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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 02/02/2026, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 958/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
21/03/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 839/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4447/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
3 e pubblicata il 22/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 196_2019 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 392/2025 depositato il
26/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore dell'appellante insisite come in atti.
Resistente/Appellato: Il rappresentante del Comune di Aci Castello insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4447/2023, la C.G.T. di primo grado di Catania rigettava il ricorso proposto da
Ricorrente_1 avverso l'avviso del Comune di Aci Castello di recupero della imposta IMU per l'anno 2014 ed accessori per complessivi € 1.290,00, ritenendo non spettarsi la invocata esenzione della imposta per l'abitazione principale ,con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, come liquidate.
La sentenza si è appellata dall'Ric._1 che ne ha chiesto la riforma e dichiararsi nullo l'impugnato avviso, con le spese, perché non preceduto dal preventivo contraddittorio e, nel merito, per risiedere, il ricorrente, nello stabile di Aci castello, oggetto di accertamento, ove dimorava abitualmente, come comprovava la documentazione già depositata in primo grado e le bollette Enel e del servizio idrico, che depositava in questo grado di giudizio, con conseguente diritto alla richiesta applicazione della esenzione prevista dall' art 13, c.2, D.L. n. 201/2011.
L'intimato Comune di Aci Castello, eccepita, in via pregiudiziale, la inammissibilità della produzione documentale, depositata solo in questo grado di giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con le spese.
L'appellante ha depositato memoria illustrativa.
Alla udienza pubblica del 21.03.2025, la causa si è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1.In via preliminare va osservato che non può farsi questione di mancata istaurazione del preventivo contraddittorio, non essendovi norma che imponga un siffatto adempimento in materia di tributi locali, siffatto obbligo configurandosi solo per i tributi armonizzati tra i quali non rientrano i tributi locali (Cass.civ., sez. trib., 13/06/2024, n. 16453).
Nel merito, l'appello è infondato, non essendosi data prova che i costi per il servizio elettrico, come del servizio idrico per l'anno 2014, siano da imputare all'uso abitativo e non a quello professionale del suddetto immobile, atteso che, l'Ric._1, come dichiara, nell'anno 2014, svolgeva nel suddetto stabile, la propria attività professionale, così che non che detta esenzione possa essersi riconosciuta per il diverso anno di imposta
2013, come non rileva che l'avviso impugnato sia stato notificato all'Annino presso il detto immobile, visto che, in detto immobile, si trovava lo studio professionale del ricorrente.
Ne discende che se vi è prova che l'immobile in questione, per ammissione dello stesso ricorrente, nell'anno
2014 era utilizzato per l'attività professionale, non vi è prova di un utilizzo dello stesso nel predetto anno quale abitazione principale.
L'appello va, pertanto, rigettato e confermata la sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'appellante ed in favore del Comune di Aci Castello, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello del contribuente e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alle spese del giudizio in favore del Comune appellato che liquida in € 600,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Catania, il 21 marzo 2025 IL PRESIDENTE RELATORE
TT NÀ
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
21/03/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 839/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4447/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
3 e pubblicata il 22/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 196_2019 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 392/2025 depositato il
26/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore dell'appellante insisite come in atti.
Resistente/Appellato: Il rappresentante del Comune di Aci Castello insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4447/2023, la C.G.T. di primo grado di Catania rigettava il ricorso proposto da
Ricorrente_1 avverso l'avviso del Comune di Aci Castello di recupero della imposta IMU per l'anno 2014 ed accessori per complessivi € 1.290,00, ritenendo non spettarsi la invocata esenzione della imposta per l'abitazione principale ,con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, come liquidate.
La sentenza si è appellata dall'Ric._1 che ne ha chiesto la riforma e dichiararsi nullo l'impugnato avviso, con le spese, perché non preceduto dal preventivo contraddittorio e, nel merito, per risiedere, il ricorrente, nello stabile di Aci castello, oggetto di accertamento, ove dimorava abitualmente, come comprovava la documentazione già depositata in primo grado e le bollette Enel e del servizio idrico, che depositava in questo grado di giudizio, con conseguente diritto alla richiesta applicazione della esenzione prevista dall' art 13, c.2, D.L. n. 201/2011.
L'intimato Comune di Aci Castello, eccepita, in via pregiudiziale, la inammissibilità della produzione documentale, depositata solo in questo grado di giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con le spese.
L'appellante ha depositato memoria illustrativa.
Alla udienza pubblica del 21.03.2025, la causa si è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1.In via preliminare va osservato che non può farsi questione di mancata istaurazione del preventivo contraddittorio, non essendovi norma che imponga un siffatto adempimento in materia di tributi locali, siffatto obbligo configurandosi solo per i tributi armonizzati tra i quali non rientrano i tributi locali (Cass.civ., sez. trib., 13/06/2024, n. 16453).
Nel merito, l'appello è infondato, non essendosi data prova che i costi per il servizio elettrico, come del servizio idrico per l'anno 2014, siano da imputare all'uso abitativo e non a quello professionale del suddetto immobile, atteso che, l'Ric._1, come dichiara, nell'anno 2014, svolgeva nel suddetto stabile, la propria attività professionale, così che non che detta esenzione possa essersi riconosciuta per il diverso anno di imposta
2013, come non rileva che l'avviso impugnato sia stato notificato all'Annino presso il detto immobile, visto che, in detto immobile, si trovava lo studio professionale del ricorrente.
Ne discende che se vi è prova che l'immobile in questione, per ammissione dello stesso ricorrente, nell'anno
2014 era utilizzato per l'attività professionale, non vi è prova di un utilizzo dello stesso nel predetto anno quale abitazione principale.
L'appello va, pertanto, rigettato e confermata la sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'appellante ed in favore del Comune di Aci Castello, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello del contribuente e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alle spese del giudizio in favore del Comune appellato che liquida in € 600,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Catania, il 21 marzo 2025 IL PRESIDENTE RELATORE
TT NÀ