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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 3849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3849 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3) dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza del 6.11.2025 riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3105/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede in Napoli, Corso Secondigliano n. 207, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Pezzali ( pec: ) e dall'avv. CodiceFiscale_1 Email_1
IR ER (C.F. pec: ) ed C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via della Conciliazione, n. 10, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati
APPELLANTE
E
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
NT CO, cf. , unitamente e disgiuntamente all'avv. Lucia C.F._4
Rambone, cf. , elettivamente domiciliato presso lo studio dei C.F._5 procuratori sito in Napoli alla Via Torino n.118, e che dichiarano di voler ricevere le
1 comunicazioni ai seguenti indirizzi fax 081-19180129 e/o PEC
- Email_3 Email_4
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso depositato innanzi a questa Corte di Appello in data 26.11.2024 la società in epigrafe impugnava la decisione n.7027 del Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data 24.10.2024 con la quale, in parziale accoglimento del ricorso avanzato da
, accertava e dichiarava il diritto dell'odierno appellato Controparte_1 all'adeguamento dei minimi tabellari di cui all'accordo del CCNL Aiop del 01.09.2010 per il periodo 01.09.2010-31.12.2012, nonché, alla luce del CN del 08.10.2020 per il periodo 01.07.2020- 31.12.2022, nonchè il diritto dello stesso alla riqualificazione e progressione economica nella qualifica D1 a far data dal 01.10.2017, D2 dal 01.10.2020 e D3 dal 01.10.2022, avendo maturato i richiesti anni di servizio effettivo nel profilo D, ai sensi dell'art.51 del CN 2010 e dell'art.48 del CCNL 2020 con condanna di essa istante al pagamento delle conseguenti differenze retributive quantificate in complessivi €. 6738,38 risultando già erogato l'importo di €.1863,06 il tutto oltre interessi e rivalutazione monetarie.
Il Tribunale accertava, altresì, il diritto del ricorrente all'accantonamento a titolo di TFR della somma di € 594,14 con condanna della società datrice all'accantonamento del TFR quantificato in € 594,14, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Assumeva l'erroneità della ricostruzione ed interpretazione offerta dal giudice di prime cure, affidandosi a plurimi motivi di doglianza;
chiedeva, quindi, riproponendo le argomentazioni svolte in prime cure, la riforma della pronuncia gravata con rigetto della domanda del lavoratore ovvero in subordine aggiornare gli importi dovuti, percependo il lavoratore ogni mese una quota di arretrati, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, l'appellato si costituiva in giudizio, chiedendo l'inammissibilità del gravame ovvero il rigetto nel merito.
All'udienza odierna, all'esito di trattazione scritta, la Corte ha riservato la causa in decisione.
Va in primo luogo rilevato che il Tribunale ha per mero errore materiale riconosciuto all'odierno appellato il livello D2 e D3 , giammai richiesto con il ricorso introduttivo limitato alla riqualificazione in D1. Tale refuso è stato riconosciuto ed ammesso dallo stesso
, sicchè sul punto la decisione va corretta. CP_1
Tanto premesso, la difesa societaria censura la statuizione del primo Giudice in relazione all'avvenuto riconoscimento del diritto in favore del lavoratore all'adeguamento dei minimi tabellari di cui al CN OP e della riqualificazione e progressione economica in D1 .
2 Segnatamente l'odierna appellante adduce, a sostegno del motivo di gravame, la non ultrattività dei contratti collettivi giunti a scadenza affermando che all'odierno appellato, che, a differenza degli altri dipendenti, non aveva sottoscritto la transazione in relazione alla decisione aziendale di aderire al CN , erano stati corrisposti tutti gli incrementi CP_2 retributivi oltre un assegno una tantum riconosciuto ai firmatari dell'accordo.
Tale doglianza non coglie nel segno.
La richiesta del ricorrente in primo grado atteneva al riconoscimento delle differenze tabellari e la riqualificazione in D1 durante la vigenza del CN OP ( con i relativi rinnovi) sicchè disquisire sulla possibilità o meno di applicare un CN oltre la scadenza appare ultroneo.
L'oggetto del contendere è l'adeguamento tabellare e la riqualificazione in D1, lo si ribadisce, maturati e avvenuti durante la vigenza del CN OP e durante il periodo in cui la società datrice ancora applicava detto contratto collettivo .
La società contesta anche gli importi da corrispondere al lavoratore, posto che lo stesso percepisce ogni mese una quota di arretrati e che dal mese di ottobre 2023, per scelta unilaterale della società, anche il corrispettivo corrispondente al livello vengono D1.
Anche tale motivo risulta generico e infondato.
Ed invero il primo Giudice ha tenuto conto degli importi già corrisposti e in particolare l'importo di euro 310,51 per sei tranches per complessivi euro 1.863,06 da gennaio a giugno 2021 ma lo ha considerato non esaustivo per non essere stati conteggiati gli adeguamenti previsti dai successivi rinnovi ( per il periodo 2010/2012 le differenze risultano pari ad euro 2.561,53).
Quanto al periodo 1.7.2020/31.12.2020, il Tribunale ha, poi, fatto propri i conteggi elaborati dalla difesa attorea, non oggetto di specifiche censure.
Tali statuizioni precise e circostanziate giammai risultano censurate dalla società appellante sicchè le stesse vanno confermate .
Appare poi evidente che in sede di esecuzione della sentenza non potrà non tenersi conto di eventuali somme versate durante la pendenza del giudizio.
Del pari infondato è poi l'eccezione di prescrizione riproposta in questa sede dalla società.
Al riguardo non può che confermarsi quanto statuito dal Tribunale. E' principio consolidato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
3 Al rigetto del gravame consegue la condanna alle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente in appello, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- previa correzione della sentenza nella parte in cui riconosce la progressione economica nella qualifica D2 e D3 che deve intendersi eliminata, rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.908,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge con distrazione .
dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, se dovuto
Così deciso in Napoli il 6.11 .2025
Il Presidente rel.
(dr. Anna Carla Catalano)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3) dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza del 6.11.2025 riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3105/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede in Napoli, Corso Secondigliano n. 207, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Pezzali ( pec: ) e dall'avv. CodiceFiscale_1 Email_1
IR ER (C.F. pec: ) ed C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via della Conciliazione, n. 10, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati
APPELLANTE
E
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
NT CO, cf. , unitamente e disgiuntamente all'avv. Lucia C.F._4
Rambone, cf. , elettivamente domiciliato presso lo studio dei C.F._5 procuratori sito in Napoli alla Via Torino n.118, e che dichiarano di voler ricevere le
1 comunicazioni ai seguenti indirizzi fax 081-19180129 e/o PEC
- Email_3 Email_4
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso depositato innanzi a questa Corte di Appello in data 26.11.2024 la società in epigrafe impugnava la decisione n.7027 del Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data 24.10.2024 con la quale, in parziale accoglimento del ricorso avanzato da
, accertava e dichiarava il diritto dell'odierno appellato Controparte_1 all'adeguamento dei minimi tabellari di cui all'accordo del CCNL Aiop del 01.09.2010 per il periodo 01.09.2010-31.12.2012, nonché, alla luce del CN del 08.10.2020 per il periodo 01.07.2020- 31.12.2022, nonchè il diritto dello stesso alla riqualificazione e progressione economica nella qualifica D1 a far data dal 01.10.2017, D2 dal 01.10.2020 e D3 dal 01.10.2022, avendo maturato i richiesti anni di servizio effettivo nel profilo D, ai sensi dell'art.51 del CN 2010 e dell'art.48 del CCNL 2020 con condanna di essa istante al pagamento delle conseguenti differenze retributive quantificate in complessivi €. 6738,38 risultando già erogato l'importo di €.1863,06 il tutto oltre interessi e rivalutazione monetarie.
Il Tribunale accertava, altresì, il diritto del ricorrente all'accantonamento a titolo di TFR della somma di € 594,14 con condanna della società datrice all'accantonamento del TFR quantificato in € 594,14, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Assumeva l'erroneità della ricostruzione ed interpretazione offerta dal giudice di prime cure, affidandosi a plurimi motivi di doglianza;
chiedeva, quindi, riproponendo le argomentazioni svolte in prime cure, la riforma della pronuncia gravata con rigetto della domanda del lavoratore ovvero in subordine aggiornare gli importi dovuti, percependo il lavoratore ogni mese una quota di arretrati, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, l'appellato si costituiva in giudizio, chiedendo l'inammissibilità del gravame ovvero il rigetto nel merito.
All'udienza odierna, all'esito di trattazione scritta, la Corte ha riservato la causa in decisione.
Va in primo luogo rilevato che il Tribunale ha per mero errore materiale riconosciuto all'odierno appellato il livello D2 e D3 , giammai richiesto con il ricorso introduttivo limitato alla riqualificazione in D1. Tale refuso è stato riconosciuto ed ammesso dallo stesso
, sicchè sul punto la decisione va corretta. CP_1
Tanto premesso, la difesa societaria censura la statuizione del primo Giudice in relazione all'avvenuto riconoscimento del diritto in favore del lavoratore all'adeguamento dei minimi tabellari di cui al CN OP e della riqualificazione e progressione economica in D1 .
2 Segnatamente l'odierna appellante adduce, a sostegno del motivo di gravame, la non ultrattività dei contratti collettivi giunti a scadenza affermando che all'odierno appellato, che, a differenza degli altri dipendenti, non aveva sottoscritto la transazione in relazione alla decisione aziendale di aderire al CN , erano stati corrisposti tutti gli incrementi CP_2 retributivi oltre un assegno una tantum riconosciuto ai firmatari dell'accordo.
Tale doglianza non coglie nel segno.
La richiesta del ricorrente in primo grado atteneva al riconoscimento delle differenze tabellari e la riqualificazione in D1 durante la vigenza del CN OP ( con i relativi rinnovi) sicchè disquisire sulla possibilità o meno di applicare un CN oltre la scadenza appare ultroneo.
L'oggetto del contendere è l'adeguamento tabellare e la riqualificazione in D1, lo si ribadisce, maturati e avvenuti durante la vigenza del CN OP e durante il periodo in cui la società datrice ancora applicava detto contratto collettivo .
La società contesta anche gli importi da corrispondere al lavoratore, posto che lo stesso percepisce ogni mese una quota di arretrati e che dal mese di ottobre 2023, per scelta unilaterale della società, anche il corrispettivo corrispondente al livello vengono D1.
Anche tale motivo risulta generico e infondato.
Ed invero il primo Giudice ha tenuto conto degli importi già corrisposti e in particolare l'importo di euro 310,51 per sei tranches per complessivi euro 1.863,06 da gennaio a giugno 2021 ma lo ha considerato non esaustivo per non essere stati conteggiati gli adeguamenti previsti dai successivi rinnovi ( per il periodo 2010/2012 le differenze risultano pari ad euro 2.561,53).
Quanto al periodo 1.7.2020/31.12.2020, il Tribunale ha, poi, fatto propri i conteggi elaborati dalla difesa attorea, non oggetto di specifiche censure.
Tali statuizioni precise e circostanziate giammai risultano censurate dalla società appellante sicchè le stesse vanno confermate .
Appare poi evidente che in sede di esecuzione della sentenza non potrà non tenersi conto di eventuali somme versate durante la pendenza del giudizio.
Del pari infondato è poi l'eccezione di prescrizione riproposta in questa sede dalla società.
Al riguardo non può che confermarsi quanto statuito dal Tribunale. E' principio consolidato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
3 Al rigetto del gravame consegue la condanna alle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente in appello, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- previa correzione della sentenza nella parte in cui riconosce la progressione economica nella qualifica D2 e D3 che deve intendersi eliminata, rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.908,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge con distrazione .
dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, se dovuto
Così deciso in Napoli il 6.11 .2025
Il Presidente rel.
(dr. Anna Carla Catalano)
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