Articolo 9 della Legge 11 maggio 1976, n. 359
Articolo 8Articolo 10
Versione
20 giugno 1976
Art. 9.
Il contributo ordinario annuo dello Stato per il mantenimento della scuola e' fissato, a partire dall'esercizio finanziario 1976, nella misura di 50 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 20 giugno 1976