Art. 9.
Il contributo ordinario annuo dello Stato per il mantenimento della scuola e' fissato, a partire dall'esercizio finanziario 1976, nella misura di 50 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
Il contributo ordinario annuo dello Stato per il mantenimento della scuola e' fissato, a partire dall'esercizio finanziario 1976, nella misura di 50 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.