Articolo 51 della Legge 11 febbraio 1963, n. 477
Articolo 50Articolo 52
Versione
2 maggio 1963
Art. 51.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1950-51 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio 1950-51 (articolo 47).. L. 201.346.114,36

Somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti(articolo 49) L. 53.591.221,66
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Residui passivi al 30 giugno 1951... L. 254.937.336,02
Entrata in vigore il 2 maggio 1963