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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/05/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 320/2021 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Salvatore Cincotti, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Controparte_1 gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Sotgia in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15 febbraio 2021, ha proposto opposizione Parte_1
avverso la cartella esattoriale n. 02520030002966787000, notificata il 10 aprile 2003 (vd. elenco estratto da archivio dati dell'agente della riscossione di cui al doc. 1, fascicolo ricorrente), per un importo di euro 6.083,38 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive, deducendo l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi degli artt. 9 e 10 l. 335/95, nonché la nullità della cartella per mancato invio dell'avviso bonario previsto dall'art. 24, co. 2, d.lgs. 46/1999. CP_ Si è costituito in giudizio l' rilevando in via preliminare la tardività dell'opposizione, in quanto la cartella risulta notificata nel 2003 e mai impugnata nei termini. Inoltre, l' ha CP_1
documentato che la cartella è stata integralmente sgravata sin dal 2009, allegando estratto
CP_ contabile e comunicazione di sgravio (docc. 1 e 2, fascicolo .
CP_ L' ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
2. Il ricorso è inammissibile per tardività.
Ai sensi dell'art. 24, co. 5 d.lgs. 46/1999, l'opposizione a cartella di pagamento deve essere proposta entro 40 giorni dalla notifica, a pena di decadenza. Nel caso in esame, la cartella è stata pagina 1 di 2 pacificamente notificata il 10 aprile 2003, mentre il ricorso è stato depositato il 15 febbraio 2021, ben oltre il termine previsto.
Risulta inoltre provato che la cartella è stata oggetto di sgravio integrale nel 2009 (doc. 1 e 2,
CP_ fascicolo .
Sussistono quindi plurimi profili di inammissibilità, riconducibili tanto alla decadenza dall'azione, quanto alla carenza originaria di interesse, in quanto la pretesa era già venuta meno da tempo a seguito dello sgravio operato in via amministrativa.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
3. In considerazione del criterio della soccombenza, l'opponente deve essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'opposto delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per le cause di previdenza di valore compreso tra euro 5.200,01 e euro 26.000,00, esclusa la liquidazione della fase istruttoria che sostanzialmente non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara inammissibile l'opposizione;
CP_
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell' delle spese del giudizio, Parte_1
che liquida in euro 1.865,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e oltre accessori di legge;
Cagliari, 4 maggio 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 320/2021 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Salvatore Cincotti, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Controparte_1 gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Sotgia in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15 febbraio 2021, ha proposto opposizione Parte_1
avverso la cartella esattoriale n. 02520030002966787000, notificata il 10 aprile 2003 (vd. elenco estratto da archivio dati dell'agente della riscossione di cui al doc. 1, fascicolo ricorrente), per un importo di euro 6.083,38 relativo a contributi IVS e somme aggiuntive, deducendo l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi degli artt. 9 e 10 l. 335/95, nonché la nullità della cartella per mancato invio dell'avviso bonario previsto dall'art. 24, co. 2, d.lgs. 46/1999. CP_ Si è costituito in giudizio l' rilevando in via preliminare la tardività dell'opposizione, in quanto la cartella risulta notificata nel 2003 e mai impugnata nei termini. Inoltre, l' ha CP_1
documentato che la cartella è stata integralmente sgravata sin dal 2009, allegando estratto
CP_ contabile e comunicazione di sgravio (docc. 1 e 2, fascicolo .
CP_ L' ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
2. Il ricorso è inammissibile per tardività.
Ai sensi dell'art. 24, co. 5 d.lgs. 46/1999, l'opposizione a cartella di pagamento deve essere proposta entro 40 giorni dalla notifica, a pena di decadenza. Nel caso in esame, la cartella è stata pagina 1 di 2 pacificamente notificata il 10 aprile 2003, mentre il ricorso è stato depositato il 15 febbraio 2021, ben oltre il termine previsto.
Risulta inoltre provato che la cartella è stata oggetto di sgravio integrale nel 2009 (doc. 1 e 2,
CP_ fascicolo .
Sussistono quindi plurimi profili di inammissibilità, riconducibili tanto alla decadenza dall'azione, quanto alla carenza originaria di interesse, in quanto la pretesa era già venuta meno da tempo a seguito dello sgravio operato in via amministrativa.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
3. In considerazione del criterio della soccombenza, l'opponente deve essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'opposto delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per le cause di previdenza di valore compreso tra euro 5.200,01 e euro 26.000,00, esclusa la liquidazione della fase istruttoria che sostanzialmente non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara inammissibile l'opposizione;
CP_
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell' delle spese del giudizio, Parte_1
che liquida in euro 1.865,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e oltre accessori di legge;
Cagliari, 4 maggio 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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