
dicembre 2021, salvo recesso da comunicarsi con preavviso 135 (centotrentacinque) giorni mediante posta raccomandata o PEC. Alla scadenza il contratto, e in mancanza di disdetta anticipata, lo stesso sarà tacitamente rinnovato per dodici mesi, salvo che una delle parti trasmetta all'altra a mezzo di raccomandata A/R o a mezzo PEC disdetta entro 135 (centotrentacinque) giorni dalla scadenza, ferma restando l'obbligazione per le parti di terminare le attività in corso e fermo quanto stabilito nel precedente articolo 5”. In relazione, poi, alla risoluzione del contratto, all'art. 12 del contratto era stato stabilito che: “Fermo restando quanto previsto al precedente art. 7, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., qualora una delle parti si rende inadempiente a qualsivoglia obbligo assunto con il
Contratto, l'altra potrà inviare una raccomandata A/R o PEC, intimando alla parte inadempiente di porre rimedio all'inadempimento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione,
avvertendo che, decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intenderà risolto di diritto. Fatto
salvo quanto precede, ciascuna delle Parti sarà inoltre legittimata a risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., comunicando al Partner, a mezzo lettera raccomandata A/Ro
PEC, di volersi avvalere di detta clausola risolutiva espressa qualora il medesimo violi uno qualsiasi pagina 14 di 31 dei seguenti articoli 3 (“Impegni delle Parti”), 4 (“Patto di non concorrenza”), 5 (“Diritti di
Proprietà intellettuale”), 10 (“Riservatezza”) e 11 (“Cessione del Contratto”)”.
Alla luce di tali disposizioni contrattuali, risulta per tabulas che , in data 11.12.2020, CP_1
abbia inviato una PEC in cui ha comunicato a controparte, ai sensi dell'art. 7 dell'accordo, che: “in relazione al contratto di collaborazione commerciale stipulato in data 6 maggio 2020, Vi
comunichiamo la nostra intenzione di avvalerci della facoltà di recesso di cui all'art.
7. L'accordo perderà dunque efficacia decorsi gg. 135 dalla ricezione di questa nostra, Vi chiediamo di assicurarci che, sino al termine del rapporto svolgerete i servizi con cura e tempestività” (doc. 11 del fascicolo di parte attrice).
Dai documenti in atti, risulta, inoltre, che a seguito di tale recesso, in data 28.12.2020, parte convenuta,
attraverso il proprio legale, abbia inviato un'altra diffida ad adempiere “in modo corretto e puntuale ogni obbligo posto a Vs carico, ricordandovi che è ancora in essere il vincolo contrattuale”,
contestando, oltre a un “severo e ingiustificato rallentamento della Vs attività contrattualmente prevista, protrattosi per tutto il mese di novembre”, uno specifico comportamento inadempiente avvenuto “nei giorni appena trascorsi. Al riguardo, Vi significo che il contenuto dal titolo Best
Christmas Gift inevitabilmente da pubblicare prima del giorno di Natale, non risultava pubblicato alle ore 12.19 del giorno 25.12 u.s., divenendo invece pubblico alle ore 13.40, dopo ma solo dopo sollecito a mezzo e-mail della mia assistita. […] Sempre in tema di caricamenti non tempestivi, aggiungo che dalla vostra e-mail del 27 u.s. risultano già pubblicati contenuti per i quali vi erano stati indicati giorni diversi” (doc. 17 del fascicolo di parte attrice). A tale lettera di diffida ne è seguita un'altra sempre a firma del legale, inviata via pec in data 7.01.2021, da cui risulta: “faccio seguito alla mia rimasta priva di riscontro, considerato che nelle ore appena trascorse mi è giunta dal mio Assistito la denuncia di Vs. gravi inadempimenti. […] Per tale effetto Vi invito a sospendere entro e non oltre il giorno 9 p.v. la pubblicità in programma, e così a rimuovere i relativi banner, ancora oggi visibili. In
pagina 15 di 31 pari tempo, attendo assicurazioni scritte a conferma che Vi asterrete dal reiterare tali comportamenti illegittimi, proseguendo la Vs attività nel pieno e scrupoloso rispetto degli accordi contrattuali.
Assente un Vs pronto comportamento a rimedio, come pure le richieste assicurazioni formali, la mia
Assistita, considerato il grave inadempimento, si riserva le tutele del caso” (doc. 18 del fascicolo di parte attrice).
A tali diffide, rimaste pacificamente senza riscontro, ne è seguita un'altra trasmessa via pec dal legale di parte convenuta del 9.01.2021, dalla quale risulta che: “Gentili Signori, in primo luogo prendo atto che non avete dato seguito alla mia del 07.01.2021, come pure alla mia del 28.12.2020, così
confermando il proposito di reiterare comportamenti illegittimi. Agli inadempimenti contrattuali già
denunciati, si somma ora la denuncia di un nuovo fatto assai grave che ha riscontrato il mio Assistito
nella mattinata di ieri. In punto, nella missiva qui unita troverete ogni utile dettaglio tecnico. Preso
atto di quanto sopra, munita dei necessari poteri come da Mandato qui allegato, con la presente dichiaro, in nome e per conto di risolto per inadempimento il Contratto del Parte_7
06.05.2020 per Vs. fatto e colpa. Impregiudicato ogni diritto della mia assistita, Vi riteniamo responsabili dei danni già procurati e di quelli conseguenti la cessazione anticipata del rapporto contrattuale. In proposito, al fine di contenere questi ultimi, vi anticipiamo che daremo mandato per oscurare il sito, sì da impedire anche, e soprattutto, la visione delle pubblicità apparse nei giorni scorsi, che sviliscono il marchio di Correlativamente, Vi invitiamo a distruggere ogni CP_8
materiale riconducibile alla Società ancora a Vs. mani e non pubblicato, così come ogni altra ulteriore informazione sensibile” (doc. 22 del fascicolo di parte convenuta).
È documentalmente provato che una prima risposta alle su menzionate lettere di contestazione da parte attrice sia avvenuta attraverso una pec inviata in data 13.01.2021 dal suo legale, nella quale per la prima volta vengono respinte le accuse in ordine ai vari inadempimenti imputati, contestando, a sua volta, a controparte inadempimenti concernenti l'azione commerciale che quest'ultima avrebbe dovuto pagina 16 di 31 svolgere e il fatto che “ avrebbe arbitrariamente impedito ad l'accesso alla CP_9 Pt_1
piattaforma e il conseguente utilizzo. Ebbene, è evidente che tale condotta costituisce l'ennesima grave violazione rispetto agli obblighi i cui al contratto non potendo a ben vedere la mia cliente in questo modo svolgere alcuna delle attività ivi previste, inclusa la continua attività di sviluppo e monetizzazione del traffico sul sito. A questa stregua invito – Suo tramite – a voler CP_9
ripristinare le funzionalità dell'applicativo con effetto immediato, essendo in caso contrario costretto a dover procedere giudizialmente a tutela degli interessi di ” (doc. 19 del fascicolo di parte Pt_1
attrice).
A tali contestazioni è seguita, infine, la pec del legale di parte convenuta, inviata in data 18.01.2021,
nella quale conclude “ribadendo che il contratto inter partes è stato prima di ora risolto di diritto per inadempimento di sicché l'operatività del sito è conclusa. A voi l'onere di cancellare il sito Parte_1
medesimo e i relativi materiali caricati” (doc. 20 del fascicolo di parte attrice).
Alla luce di tali fatti, il Collegio ritiene, quindi, necessario accertare se la risoluzione del contratto invocata da parte convenuta sia legittima o meno.
Si osserva, in primo luogo, che, nel caso di specie, non è corretto il richiamo effettuato da parte convenuta alla disposizione di cui all'art. 7 del contratto, la quale disciplina l'ipotesi di recesso, in quanto essa prevedeva il rispetto di un termine di preavviso di 135 giorni, pacificamente non rispettato da parte convenuta.
Si rileva, inoltre, che, ai fini della risoluzione del contratto, non può essere invocata la previsione di cui all'art. 1454 c.c., relativo alla risoluzione di diritto, la quale dispone che: «Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intende senz'altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato pagina 17 di 31 adempiuto, questo è risolto di diritto». È, infatti, circostanza documentale che, nel caso di specie, non solo non è stato rispettato il termine di 15 giorni dalla diffida ad adempiere, in quanto dal tenore delle diffide inviate non si evince, in modo inequivoco, la volontà di parte convenuta di recedere di diritto dal contratto, atteso che, nella diffida del 28.12.2020, è stato evidenziato “che è ancora in essere il vincolo contrattuale” e nella diffida del 7.01.2021 si è limitata a riservarsi di adottare, nel caso del perdurare dell'inadempimento, “le tutele del caso”, senza espressamente fare riferimento alla volontà di recedere dal contratto. Sul punto, infatti, il Collegio ritiene, conformemente a quanto statuito dalla
Suprema Corte, che la diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. esige la manifestazione univoca della volontà dell'intimante, non solo di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, avvertendo la parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo,
ma anche di ritenere risolto ope legis il contratto in caso di mancato adempimento entro tale termine
(cfr. Cass. ord. 32821/2023; conf. Cass. 3742/2006).
Si ritiene, poi, che, ai fini di una valida risoluzione del contratto, non possa essere invocato nemmeno la previsione di cui all'art. 1456 c.c., non essendo mai stata richiamata nelle lettere di diffida né tale disposizione, né, tanto meno, la disposizione asseritamente violata, in forza della quale può essere invocata la clausola risolutiva espressa.
Il Collegio rileva che gli asseriti inadempimenti contestati a controparte possono, comunque, avere una rilevanza ai sensi della disposizione di cui all'art. 1453 c.c., pur non espressamente menzionata, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di inadempimento contrattuale,
nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche quella di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c. (cfr. Cass. ord. 23193/2020).
pagina 18 di 31 Al fine dell'accoglimento di tale domanda rileva, infatti, tutta una serie di inadempimenti allegati da parte convenuta, consistenti prevalentemente nel ritardo con cui parte attrice ha provveduto a caricare sulla Piattaforma i contenuti editoriali da lei trasmessi, comprensivi di specifiche tempistiche.
È documentalmente provato, in particolare, che venerdì 6.11.2020, quale Direttore Testimone_5
Creativo della società convenuta, così come confermato dallo stesso soggetto escusso come teste, ha inviato un blocco di contenuti editoriali pronti per la pubblicazione (doc. 3 del fascicolo di parte convenuta) e che controparte sia rimasta inerte sebbene siano intervenuti due solleciti in data
10.11.2020 e in data 12.11.2020 (doc. 4 e 5 del fascicolo di parte convenuta). Rilevante è, in particolare, quanto indicato nell'ultimo sollecito inviato da che lavora per parte Testimone_2
convenuta, sentita anche come teste, la quale ha riferito: “Come potete immaginare, i tempi di pubblicazione sono fondamentali, alcuni in particolare e per ragioni che possono essere diverse, da accordi con uffici stampe a date di scadenze di mostre ecc hanno tempi stretti. Perdono di significato se si va troppo oltre”. Risulta per tabulas che, a fronte di tali ripetuti solleciti, parte attrice abbia risposto solo in data 12.11.2020, indicando, implicitamente, a giustificazione del proprio ritardo,
ragioni di carattere organizzativo interno, affermando che: “Comprendiamo a pieno le esigenze editoriali, motivi per cui ci stiamo organizzando con per poterle soddisfare al meglio. Intanto, Tes_3
Ti confermo che abbiamo programmato caricamento i primi contenuti a partire da venerdì” (doc. 6 del fascicolo di parte convenuta). È, infine, circostanza pacifica che tale caricamento sia iniziato, seppure parzialmente, a distanza di una settimana dall'invio del materiale.
Rilevante a tale riguardo è anche l'e-mail del 13.11.2020, inviata dalla che avvertiva che Tes_2
a distanza di due giorni sarebbe arrivato altro materiale concernente “un contenuto scritto dal nostro direttore, argomento a cui teniamo molto e che dovrebbe andare on line il prima possibile con Pt_8
precedenza su tutti gli altri articoli che avete in mano da pubblicare” (doc. 7 del fascicolo di parte convenuta), come risulta, poi, dall'email del 16.11.2020: “Come ti avevo anticipato Venerdì, trovare pagina 19 di 31 nel Drive la cartellina con il pezzo da caricare con precedenza sugli altri (oggi o al massimo domani se è possibile). La cartellina si chiama “GucciFest” e va in HotNow. Meglio sarebbe far scalare tutti i pezzi e dunque togliere “H EW One Hundred” altrimenti, se è complicato, va bene anche al posto di “over the Moon”. L'importante è che vada nel primo slot di Hot Now” (doc. 8 del fascicolo di parte convenuta). Nonostante la espressa richiesta e il sollecito inviato, è circostanza non contestata che parte attrice non si sia attivata tempestivamente e che, dunque, in data 18.11.2020, sia giunto un altro sollecito da parte del legale rappresentante della società convenuta, : “Ciao a tutti! Vi Parte_9
scrivo per sapere a che punto siete con il caricamento di tutti i contenuti condivisi da noi a inizio novembre. Ad oggi, mercoledì 18 novembre, non sono ancora stati pubblicati sul sito la maggior parte degli articoli che vi abbiamo mandato in data venerdì 6 novembre. Al momento risultano pubblicati solo 4 nuovi contenuti (3 hotnow, 1 banner). Tra questi molti sono condivisi a titolo informativo con gli uffici stampa e questo importante ritardo ci ha messo in difficoltà con loro. Incluso per cui Pt_8
vi ha scritto più volte, senza alcuna risposta (l'universo mondo è uscito con il contenuto lunedì, Tes_2
ma noi no.. per un editore moda questo è strano). Gli altri articoli caricati, invece, sono le classiche news di moda, che, ormai, sono stracotte, e che quasi non avrebbe più senso pubblicare, se non per il fatto che per realizzarle sono già stati spesi tempo, risorse e budget di produzione. Naturalmente,
essendo il sito praticamente fermo, ci siamo bloccati con la produzione dei nuovi contenuti. Vi chiedo gentilmente, quindi, di farci sapere quando caricherete i contenuti sul sito, soprattutto per capire quali, tra questi, dobbiamo buttare via (perché troppo vecchi)” (doc. 9 del fascicolo di parte convenuta). A fronte di tale espressa richiesta, risulta per tabulas che parte attrice abbia risposto via e-
mail in data 19.11.2020 comunicando che: “Il caricamento è iniziato ed andrà avanti progressivamente, con le risorse disponibili”, specificando che: “comprendiamo a pieno le necessità
Pa editoriali esplicitate da e : per riuscire a soddisfare queste necessità, abbiamo mandato una Tes_2
proposta a già lo scorso 04 Novembre” (doc. 10 del fascicolo di parte convenuta). A tale e-mail, Tes_3
rispondeva prontamente : “Sono sincera. Trovo tutto questo piuttosto incongruo. Mi Parte_9
pagina 20 di 31 spiego meglio: abbiamo deciso di far partire questa collaborazione con una serie di obiettivi, in cui alla base c'era, e c'è, lo sviluppo di un sito internet di moda e beauty. Che, come tutti sappiamo,
richiede quotidiano e costante impegno. Uno degli obiettivi dovrebbe essere, quindi, quello di creare traffico sul sito attraverso contenuti che produciamo, così da portare quest'ultimo ad essere oggetto di guadagno, per noi e per voi. Seppure il momento complicato non sia di aiuto, certamente non si può
ritenere produttivo il caricamento di soli quattro contenuti da inizio novembre a oggi. Oltreché
irrispettoso nei nostri confronti, dato che, come vi ho spiegato nella mail precedente, per realizzare questi contenuti sono stati investiti tempo, risorse, soldi per le produzioni (molti dei quali, ormai, non hanno più un senso di pubblicazione). Motivo per cui, come vi dicevo, abbiamo inevitabilmente deciso di fermarci nello sviluppo dei nuovi contenuti, seppure gli uffici stampa ci stiano letteralmente bombardando di mail/richieste (considerando o anche il fatto che siamo nel pieno dei lanci dedicati al
Natale), che dovremmo provare a soddisfare perché i loro clienti possano diventare per noi dei prospect/investitori: ca va sans dire che, evidentemente, sia utopistico pensare di trarre – o ancora di più “garantire” – un risultato in termini commerciali. E se anche miracolosamente (soprattutto causa pandemia) ci fosse stato, è altrettanto evidente che proprio per via dell'accordo da me siglato, vi avremmo conseguentemente coinvolti (vedi Caudalie per citare un esempio). Detto ciò di questi tempi ognuno giustamente guarda alle difficoltà di “casa” propria, per questo motivo dovremmo trovare la/le migliore/i soluzione per rendere credibile ed efficace lo sforzo che entrambi i team stanno facendo” (doc. 11 del fascicolo di parte convenuta). Rilevante è la risposta di parte attrice che spiega le ragioni di tale rallentamento dovuto a circostanze che esulano il contenuto dell'accordo, come è
possibile evincere dalla e-mail del 20.11.2020: “[…] siamo inoltre stati per oltre un anno più che disponibili a collaborare gratuitamente con le Vostre società sui vari fronti. Sarebbe stupido da parte nostra contestare la mancanza di ricavi visti i tempi necessari e le attuali difficoltà: ciò che invece contestiamo fortemente è il fatto che ci sia uno sforzo commerciale per fare monetizzare questo sito, e non usarlo solo di sponda per altre attività. Sfugge totalmente alla mia comprensione il perché non pagina 21 di 31 veniamo introdotti ai sales (questi si garantiti a contratto) per cui ne deduciamo che non esistano.
Detto questo, ho mandato a una proposta quasi umiliante lato nostro, per smettere di essere Tes_3
partner del progetto, e tramutarci in fornitori, che a quel punto andrebbe a soddisfare immediatamente i Vostri desiderata, se anche questa alternativa non Vi aggrada, sono sicuro possiamo confrontarci e trovare una soluzione per cedervi il sito e, nostro malgrado, uscire dal progetto” (doc.12 del fascicolo di parte convenuta).
È documentalmente provato che, alla luce di tali richieste, che pacificamente esulavano l'esatto adempimento del contratto, siano sorte delle evidenti incomprensioni tra le parti, come è possibile evincere anche dalla mail del 29.11.2020 inviata da per parte convenuta, il quale, dopo Tes_3
avere ricostruito i rapporti tra le parti ed evidenziato i ritardi accumulati nell'ultimo mese da controparte, ha precisato “dall'invio del materiale (giorno 6/11) al caricamento dell'ultimo contenuto
(21/11) il mio team redazionale è stato più volte sollecitato dai pr e dei brand interessati alla pubblicazione tempestiva di video e foto. Tali solleciti sono stati sempre girati a voi;
in risposta avete sempre giustificato il ritardo lamentando l'assenza di risorse interne idonee a rispondere prontamente alle richieste. A quel punto siamo stati forzati a bloccare la condivisione con voi del materiale fotografico, video e editoriale al sol fine di contenere il danno di una mancata pubblicazione. La
vostra condotta ci ha fortemente danneggiato in termini sia economici sia di reputazione (soprattutto in chiave tempo-lavoro). Più precisamente:
1. In termini economici: abbiamo investito ore e risorse per produrre e/o seguire la produzione di contenuti da pubblicare, le tematiche e le notizie ivi riportate erano ormai decotte rispetto al resto del mercato digitale e cartaceo.
2. In termini di reputazione, The
Collector: - ha scontato una crisi reputazionale con i fotografi e i video maker coinvolti appositamente per le produzioni delle varie pubblicazioni di novembre (ormai anche quelle di inizio dicembre); – ha fatto pessime figure con i PR esterni e/o interni dei vari brand (nostri primi referenti per poi chiedere la pubblicità alle aziende che rappresentano), ai quali abbiamo chiesto materiali e correlati per pubblicazioni sul sito che sono o avvenute con grave ritardo o additrittura non avverranno più perché pagina 22 di 31 fuori tempo massimo;
- da non trascurare, infine, la mia personale immagine nei confronti del mio team e dei miei collaboratori esterni che hanno un posizionamento professionale di estremo rilievo sul mercato e che stanno impiegando la loro immagine per ottenere i migliori asset (fotografi, video maker, location, etc.) a favore del sito di In definitiva, le dinamiche degli ultimi mesi CP_8
contrattuali e più propriamente la vs. organizzazione non soddisfa più i parametri del contratto. Del
resto, in occasione dei nostri incontri e colloqui avete ammesso di avere ridotto l'organico, con evidenti riflessi negativi dal punto di vista gestionale. Comprenderete che il periodo soprattutto quello attuale, nel quale è difficile per noi e per tutti acquisire nuove occasioni di lavoro, queste devono essere curate con particolare attenzione e rapidità. Il terreno perso non si recupera. A questo punto si rende necessaria una decisione se possibile condivisa. Noi siamo fortemente motivati a risolvere il contratto con voi in essere per non sopportare ulteriori pregiudizi economici. Altre criticità per noi potrebbero compromettere la ns. presenza sul mercato di riferimento. Saremmo tuttavia pronti a valutare di mantenere il rapporto a condizione di poter caricare in autonomia il materiale. In chiusura mi vedo anche costretto a lamentare un vs. comportamento quanto meno non ortodosso mi riferisco a quando mi chiedevate un corrispettivo economico per dei video che sono stati pubblicati sul sito sostenendo che erano stati venduti all'interno di altri pacchietti;
il 20/11 poi scrivevate a Parte_9
(con in copia dipendenti e collaboratori esterni di sostenendo – non sappiamo a che CP_8
titolo - che utilizziamo il sito per fare business su altre properties eludendo così il nostro accordo. Si
tratta, anche in questo caso, di un'affermazione assai grave soprattutto perché non suffragata da prove” (doc. 13 del fascicolo di parte convenuta). Le asserite difficoltà nella realizzazione dei progetti che, poi, non venivano prontamente pubblicati da parte attrice emergono anche alla luce della testimonianza di ET, teste di parte convenuta: “Ricordo bene tale documento in quanto si era in pieno COVID ed era molto difficile e costoso per noi lavorare, per tutti gli accorgimenti che dovevamo adottare (tamponi, gente che si ammalava, etc.)”.
pagina 23 di 31 È documentalmente provato che, nonostante tali contrasti, i rapporti siano continuati tra le parti, avendo parte convenuta chiesto a parte attrice il caricamento di altro materiale sul sito prima delle festività
natalizie, come si evince dalla e-mail del 23.12.2020 inviata da dalla quale risulta che: Tes_3
“Ad ogni buon conto, prendiamo atto delle rassicurazioni che ci date, pur dopo molte richieste. Posto
che riprendete sin da oggi la operatività piena, con invio separato trasmettiamo il materiale, ma prima ancora di caricarlo sul drive assicurateci con e-mail che il caricamento su collectormag.it si completerà nei tempi che vi indicheremo. Noi siamo pronti all'invio, attendo, quindi un vostro riscontro in giornata” (doc. 16 del fascicolo di parte convenuta). Dall'email inviata in pari data da risulta che il materiale veniva effettivamente trasmesso, con l'indicazione dei termini Testimone_5
entro cui procedere al caricamento: “Solo per avvisarvi che abbiamo provveduto al caricamento dei contenuti con il refresh totale del sito. Trovate in allegato il pdf della home. Per quanto riguarda il calendario di pubblicazione: 23-24/12 – Cover story, - 3 Hot Now, Gallery gift Natale (Art +
Collected); 28-29-30 Tutti gli altri contenuti. Preferiremmo pubblicare tutto entro fine anno, ma se per qualche motivo non dovesse riuscire potrebbero essere pubblicati entro i primi Caleidoscopica (A+C),
Libro Valentino (A+C) Met (A+C) Vuitton (A+C). Per qualsiasi dubbio rimaniamo a disposizione”
(doc. 17 del fascicolo di parte convenuta). È documentalmente provato e non oggetto di specifica contestazione che, nonostante le espresse indicazioni, alle ore 12.26 del 25.12.2020 parte attrice non aveva ancora provveduto a caricare sul sito i contenuti nei tempi, così come emerge dalla e-mail di
“Buongiorno a tutti e buon Natale. Da Ceck odierno (25/12) non risulta pubblicata la Testimone_5
, che era prevista max entro il 24. Trattandosi di un contenuto che aveva un senso Parte_4
specifico solo nelle date del 23 e al massimo 24 è da reputarsi un contenuto perso e quindi da non pubblicare più” (doc. 18 del fascicolo di parte convenuta).
Dai documenti in atti emerge, peraltro, che la pubblicazione dei contenuti de quibus non sia avvenuta correttamente secondo le modalità indicate, come si evince dalla e-mail del 28.12.2020, non oggetto di specifica contestazione, inviata sempre da “Da un incrocio con abbiamo Testimone_5 Tes_2 pagina 24 di 31 riscontrato che nel caricamento dei nuovi contenuti abbiamo riscontrato alcune imprecisioni e dimenticanze. Ve ne segnaliamo di seguito: nell'editoriale Genderless mancano i crediti Team e la frase del Il Credito delle foto sotto non è ma e aveva Pt_11 CP_10 Persona_1 Tes_2
chiesto di ripetere il credito 2 volte quando la foto è la stessa (cosa che invece è stata fatta in tutte); -
Articolo “549 carati” l'occhiello sbagliato, è ripetuta la frase del sommario invece di Haute de
Gamme; - nella gallery Sneakers come prima foto è stata inserita la verticale Home 2 anziché la foto
“the collector sneakers marni 1” (orizzontale). In generale nelle Galleries la spaziatura è tutta uguale e non si capisce quando finisce un prodotto e inizia un altro. – nella sezione Beauty non è stato pubblicato l'articolo (è rimasto il vecchio “La natura è sacra”). Nell'editoriale Desperate Pt_12
Housewife ci sono due foto disallineate” (doc. 19 del fascicolo di parte convenuta).
È, infine, documentalmente provato e non oggetto di specifica contestazione, che, a seguito dello scambio delle diffide, sul sito indicato siano apparsi dei banner pubblicitari non pacificamente autorizzati da parte convenuta che pubblicizzavano prodotti poco attinenti con la moda, quale materiale ginecologico (doc. 23 del fascicolo di parte convenuta), programmi dimagranti (doc. 24 del fascicolo di parte convenuta), una proposta di regalare un alveare (doc. 25 del fascicolo di parte convenuta) e la pubblicità di una rivista alternativa (doc. 26 del fascicolo di parte convenuta), come si può evincere dalle foto sotto riportate:
pagina 25 di 31 Alla luce di quanto sopra riportato non rileva la eccezione di parte attrice in ordine a asseriti inadempimenti posti in essere da parte convenuta e consistenti nella trasmissione di pochi materiali da pubblicare rispetto a quanto indicato in contratto, come si evince alla luce dell'accordo, secondo cui tale numero non era tassativo, e dallo scambio di e-mail secondo le quali tale minore trasmissione era imputabile al ritardo con cui controparte procedeva al caricamento dei contenuti, perdendo essi così di rilevanza. Sul punto rileva anche quanto riportato nell'email del 23.12.2020 inviata da parte convenuta:
“[…] definisci inadempimento grave la cautela che abbiamo dovuto adottare per ridurre il danno all'immagine che saremmo costretti a ribaltarti. Il rallentamento nell'invio dei materiali è dipeso infatti solo dal ritardo di caricamento protrattisi nel mese di novembre. Incorri poi in errore quando scrivi che delle tempistiche non si fa menzione nel contratto. In verità, la tempistica è imposta dalla notizia e il contenuto dei materiali, i quali perdono di efficacia nel volgere di poco tempo. La natura della prestazione contrattuale e in definitiva la ratio del contratto rendono inutile esprimere un termine. Del resto, la tua Struttura prima del rallentamento operava con una tempistica soddisfacente.
Ti ricordo, infine, che per scrupolo in occasione di ogni invio abbiamo precisato la data entro cui operare il caricamento” (doc. 18 del fascicolo di parte convenuta).
Risulta irrilevante, ai fini di una valutazione complessiva del comportamento tenuto dalle parti e degli interessi in gioco, la circostanza che a seguito dell'ultima diffida, abbia bloccato CP_1
l'accesso al sito internet a in quanto si ritiene che a causa dei pacifici rallentamenti ed errori Pt_1
posti in essere nel caricamento dei contenuti, esso rappresentava l'unico strumento utile per parte pagina 26 di 31 convenuta per impedire il verificarsi di ulteriori danni da parte attrice, essendo, peraltro, pacifico che non si sia comunque avvalsa di tale sito per caricare materiale in autonomia. CP_1
Alla luce di ciò, pertanto, tenuto conto degli interessi contrapposti e dei relativi inadempimenti imputabili, il Collegio ritiene di dovere accogliere la domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c.
per fatto imputabile a parte attrice.
Nel rigetto della domanda svolta in via principale da parte attrice si ritiene assorbita ogni ulteriore domanda di risarcimento del danno a causa di tale asserito illegittimo recesso e/o risoluzione.
2. Domanda di accertamento della violazione dei diritti di proprietà intellettuale di e Pt_1
relative domande di inibitoria e di risarcimento.
Passando, quindi, ad analizzare la ulteriore domanda svolta da parte attrice è necessario accertare la violazione del diritto di autore a lei spettante per la pubblicazione da parte convenuta nel giugno 2021
di un sito internet www-thecollector.it, che rappresenterebbe una copia integrale della Piattaforma da lei realizzata in forza del contratto sottoscritto, senza il preventivo suo consenso, con conseguente violazione della disposizione di cui all'art. 12, commi 1 e 2, l.a. e diritto al risarcimento del danno, ex art. 158 l.a..
La domanda è infondata.
Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie, il tribunale osserva che oggetto del diritto di autore sono le opere di ingegno dotate del carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arte figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione, ex art. 1 L.d.A.. Per accedere alla tutela riconosciuta dall'ordinamento è
necessario che l'opera dell'ingegno rispetti il requisito della novità, ossia che l'idea creativa sia rappresentata all'esterno e si consolidi in un'espressione nuova, compiuta ed originale, nel senso che l'espressione deve rappresentare un autonomo e specifico risultato creativo, un'autonoma definita creazione intellettuale, senza bisogno di aggiustamenti e trattamenti ulteriori (cfr. Trib. di Roma,
pagina 27 di 31 27.09.2021). In relazione al carattere creativo, che rappresenta il principale requisito che l'opera dell'ingegno deve soddisfare al fine di godere della tutela prevista dalla legge sul diritto di autore, e al requisito della novità, si ritiene, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, che la protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già
nell'idea, che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, presupponendo che l'opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative;
la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione (cfr. Cass. 10300/2020).
Alla luce di tali principi, il tribunale osserva che per riconoscere tale tutela anche al sito web è
necessario valutare i requisiti MVpublishing creativa nel suo complesso, rappresentata dall'insieme degli elementi grafici, del font, del testo, che compongono ogni singola pagina del sito web, separata dalle singole componenti.
Nel caso di specie, in realtà, sebbene sia circostanza pacifica che la proprietà intellettuale della piattaforma oggetto del contratto spetti a ex art. 5.1, parte attrice non ha provato, come era suo Pt_1
onere, che la piattaforma a dominio www.thecollector.it pubblicata da parte convenuta con indicazione di un terzo quale autore (“Powered by Comma 3 s.r.l.”) costituisca una violazione del diritto d'autore dell'attrice. Si osserva, infatti, che a fondamento della propria domanda, parte attrice si è limitata a produrre degli screen shoot delle immagini dei due siti (docc. 27 e 28 del fascicolo di parte attrice), dai quali non è possibile evincere se i siti web siano stati sviluppati allo stesso modo in relazione agli svariati differenti parametri e funzionalità che le piattaforme online possono presentare. In particolare,
il Collegio ritiene che da un esame visivo dei siti web in questione non sia possibile desumere, anche a prescindere dalla sussistenza dei requisiti della originalità e della creatività della Piattaforma realizzata da , l'esistenza di caratteri identici, sia per grafica che per contenuti a quelli utilizzati dalla Pt_13
pagina 28 di 31 convenuta nel secondo sito realizzato, con conseguente rigetto anche delle domande di inibitoria e di risarcimento del danno, come è possibile evincere dalle foto sotto riportate dei due siti (a sinistra quello di e a destra quello nuovo di Comma 3): Pt_13
pagina 29 di 31 3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della sua media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
- rigetta le domande di Parte_1
- accoglie la domanda riconvenzionale di e, per l'effetto, dichiara risolto il Controparte_1
contratto concluso tra le parti in data 6.05.2020;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in Parte_1 CP_1
€ 10.860,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA
come per legge.
pagina 30 di 31 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.11.2024.
Il Presidente estensore
Elisa Fazzini
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