TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 12543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12543 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 04/11/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.33016 /2024 Tra n persona del legale rapp.te p.t. ( avv.SCICCHITANO MARCO) Parte_1
E
avv.VIGLIETTA MARCO ) Controparte_1
FATTO E DIRITTO
La società in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 5016/24 emesso dal Tribunale di Roma con il quale le è stato ingiunto di pagare al sig. CP_1
euro 30.588,31 a titolo di indennità sostitutiva della reintegra e TFR. A
[...] fondamento del ricorso ha esposto:
– che tali importi derivano dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 724/2024, che ha dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato al e ha ordinato la sua CP_1 reintegrazione;
– che la società non ha ricevuto la notifica della suddetta sentenza né dell'atto di precetto;
– che il lavoratore avrebbe rinunciato all'indennità sostitutiva, in quanto la richiesta reintegrazione contenuta nell'atto di precetto, integra un comportamento incompatibile con la volontà di esercitare l'opzione;
– che il calcolo delle quindici mensilità sarebbe erroneo, essendo stata assunta una retribuzione globale di fatto superiore a quella effettivamente dovuta;
– che l'ulteriore T.F.R. richiesto non sarebbe maturato, non potendo l'esercizio dell'opzione determinare un prolungamento del rapporto ai soli fini del trattamento di fine rapporto.
L'opposto si è costituito e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, deducendo: la regolarità delle notifiche della sentenza, del precetto e della comunicazione dell'opzione, tutte effettuate via PEC all'indirizzo della società; l'insussistenza di qualsiasi rinuncia, poiché il potere di opzione spetta al lavoratore entro 30 giorni dalla sentenza o dall'invito alla ripresa del servizio;
la correttezza dei calcoli dell'indennità, effettuati;
la debenza delle quote di maturate sino all'esercizio dell'opzione prevista dall'art. 18 St. lav. Pt_2
Istruita documentalmente la causa è stata decisa a seguito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex articolo 127 ter cpc
L'opposizione è infondata.
Va premesso che il credito trae origine dalla sentenza di questo Tribunale n. 724/2024 ( passata in giudicato), con la quale è stata dichiarata l'inefficacia del licenziamento intimato al lavoratore ed è stata ordinata la reintegra nel posto di lavoro, con condanna della società alle retribuzioni globali di fatto dal recesso sino alla reintegrazione. Risulta dalla documentazione in atti che il ricorrente ha notificato in data 01/07/2024 la sentenza con atto di precetto nel quale ha intimato di procedere alla reintegrazione e al pagamento delle retribuzioni. Con successivo atto di precetto, notificato il 17/07/2024, il lavoratore ha esercitato il diritto di opzione per l'indennità sostitutiva ai sensi dell'articolo 18 c 5 st. lav.
La società ha affermato di non aver ricevuto la notifica della suddetta sentenza né dell'atto di precetto. L'assunto è infondato . Il lavoratore ha prodotto in atti sia la ricevuta di consegna della notifica della sentenza effettuata via PEC all'indirizzo risultante dal Registro INI-PEC sia la ricevuta della notifica degli atti di precetto. La società non ha contestato la conformità dei messaggi PEC né ha dedotto alcun malfunzionamento certificato della propria casella. Ne consegue che la notifica deve considerarsi regolarmente effettuata.
Nel merito la società sostiene che l'intimazione di reintegrazione contenuta nell'atto di precetto, costituirebbe una rinuncia implicita all'opzione. La censura non è fondata. Il diritto di opzione tra reintegrazione e indennità sostitutiva di 15 mensilità è un diritto potestativo del lavoratore, da esercitare entro il termine di decadenza di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza o dall'invito alla ripresa del servizio (art. 18, comma 5, L. 300/1970 ). Nel caso in esame, il lavoratore ha chiesto la reintegrazione con l' atto di precetto notificato unitamente alla sentenza in data 1.7.24 ( a cui non risulta che la società abbia dato seguito) e ha successivamente esercitato il proprio diritto di opzione con l' atto di precetto notificato il 17.7.24. Essendo intervenuto nei termini di legge, tale atto deve ritenersi pienamente valido, rappresentando la scelta definitiva del lavoratore e consumando l'obbligazione con facoltà alternativa prevista dal titolo giudiziale.
Quanto al calcolo dell'indennità, il lavoratore ha prodotto le buste paga relative all'ultimo periodo di lavoro e ha proceduto al calcolo sulla base della retribuzione ultima globale di fatto come quantificata nella sentenza, chiarendo i parametri applicati ( CCNL Trasporto Merci- Logistica) nonchè il procedimento contabile seguito che non è stato minimamente confutato da controparte.
Infine, si osserva che correttamente è stato calcolato il tfr fino alla data dell'esercizio del diritto di opzione poiché a seguito della dichiarazione di illegittimità del licenziamento il rapporto permane giuridicamente sino alla scelta del lavoratore ai sensi dell'art 18 c 5 st. Lav.
L'opposizione va, pertanto, rigettata e il decreto opposto confermato.
Le spese seguono la soccombenza.
Pqm
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo numero 5016/24.
Condanna l'opponente al pagamento di euro 3700 a titolo di compensi professionali oltre oneri di legge con distrazione
Il Giudice