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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 9404/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa congiuntamente con ricorso telematico in data 12/08/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 29/01/2025 promossa congiuntamente da
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Brambilla Simona Maria Virginia, presso il cui studio – sito in Milano, via Podgora n. 11 – è elettivamente domiciliata;
e
(c.f. , nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dagli avv. Vittoria Marco e Lobello Elisabetta, presso il cui studio – sito in Milano, via della Commenda n. 41
– è elettivamente domiciliato;
OGGETTO: Modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Lette il ricorso congiunto depositato dalle parti per la modifica delle condizioni relative all'esercizio della Per_ responsabilità genitoriale con riguardo alla minore (n. il 08/09/2010), nonché delle conseguenti questioni economiche;
Rilevato che – all'esito dei diversi procedimenti che si sono susseguiti dal 2010 ad oggi – la minore è attualmente affidata in via esclusiva alla madre, mentre il padre è stato da ultimo dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, con incarico ai Servizi sociali di Milano di provvedere alla regolamentazione delle visite padre-figlia, nonché di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare;
Ritenuto che nell'ambito di procedimenti instaurati su istanza congiunta non è possibile procedere né al conferimento, né alla revoca, né alla conferma di incarichi e/o deleghe ai Servizi Sociali, essendo possibile adottare tali statuizioni solo con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e non in forza di accordo delle parti, che, in questi giudizi, viene solo omologato dal giudice;
Ritenuto, altresì, che in detti procedimenti non è possibile svolgere attività istruttoria;
Ritenuto, inoltre, che la complessa situazione del nucleo familiare come emergente dagli atti necessita di una valutazione approfondita sulla situazione della minore, in assenza della quale non è possibile verificare se le condizioni siano conformi al suo interesse;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso congiunto debba essere rigettato;
Ritenuto che le spese debbano essere compensate.
P.Q.M.
Letto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
- Rigetta il ricorso;
- Spese compensate.
Si comunichi.
Milano, 29/01/2025
Il Giudice rel .est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa congiuntamente con ricorso telematico in data 12/08/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 29/01/2025 promossa congiuntamente da
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Brambilla Simona Maria Virginia, presso il cui studio – sito in Milano, via Podgora n. 11 – è elettivamente domiciliata;
e
(c.f. , nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dagli avv. Vittoria Marco e Lobello Elisabetta, presso il cui studio – sito in Milano, via della Commenda n. 41
– è elettivamente domiciliato;
OGGETTO: Modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Lette il ricorso congiunto depositato dalle parti per la modifica delle condizioni relative all'esercizio della Per_ responsabilità genitoriale con riguardo alla minore (n. il 08/09/2010), nonché delle conseguenti questioni economiche;
Rilevato che – all'esito dei diversi procedimenti che si sono susseguiti dal 2010 ad oggi – la minore è attualmente affidata in via esclusiva alla madre, mentre il padre è stato da ultimo dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, con incarico ai Servizi sociali di Milano di provvedere alla regolamentazione delle visite padre-figlia, nonché di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare;
Ritenuto che nell'ambito di procedimenti instaurati su istanza congiunta non è possibile procedere né al conferimento, né alla revoca, né alla conferma di incarichi e/o deleghe ai Servizi Sociali, essendo possibile adottare tali statuizioni solo con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e non in forza di accordo delle parti, che, in questi giudizi, viene solo omologato dal giudice;
Ritenuto, altresì, che in detti procedimenti non è possibile svolgere attività istruttoria;
Ritenuto, inoltre, che la complessa situazione del nucleo familiare come emergente dagli atti necessita di una valutazione approfondita sulla situazione della minore, in assenza della quale non è possibile verificare se le condizioni siano conformi al suo interesse;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso congiunto debba essere rigettato;
Ritenuto che le spese debbano essere compensate.
P.Q.M.
Letto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
- Rigetta il ricorso;
- Spese compensate.
Si comunichi.
Milano, 29/01/2025
Il Giudice rel .est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe
Il Presidente dott. Anna Cattaneo