CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 211/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROMANO GIOVANNI, Presidente e Relatore
COPPOLA ELENA, Giudice
PERAGO CARMELA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 573/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024LE0257344 CATASTO-RENDITA CATASTALE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1679/2025 depositato il
09/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarare estinto il giudizio per c.m.c. con compensazione delle spese
Resistente/Appellato: dichiarare estinto il giudizio per c.m.c. con compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sigg. Ricorrente_2 e Ricorrente_1, rappresentati e difesi come in atti, hanno proposto ricorso, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, avverso l'avviso di accertamento catastale n.
2024LE0257344, loro notificato a mezzo pec il 19 dicembre 2024, con il quale l'Ufficio ha rideterminato la rendita catastale relativa a “DocFa protocollo n. LE0041878 del 13.02.2024”, riguardante l'unità immobiliare a destinazione speciale (D/10), costituita da una struttura a destinazione agrituristica sita in agro di Uggiano la Chiesa e censita al fg. 8 particella 301 subalterno 8, appartenente ai ricorrenti, in ragione di di 1/2 indiviso ognuno.
I sigg. Ricorrente_2 e Ricorrente_1, a fondamento del ricorso, hanno dedotto che l'atto impugnato sarebbe illegittimo per “errata rideterminazione della rendita catastale per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto- difetto di motivazione” ed hanno, quindi, chiesto a questa CGT di “annullare l'avviso di accertamento catastale n.2024LE0257344 con conseguente rettifica della rendita catastale dell'unità immobiliare oggetto della variazione di che trattasi, con conferma dei valori unitari di costo proposti nella procedura DocFa prot. n.
LE0134009 del 24.07.2023”.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, ha eccepito l'infondatezza del ricorso, rivendicando la correttezza del proprio operato e concludendo di conseguenza.
Nelle more del giudizio, l'Ufficio ha ritenuto parzialmente fondata l'istanza di autotutela avanzata dai ricorrenti e, pertanto, le parti hanno concordato di definire la controversia nei termini trasfusi nel verbale di accordo dalle stesse sottoscritto.
L'atto in questione, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, è stato depositato telematicamente, il 22-8-2025.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto in narrativa, i ricorrenti e L'Agenzia delle Entrate –Ufficio Provinciale del Territorio, nelle more del giudizio, hanno raggiunto un accordo, debitamente formalizzato e sottoscritto, circa l'attribuzione definitiva della rendita catastale all'unita immobiliare dei ricorrenti per cui è causa.
Per l'effetto, essendo venuto meno l'interesse alla pronuncia giudiziale, le parti hanno chiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Non v'è ragione alcuna per disattendere le concordi richieste formulate nei termini anzidetti dalle parti contendenti.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo le parti raggiunto un accordo conciliativo, ex art. 48 d.lgs. 546/92, con la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROMANO GIOVANNI, Presidente e Relatore
COPPOLA ELENA, Giudice
PERAGO CARMELA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 573/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024LE0257344 CATASTO-RENDITA CATASTALE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1679/2025 depositato il
09/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarare estinto il giudizio per c.m.c. con compensazione delle spese
Resistente/Appellato: dichiarare estinto il giudizio per c.m.c. con compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sigg. Ricorrente_2 e Ricorrente_1, rappresentati e difesi come in atti, hanno proposto ricorso, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, avverso l'avviso di accertamento catastale n.
2024LE0257344, loro notificato a mezzo pec il 19 dicembre 2024, con il quale l'Ufficio ha rideterminato la rendita catastale relativa a “DocFa protocollo n. LE0041878 del 13.02.2024”, riguardante l'unità immobiliare a destinazione speciale (D/10), costituita da una struttura a destinazione agrituristica sita in agro di Uggiano la Chiesa e censita al fg. 8 particella 301 subalterno 8, appartenente ai ricorrenti, in ragione di di 1/2 indiviso ognuno.
I sigg. Ricorrente_2 e Ricorrente_1, a fondamento del ricorso, hanno dedotto che l'atto impugnato sarebbe illegittimo per “errata rideterminazione della rendita catastale per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto- difetto di motivazione” ed hanno, quindi, chiesto a questa CGT di “annullare l'avviso di accertamento catastale n.2024LE0257344 con conseguente rettifica della rendita catastale dell'unità immobiliare oggetto della variazione di che trattasi, con conferma dei valori unitari di costo proposti nella procedura DocFa prot. n.
LE0134009 del 24.07.2023”.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, ha eccepito l'infondatezza del ricorso, rivendicando la correttezza del proprio operato e concludendo di conseguenza.
Nelle more del giudizio, l'Ufficio ha ritenuto parzialmente fondata l'istanza di autotutela avanzata dai ricorrenti e, pertanto, le parti hanno concordato di definire la controversia nei termini trasfusi nel verbale di accordo dalle stesse sottoscritto.
L'atto in questione, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, è stato depositato telematicamente, il 22-8-2025.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto in narrativa, i ricorrenti e L'Agenzia delle Entrate –Ufficio Provinciale del Territorio, nelle more del giudizio, hanno raggiunto un accordo, debitamente formalizzato e sottoscritto, circa l'attribuzione definitiva della rendita catastale all'unita immobiliare dei ricorrenti per cui è causa.
Per l'effetto, essendo venuto meno l'interesse alla pronuncia giudiziale, le parti hanno chiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Non v'è ragione alcuna per disattendere le concordi richieste formulate nei termini anzidetti dalle parti contendenti.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo le parti raggiunto un accordo conciliativo, ex art. 48 d.lgs. 546/92, con la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.