Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 02/02/2026, n. 955
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Notifica delle cartelle prodromiche

    La Corte ritiene che la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate in appello sia utilizzabile, anche se tardiva in primo grado, in base ai principi giurisprudenziali consolidati. La Corte accerta la regolare notifica delle cartelle prodromiche.

  • Rigettato
    Prescrizione imposte

    La Corte accerta che le imposte non sono prescritte, considerando i termini decennali e le sospensioni dovute all'emergenza COVID-19. La Corte ritiene tempestiva la notifica dell'intimazione per la maggior parte delle cartelle.

  • Accolto
    Prescrizione sanzioni e interessi

    La Corte accerta la prescrizione delle somme richieste per sanzioni e relativi interessi, nonché degli interessi sulle imposte maturati fino a determinate date, per le cartelle di pagamento n. 293 2006 0038509365, 293 2008 0060185611, 293 2009 0024701137, 293 2010 0023826415 e 293 2013 00177580009, in quanto non vi sono stati atti interruttivi della prescrizione nei termini previsti.

  • Rigettato
    Mancanza indicazione tasso interesse e calcolo

    La Corte ritiene che l'intimazione di pagamento non sia un atto impositivo sostanziale e che il contribuente, conoscendo i criteri ex lege, possa determinare gli interessi. Il tasso di interesse di mora è determinato annualmente con decreto ministeriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 02/02/2026, n. 955
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 955
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo