Decreto cautelare 7 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 22 dicembre 2022
Ordinanza presidenziale 15 maggio 2025
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/03/2026, n. 5832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5832 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05832/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15128/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15128 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Leonardo Brasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex leg e in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
dell’ordinanza emessa in data 8.9.2022 dal Prefetto della Provincia di Roma con prot. n.-OMISSIS- A.S. A/8 e notificata in data 20.09.2022, nella parte in cui dispone che l''odierno ricorrente si sottoponga alla visita medica prevista dall''art. 119, comma 4, d.lgs. n. 28519/92.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la Dottoressa RI IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che col ricorso in esame il ricorrente ha censurato l’ordinanza prefettizia i cui estremi sono individuati in epigrafe, nella parte in cui, essendo stata la patente di guida sospesa (profilo contestato dinanzi al Giudice di Pace), si è disposto che lo stesso si sottoponesse alla visita medica ai sensi dell’art. 119, comma 4, del d.lgs n. 285/1992 e s.m.i.;
Considerato che:
dato l’oggetto del provvedimento gravato, già desumendosi dal comportamento processuale inerte (nessun atto è stato depositato dal ricorrente dal 6 dicembre 2022) il venir meno del suo interesse alla coltivazione del ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., nel corso dell’udienza il suo difensore ha dichiarato che il cliente non ha fatto pervenire alcuna manifestazione di interesse in relazione al ricorso medesimo;
quanto dichiarato dall’Avvocato Brasca in udienza corrobora le conclusioni alle quali era già pervenuto il Collegio in ordine al sopravvenuto difetto di interesse rispetto ad una decisione di merito sul ricorso in epigrafe;
Ritenuto che:
il ricorso debba essere, perciò, dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse;
sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio tra le parti, tenuto conto anche dell’esito del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara il ricorso, come in epigrafe proposto, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei Magistrati:
RI IC, Presidente, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
Manuela Bucca, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI IC |
IL SEGRETARIO