CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 384/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3521/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 Marchetta - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00350156 77 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7645/2025 depositato il
21/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Fusaro Ricorrente_1 ha presentato ricorso (R.G.R.3521/2025) per l'annullamento della cartella n. 29520240035015677000, contenente la richiesta di pagamento di euro 575,00 relativa a raccolta rifiuti per gli anni 2'10, 2011 e 2012.
La cartella è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate riscossione, a seguito di iscrizione a ruolo eseguita dall'ATO ME1, ed è stata notificata al contribuente il 12/2/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente, con il suddetto ricorso, ha eccepito le seguenti invalidità della cartella suddetta :
prescrizione del tributo richiesto;
mancata notifica degli atti presupposti;
mancata allegazione degli atti indicati nella cartella contestata con violazione dell'art.7 della legge
212/2000;
Il ricorso è stato notificato dal ricorrente sia all'ATO ME1 che all'ADER ed entrambi gli uffici si sono costituiti in giudizio, affermando la legittimità del loro operato.
L'ADER si è autoesonerata da ogni responsabilità , per eventuali vizi della cartella contestata , dichiarando di non essere Ufficio accertatore ma ufficio addetto alla riscossione.
L'ATO ME1 ha replicato di avere proceduto alla notifica degli atti presupposti (fatture e intimazioni).
Il contribuente ha eccepito non solo l'inesistenza di ogni atto prodromico ma ha precisato che per il tributo in questione la prescrizione è quinquennale, per come previsto dall'art.2948 n.4 del codice civile
(Cassaz. sent.4962 del 2/3/2018; Cassaz. sent. 10344 del 20/5/2015; Cassaz. sent.4283 del 23/2/2010 ;
Cassaz.sent. 5836/2021; Cassaz.sent.17667/2024; Cassaz. sent.2660/2023).
I termini di prescrizione ,in ogni caso, sono stati i seguenti:
anno 2010: 31/12/2015;
anno 2011: 31/12/2016.;
anno 2012: 31/12/2017.
Il ricorrente, a proposito della intimazione n. 279759 del 29/7/2019
(citate dall'ATO ), ha precisato che la stessa non hanno avuto alcun effetto interruttivo, non essendo stata a lui notificata, limitandosi la ATO a dichiarare la validità della notifica per compiuta giacenza.
La giurisprudenza ha però ,ormai, da lungo tempo, seguito la tesi secondo la quale qualora un atto non venga consegnato al destinatario, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio non solo del primo avviso di ricevimento della raccomandata con le relative attestazioni, ma anche dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (Cassaz.ord.10012 del 15/4/2021; Cassaz.ord.19146 del Società_1); è solo in questa procedura rafforzata di perfezionamento della notifica che è possibile ravvisare il punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario.
Nulla di tutto ciò è stato prodotto dall'ATO che ha ritenute valide notifiche mancanti della documentazione necessaria ai fini di una valida notifica.
Si precisa per completezza, che secondo la dottrina e la giurisprudenza, che sia nella notifica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale che in quella postale attuata solo dall'agente postale ,la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD, non essendo sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa.
La mancata notifica degli atti prodromici comporta l'invalidità dell'atto notificato al contribuente;
il procedimento amministrativo è , secondo dottrina amministrativa unanime, la successione di una pluralità di atti aventi diversa funzione e natura, compiuti sia da soggetti privati che da organi statali ma tutti rivolti, nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa autonomia , al conseguimento dello stesso fine ( il procedimento si articola generalmente nelle seguenti cinque fasi :iniziativa, istruttoria, dispositiva, controllo e comunicazione).
E' del tutto evidente che le suddette fasi sono tra loro connesse e , quindi, l'omissione o l'invalidità di una di esse comporta quella della fase successiva e di quella finale;
la giurisprudenza più autorevole ha seguito questa tendenza interpretativa (Cassaz. sent. n.16412/2007: Cassaz. sent.n.1532/2012;Cassaz. sent.26660 /2023).
L'omissione della notifica degli atti prodromici non può che comportare l'invalidità delle cartelle notificate al contribuente.
Il ricorrente, poi, ha chiesto, ai sensi dell'art.39 del decreto legislativo 112/1999, la condanna in solido dell'ADER al pagamento delle spese di giudizio in quanto la stessa Agenzia ha emesso la cartella che è stato un documento invasivo nella sfera patrimoniale del contribuente (il ricorrente ha citato le seguenti sentenze della Corte di Cassazione : n.8587/2024;809/2019;11157/2019).
Per quanto detto, questo Giudice considera le eccezioni della mancata notifica degli atti presupposti e della prescrizione dei tributi richiesti assorbenti delle altre ed accoglie il ricorso del contribuente menzionato in premessa ed annulla l'atto impugnato.
P.Q.M.
Questo Giudice accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna in solido l'ATOME1 e l'ADER al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro300,00 oltre accessori per legge, se dovuti, a favore del ricorrente.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3521/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 Marchetta - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00350156 77 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7645/2025 depositato il
21/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Fusaro Ricorrente_1 ha presentato ricorso (R.G.R.3521/2025) per l'annullamento della cartella n. 29520240035015677000, contenente la richiesta di pagamento di euro 575,00 relativa a raccolta rifiuti per gli anni 2'10, 2011 e 2012.
La cartella è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate riscossione, a seguito di iscrizione a ruolo eseguita dall'ATO ME1, ed è stata notificata al contribuente il 12/2/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente, con il suddetto ricorso, ha eccepito le seguenti invalidità della cartella suddetta :
prescrizione del tributo richiesto;
mancata notifica degli atti presupposti;
mancata allegazione degli atti indicati nella cartella contestata con violazione dell'art.7 della legge
212/2000;
Il ricorso è stato notificato dal ricorrente sia all'ATO ME1 che all'ADER ed entrambi gli uffici si sono costituiti in giudizio, affermando la legittimità del loro operato.
L'ADER si è autoesonerata da ogni responsabilità , per eventuali vizi della cartella contestata , dichiarando di non essere Ufficio accertatore ma ufficio addetto alla riscossione.
L'ATO ME1 ha replicato di avere proceduto alla notifica degli atti presupposti (fatture e intimazioni).
Il contribuente ha eccepito non solo l'inesistenza di ogni atto prodromico ma ha precisato che per il tributo in questione la prescrizione è quinquennale, per come previsto dall'art.2948 n.4 del codice civile
(Cassaz. sent.4962 del 2/3/2018; Cassaz. sent. 10344 del 20/5/2015; Cassaz. sent.4283 del 23/2/2010 ;
Cassaz.sent. 5836/2021; Cassaz.sent.17667/2024; Cassaz. sent.2660/2023).
I termini di prescrizione ,in ogni caso, sono stati i seguenti:
anno 2010: 31/12/2015;
anno 2011: 31/12/2016.;
anno 2012: 31/12/2017.
Il ricorrente, a proposito della intimazione n. 279759 del 29/7/2019
(citate dall'ATO ), ha precisato che la stessa non hanno avuto alcun effetto interruttivo, non essendo stata a lui notificata, limitandosi la ATO a dichiarare la validità della notifica per compiuta giacenza.
La giurisprudenza ha però ,ormai, da lungo tempo, seguito la tesi secondo la quale qualora un atto non venga consegnato al destinatario, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio non solo del primo avviso di ricevimento della raccomandata con le relative attestazioni, ma anche dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (Cassaz.ord.10012 del 15/4/2021; Cassaz.ord.19146 del Società_1); è solo in questa procedura rafforzata di perfezionamento della notifica che è possibile ravvisare il punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario.
Nulla di tutto ciò è stato prodotto dall'ATO che ha ritenute valide notifiche mancanti della documentazione necessaria ai fini di una valida notifica.
Si precisa per completezza, che secondo la dottrina e la giurisprudenza, che sia nella notifica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale che in quella postale attuata solo dall'agente postale ,la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD, non essendo sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa.
La mancata notifica degli atti prodromici comporta l'invalidità dell'atto notificato al contribuente;
il procedimento amministrativo è , secondo dottrina amministrativa unanime, la successione di una pluralità di atti aventi diversa funzione e natura, compiuti sia da soggetti privati che da organi statali ma tutti rivolti, nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa autonomia , al conseguimento dello stesso fine ( il procedimento si articola generalmente nelle seguenti cinque fasi :iniziativa, istruttoria, dispositiva, controllo e comunicazione).
E' del tutto evidente che le suddette fasi sono tra loro connesse e , quindi, l'omissione o l'invalidità di una di esse comporta quella della fase successiva e di quella finale;
la giurisprudenza più autorevole ha seguito questa tendenza interpretativa (Cassaz. sent. n.16412/2007: Cassaz. sent.n.1532/2012;Cassaz. sent.26660 /2023).
L'omissione della notifica degli atti prodromici non può che comportare l'invalidità delle cartelle notificate al contribuente.
Il ricorrente, poi, ha chiesto, ai sensi dell'art.39 del decreto legislativo 112/1999, la condanna in solido dell'ADER al pagamento delle spese di giudizio in quanto la stessa Agenzia ha emesso la cartella che è stato un documento invasivo nella sfera patrimoniale del contribuente (il ricorrente ha citato le seguenti sentenze della Corte di Cassazione : n.8587/2024;809/2019;11157/2019).
Per quanto detto, questo Giudice considera le eccezioni della mancata notifica degli atti presupposti e della prescrizione dei tributi richiesti assorbenti delle altre ed accoglie il ricorso del contribuente menzionato in premessa ed annulla l'atto impugnato.
P.Q.M.
Questo Giudice accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna in solido l'ATOME1 e l'ADER al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro300,00 oltre accessori per legge, se dovuti, a favore del ricorrente.