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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 02/02/2026, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 955/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore FAILLA CARMELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5322/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1812/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 15 e pubblicata il 07/03/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229019758546 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229019758546 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229019758546 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229019758546 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229019758546 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229019758546 IRAP 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 1812/15/24, depositata il 7.3.2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania ha annullato l'intimazione di pagamento Resistente_1n. 293 2022 90197858546/000 che aveva impugnato limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 29320060038509365, 29320080060185611, 29320090024701137, 29320100023826415, 293201300177580009 e 2932014013101116, tutte emesse a seguito di controllo automatizzato dei Modelli 770 e dei Modelli Unici presentati dal predetto contribuente per gli anni d'imposta, rispettivamente, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009 e 2010. Con la stessa sentenza, le spese venivano compensate tra le parti
Resistente_1Si è costituito in giudizio, controdeducendo, .
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 23.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo giudice ha annullato l'intimazione impugnata ritenendo che non fosse stata fornita prova Res._1della notificazione delle cartelle prodromiche che il assumeva non essergli state mai recapitate e neppure dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, al riguardo omettendo di vagliare la documentazione pur prodotta dall'Agenzia delle Entrate in quanto quest'ultima si era costituita tardivamente.
Tale tardiva costituzione non preclude, però, di utilizzare detta documentazione nella presente fase di gravame, avendo la Suprema Corte affermato, nell'arresto della sezione tributaria n. 22759 del 12.8.2021, in un caso in cui si censurava la sentenza d'appello per avere omesso di rilevare la tardività della produzione documentale effettuata dall'agente della riscossione, in quanto avvenuta meno di venti giorni prima dell'udienza di trattazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e non reiterata in appello in ragione della contumacia dell'agente della riscossione: “[..] questa Corte ha stabilito che <<in tema di contenzioso tributario, il giudice d'appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purché acquisiti al fascicolo processuale quanto tempestivamente e ritualmente sede gravame entro termine perentorio cui d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma i, venti giorni liberi prima dell'udienza, applicabile secondo grado stante richiamo, operato dall'art. 61 del citato decreto, alle norme relative giudizio>> (Cass. Civ. n. 24906/2018). Pertanto, se la documentazione è stata acquisita, ancorché tardivamente, al fascicolo di primo grado, questa, (una volta trasmesso il fascicolo alla Commissione Tributaria Regionale), può essere posto a fondamento della decisione assunta in sede di gravame. Infatti, una volta ammessa l'utilizzabilità in appello dei documenti depositati in primo grado oltre il termine ex art. 32, comma primo, d.lgs. n. 546/1992, non avrebbe senso escludere che la Commissione Tributaria Regionale possa decidere sulla scorta di essi, solo perché la parte è rimasta contumace in sede di gravame. Va, anche, ribadito che, nel processo tributario, che in tal senso si distingue dal processo civile ordinario di cognizione, i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo di ufficio, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sino alla sentenza passata in giudicato e, quindi, le parti non hanno facoltà, come nel giudizio civile, di ritirare i rispettivi fascicoli di parte in sede di precisazione delle conclusioni, ai sensi degli artt. 168 e 169 cod. proc. civ. Poiché, dunque, nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti, in modo definitivo, nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e "ritualmente" nel giudizio di impugnazione (Cass. n. 5429/2018). Pertanto, la documentazione depositata tardivamente dall'Agenzia nel giudizio di primo grado, proprio in ragione di quanto previsto dall'ad 25 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve ormai considerarsi entrata automaticamente nel procedimento di appello e ben poteva essere utilizzata dai giudici di appello ai fini della decisione”. Principi di diritto, quelli appena riportati, ai quali si è recentemente attenuta la Suprema Corte con l'arresto della sezione
“Nel processo tributario, i documenti irritualmente tributaria n. 9635 del 10.4.2024, per il quale: prodotti in primo grado possono essere acquisiti nel grado di appello ed esaminati per la decisione se la parte si costituisce tempestivamente e provvede al rinnovo del deposito degli stessi secondo le formalità di legge, [..]”, proprio come l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a fare all'atto di costituirsi nel presente giudizio di gravame.
Ebbene, alla luce della predetta documentazione - pienamente utilizzabile ai fini del decidere ancorché prodotta in copia senza attestazione di conformità all'originale, posto che il comma 5 bis dell'art. 25 bis d.lgs n. 546/1992 richiamato da parte appellata trova applicazione soltanto per i processi introdotti, in primo grado, dopo il 5.9.2024, mentre il primo grado dell'odierno Res._1contenzioso è antecedente alla predetta data ed atteso, altresì, che il non ha addotto alcun elemento che possa indurre a fare ritenere che le copie prodotte non corrispondano agli originali analogici a disposizione dell'agente della riscossione - emerge che tutte le cartelle di pagamento prodromiche sono state regolarmente notificate: la n. 293 2006 0038509365 in data 19.10.2006, la n. 293 2008 0060185611 in data 13.6.2008, la n. 293 2009 0024701137 in data 26.3.2009, la n. 293 2010 0023826415 in data 27.4.2010, tutte Res._1quante mediante consegna al portiere dello stabile di residenza del ed inoltro a quest'ultimo della raccomandata informativa;
la n. 293 2013 00177580009 in data 19.9.2013 e la n. 293 2014 013101116 in data 28.10.2014, entrambe nelle forme dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito del plico nella casa comunale, Res._1affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione del ed inoltro a quest'ultimo della raccomandata informativa.
Res._1E' evidente che, risultando dette cartelle regolarmente notificate, il avrebbe potuto lamentarsi della mancata ricezione degli atti prodromici alle stesse – al più, invero, la mera comunicazione di irregolarità, risultando tutte le cartelle emesse all'esito di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente – provvedendo ad impugnarle, come non risulta avere fatto.
Tanto stabilito, occorre verificare se prima della notificazione dell'intimazione impugnata fosse già decorso il termine di prescrizione delle somme portate dalle sei cartelle presupposte, vuoi a titolo di imposte, vuoi per sanzioni ed interessi, al riguardo evidenziando che, a fronte della prescrizione Res._1quinquennale eccepita dal con riferimento a tutte le tipologie di voci richiestegli in pagamento, di durata quinquennale deve ritenersi soltanto la prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Nella specie, infatti, le imposte chieste in pagamento sono di natura erariale ed la riguardo la giurisprudenza di legittimità ha di recente ribadito che: “Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi” (in tal senso, cass. civ., sezione V, ordinanza n. 33213 del 2911.2023).
Per quanto attiene agli interessi, invece, ritiene questa Corte di doversi uniformare al principio di diritto offerto dalla Suprema Corte con sentenza della sezione tributaria n. 2095 del 24.1.2023, per il quale “Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale”.
Principio, di diritto, quello appena riportato, che è stato recentemente ribadito con l'ordinanza della quinta sezione civile n. 23052 dell'11.8.2025, con la quale, peraltro, sullo specifico tema della
“In ordine alle sanzioni l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. prescrizione delle sanzioni, è stato affermato: 472 del 1997 stabilisce che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni». La norma prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di cinque anni. Diversamente, l'art. 24 del d.lgs. n. 472 del 1997 non introduce una espressa norma disciplinante la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (pertanto, in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. Come osservato dalla su richiamata sentenza n. 13781/2023 “la giurisprudenza di questa Corte distingue tra: i) il diritto alla riscossione delle sanzioni derivante da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, per il quale si applica l'art. 2953 cod. civ. e, conseguentemente, la prescrizione decennale (Cass. S.U. n. 25790 del 10/12/2009; Cass. n. 8105 del 22/03/2019; Cass. n. 5577 del 26/02/2019; Cass. n. 11941 del 13/07/2012); ii) il diritto alla riscossione delle sanzioni in caso di assenza di provvedimento giurisdizionale irrevocabile, in cui trova applicazione la disposizione speciale dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, conseguentemente, la prescrizione è quinquennale (Cass. n. 7486 del 08/03/2022; Cass. n. 12740 del 26/06/2020; Cass. n. 28576 del 29/11/2017). Tali principi sono stati affermati anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) (…) Questa Corte ha, altresì, ritenuto la disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)» (Cass. S.U. n. 25790 del 10/12/2009; conf. Cass. n. 16730 del 09/08/2016)”. Del resto “la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.”
Nella specie, pertanto, considerato che le sanzioni non nascono da provvedimento giurisdizionale quanto, piuttosto, dall'atto impositivo costituito dalla cartella emessa all'esito di controllo automatizzato, il termine di prescrizione è quinquennale.
Chiarito quanto sopra, deve evidenziarsi, con riferimento alla cartella di pagamento n. 293 2006 0038509365 del complessivo importo di 5.240,40 €, emergendo dalle difese dell'Agenzia delle Res._1Entrate, che il ha presentato istanza di rateizzazione del predetto importo, che tale istanza è Res._1stata accolta giusta provvedimento dell'agente della riscossione del 17.3.2009 e che il ha ottemperato ai pagamenti rateali a partire dal 2009 fino al 29.4.2011 e, sebbene la circostanza Res._1non risulti dimostrata dalla produzione di documentazione riferibile al che attestasse la richiesta di rateizzazione ed i pagamenti via via effettuati e piuttosto emergesse dalle mere risultanze della interrogazione del sistema “P.A.R.C.O. - Interrogazioni ed analisi degli esiti contabili” in uso all'Agenzia delle Entrate, deve convenirsi sul fatto che la stessa non è stata comunque negata da parte appellata, la quale, con riferimento ad essa si è limitata a lamentare il deficit probatorio della medesima, al riguardo deducendo: “Si rappresenta altresì che, Agenzia delle Entrate, al fine di indurre in errore codesta Ecc.ma Corte di Giustizia adita e di smentire la credibilità del sig. Res._1, ha altresì eccepito - con mere asserzioni labiali totalmente sfornite di prova
- che le cartelle di pagamento n. 29320060038509365000, n. 29320080060185611000 e n. 29320090024701137000 sono state oggetto di istanza di rateazione con versamento dei ratei dall'anno 2009 all'anno 2011, senza però dimostrare né la richiesta di rateazione, né l'effettivo pagamento. Ne deriva che in mancanza di prova documentale le suddette asserzioni labiali sono da ritenere tamquam non esset”.
Res._1E' evidente, pertanto, che, avendo il , con detta istanza e con i pagamenti rateali man mano effettuati, riconosciuto la propria posizione debitoria, il termine di prescrizione della pretesa fatta valere con la cartella di pagamento n. 293 2006 0038509365 ha ricominciato a decorrere dal 30.4.2011, il giorno dopo l'ultimo dei pagamenti rateali effettuati. Ebbene, con riferimento a tale cartella, in data 11.8.2017 - quindi prima che da tale data trascorressero i dieci anni per quanto attiene alle somme pretese a titolo di imposta ma non altrettanto i cinque anni per quanto attiene alle somme richieste per sanzioni ed interessi, anche a voler tenere conto dei cinque mesi e quindici giorni di sospensione ex decreto legge n. 16/2014 (dall'1.1.2014 al 15.6.2014, nello Res._1specifico) - è stata regolarmente notificata al , nelle forme dell'art. 140 c.p.c., l'intimazione di pagamento n. 293 2015 901386388.
Consegue, a quanto esposto, che risultano irrimediabilmente prescritte le somme richieste per sanzioni con i relativi interessi nonché gli interessi maturati sulle somme richieste per imposte Res._1fino al 10.8.2017, a nulla rilevando che il non abbia provveduto ad impugnare, per sollevare l'eccezione di prescrizione, l'intimazione anzidetta e detta eccezione abbia sollevato impugnando soltanto l'intimazione per cui è processo, avendo al riguardo sostenuto, la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, nell'arresto della sezione tributaria n. 16743 del 17.6.2024, relativo ad un caso del tutto analogo a quello di specie: “2.1. La CTR sostiene che i crediti recati dalle cartelle di pagamento, tutte notificate tra il 06/10/2000 e il 20/09/2005, non sarebbero prescritti. In particolare: i) non potrebbe farsi valere la prescrizione eventualmente maturata in data antecedente alla notificazione delle cartelle di pagamento, atteso che la stessa avrebbe dovuto essere eccepita in sede di impugnazione delle menzionate cartelle;
ii) non potrebbe farsi valere la prescrizione successivamente maturata perché non sarebbe stato impugnato l'avviso di intimazione notificato il 04/02/2016; iii) non sarebbe maturata la prescrizione ordinaria decennale tra la data di notificazione di quest'ultima intimazione e quella di notificazione dell'atto impugnato nel presente giudizio (22/01/2018).
2.2. Orbene, mentre l'affermazione sub i) è sicuramente corretta, in quanto il contribuente avrebbe dovuto fare valere l'eventuale prescrizione del credito maturata antecedentemente alla notificazione delle cartelle di pagamento in sede di impugnazione di dette cartelle, allo stesso regolarmente notificate, non altrettanto può dirsi con riferimento alle statuizioni sub ii).
2.3. Invero, indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata - peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) - dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione.
2.3.1. L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
2.3.2. Ne consegue che EL non aveva l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione, come ritenuto erroneamente dalla CTR;
l'eccezione di prescrizione, pertanto, è stata correttamente proposta in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione e il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se detta prescrizione si era effettivamente maturata”.
Res._1Prima che dal 12.8.2017 ritrascorressero dieci anni è stata notificata al , nello specifico in data 12.10.2023, l'intimazione di pagamento per cui è processo, sicché le somme pretese per imposte non sono affatto prescritte ed altrettanto deve dirsi per gli interessi su queste ultime maturati a far data dal 12.8.2017, giacché ai cinque anni in astratto trascorsi alla data del 12.8.2022 (vale a dire, cinque anni a partire dal 12.8.2017) deve aggiungersi il periodo di sospensione dell'attività riscossiva disposto in tempo di covid, potendo nella specie trovare applicazione la sospensione di cui all'art. 68 del decreto legge n. 18/2020, il così detto decreto Cura Italia, protrattasi dall'8.3.2020 al 31.8.2021, in quanto, contrariamente all'assunto di parte appellata, non può ritenersi che tale norma sia applicabile soltanto in relazione alle entrate tributarie affidate all'agente della riscossione durante il periodo anzidetto, mentre nella specie l'affidamento risaliva agli anni antecedenti al periodo dell'emergenza covid.
“Con riferimento alle entrate Recita l'art. 68 del decreto Cura Italia, infatti, al primo comma: tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Ebbene, l'art. 12 da ultimo richiamato, intitolato “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”, recita, al primo comma: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. [..]” nonché, al terzo comma: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
E' evidente, quindi, come il dettato normativo non autorizzi affatto a limitare la sospensione introdotta dall'art. 68 soltanto alle entrate tributarie affidate all'agente della riscossione nel periodo della sospensione medesima e, conseguentemente, come nella specie debba tenersi conto, al fine di verificare l'eventuale prescrizione della pretesa impositiva, innanzi tutto della sospensione del termine di prescrizione protrattasi per 1 anno, 5 mesi e 23 giorni e tanto basta per ritenere tempestivamente notificata, tenuto conto del termine di prescrizione quinquennale degli interessi Res._1sulle imposte, l'intimazione recapitata al il 12.10.2023, con la conseguenza che gli interessi sulle imposte maturati dal 12.8.2017 non sono affatto prescritti.
Anche per i crediti erariali portati dalle cartelle n. 293 2008 0060185611 e n. 293 2009 Res._10024701137 il ha effettuato pagamenti, in ottemperanza della rateizzazione accordatagli su istanza dallo stesso presentata nel 2009, fino al 29.4.2011 e, prima che da tale data decorresse il Res._1termine di prescrizione decennale proprio delle imposte erariali, è stata notificata al , l'intimazione per cui è causa, tempestiva in quanto deve tenersi conto anche della proroga “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” di cui all'art. 12 d.lgs n. 159/2015, quindi fino al 31.12.2023, posto che la sospensione ha avuto termine alla data del 31.8.2021. L'Agenzia delle Entrate non ha però dimostrato - ed invero neppure dedotto - di avere Res._1recapitato al un qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione nei cinque anni a partire dal 30.4.2011, vale a dire dal momento in cui la prescrizione è cominciata a decorrere nuovamente, con la conseguenza che devono ritenersi irrimediabilmente prescritte le somme chieste, con riferimento alle cartelle anzidette, per sanzioni con i relativi interessi nonché gli interessi sulle imposte maturati fino al 12.10.2018, vale a dire fino a cinque anni prima dell'atto interruttivo del corso della prescrizione rappresentato dalla intimazione per cui è giudizio, Res._1notificata al il 12.10.2023.
Per quanto attiene ai crediti portati dalle cartelle n. 293 2010 0023826415 notificata in data 27.4.2010, la n. 293 2013 00177580009 notificata in data 19.9.2013 e la n. 293 2014 013101116 notificata in data 28.10.2014, nei dieci anni dalla relativa notificazione è intervenuta, quale atto interruttivo della prescrizione, tenendo conto delle sospensioni e proroghe dell'attività riscossiva Res._1intervenute in tempo di covid, l'intimazione per cui è causa, notificata al il 12.10.2023, sicché le somme pretese con le cartelle anzidette per imposte non risultano affatto prescritte. Del pari non risultano prescritte quelle chieste per sanzioni ed interessi, questi sia sulle sanzioni che sulle imposte, con la cartella n. 293 2014 013101116, giacché ai cinque anni dalla notificazione in data 28.10.2014 di quest'ultima cartella, in ipotesi trascorsi alla data del 28.10.2019, devono aggiungersi, ai fini del corretto calcolo del termine di prescrizione, le sospensioni e proroghe disposte nel periodo emergenziale da covid 19 delle quali si è in precedenza tenuto conto. Sono prescritte, invece, non risultando essere intervenuto alcun atto interruttivo del corso della prescrizione nei cinque anni dalla notificazione delle cartelle n. 293 2010 0023826415 e n. 293 2013 00177580009, le somme pretese per sanzioni con i relativi interessi nonché gli interessi sulle imposte maturati fino al 12.10.2018, vale a dire fino a cinque anni prima della notificazione, in data 12.10.2023, della intimazione per cui è causa.
In ultimo, per quanto attiene al deficit motivazionale dell'intimazione impugnata lamentato dal Res._1 con riferimento alla mancata indicazione del tasso di interesse applicato e di omesso sviluppo del calcolo degli interessi, ritiene questa Corte di doversi uniformare al principio di diritto offerto dalla giurisprudenza di legittimità con l'ordinanza della quinta sezione civile n. 6288 del 9.3.2025, a tenore del quale: “L'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo”. E si consideri, poi, che con riferimento agli interessi di mora – quelli cui pare riferirsi la doglianza Res._1 “Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, del – l'art. 30 dPR n. 602/1973 recita: comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". E' evidente, pertanto, come il tasso annuo degli interessi sia agevolmente conoscibile, perché determinato con provvedimento generale, e come i limiti temporali di riferimento necessari per il calcolo, vale a dire il dies a quo e quello ad quem, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuabili.
Venendo alla regolamentazione delle spese, posto che all'accoglimento del gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate non ha fatto seguito una piena conferma della pretesa impositiva, essendosi piuttosto provveduto al parziale annullamento della intimazione in origine impugnata Res._1dal , ricorrono le ragioni per compensare, tra le parti, anche le spese della presente fase di gravame, rimanendo quindi valida la statuizione del giudice di prime cure per quanto attiene alla compensazione delle spese del primo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione 17^ staccata di Catania, in accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
annulla l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90197858546/000 limitatamente alle somme richieste con le cartelle di pagamento nn. 293 2006 0038509365, 293 2008 0060185611, 293 2009 0024701137, 293 2010 0023826415 e 293 2013 00177580009 per sanzioni e relativi interessi nonché per quelle chieste a titolo di interessi sulle imposte maturati fino all'11.8.2017 per quanto attiene alla cartella di pagamento n. 293 2006 0038509365 e per quelle chieste a titolo di interessi sulle imposte maturati fino alla data del 12.10.2018 per quanto attiene alle cartelle di pagamento nn. 293 2008 0060185611, 293 2009 0024701137, 293 2010 0023826415 e 293 2013 00177580009;
compensa, tra le parti, le spese della presente fase di gravame.
Catania, 23.1.2026
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI
Il Presidente Giovambattista SCHININA'
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore FAILLA CARMELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5322/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1812/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 15 e pubblicata il 07/03/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229019758546 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229019758546 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229019758546 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229019758546 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229019758546 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229019758546 IRAP 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 1812/15/24, depositata il 7.3.2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania ha annullato l'intimazione di pagamento Resistente_1n. 293 2022 90197858546/000 che aveva impugnato limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 29320060038509365, 29320080060185611, 29320090024701137, 29320100023826415, 293201300177580009 e 2932014013101116, tutte emesse a seguito di controllo automatizzato dei Modelli 770 e dei Modelli Unici presentati dal predetto contribuente per gli anni d'imposta, rispettivamente, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009 e 2010. Con la stessa sentenza, le spese venivano compensate tra le parti
Resistente_1Si è costituito in giudizio, controdeducendo, .
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 23.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo giudice ha annullato l'intimazione impugnata ritenendo che non fosse stata fornita prova Res._1della notificazione delle cartelle prodromiche che il assumeva non essergli state mai recapitate e neppure dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, al riguardo omettendo di vagliare la documentazione pur prodotta dall'Agenzia delle Entrate in quanto quest'ultima si era costituita tardivamente.
Tale tardiva costituzione non preclude, però, di utilizzare detta documentazione nella presente fase di gravame, avendo la Suprema Corte affermato, nell'arresto della sezione tributaria n. 22759 del 12.8.2021, in un caso in cui si censurava la sentenza d'appello per avere omesso di rilevare la tardività della produzione documentale effettuata dall'agente della riscossione, in quanto avvenuta meno di venti giorni prima dell'udienza di trattazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e non reiterata in appello in ragione della contumacia dell'agente della riscossione: “[..] questa Corte ha stabilito che <<in tema di contenzioso tributario, il giudice d'appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purché acquisiti al fascicolo processuale quanto tempestivamente e ritualmente sede gravame entro termine perentorio cui d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma i, venti giorni liberi prima dell'udienza, applicabile secondo grado stante richiamo, operato dall'art. 61 del citato decreto, alle norme relative giudizio>> (Cass. Civ. n. 24906/2018). Pertanto, se la documentazione è stata acquisita, ancorché tardivamente, al fascicolo di primo grado, questa, (una volta trasmesso il fascicolo alla Commissione Tributaria Regionale), può essere posto a fondamento della decisione assunta in sede di gravame. Infatti, una volta ammessa l'utilizzabilità in appello dei documenti depositati in primo grado oltre il termine ex art. 32, comma primo, d.lgs. n. 546/1992, non avrebbe senso escludere che la Commissione Tributaria Regionale possa decidere sulla scorta di essi, solo perché la parte è rimasta contumace in sede di gravame. Va, anche, ribadito che, nel processo tributario, che in tal senso si distingue dal processo civile ordinario di cognizione, i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo di ufficio, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sino alla sentenza passata in giudicato e, quindi, le parti non hanno facoltà, come nel giudizio civile, di ritirare i rispettivi fascicoli di parte in sede di precisazione delle conclusioni, ai sensi degli artt. 168 e 169 cod. proc. civ. Poiché, dunque, nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti, in modo definitivo, nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e "ritualmente" nel giudizio di impugnazione (Cass. n. 5429/2018). Pertanto, la documentazione depositata tardivamente dall'Agenzia nel giudizio di primo grado, proprio in ragione di quanto previsto dall'ad 25 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve ormai considerarsi entrata automaticamente nel procedimento di appello e ben poteva essere utilizzata dai giudici di appello ai fini della decisione”. Principi di diritto, quelli appena riportati, ai quali si è recentemente attenuta la Suprema Corte con l'arresto della sezione
“Nel processo tributario, i documenti irritualmente tributaria n. 9635 del 10.4.2024, per il quale: prodotti in primo grado possono essere acquisiti nel grado di appello ed esaminati per la decisione se la parte si costituisce tempestivamente e provvede al rinnovo del deposito degli stessi secondo le formalità di legge, [..]”, proprio come l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a fare all'atto di costituirsi nel presente giudizio di gravame.
Ebbene, alla luce della predetta documentazione - pienamente utilizzabile ai fini del decidere ancorché prodotta in copia senza attestazione di conformità all'originale, posto che il comma 5 bis dell'art. 25 bis d.lgs n. 546/1992 richiamato da parte appellata trova applicazione soltanto per i processi introdotti, in primo grado, dopo il 5.9.2024, mentre il primo grado dell'odierno Res._1contenzioso è antecedente alla predetta data ed atteso, altresì, che il non ha addotto alcun elemento che possa indurre a fare ritenere che le copie prodotte non corrispondano agli originali analogici a disposizione dell'agente della riscossione - emerge che tutte le cartelle di pagamento prodromiche sono state regolarmente notificate: la n. 293 2006 0038509365 in data 19.10.2006, la n. 293 2008 0060185611 in data 13.6.2008, la n. 293 2009 0024701137 in data 26.3.2009, la n. 293 2010 0023826415 in data 27.4.2010, tutte Res._1quante mediante consegna al portiere dello stabile di residenza del ed inoltro a quest'ultimo della raccomandata informativa;
la n. 293 2013 00177580009 in data 19.9.2013 e la n. 293 2014 013101116 in data 28.10.2014, entrambe nelle forme dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito del plico nella casa comunale, Res._1affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione del ed inoltro a quest'ultimo della raccomandata informativa.
Res._1E' evidente che, risultando dette cartelle regolarmente notificate, il avrebbe potuto lamentarsi della mancata ricezione degli atti prodromici alle stesse – al più, invero, la mera comunicazione di irregolarità, risultando tutte le cartelle emesse all'esito di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente – provvedendo ad impugnarle, come non risulta avere fatto.
Tanto stabilito, occorre verificare se prima della notificazione dell'intimazione impugnata fosse già decorso il termine di prescrizione delle somme portate dalle sei cartelle presupposte, vuoi a titolo di imposte, vuoi per sanzioni ed interessi, al riguardo evidenziando che, a fronte della prescrizione Res._1quinquennale eccepita dal con riferimento a tutte le tipologie di voci richiestegli in pagamento, di durata quinquennale deve ritenersi soltanto la prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Nella specie, infatti, le imposte chieste in pagamento sono di natura erariale ed la riguardo la giurisprudenza di legittimità ha di recente ribadito che: “Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi” (in tal senso, cass. civ., sezione V, ordinanza n. 33213 del 2911.2023).
Per quanto attiene agli interessi, invece, ritiene questa Corte di doversi uniformare al principio di diritto offerto dalla Suprema Corte con sentenza della sezione tributaria n. 2095 del 24.1.2023, per il quale “Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale”.
Principio, di diritto, quello appena riportato, che è stato recentemente ribadito con l'ordinanza della quinta sezione civile n. 23052 dell'11.8.2025, con la quale, peraltro, sullo specifico tema della
“In ordine alle sanzioni l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. prescrizione delle sanzioni, è stato affermato: 472 del 1997 stabilisce che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni». La norma prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di cinque anni. Diversamente, l'art. 24 del d.lgs. n. 472 del 1997 non introduce una espressa norma disciplinante la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (pertanto, in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. Come osservato dalla su richiamata sentenza n. 13781/2023 “la giurisprudenza di questa Corte distingue tra: i) il diritto alla riscossione delle sanzioni derivante da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, per il quale si applica l'art. 2953 cod. civ. e, conseguentemente, la prescrizione decennale (Cass. S.U. n. 25790 del 10/12/2009; Cass. n. 8105 del 22/03/2019; Cass. n. 5577 del 26/02/2019; Cass. n. 11941 del 13/07/2012); ii) il diritto alla riscossione delle sanzioni in caso di assenza di provvedimento giurisdizionale irrevocabile, in cui trova applicazione la disposizione speciale dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, conseguentemente, la prescrizione è quinquennale (Cass. n. 7486 del 08/03/2022; Cass. n. 12740 del 26/06/2020; Cass. n. 28576 del 29/11/2017). Tali principi sono stati affermati anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) (…) Questa Corte ha, altresì, ritenuto la disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)» (Cass. S.U. n. 25790 del 10/12/2009; conf. Cass. n. 16730 del 09/08/2016)”. Del resto “la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.”
Nella specie, pertanto, considerato che le sanzioni non nascono da provvedimento giurisdizionale quanto, piuttosto, dall'atto impositivo costituito dalla cartella emessa all'esito di controllo automatizzato, il termine di prescrizione è quinquennale.
Chiarito quanto sopra, deve evidenziarsi, con riferimento alla cartella di pagamento n. 293 2006 0038509365 del complessivo importo di 5.240,40 €, emergendo dalle difese dell'Agenzia delle Res._1Entrate, che il ha presentato istanza di rateizzazione del predetto importo, che tale istanza è Res._1stata accolta giusta provvedimento dell'agente della riscossione del 17.3.2009 e che il ha ottemperato ai pagamenti rateali a partire dal 2009 fino al 29.4.2011 e, sebbene la circostanza Res._1non risulti dimostrata dalla produzione di documentazione riferibile al che attestasse la richiesta di rateizzazione ed i pagamenti via via effettuati e piuttosto emergesse dalle mere risultanze della interrogazione del sistema “P.A.R.C.O. - Interrogazioni ed analisi degli esiti contabili” in uso all'Agenzia delle Entrate, deve convenirsi sul fatto che la stessa non è stata comunque negata da parte appellata, la quale, con riferimento ad essa si è limitata a lamentare il deficit probatorio della medesima, al riguardo deducendo: “Si rappresenta altresì che, Agenzia delle Entrate, al fine di indurre in errore codesta Ecc.ma Corte di Giustizia adita e di smentire la credibilità del sig. Res._1, ha altresì eccepito - con mere asserzioni labiali totalmente sfornite di prova
- che le cartelle di pagamento n. 29320060038509365000, n. 29320080060185611000 e n. 29320090024701137000 sono state oggetto di istanza di rateazione con versamento dei ratei dall'anno 2009 all'anno 2011, senza però dimostrare né la richiesta di rateazione, né l'effettivo pagamento. Ne deriva che in mancanza di prova documentale le suddette asserzioni labiali sono da ritenere tamquam non esset”.
Res._1E' evidente, pertanto, che, avendo il , con detta istanza e con i pagamenti rateali man mano effettuati, riconosciuto la propria posizione debitoria, il termine di prescrizione della pretesa fatta valere con la cartella di pagamento n. 293 2006 0038509365 ha ricominciato a decorrere dal 30.4.2011, il giorno dopo l'ultimo dei pagamenti rateali effettuati. Ebbene, con riferimento a tale cartella, in data 11.8.2017 - quindi prima che da tale data trascorressero i dieci anni per quanto attiene alle somme pretese a titolo di imposta ma non altrettanto i cinque anni per quanto attiene alle somme richieste per sanzioni ed interessi, anche a voler tenere conto dei cinque mesi e quindici giorni di sospensione ex decreto legge n. 16/2014 (dall'1.1.2014 al 15.6.2014, nello Res._1specifico) - è stata regolarmente notificata al , nelle forme dell'art. 140 c.p.c., l'intimazione di pagamento n. 293 2015 901386388.
Consegue, a quanto esposto, che risultano irrimediabilmente prescritte le somme richieste per sanzioni con i relativi interessi nonché gli interessi maturati sulle somme richieste per imposte Res._1fino al 10.8.2017, a nulla rilevando che il non abbia provveduto ad impugnare, per sollevare l'eccezione di prescrizione, l'intimazione anzidetta e detta eccezione abbia sollevato impugnando soltanto l'intimazione per cui è processo, avendo al riguardo sostenuto, la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, nell'arresto della sezione tributaria n. 16743 del 17.6.2024, relativo ad un caso del tutto analogo a quello di specie: “2.1. La CTR sostiene che i crediti recati dalle cartelle di pagamento, tutte notificate tra il 06/10/2000 e il 20/09/2005, non sarebbero prescritti. In particolare: i) non potrebbe farsi valere la prescrizione eventualmente maturata in data antecedente alla notificazione delle cartelle di pagamento, atteso che la stessa avrebbe dovuto essere eccepita in sede di impugnazione delle menzionate cartelle;
ii) non potrebbe farsi valere la prescrizione successivamente maturata perché non sarebbe stato impugnato l'avviso di intimazione notificato il 04/02/2016; iii) non sarebbe maturata la prescrizione ordinaria decennale tra la data di notificazione di quest'ultima intimazione e quella di notificazione dell'atto impugnato nel presente giudizio (22/01/2018).
2.2. Orbene, mentre l'affermazione sub i) è sicuramente corretta, in quanto il contribuente avrebbe dovuto fare valere l'eventuale prescrizione del credito maturata antecedentemente alla notificazione delle cartelle di pagamento in sede di impugnazione di dette cartelle, allo stesso regolarmente notificate, non altrettanto può dirsi con riferimento alle statuizioni sub ii).
2.3. Invero, indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata - peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) - dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione.
2.3.1. L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
2.3.2. Ne consegue che EL non aveva l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione, come ritenuto erroneamente dalla CTR;
l'eccezione di prescrizione, pertanto, è stata correttamente proposta in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione e il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se detta prescrizione si era effettivamente maturata”.
Res._1Prima che dal 12.8.2017 ritrascorressero dieci anni è stata notificata al , nello specifico in data 12.10.2023, l'intimazione di pagamento per cui è processo, sicché le somme pretese per imposte non sono affatto prescritte ed altrettanto deve dirsi per gli interessi su queste ultime maturati a far data dal 12.8.2017, giacché ai cinque anni in astratto trascorsi alla data del 12.8.2022 (vale a dire, cinque anni a partire dal 12.8.2017) deve aggiungersi il periodo di sospensione dell'attività riscossiva disposto in tempo di covid, potendo nella specie trovare applicazione la sospensione di cui all'art. 68 del decreto legge n. 18/2020, il così detto decreto Cura Italia, protrattasi dall'8.3.2020 al 31.8.2021, in quanto, contrariamente all'assunto di parte appellata, non può ritenersi che tale norma sia applicabile soltanto in relazione alle entrate tributarie affidate all'agente della riscossione durante il periodo anzidetto, mentre nella specie l'affidamento risaliva agli anni antecedenti al periodo dell'emergenza covid.
“Con riferimento alle entrate Recita l'art. 68 del decreto Cura Italia, infatti, al primo comma: tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Ebbene, l'art. 12 da ultimo richiamato, intitolato “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”, recita, al primo comma: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. [..]” nonché, al terzo comma: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
E' evidente, quindi, come il dettato normativo non autorizzi affatto a limitare la sospensione introdotta dall'art. 68 soltanto alle entrate tributarie affidate all'agente della riscossione nel periodo della sospensione medesima e, conseguentemente, come nella specie debba tenersi conto, al fine di verificare l'eventuale prescrizione della pretesa impositiva, innanzi tutto della sospensione del termine di prescrizione protrattasi per 1 anno, 5 mesi e 23 giorni e tanto basta per ritenere tempestivamente notificata, tenuto conto del termine di prescrizione quinquennale degli interessi Res._1sulle imposte, l'intimazione recapitata al il 12.10.2023, con la conseguenza che gli interessi sulle imposte maturati dal 12.8.2017 non sono affatto prescritti.
Anche per i crediti erariali portati dalle cartelle n. 293 2008 0060185611 e n. 293 2009 Res._10024701137 il ha effettuato pagamenti, in ottemperanza della rateizzazione accordatagli su istanza dallo stesso presentata nel 2009, fino al 29.4.2011 e, prima che da tale data decorresse il Res._1termine di prescrizione decennale proprio delle imposte erariali, è stata notificata al , l'intimazione per cui è causa, tempestiva in quanto deve tenersi conto anche della proroga “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” di cui all'art. 12 d.lgs n. 159/2015, quindi fino al 31.12.2023, posto che la sospensione ha avuto termine alla data del 31.8.2021. L'Agenzia delle Entrate non ha però dimostrato - ed invero neppure dedotto - di avere Res._1recapitato al un qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione nei cinque anni a partire dal 30.4.2011, vale a dire dal momento in cui la prescrizione è cominciata a decorrere nuovamente, con la conseguenza che devono ritenersi irrimediabilmente prescritte le somme chieste, con riferimento alle cartelle anzidette, per sanzioni con i relativi interessi nonché gli interessi sulle imposte maturati fino al 12.10.2018, vale a dire fino a cinque anni prima dell'atto interruttivo del corso della prescrizione rappresentato dalla intimazione per cui è giudizio, Res._1notificata al il 12.10.2023.
Per quanto attiene ai crediti portati dalle cartelle n. 293 2010 0023826415 notificata in data 27.4.2010, la n. 293 2013 00177580009 notificata in data 19.9.2013 e la n. 293 2014 013101116 notificata in data 28.10.2014, nei dieci anni dalla relativa notificazione è intervenuta, quale atto interruttivo della prescrizione, tenendo conto delle sospensioni e proroghe dell'attività riscossiva Res._1intervenute in tempo di covid, l'intimazione per cui è causa, notificata al il 12.10.2023, sicché le somme pretese con le cartelle anzidette per imposte non risultano affatto prescritte. Del pari non risultano prescritte quelle chieste per sanzioni ed interessi, questi sia sulle sanzioni che sulle imposte, con la cartella n. 293 2014 013101116, giacché ai cinque anni dalla notificazione in data 28.10.2014 di quest'ultima cartella, in ipotesi trascorsi alla data del 28.10.2019, devono aggiungersi, ai fini del corretto calcolo del termine di prescrizione, le sospensioni e proroghe disposte nel periodo emergenziale da covid 19 delle quali si è in precedenza tenuto conto. Sono prescritte, invece, non risultando essere intervenuto alcun atto interruttivo del corso della prescrizione nei cinque anni dalla notificazione delle cartelle n. 293 2010 0023826415 e n. 293 2013 00177580009, le somme pretese per sanzioni con i relativi interessi nonché gli interessi sulle imposte maturati fino al 12.10.2018, vale a dire fino a cinque anni prima della notificazione, in data 12.10.2023, della intimazione per cui è causa.
In ultimo, per quanto attiene al deficit motivazionale dell'intimazione impugnata lamentato dal Res._1 con riferimento alla mancata indicazione del tasso di interesse applicato e di omesso sviluppo del calcolo degli interessi, ritiene questa Corte di doversi uniformare al principio di diritto offerto dalla giurisprudenza di legittimità con l'ordinanza della quinta sezione civile n. 6288 del 9.3.2025, a tenore del quale: “L'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo”. E si consideri, poi, che con riferimento agli interessi di mora – quelli cui pare riferirsi la doglianza Res._1 “Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, del – l'art. 30 dPR n. 602/1973 recita: comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". E' evidente, pertanto, come il tasso annuo degli interessi sia agevolmente conoscibile, perché determinato con provvedimento generale, e come i limiti temporali di riferimento necessari per il calcolo, vale a dire il dies a quo e quello ad quem, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuabili.
Venendo alla regolamentazione delle spese, posto che all'accoglimento del gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate non ha fatto seguito una piena conferma della pretesa impositiva, essendosi piuttosto provveduto al parziale annullamento della intimazione in origine impugnata Res._1dal , ricorrono le ragioni per compensare, tra le parti, anche le spese della presente fase di gravame, rimanendo quindi valida la statuizione del giudice di prime cure per quanto attiene alla compensazione delle spese del primo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione 17^ staccata di Catania, in accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
annulla l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90197858546/000 limitatamente alle somme richieste con le cartelle di pagamento nn. 293 2006 0038509365, 293 2008 0060185611, 293 2009 0024701137, 293 2010 0023826415 e 293 2013 00177580009 per sanzioni e relativi interessi nonché per quelle chieste a titolo di interessi sulle imposte maturati fino all'11.8.2017 per quanto attiene alla cartella di pagamento n. 293 2006 0038509365 e per quelle chieste a titolo di interessi sulle imposte maturati fino alla data del 12.10.2018 per quanto attiene alle cartelle di pagamento nn. 293 2008 0060185611, 293 2009 0024701137, 293 2010 0023826415 e 293 2013 00177580009;
compensa, tra le parti, le spese della presente fase di gravame.
Catania, 23.1.2026
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI
Il Presidente Giovambattista SCHININA'