Ordinanza cautelare 12 settembre 2022
Sentenza 5 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 05/06/2023, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2023
N. 01827/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01252/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Calogero Giardina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Palermo, in persona del Ministro legale rappresentante p ro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia e domicilio fisico reale in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS- notificato a mani addì 28.04.2022, reso dal Questore di Palermo, di rigetto dell'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata il 12.11.2020 a mezzo posta assicurata n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS- di rigetto della domanda cautelare, riformata in seconde cure dal CGA con ordinanza n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 27 giugno e depositato il 22/7/2022, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, notificato il 28/4/2022. Il rigetto è motivato dall’amministrazione in ragione della mancata dimostrazione della liceità del reddito percepito, nonché in relazione alla pendenza di numerose cartelle esattoriali per 74.000 Euro circa.
Parte ricorrente, sotto tale ultimo profilo, deduce di aver chiesto, in data 02/05/2022, la rateizzazione dei debiti verso l’erario.
Nel ricorso si articolano le seguenti censure:
I) ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO EX ART. 26, CO. 3 E ART 4 CO.3 D.LGS. 286/98 PER VIOLAZIONE DI LEGGE ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 10 BIS L. 241/90 - ECCESSO DI POTERE;
II) INOSSERVANZA E VIOLAZIONE DI LEGGE EX ARTT. 4 CO. 3, 26 CO. 3 E 5 CO. 5 D.LGS. N. 286/98 IN RELAZIONE ALL’ART. 3 COST. PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E PER ERRONEITA’ DELL’ADDEBITO RIGUARDO L’OMESSO VERSAMENTO DELLE IMPOSTE - VIZIO DI MOTIVAZIONE ED ECCESSO DI POTERE.
Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato con atto di mera forma.
Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata rigettata la domanda cautelare. Su appello della parte, il C.G.A. si è pronunciato in riforma con ordinanza n. -OMISSIS-.
In prossimità dell’udienza di trattazione, l’Avvocatura erariale ha chiesto il rigetto del ricorso con memoria del 13 marzo 2023.
Parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento alla stregua dell’orientamento espresso dal C.G.A. in sede di appello cautelare.
Quindi all’udienza del 20 aprile 2023, presenti i procuratori delle parti, il ricorso è stato tratto in decisione.
Il Collegio prende atto dell’orientamento espresso dal giudice di appello in sede cautelare.
Il Collegio ritiene, altresì, di dover dare atto che secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato ( ex multis Sez. III, 07 luglio 2021, n. 5188 e 2 marzo 2021, n. 1789) l'omissione dei versamenti fiscali e previdenziali non può costituire in sé, neppure indirettamente, ragione ostativa alla concessione del permesso di soggiorno, in assenza di una espressa previsione di legge in questo senso, e l'eventuale situazione d'infedeltà fiscale e previdenziale, regolarmente accertata, deve costituire, piuttosto, oggetto dei provvedimenti tipici di contrasto all'evasione adottati dall'amministrazione fiscale e dagli enti previdenziali.
Quanto precede postula una rivisitazione del precedente orientamento seguito dalla Sezione in materia di cui, ex multis , alle sent. n. 3664/2021 n.1605/2021.
Ebbene, in riferimento alla causa in oggetto, il C.G.A., in sede di appello cautelare ha precisato che “… agli atti è depositato il provvedimento di accoglimento da parte delle Agenzie delle entrate della rateizzazione del debito …” sicché “… tale documentazione sembra smentire la non veridicità del reddito poiché se esso fosse fittizio l’interessato non sarebbe neanche debitore nei confronti dell’Agenzia delle entrate, sicché allo stato non trova corrispondenza la motivazione presupposta al provvedimento di diniego …” evidenziando, altresì, che “… l’istante ha dato prova di voler risanare la propria posizione fiscale …”.
Ciò posto, tenuto conto dell’orientamento del Consiglio di stato sopra indicato, risulta fondata ed assorbente la seconda censura dedotta con cui parte ricorrente lamenta, appunto, l’inconferenza della sola esposizione debitoria quale motivo ostativo all’accoglimento della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
In conclusione, assorbiti gli ulteriori profili di censura, il ricorso è fondato e va accolto con annullamento del provvedimento impugnato, salvo gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione.
Tenuto conto dell’esito della fase cautelare in primo e in secondo grado, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere, Estensore
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Valenti | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.