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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1225/2022 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
TRA
, nata NT AV (PA) il 12/04/1975, C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' Avv.to Rosa Maria Sciortino;
appellante
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lauria;
appellato
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, contrariis reiectis: 1)
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto 2
appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n 205 del 2022 pubblicata il 16.03.2022, non
notificata, emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 01.03.2022, a definizione del
procedimento n. 551 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, accogliere tutte le
conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano e conseguentemente disattendere tutte le
eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti
[.. nel presente atto;
che qui si riportano: A) accertare e dichiarare che il testamento olografo della
, con testamento olografo, datato 24.04.2015 e pubblicato il 12.04.2016, in Controparte_2
Bagheria, regolante la successione della defunta madre sig , lede la quota Controparte_2
legittima, con attribuzione a favore dell'odierna attrice;
---- G. dichiarare che la sig.ra Parte_1
è erede legittima, ; H. Dichiarare inefficacia delle disposizione testamentarie (data
[...]
5.5.2014 conseguentemente disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale
riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius, Sig.ra
poteva disporre, nei limiti della quota medesima ammontante ad Controparte_2
€.141.765,62 o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire;
I. Con riserva
di ampliare, modificare le domande tutte e di dedurre mezzi istruttori anche in conseguenza del
C comportamento avversario Ed ogni altra affermazione comunque idonea a produrre l'effetto
contrario e di cui in narrativa e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze
sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto K. Con
vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come
per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con distrazione degli onorari a favore del
procuratore”.
Conclusioni dell'appellato: - “Accogliere il presente atto per i motivi esposti o con qualsivoglia
altra motivazione;
- Ritenere e dichiarare l'appello improcedibile ed inammissibile ex art. 436 bis
c.p.c.; - Ritenere e dichiarare infondato in fatto e in diritto l'atto di appello;
- Rigettare l'appello
proposto avverso la Sentenza n. 205/2022 dei 1-16 Marzo 2022, del Tribunale di Termini Imerese, 3
Sezione Civile;
- Ritenere e dichiarare infondate preliminarmente in fatto ed in diritto tutte le
domande formulate da parte avversa, che come proposte, vanno rigettate;
- Confermare la
Sentenza impugnata in ogni suo punto;
In subordine nella denegata ipotesi di mancata integrale
conferma della Sentenza impugnata - Ritenere e dichiarare che il testamento olografo è efficace e
non colpito da cause di nullità o inefficacia;
- Ritenere e dichiarare che il Sig. Controparte_1
non si oppone al riconoscimento in favore dell'appellante della quota di legittima dei beni relitti dalla
Sig.ra , al netto della quota disponibile da attribuirsi all'appellato come per Legge, e delle CP_2
quote spettanti ai coeredi, con l'ulteriore riconoscimento in favore dell'appellato dei diritti di
abitazione e di uso sulla casa coniugale con quantificazione economica di tali diritti e attribuzione
all'appellato, secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Sen1tenza
n. 4847 del 27.02.2013; - Ritenere e dichiarare che i beni caduti in successione sono quelli
individuati nella dichiarazione di successione nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovano e
che i beni immobili già appartenuti alla de cuius sono stati erroneamente indicati dall'appellante; -
Ritenere e dichiarare che la appellante è obbligata al pagamento pro-quota della tassa di
successione, della tassa per la pubblicazione del testamento, delle spese per la pubblicazione del
testamento e compensi al Notaio, delle spese e tasse per la gestione dei beni relitti e condannarla
al pagamento delle spese per la quota che sarà riconosciuta da porre a carico del compendio
ereditario riconosciuto alla stessa;
Ritenere e dichiarare che la Sig.ra alla data Controparte_2
della morte non era titolare di conti correnti o depositi bancari attivi o altri beni mobili o immobili se
non indicati nella denuncia di successione;
con riserva di indicare mezzi di prova, produrre
documenti, chiedere C.T.U. e quanto altro necessario anche in considerazione del comportamento
processuale dalla controparte;
- Rigettare ogni altra domanda;
Con salvezza di ogni altro diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”. 4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.ro 205 dell'1-16 marzo 2022 il Tribunale di Termini Imerese rigettava la domanda proposta con atto di citazione notificato il 9.2.2018 da nei Parte_1
confronti del padre, , volta alla reintegrazione della propria quota di Controparte_1
riserva dell'eredità della madre, (nata a [...] il [...] e Controparte_2
deceduta a Palermo il 21.9.2015) mediante riduzione della disposizione testamentaria contenuta nel testamento olografo redatto dalla de cuius il 24.04.2015, e condannava l'attrice a rifondere al convenuto le spese di lite.
Ha proposto appello la soccombente riproponendo l'originario conclusum. Ha resistito formulando le conclusioni riportate in epigrafe. Controparte_1
Dopo l'esito negativo di un tentativo di conciliazione, veniva disposta consulenza tecnica,
affidando incarico all'architetto , al fine di ottenere risposta ai quesiti articolati Persona_1
con ordinanza del 3-4 ottobre 2023. L'attività dell'ausiliario, resa difficoltosa da alcuni impedimenti frapposti dall'appellato e dalla necessità di doversi avvalere, per l'accesso a taluni immobili trasferiti da costui a terzi in corso di causa, dell'ordine di ispezione concesso dalla Corte con ordinanza del 13.2.2024, si concludeva col deposito in data 23.5.2025 di apposito elaborato scritto.
La causa è stata quindi assunta in decisione, sulle note di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 3-6 giugno 2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
*******************
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio l'attrice, odierna appellante, aveva esposto, in sintesi, le seguenti circostanze: a) che col testamento olografo summenzionato, 5
pubblicato il 12.4.2016 dal Notaio di Bagheria, la madre aveva nominato Persona_2
come suo unico erede il coniuge (“..lascio i miei beni a mio marito e nomino mio marito
erede universale di tutti i miei beni..”); b) che tale disposizione la aveva pretermessa dalla eredità materna la quale era costituita da un ampio patrimonio immobiliare, di cui forniva elencazione, corredandola dalla indicazione dei riferimenti catastali e del presumibile valore di ciascun cespite, per come risultante da una perizia di stima fatta redigere da un tecnico di fiducia che allegava, oltre che dagli importi a credito di conti correnti bancari di cui la de cuius sarebbe stata titolare;
c) che, pertanto, sussisteva la totale lesione della sua quota di legittima, quest'ultima da individuarsi, stante la presenza di altri tre figli, nella quota stabilita dall'art.542 c.c. (ossia 1/8 del patrimonio della defunta).
La sentenza impugnata, pur riconoscendo che la attrice aveva provveduto a ricostruire il relictum determinandone anche il valore, riteneva che la predetta, “a fronte della
contestazione di parte convenuta circa l'esattezza della predetta allegazione”, non avesse fornito “nessun elemento probatorio circa consistenza del patrimonio relitto di
[...]
”. CP_2
L'appellante ha contestato tale giudizio, rivendicando di avere soddisfatto gli oneri da ritenersi sussistere a carico di chi propone l'azione di riduzione di cui gli artt. 553 e ss. c.c.
e ha riproposto l'originaria domanda.
La doglianza è fondata.
Va innanzitutto evidenziato che l'orientamento più rigoroso e formalistico affermatosi nella giurisprudenza di legittimità (inter alia Cass. 1357/2017) circa l'onere a carico del deducente di ricostruire l'asse ereditario e specificare l'entità della asserita lesione alla propria quota di riserva, era già stato ridotto nella ipotesi, quale quella in esame, in cui 6
l'attore sia un legittimario interamente pretermesso, come tale neppure investito della qualità di erede e, pertanto, di regola impossibilitato a fornire una individuazione esatta del patrimonio del de cuius alla data della apertura della successione (cfr. Cass.
16535/2020). In ogni caso, nei suoi più recenti arresti la Cassazione ha puntualizzato e mitigato l'orientamento generale, sottolineando come la allegazione della lesione può
avvenire anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti,
mentre alla eventuale omessa indicazione di beni del relictum o di donazioni può supplirsi ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti (si rinvia alle motivazioni di Cass. sent. 18199/2020).
Nella vicenda in delibazione, a fronte della puntuale ricostruzione fatta da Parte_1
degli immobili facenti parte del relictum, che trovava un riscontro, seppur
[...]
parziale, nel contenuto del verbale di pubblicazione del prefato testamento in cui lo stesso beneficiario, odierno appellato, forniva al notaio indicazione di alcuni dei cespiti rientranti nell'asse ereditario, le contestazioni sollevate in primo grado da e Controparte_1
ribadite in questo si connotano per la loro contraddittorietà e, comunque, assenza totale di specificità, e quindi di effettiva capacità di confutazione. L'appellato, infatti, da un lato ha dichiarato di non opporsi alla domanda, salvo chiedere che il relictum venga fatto coincidere coi beni indicati nella denuncia di successione (non prodotta), dall'altro ha solo genericamente prospettato che non tutti i beni indicati in citazione sarebbero appartenuti alla o comunque che le sarebbero appartenuti non in quota esclusiva ovvero CP_2
che non farebbero più parte del patrimonio immobiliare.
L'onere di allegazione e di prova da parte della attrice/appellante è rimasto inadempiuto solo in relazione alla sussistenza di un patrimonio mobiliare della , deduzione CP_2 7
che non è stata supportata dalla indicazione di elementi quantomeno in grado di giustificare l'attivazione di mezzi istruttori volti al loro accertamento. In particolare, la deducente non ha neppure indicato gli istituti di credito presso cui sarebbero stati aperti gli asseriti conti correnti bancari di cui la de cuius sarebbe stata intestataria.
Ciò posto, il consulente tecnico di ufficio nominato in questo grado ha compiutamente elencato il relictum, previa acquisizione della documentazione ipo-catastale e amministrativa di corredo e analitica descrizione dei cespiti, supportata da rilievi fotografici e, per gli immobili urbani, anche planimetrici, stimando, per ognuno, il valore alla data di apertura della successione e, quindi, indicando la quota di proprietà che apparteneva alla con il corrispondente valore: CP_2
Si riporta, di seguito, l'elenco (v., in particolare, il prospetto presente a pag. 112-113 della relazione di c.t.u.):
1) Locale commerciale sito in via Consolare n. 173 del Comune di NT AV (PA),
identificato in catasto al fg.4, p.lla 330, sub 6; valore € 80.031,25; quota 1/2 €
40.015,63;
2) Locale commerciale sito in via Consolare n. 175 del Comune di NT AV (PA),
identificato in catasto al fg.4, p.lla 500, sub 9; valore € 97.256,25; quota 1/2 €
48.628,13;
3) Appartamento sito in via Consolare n. 171, primo piano, del Comune di NT AV
(PA), identificato in catasto al fg.4, p.lla 330, sub 3/ p.lla 500, sub 6; valore €
102.051,56; quota 1/2 € 51.025,78; 8
4) Appartamento sito in via Consolare n. 171, secondo piano e lastrico solare, del
Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg.4, p.lla 330, sub 4/ p.lla 500
sub - p.lla 330, sub 5; valore € 97.572,00; quota 1/2 € 48.786,00;
5) Lastrico solare dell'edificio di via Consolare n.171 del Comune di NT AV (PA),
identificato in catasto al fg.4, p.lla 500 sub 8; valore € 9.094,50; quota 1/2 € 4.547,25;
6) Appartamento ubicato in via Villa Oliva n. 9, secondo piano, del Comune di NT
AV (PA), identificato in catasto al fg.6, p.lla 1452, sub 14; valore € 134.127,72;
quota 1/2 € 67.063,86;
7) Appartamento sito in Largo Francesco Lo Jacono n.1, secondo piano, del Comune di
NT AV (PA), identificato in catasto al fg.6, p.lla 2191, sub 13; valore €
125.400,30; quota 1/2 € 62.700,15;
8) Garage sito in via Villa Oliva del Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg.6, p.lla 2191, sub 18; valore € 23.375,00; quota 1/2 € 11.687,50;
9) Appartamento ubicato in via Randazzo n.34, piano terra, del Comune di NT AV
(PA), identificato in catasto al fg.6, p.lla 2815, sub 2; valore € 135.285,70; quota 1/2 €
67.642,85;
10) Appartamento sito in via Randazzo n.34, primo piano, del Comune di NT AV
(PA), identificato in catasto al fg.6, p.lla 2815, sub 3; valore € 146.393,50; quota 1/2 €
73.196,75;
11) Appartamento ubicato in via Randazzo n.34, secondo piano, del Comune di NT
AV (PA), identificato in catasto al fg.6, p.lla 2815, sub 4; valore € 148.349,00; quota
1/2 € 74.174,50; 9
12) Lastrico solare dell'edificio di via Randazzo n.34, terzo piano, NT AV (PA) fg.6,
p.lla 2815, sub 5; valore € 16.938,60; quota 1/2 € 8.469,30;
13) Autorimessa ubicata nella via B. Romeo snc, piano seminterrato, del Comune di
NT AV (PA), identificata in catasto al fg.6, p.lla 2815, sub 6; valore € 199.070,85;
quota 1/2 € 99.535,43;
14) Villino ubicato in contrada Torremuzza del Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg. 4, p.lla 1186, sub 1; valore € 100.571,31; quota 1/2 € 50.285,66;
15) Magazzino sito in contrada Torremuzza del Comune di NT AV (PA, identificato in catasto al) fg. 4, p.lla 1679; valore € 4.284,00; quota 1/2 € 2.142,00;
16) Magazzino sito in contrada Torremuzza del Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg. 4, p.lla 1494, sub 3 e 4; valore € 4.102,00; quota 1/2 € 2.051,00;
17) Magazzino a piano terra sito in C.da Mondello del Comune di NT AV (PA),
identificato in catasto al fg. 4, p.lla 1686; valore € 3.230,50; quota 1/2 € 1.615,25;
18) Magazzino sito in contrada Torretta del Comune di TT (PA), identificato in catasto al fg. 3, p.lla 616, sub 1; valore € 731,30; quota 1/2 € 365,65;
19) Magazzino sito in contrada Torretta del Comune di TT (PA), identificato in catasto al fg. 3, p.lla 616, sub 2; valore € 78,10; quota 1/2 € 39,05;
20) Magazzino sito in contrada Torretta del Comune di TT (PA), identificato in catasto al fg. 3, p.lla 635; valore € 1.966,70; quota 1/2 € 983,35;
21) Fondi rustici siti nel Comune di NT AV (PA) al fg.4, p.lle 436, 437, 439, 450,
452, 454, 523, 539, 727, 728, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 1493, 1495, 1678 e 1685
di valore complessivo di € 113.962,32; quota di 1/2 in capo alla de cuius, pari ad €
56.981,16; 10
22) Fondi rustici siti nel Comune di TT (PA), al fg. 3,
p.lle15,22,41,72,125,147,148,149,184,187,189,193,272,289,358,359,360,361,362,363
,365,366,369,370,372,373,374,614,615,617,618, del valore complessivo di €
28.886,02; quota di 1/2 in capo alla de cuius, pari ad € 14.443,01;
23) Fondi rustici siti nel Comune di TT (PA), al fg. 3, p.lla 142 e 143 del valore di €
5.191,20; quota in capo alla de cuis: 5/12, pari ad € 2.163,00.
La riunione fittizia, in assenza di donazioni e di debiti, comprende solo il sopra indicato relictum ed ammonta, dunque, ad un importo complessivo di euro 788.542,24.
Applicando il disposto dell'art.542 co.2 c.c., la quota di riserva spettante alla appellante è
quindi di 1/8, pari ad euro 98.567,78.
Va rilevato che solo l'appellato ha mosso all'operato del c.t.u. delle contestazioni, le prime due così formulate: 1) “le valutazioni tecniche ed economiche in particolare quelle relative
ai terreni che appaiono sopravvalutate rispetto ai terreni in zona;
2) inoltre, nonostante la
formale comunicazione ed il deposito telematico nel fascicolo non risulta indicato il
trasferimento degli immobili al figlio , invalido, giusta atto Notaio Controparte_4 Per_3
(agli atti) e a seguito dell'accordo avanti il Giudice tutelare che imponeva il trasferimento.
Tali immobili, indicati nell'atto del Notaio Vasta non devono essere inseriti in alcuna
divisione o attribuzione” (v. le osservazioni allegate alle note depositate il 29.5.2025).
Orbene, l'assoluta genericità del primo rilievo renderebbe superflua ogni replica;
in ogni caso, il c.t.u. ha risposto rimarcando come le stime da lui operate hanno trovato pieno conforto nelle emergenze della banca-dati dell'Osservatorio Valori Agricoli (OVA) afferenti all'anno 2015, che si presentano particolarmente affidabili anche in ragione della loro 11
analiticità, in quanto distinte per tipologia di coltivazione e per Comune di ubicazione dei fondi (pag.29-30 della c.t.u.).
Per quanto riguarda la seconda osservazione, occorre a monte rilevare che è emerso che durante la pendenza del processo ha dapprima venduto degli Controparte_1
appartamenti che, pro quota, rientravano nel relictum della a terzi soggetti, poi, CP_2
con atto del 19.12.2022, ha venduto una ulteriore unità immobiliare all'omonimo nipote,
, nato a [...] il [...], e, quindi, donato, con rogito del Controparte_1
21.12.2022, numerosi beni al figlio . Nel corso del presente grado la Controparte_5
difesa dell'appellato ha poi dichiarato, con note del 6.2.2025, che in altro giudizio di reintegra della quota di riserva promosso avanti il Tribunale di Termini Imerese
dall'Amministratore di Sostegno del figlio , invalido, si era raggiunto un Controparte_4
accordo transattivo, che aveva portato alla adozione di sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, in forza del quale aveva trasferito al predetto figlio, a tacitazione delle relative pretese, la casa dove entrambi vivono e altro immobile;
a tale nota sono stati allegati la suddetta sentenza e copia di una scrittura privata ma non anche l'atto pubblico in Notaio del 6.11.2024 col quale, a dire dell'appellato, Per_3
sarebbe stata data esecuzione all'accordo.
In ogni caso, deve osservarsi che tutti i suddetti trasferimenti non assumono rilievo ai fini della presente decisione tenuto conto che, a seguito dell'accertamento della lesione della quota di riserva della appellante, la disposizione ereditaria va dichiarata inefficace e soggetta a riduzione, con conseguente reintegrazione in natura della suddetta quota e possibilità per la , in presenza dei presupposti, di agire in separato Parte_1
giudizio ai sensi dell'art.563 c.c., norma pacificamente ritenuta dalla giurisprudenza 12
applicabile anche nei confronti degli agli aventi causa dell'erede che ha subito la riduzione e non solo di quelli del donatario (inter alia: Cass. 18280/2017).
Va precisato che la reintegrazione deve essere effettuata “in natura” sia perché così
chiesto dalla appellante sia, soprattutto, perché, nel caso di immobili, si tratta della modalità ordinaria prevista dal legislatore (v. Cass. 24755/15).
Nel caso in esame l'ausiliario ha rimarcato che non sussisterebbero le condizioni per l'operatività delle deroghe previste dai commi 2 e 3 delll'art.560 c.c. atteso che, come si legge a pag.114 della relazione di c.t.u., “i cespiti sono porzioni di fabbricati e di terreni
che, per distribuzione planimetrica ed esiguità delle quote da staccare, non risultano
comodamente divisibili e considerato che il valore di ciascun immobile assegnato ad
(legittimario) non supera l'importo della porzione disponibile e della Controparte_1
quota che gli spetta come legittimario (€ 197.135,56 + € 197.135,56= € 394.271,12)” e ha anche indicato plurimi e condivisibili motivi che ostano alla assegnazione alla appellante di un unico immobile, quello di via Villa Oliva n.9 di NT AV, come proposto dall'appellato con una terza osservazione (v. pag. 31 della relazione di c.t.u.).
A monte va rimarcato che, in presenza nel compendio ereditario di una pluralità di beni immobili, il legittimario in tutto o in parte pretermesso ha diritto, comunque, a essere reintegrato nella sua quota di eredità su tutti i beni che ne fanno parte e che a tale fine mira l'azione di riduzione tanto più ove proposta, come nel caso in esame, senza essere contestualmente accompagnata dalla domanda di divisione dell'asse ereditario (sul punto,
con ampiezza di motivazioni, Cass. 24755/15 sopra citata).
In conclusione, l'appellante va reintegrata nella quota di 1/8 dei diritti immobiliari della de cuius, a sua volta corrispondente, tenuto conto che della quota di proprietà di cui la 13
era titolare, a 1/16 della proprietà dei beni sopra indicati ai numeri da 1) a 22) e CP_2
ai 5/96 della proprietà dei fondi rustici sopra indicati al numero 23).
Occorre passare al vaglio delle domande riconvenzionali proposte in primo grado da
, non scrutinate dal Tribunale in quanto ritenute “implicitamente Controparte_1
subordinate all'accoglimento della domanda di riduzione” e che sono state riproposte in questa sede.
Per quanto riguarda la pretesa a che la quota di riserva spettante alla controparte venga determinata “al netto della quota disponibile da attribuirsi all'appellato come per Legge, e
delle quote spettanti ai coeredi, con l'ulteriore riconoscimento in favore dell'appellato dei
diritti di abitazione e di uso sulla casa coniugale con quantificazione economica di tali
diritti e attribuzione all'appellato”, la stessa, al di là di quanto va considerato come una mera indicazione rispetto al modus operandi che è stato poi correttamente seguito dall'ausiliario e sopra illustrato, può essere accolta solo con riferimento al riconoscimento della esistenza dei diritti reali minori attribuiti ex lege dall'art.540 c.c., fermo restando che la quantificazione in termini monetari è in questa sede inammissibile per difetto di interesse da parte del richiedente, non dovendosi contestualmente procedere allo scioglimento della comunione ereditaria (arg. ex Cass. 18354/13).
Vanno pertanto riconosciuti in favore di , ai sensi dell'art.540 c.c., il Controparte_1
diritto di abitazione sulla casa adibita, all'epoca di decesso della , a residenza CP_2
familiare- la quale, in assenza di contestazioni, va identificata nell'appartamento ancora abitato dall'appellato alla data del sopralluogo del c.t.u., ossia quello, di cui al n.ro 9) del superiore elenco, sito in via Randazzo n.34, piano terra, del Comune di NT AV (PA), 14
identificato in catasto al fg.6, p.lla 2815, sub 2 – e il diritto d'uso sui beni mobili che la corredavano.
La richiesta di condanna della appellante al pagamento pro-quota “della tassa di
successione, della tassa per la pubblicazione del testamento, delle spese per la
pubblicazione del testamento e compensi al Notaio, delle spese e tasse per la gestione
dei beni relitti” è ammissibile, in quanto volta a una resa dei conti, ai sensi degli artt. 723
c.c., tra co-eredi – tale essendo divenuta l'appellante a seguito dell'esperimento positivo dell'azione di riduzione - domanda che è autonoma rispetto a quella di divisione (v. Cass.
15182/2019). Nel merito, però, la stessa va rigettata poiché formulata in termini del tutto generici e rimasta sfornita di qualsivoglia supporto probatorio sia nell'an sia nel quantum;
né sfugge, a monte, che la appellante, legittimaria totalmente pretermessa dal testamento della madre, non potrebbe certamente essere chiamata a concorrere alle spese afferenti all'atto mortis causa.
Venendo alla regolamentazione delle spese del giudizio, le stesse devono tener conto della riforma integrale della sentenza di primo grado e seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, , che è soccombente rispetto alla domanda principale – a Controparte_1
nulla rilevando la sua labiale non opposizione, ove anche si considerino le sterili contestazioni sollevate, gli atti dispositivi compiuti nel corso del giudizio e il comportamento ostruzionistico tenuto rispetto all'attività del c.t.u. (v. nota dell'ausiliario dell'11.9.2024, che segnalava come l'appellato, seppure adducendo esigenze di accudimento del figlio invalido, avesse disertato tre distanziati appuntamenti fissati per l'accesso ad alcuni immobili) - e su gran parte di quelle riconvenzionali (mentre in ordine 15
alla richiesta di riconoscimento in suo favore dei diritti di cui all'art.540 c.c. non vi è stata alcuna specifica contestazione della controparte), va condannato a rifondere le spese di lite di entrambi i gradi.
Le stesse si liquidano applicando i parametri tariffari in base al valore della causa - da individuarsi nella fascia da 52.001,00 a 260.000,00, tenuto conto del decisum,
rappresentato dall'ammontare economico della quota di riserva riconosciuta – negli importi minimi in relazione al giudizio di primo grado, in considerazione della circoscritta attività difensionale in esso svolta, medi per il presente grado.
Di tali importi si dispone il pagamento a favore dell'Erario, ai sensi dell'art.133 del D.P.R.
n.ro 115/2002, atteso che in entrambi i gradi è stata ammessa al Parte_1
beneficio del patrocinio a spese dello Stato. A tale riguardo, la richiesta di distrazione fatta dal procuratore di tale parte risulta priva di effetti, non potendo essere valutata come rinuncia implicita al beneficio (v. Cass. S.U. 8561/2021).
Sempre applicando la regola della soccombenza, anche i costi della c.t.u., che si liquidano con separato decreto, vanno posti interamente a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
in integrale riforma della sentenza n.ro 205/2022 del Tribunale di Termini Imerese,
pubblicata il 16.3.2022, appellata da , Parte_1
dichiara l'inefficacia nei confronti dell'appellante della disposizione testamentaria di designazione quale unico erede dell'appellato contenuta nel Controparte_1
testamento olografo di (nata a [...] il [...] e deceduta a Controparte_2
Palermo il 21.9.2015), datato 24.4.2015 e pubblicato con verbale in Notaio Persona_2 16
del 12.4.2016, nella misura che lede la quota di riserva spettante all'appellante, pari all'importo di euro 98.567,78 alla data di apertura della successione, e ne dispone, per l'effetto, la riduzione mediante assegnazione a di 1/8 del patrimonio Parte_1
della prefata de cuius e, quindi, dei seguenti diritti immobiliari:
1) quota di 1/16 della proprietà del locale commerciale sito in via Consolare
n. 173 del Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg.4,
p.lla 330, sub 6;
2) quota di 1/16 della proprietà del locale commerciale sito in via Consolare
n. 175 del Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg.4,
p.lla 500, sub 9;
3) quota di 1/16 della proprietà dell'appartamento sito in via Consolare n.
171, primo piano, del Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg.4, p.lla 330, sub 3/ p.lla 500, sub 6;
4) quota di 1/16 della proprietà dell'appartamento sito in via Consolare n.
171, secondo piano e lastrico solare, del Comune di NT AV (PA),
identificato in catasto al fg.4, p.lla 330, sub 4/ p.lla 500 sub - p.lla 330, sub
5;
5) quota di 1/16 della proprietà del lastrico solare dell'edificio di via
Consolare n.171 del Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg.4, p.lla 500 sub 8;
6) quota di 1/16 della proprietà dell'appartamento ubicato in via Villa Oliva n.
9, secondo piano, del Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg.6, p.lla 1452, sub 14; 17
7) quota di 1/16 della proprietà dell'appartamento sito in Largo Francesco
Lo Jacono n.1, secondo piano, del Comune di NT AV (PA),
identificato in catasto al fg.6, p.lla 2191, sub 13;
8) quota di 1/16 della proprietà del garage sito in via Villa Oliva del Comune
di NT AV (PA), identificato in catasto al fg.6, p.lla 2191, sub 18;
9) quota di 1/16 della proprietà dell'appartamento ubicato in via Randazzo
n.34, piano terra, del Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg.6, p.lla 2815, sub 2;
10) quota di 1/16 della proprietà dell'appartamento sito in via Randazzo n.34,
primo piano, del Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg.6, p.lla 2815, sub 3;
11) quota di 1/16 della proprietà dell'appartamento ubicato in via Randazzo
n.34, secondo piano, del Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg.6, p.lla 2815, sub 4;
12) quota di 1/16 della proprietà del lastrico solare dell'edificio di via
Randazzo n.34, terzo piano, NT AV (PA) fg.6, p.lla 2815, sub 5;
13) quota di 1/16 della proprietà della autorimessa ubicata nella via B.
Romeo snc, piano seminterrato, del Comune di NT AV (PA),
identificata in catasto al fg.6, p.lla 2815, sub 6;
14) quota di 1/16 della proprietà del villino ubicato in contrada Torremuzza
del Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg. 4, p.lla
1186, sub 1; 18
15) quota di 1/16 della proprietà del magazzino sito in contrada Torremuzza
del Comune di NT AV (PA, identificato in catasto al) fg. 4, p.lla
1679;
16) quota di 1/16 della proprietà del magazzino sito in contrada Torremuzza
del Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg. 4, p.lla
1494, sub 3 e 4;
17) quota di 1/16 della proprietà del magazzino a piano terra sito in C.da
Mondello del Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg. 4,
p.lla 1686;
18) 1/16 della proprietà del magazzino sito in contrada Torretta del Comune
di TT (PA), identificato in catasto al fg. 3, p.lla 616, sub 1;
19) quota di 1/16 della proprietà del magazzino sito in contrada Torretta del
Comune di TT (PA), identificato in catasto al fg. 3, p.lla 616, sub
2;
20) quota di 1/16 della proprietà del magazzino sito in contrada Torretta del
Comune di TT (PA), identificato in catasto al fg. 3, p.lla 635;
21) quota di 1/16 della proprietà dei fondi rustici siti nel Comune di NT
AV (PA) al fg.4, p.lle 436, 437, 439, 450, 452, 454, 523, 539, 727, 728,
879, 880, 881, 882, 883, 884, 1493, 1495, 1678 e 1685;
22) quota di 1/16 della proprietà dei fondi rustici siti nel Comune di
TT (PA), al fg.3,p.lle15,22,41,72,125,147,148,149,184,187,189,193,272,289,358,359,
360,361,362,363,365,366,369,370,372,373,374,614,615,617,618; 19
23) quota di 5/96 della proprietà dei fondi rustici siti nel Comune di
TT (PA), al fg. 3, p.lla 142 e 143.
In parziale accoglimento delle domande riconvenzionali, dichiara che l'appellato
è titolare, ai sensi dell'art.540 c.c., del diritto di abitazione Controparte_1
sull'appartamento ubicato in via Randazzo n.34, piano terra, del Comune di NT AV
(PA), identificato in catasto al fg.6, p.lla 2815, sub 2, e del diritto di uso sui beni che lo corredano;
rigetta ogni altra domanda dell'appellato.
Condanna a rifondere le spese di lite di entrambi i gradi afferenti alla Controparte_1
partecipazione al giudizio della controparte, che liquida per il primo grado nell'importo di euro 7.052,00 e per il secondo grado nell'importo di euro 14.317,00, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed I.V.A. come per legge, disponendone il pagamento a favore dello Stato.
Pone interamente a carico dell'appellato i costi della c.t.u. svolta nel presente grado,
liquidati con separato decreto.
Così deciso in Palermo in data 7.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1225/2022 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
TRA
, nata NT AV (PA) il 12/04/1975, C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' Avv.to Rosa Maria Sciortino;
appellante
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lauria;
appellato
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, contrariis reiectis: 1)
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto 2
appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n 205 del 2022 pubblicata il 16.03.2022, non
notificata, emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 01.03.2022, a definizione del
procedimento n. 551 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, accogliere tutte le
conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano e conseguentemente disattendere tutte le
eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti
[.. nel presente atto;
che qui si riportano: A) accertare e dichiarare che il testamento olografo della
, con testamento olografo, datato 24.04.2015 e pubblicato il 12.04.2016, in Controparte_2
Bagheria, regolante la successione della defunta madre sig , lede la quota Controparte_2
legittima, con attribuzione a favore dell'odierna attrice;
---- G. dichiarare che la sig.ra Parte_1
è erede legittima, ; H. Dichiarare inefficacia delle disposizione testamentarie (data
[...]
5.5.2014 conseguentemente disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale
riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius, Sig.ra
poteva disporre, nei limiti della quota medesima ammontante ad Controparte_2
€.141.765,62 o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire;
I. Con riserva
di ampliare, modificare le domande tutte e di dedurre mezzi istruttori anche in conseguenza del
C comportamento avversario Ed ogni altra affermazione comunque idonea a produrre l'effetto
contrario e di cui in narrativa e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze
sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto K. Con
vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come
per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con distrazione degli onorari a favore del
procuratore”.
Conclusioni dell'appellato: - “Accogliere il presente atto per i motivi esposti o con qualsivoglia
altra motivazione;
- Ritenere e dichiarare l'appello improcedibile ed inammissibile ex art. 436 bis
c.p.c.; - Ritenere e dichiarare infondato in fatto e in diritto l'atto di appello;
- Rigettare l'appello
proposto avverso la Sentenza n. 205/2022 dei 1-16 Marzo 2022, del Tribunale di Termini Imerese, 3
Sezione Civile;
- Ritenere e dichiarare infondate preliminarmente in fatto ed in diritto tutte le
domande formulate da parte avversa, che come proposte, vanno rigettate;
- Confermare la
Sentenza impugnata in ogni suo punto;
In subordine nella denegata ipotesi di mancata integrale
conferma della Sentenza impugnata - Ritenere e dichiarare che il testamento olografo è efficace e
non colpito da cause di nullità o inefficacia;
- Ritenere e dichiarare che il Sig. Controparte_1
non si oppone al riconoscimento in favore dell'appellante della quota di legittima dei beni relitti dalla
Sig.ra , al netto della quota disponibile da attribuirsi all'appellato come per Legge, e delle CP_2
quote spettanti ai coeredi, con l'ulteriore riconoscimento in favore dell'appellato dei diritti di
abitazione e di uso sulla casa coniugale con quantificazione economica di tali diritti e attribuzione
all'appellato, secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Sen1tenza
n. 4847 del 27.02.2013; - Ritenere e dichiarare che i beni caduti in successione sono quelli
individuati nella dichiarazione di successione nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovano e
che i beni immobili già appartenuti alla de cuius sono stati erroneamente indicati dall'appellante; -
Ritenere e dichiarare che la appellante è obbligata al pagamento pro-quota della tassa di
successione, della tassa per la pubblicazione del testamento, delle spese per la pubblicazione del
testamento e compensi al Notaio, delle spese e tasse per la gestione dei beni relitti e condannarla
al pagamento delle spese per la quota che sarà riconosciuta da porre a carico del compendio
ereditario riconosciuto alla stessa;
Ritenere e dichiarare che la Sig.ra alla data Controparte_2
della morte non era titolare di conti correnti o depositi bancari attivi o altri beni mobili o immobili se
non indicati nella denuncia di successione;
con riserva di indicare mezzi di prova, produrre
documenti, chiedere C.T.U. e quanto altro necessario anche in considerazione del comportamento
processuale dalla controparte;
- Rigettare ogni altra domanda;
Con salvezza di ogni altro diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”. 4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.ro 205 dell'1-16 marzo 2022 il Tribunale di Termini Imerese rigettava la domanda proposta con atto di citazione notificato il 9.2.2018 da nei Parte_1
confronti del padre, , volta alla reintegrazione della propria quota di Controparte_1
riserva dell'eredità della madre, (nata a [...] il [...] e Controparte_2
deceduta a Palermo il 21.9.2015) mediante riduzione della disposizione testamentaria contenuta nel testamento olografo redatto dalla de cuius il 24.04.2015, e condannava l'attrice a rifondere al convenuto le spese di lite.
Ha proposto appello la soccombente riproponendo l'originario conclusum. Ha resistito formulando le conclusioni riportate in epigrafe. Controparte_1
Dopo l'esito negativo di un tentativo di conciliazione, veniva disposta consulenza tecnica,
affidando incarico all'architetto , al fine di ottenere risposta ai quesiti articolati Persona_1
con ordinanza del 3-4 ottobre 2023. L'attività dell'ausiliario, resa difficoltosa da alcuni impedimenti frapposti dall'appellato e dalla necessità di doversi avvalere, per l'accesso a taluni immobili trasferiti da costui a terzi in corso di causa, dell'ordine di ispezione concesso dalla Corte con ordinanza del 13.2.2024, si concludeva col deposito in data 23.5.2025 di apposito elaborato scritto.
La causa è stata quindi assunta in decisione, sulle note di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 3-6 giugno 2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
*******************
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio l'attrice, odierna appellante, aveva esposto, in sintesi, le seguenti circostanze: a) che col testamento olografo summenzionato, 5
pubblicato il 12.4.2016 dal Notaio di Bagheria, la madre aveva nominato Persona_2
come suo unico erede il coniuge (“..lascio i miei beni a mio marito e nomino mio marito
erede universale di tutti i miei beni..”); b) che tale disposizione la aveva pretermessa dalla eredità materna la quale era costituita da un ampio patrimonio immobiliare, di cui forniva elencazione, corredandola dalla indicazione dei riferimenti catastali e del presumibile valore di ciascun cespite, per come risultante da una perizia di stima fatta redigere da un tecnico di fiducia che allegava, oltre che dagli importi a credito di conti correnti bancari di cui la de cuius sarebbe stata titolare;
c) che, pertanto, sussisteva la totale lesione della sua quota di legittima, quest'ultima da individuarsi, stante la presenza di altri tre figli, nella quota stabilita dall'art.542 c.c. (ossia 1/8 del patrimonio della defunta).
La sentenza impugnata, pur riconoscendo che la attrice aveva provveduto a ricostruire il relictum determinandone anche il valore, riteneva che la predetta, “a fronte della
contestazione di parte convenuta circa l'esattezza della predetta allegazione”, non avesse fornito “nessun elemento probatorio circa consistenza del patrimonio relitto di
[...]
”. CP_2
L'appellante ha contestato tale giudizio, rivendicando di avere soddisfatto gli oneri da ritenersi sussistere a carico di chi propone l'azione di riduzione di cui gli artt. 553 e ss. c.c.
e ha riproposto l'originaria domanda.
La doglianza è fondata.
Va innanzitutto evidenziato che l'orientamento più rigoroso e formalistico affermatosi nella giurisprudenza di legittimità (inter alia Cass. 1357/2017) circa l'onere a carico del deducente di ricostruire l'asse ereditario e specificare l'entità della asserita lesione alla propria quota di riserva, era già stato ridotto nella ipotesi, quale quella in esame, in cui 6
l'attore sia un legittimario interamente pretermesso, come tale neppure investito della qualità di erede e, pertanto, di regola impossibilitato a fornire una individuazione esatta del patrimonio del de cuius alla data della apertura della successione (cfr. Cass.
16535/2020). In ogni caso, nei suoi più recenti arresti la Cassazione ha puntualizzato e mitigato l'orientamento generale, sottolineando come la allegazione della lesione può
avvenire anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti,
mentre alla eventuale omessa indicazione di beni del relictum o di donazioni può supplirsi ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti (si rinvia alle motivazioni di Cass. sent. 18199/2020).
Nella vicenda in delibazione, a fronte della puntuale ricostruzione fatta da Parte_1
degli immobili facenti parte del relictum, che trovava un riscontro, seppur
[...]
parziale, nel contenuto del verbale di pubblicazione del prefato testamento in cui lo stesso beneficiario, odierno appellato, forniva al notaio indicazione di alcuni dei cespiti rientranti nell'asse ereditario, le contestazioni sollevate in primo grado da e Controparte_1
ribadite in questo si connotano per la loro contraddittorietà e, comunque, assenza totale di specificità, e quindi di effettiva capacità di confutazione. L'appellato, infatti, da un lato ha dichiarato di non opporsi alla domanda, salvo chiedere che il relictum venga fatto coincidere coi beni indicati nella denuncia di successione (non prodotta), dall'altro ha solo genericamente prospettato che non tutti i beni indicati in citazione sarebbero appartenuti alla o comunque che le sarebbero appartenuti non in quota esclusiva ovvero CP_2
che non farebbero più parte del patrimonio immobiliare.
L'onere di allegazione e di prova da parte della attrice/appellante è rimasto inadempiuto solo in relazione alla sussistenza di un patrimonio mobiliare della , deduzione CP_2 7
che non è stata supportata dalla indicazione di elementi quantomeno in grado di giustificare l'attivazione di mezzi istruttori volti al loro accertamento. In particolare, la deducente non ha neppure indicato gli istituti di credito presso cui sarebbero stati aperti gli asseriti conti correnti bancari di cui la de cuius sarebbe stata intestataria.
Ciò posto, il consulente tecnico di ufficio nominato in questo grado ha compiutamente elencato il relictum, previa acquisizione della documentazione ipo-catastale e amministrativa di corredo e analitica descrizione dei cespiti, supportata da rilievi fotografici e, per gli immobili urbani, anche planimetrici, stimando, per ognuno, il valore alla data di apertura della successione e, quindi, indicando la quota di proprietà che apparteneva alla con il corrispondente valore: CP_2
Si riporta, di seguito, l'elenco (v., in particolare, il prospetto presente a pag. 112-113 della relazione di c.t.u.):
1) Locale commerciale sito in via Consolare n. 173 del Comune di NT AV (PA),
identificato in catasto al fg.4, p.lla 330, sub 6; valore € 80.031,25; quota 1/2 €
40.015,63;
2) Locale commerciale sito in via Consolare n. 175 del Comune di NT AV (PA),
identificato in catasto al fg.4, p.lla 500, sub 9; valore € 97.256,25; quota 1/2 €
48.628,13;
3) Appartamento sito in via Consolare n. 171, primo piano, del Comune di NT AV
(PA), identificato in catasto al fg.4, p.lla 330, sub 3/ p.lla 500, sub 6; valore €
102.051,56; quota 1/2 € 51.025,78; 8
4) Appartamento sito in via Consolare n. 171, secondo piano e lastrico solare, del
Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg.4, p.lla 330, sub 4/ p.lla 500
sub - p.lla 330, sub 5; valore € 97.572,00; quota 1/2 € 48.786,00;
5) Lastrico solare dell'edificio di via Consolare n.171 del Comune di NT AV (PA),
identificato in catasto al fg.4, p.lla 500 sub 8; valore € 9.094,50; quota 1/2 € 4.547,25;
6) Appartamento ubicato in via Villa Oliva n. 9, secondo piano, del Comune di NT
AV (PA), identificato in catasto al fg.6, p.lla 1452, sub 14; valore € 134.127,72;
quota 1/2 € 67.063,86;
7) Appartamento sito in Largo Francesco Lo Jacono n.1, secondo piano, del Comune di
NT AV (PA), identificato in catasto al fg.6, p.lla 2191, sub 13; valore €
125.400,30; quota 1/2 € 62.700,15;
8) Garage sito in via Villa Oliva del Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg.6, p.lla 2191, sub 18; valore € 23.375,00; quota 1/2 € 11.687,50;
9) Appartamento ubicato in via Randazzo n.34, piano terra, del Comune di NT AV
(PA), identificato in catasto al fg.6, p.lla 2815, sub 2; valore € 135.285,70; quota 1/2 €
67.642,85;
10) Appartamento sito in via Randazzo n.34, primo piano, del Comune di NT AV
(PA), identificato in catasto al fg.6, p.lla 2815, sub 3; valore € 146.393,50; quota 1/2 €
73.196,75;
11) Appartamento ubicato in via Randazzo n.34, secondo piano, del Comune di NT
AV (PA), identificato in catasto al fg.6, p.lla 2815, sub 4; valore € 148.349,00; quota
1/2 € 74.174,50; 9
12) Lastrico solare dell'edificio di via Randazzo n.34, terzo piano, NT AV (PA) fg.6,
p.lla 2815, sub 5; valore € 16.938,60; quota 1/2 € 8.469,30;
13) Autorimessa ubicata nella via B. Romeo snc, piano seminterrato, del Comune di
NT AV (PA), identificata in catasto al fg.6, p.lla 2815, sub 6; valore € 199.070,85;
quota 1/2 € 99.535,43;
14) Villino ubicato in contrada Torremuzza del Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg. 4, p.lla 1186, sub 1; valore € 100.571,31; quota 1/2 € 50.285,66;
15) Magazzino sito in contrada Torremuzza del Comune di NT AV (PA, identificato in catasto al) fg. 4, p.lla 1679; valore € 4.284,00; quota 1/2 € 2.142,00;
16) Magazzino sito in contrada Torremuzza del Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg. 4, p.lla 1494, sub 3 e 4; valore € 4.102,00; quota 1/2 € 2.051,00;
17) Magazzino a piano terra sito in C.da Mondello del Comune di NT AV (PA),
identificato in catasto al fg. 4, p.lla 1686; valore € 3.230,50; quota 1/2 € 1.615,25;
18) Magazzino sito in contrada Torretta del Comune di TT (PA), identificato in catasto al fg. 3, p.lla 616, sub 1; valore € 731,30; quota 1/2 € 365,65;
19) Magazzino sito in contrada Torretta del Comune di TT (PA), identificato in catasto al fg. 3, p.lla 616, sub 2; valore € 78,10; quota 1/2 € 39,05;
20) Magazzino sito in contrada Torretta del Comune di TT (PA), identificato in catasto al fg. 3, p.lla 635; valore € 1.966,70; quota 1/2 € 983,35;
21) Fondi rustici siti nel Comune di NT AV (PA) al fg.4, p.lle 436, 437, 439, 450,
452, 454, 523, 539, 727, 728, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 1493, 1495, 1678 e 1685
di valore complessivo di € 113.962,32; quota di 1/2 in capo alla de cuius, pari ad €
56.981,16; 10
22) Fondi rustici siti nel Comune di TT (PA), al fg. 3,
p.lle15,22,41,72,125,147,148,149,184,187,189,193,272,289,358,359,360,361,362,363
,365,366,369,370,372,373,374,614,615,617,618, del valore complessivo di €
28.886,02; quota di 1/2 in capo alla de cuius, pari ad € 14.443,01;
23) Fondi rustici siti nel Comune di TT (PA), al fg. 3, p.lla 142 e 143 del valore di €
5.191,20; quota in capo alla de cuis: 5/12, pari ad € 2.163,00.
La riunione fittizia, in assenza di donazioni e di debiti, comprende solo il sopra indicato relictum ed ammonta, dunque, ad un importo complessivo di euro 788.542,24.
Applicando il disposto dell'art.542 co.2 c.c., la quota di riserva spettante alla appellante è
quindi di 1/8, pari ad euro 98.567,78.
Va rilevato che solo l'appellato ha mosso all'operato del c.t.u. delle contestazioni, le prime due così formulate: 1) “le valutazioni tecniche ed economiche in particolare quelle relative
ai terreni che appaiono sopravvalutate rispetto ai terreni in zona;
2) inoltre, nonostante la
formale comunicazione ed il deposito telematico nel fascicolo non risulta indicato il
trasferimento degli immobili al figlio , invalido, giusta atto Notaio Controparte_4 Per_3
(agli atti) e a seguito dell'accordo avanti il Giudice tutelare che imponeva il trasferimento.
Tali immobili, indicati nell'atto del Notaio Vasta non devono essere inseriti in alcuna
divisione o attribuzione” (v. le osservazioni allegate alle note depositate il 29.5.2025).
Orbene, l'assoluta genericità del primo rilievo renderebbe superflua ogni replica;
in ogni caso, il c.t.u. ha risposto rimarcando come le stime da lui operate hanno trovato pieno conforto nelle emergenze della banca-dati dell'Osservatorio Valori Agricoli (OVA) afferenti all'anno 2015, che si presentano particolarmente affidabili anche in ragione della loro 11
analiticità, in quanto distinte per tipologia di coltivazione e per Comune di ubicazione dei fondi (pag.29-30 della c.t.u.).
Per quanto riguarda la seconda osservazione, occorre a monte rilevare che è emerso che durante la pendenza del processo ha dapprima venduto degli Controparte_1
appartamenti che, pro quota, rientravano nel relictum della a terzi soggetti, poi, CP_2
con atto del 19.12.2022, ha venduto una ulteriore unità immobiliare all'omonimo nipote,
, nato a [...] il [...], e, quindi, donato, con rogito del Controparte_1
21.12.2022, numerosi beni al figlio . Nel corso del presente grado la Controparte_5
difesa dell'appellato ha poi dichiarato, con note del 6.2.2025, che in altro giudizio di reintegra della quota di riserva promosso avanti il Tribunale di Termini Imerese
dall'Amministratore di Sostegno del figlio , invalido, si era raggiunto un Controparte_4
accordo transattivo, che aveva portato alla adozione di sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, in forza del quale aveva trasferito al predetto figlio, a tacitazione delle relative pretese, la casa dove entrambi vivono e altro immobile;
a tale nota sono stati allegati la suddetta sentenza e copia di una scrittura privata ma non anche l'atto pubblico in Notaio del 6.11.2024 col quale, a dire dell'appellato, Per_3
sarebbe stata data esecuzione all'accordo.
In ogni caso, deve osservarsi che tutti i suddetti trasferimenti non assumono rilievo ai fini della presente decisione tenuto conto che, a seguito dell'accertamento della lesione della quota di riserva della appellante, la disposizione ereditaria va dichiarata inefficace e soggetta a riduzione, con conseguente reintegrazione in natura della suddetta quota e possibilità per la , in presenza dei presupposti, di agire in separato Parte_1
giudizio ai sensi dell'art.563 c.c., norma pacificamente ritenuta dalla giurisprudenza 12
applicabile anche nei confronti degli agli aventi causa dell'erede che ha subito la riduzione e non solo di quelli del donatario (inter alia: Cass. 18280/2017).
Va precisato che la reintegrazione deve essere effettuata “in natura” sia perché così
chiesto dalla appellante sia, soprattutto, perché, nel caso di immobili, si tratta della modalità ordinaria prevista dal legislatore (v. Cass. 24755/15).
Nel caso in esame l'ausiliario ha rimarcato che non sussisterebbero le condizioni per l'operatività delle deroghe previste dai commi 2 e 3 delll'art.560 c.c. atteso che, come si legge a pag.114 della relazione di c.t.u., “i cespiti sono porzioni di fabbricati e di terreni
che, per distribuzione planimetrica ed esiguità delle quote da staccare, non risultano
comodamente divisibili e considerato che il valore di ciascun immobile assegnato ad
(legittimario) non supera l'importo della porzione disponibile e della Controparte_1
quota che gli spetta come legittimario (€ 197.135,56 + € 197.135,56= € 394.271,12)” e ha anche indicato plurimi e condivisibili motivi che ostano alla assegnazione alla appellante di un unico immobile, quello di via Villa Oliva n.9 di NT AV, come proposto dall'appellato con una terza osservazione (v. pag. 31 della relazione di c.t.u.).
A monte va rimarcato che, in presenza nel compendio ereditario di una pluralità di beni immobili, il legittimario in tutto o in parte pretermesso ha diritto, comunque, a essere reintegrato nella sua quota di eredità su tutti i beni che ne fanno parte e che a tale fine mira l'azione di riduzione tanto più ove proposta, come nel caso in esame, senza essere contestualmente accompagnata dalla domanda di divisione dell'asse ereditario (sul punto,
con ampiezza di motivazioni, Cass. 24755/15 sopra citata).
In conclusione, l'appellante va reintegrata nella quota di 1/8 dei diritti immobiliari della de cuius, a sua volta corrispondente, tenuto conto che della quota di proprietà di cui la 13
era titolare, a 1/16 della proprietà dei beni sopra indicati ai numeri da 1) a 22) e CP_2
ai 5/96 della proprietà dei fondi rustici sopra indicati al numero 23).
Occorre passare al vaglio delle domande riconvenzionali proposte in primo grado da
, non scrutinate dal Tribunale in quanto ritenute “implicitamente Controparte_1
subordinate all'accoglimento della domanda di riduzione” e che sono state riproposte in questa sede.
Per quanto riguarda la pretesa a che la quota di riserva spettante alla controparte venga determinata “al netto della quota disponibile da attribuirsi all'appellato come per Legge, e
delle quote spettanti ai coeredi, con l'ulteriore riconoscimento in favore dell'appellato dei
diritti di abitazione e di uso sulla casa coniugale con quantificazione economica di tali
diritti e attribuzione all'appellato”, la stessa, al di là di quanto va considerato come una mera indicazione rispetto al modus operandi che è stato poi correttamente seguito dall'ausiliario e sopra illustrato, può essere accolta solo con riferimento al riconoscimento della esistenza dei diritti reali minori attribuiti ex lege dall'art.540 c.c., fermo restando che la quantificazione in termini monetari è in questa sede inammissibile per difetto di interesse da parte del richiedente, non dovendosi contestualmente procedere allo scioglimento della comunione ereditaria (arg. ex Cass. 18354/13).
Vanno pertanto riconosciuti in favore di , ai sensi dell'art.540 c.c., il Controparte_1
diritto di abitazione sulla casa adibita, all'epoca di decesso della , a residenza CP_2
familiare- la quale, in assenza di contestazioni, va identificata nell'appartamento ancora abitato dall'appellato alla data del sopralluogo del c.t.u., ossia quello, di cui al n.ro 9) del superiore elenco, sito in via Randazzo n.34, piano terra, del Comune di NT AV (PA), 14
identificato in catasto al fg.6, p.lla 2815, sub 2 – e il diritto d'uso sui beni mobili che la corredavano.
La richiesta di condanna della appellante al pagamento pro-quota “della tassa di
successione, della tassa per la pubblicazione del testamento, delle spese per la
pubblicazione del testamento e compensi al Notaio, delle spese e tasse per la gestione
dei beni relitti” è ammissibile, in quanto volta a una resa dei conti, ai sensi degli artt. 723
c.c., tra co-eredi – tale essendo divenuta l'appellante a seguito dell'esperimento positivo dell'azione di riduzione - domanda che è autonoma rispetto a quella di divisione (v. Cass.
15182/2019). Nel merito, però, la stessa va rigettata poiché formulata in termini del tutto generici e rimasta sfornita di qualsivoglia supporto probatorio sia nell'an sia nel quantum;
né sfugge, a monte, che la appellante, legittimaria totalmente pretermessa dal testamento della madre, non potrebbe certamente essere chiamata a concorrere alle spese afferenti all'atto mortis causa.
Venendo alla regolamentazione delle spese del giudizio, le stesse devono tener conto della riforma integrale della sentenza di primo grado e seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, , che è soccombente rispetto alla domanda principale – a Controparte_1
nulla rilevando la sua labiale non opposizione, ove anche si considerino le sterili contestazioni sollevate, gli atti dispositivi compiuti nel corso del giudizio e il comportamento ostruzionistico tenuto rispetto all'attività del c.t.u. (v. nota dell'ausiliario dell'11.9.2024, che segnalava come l'appellato, seppure adducendo esigenze di accudimento del figlio invalido, avesse disertato tre distanziati appuntamenti fissati per l'accesso ad alcuni immobili) - e su gran parte di quelle riconvenzionali (mentre in ordine 15
alla richiesta di riconoscimento in suo favore dei diritti di cui all'art.540 c.c. non vi è stata alcuna specifica contestazione della controparte), va condannato a rifondere le spese di lite di entrambi i gradi.
Le stesse si liquidano applicando i parametri tariffari in base al valore della causa - da individuarsi nella fascia da 52.001,00 a 260.000,00, tenuto conto del decisum,
rappresentato dall'ammontare economico della quota di riserva riconosciuta – negli importi minimi in relazione al giudizio di primo grado, in considerazione della circoscritta attività difensionale in esso svolta, medi per il presente grado.
Di tali importi si dispone il pagamento a favore dell'Erario, ai sensi dell'art.133 del D.P.R.
n.ro 115/2002, atteso che in entrambi i gradi è stata ammessa al Parte_1
beneficio del patrocinio a spese dello Stato. A tale riguardo, la richiesta di distrazione fatta dal procuratore di tale parte risulta priva di effetti, non potendo essere valutata come rinuncia implicita al beneficio (v. Cass. S.U. 8561/2021).
Sempre applicando la regola della soccombenza, anche i costi della c.t.u., che si liquidano con separato decreto, vanno posti interamente a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
in integrale riforma della sentenza n.ro 205/2022 del Tribunale di Termini Imerese,
pubblicata il 16.3.2022, appellata da , Parte_1
dichiara l'inefficacia nei confronti dell'appellante della disposizione testamentaria di designazione quale unico erede dell'appellato contenuta nel Controparte_1
testamento olografo di (nata a [...] il [...] e deceduta a Controparte_2
Palermo il 21.9.2015), datato 24.4.2015 e pubblicato con verbale in Notaio Persona_2 16
del 12.4.2016, nella misura che lede la quota di riserva spettante all'appellante, pari all'importo di euro 98.567,78 alla data di apertura della successione, e ne dispone, per l'effetto, la riduzione mediante assegnazione a di 1/8 del patrimonio Parte_1
della prefata de cuius e, quindi, dei seguenti diritti immobiliari:
1) quota di 1/16 della proprietà del locale commerciale sito in via Consolare
n. 173 del Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg.4,
p.lla 330, sub 6;
2) quota di 1/16 della proprietà del locale commerciale sito in via Consolare
n. 175 del Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg.4,
p.lla 500, sub 9;
3) quota di 1/16 della proprietà dell'appartamento sito in via Consolare n.
171, primo piano, del Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg.4, p.lla 330, sub 3/ p.lla 500, sub 6;
4) quota di 1/16 della proprietà dell'appartamento sito in via Consolare n.
171, secondo piano e lastrico solare, del Comune di NT AV (PA),
identificato in catasto al fg.4, p.lla 330, sub 4/ p.lla 500 sub - p.lla 330, sub
5;
5) quota di 1/16 della proprietà del lastrico solare dell'edificio di via
Consolare n.171 del Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg.4, p.lla 500 sub 8;
6) quota di 1/16 della proprietà dell'appartamento ubicato in via Villa Oliva n.
9, secondo piano, del Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg.6, p.lla 1452, sub 14; 17
7) quota di 1/16 della proprietà dell'appartamento sito in Largo Francesco
Lo Jacono n.1, secondo piano, del Comune di NT AV (PA),
identificato in catasto al fg.6, p.lla 2191, sub 13;
8) quota di 1/16 della proprietà del garage sito in via Villa Oliva del Comune
di NT AV (PA), identificato in catasto al fg.6, p.lla 2191, sub 18;
9) quota di 1/16 della proprietà dell'appartamento ubicato in via Randazzo
n.34, piano terra, del Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg.6, p.lla 2815, sub 2;
10) quota di 1/16 della proprietà dell'appartamento sito in via Randazzo n.34,
primo piano, del Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg.6, p.lla 2815, sub 3;
11) quota di 1/16 della proprietà dell'appartamento ubicato in via Randazzo
n.34, secondo piano, del Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg.6, p.lla 2815, sub 4;
12) quota di 1/16 della proprietà del lastrico solare dell'edificio di via
Randazzo n.34, terzo piano, NT AV (PA) fg.6, p.lla 2815, sub 5;
13) quota di 1/16 della proprietà della autorimessa ubicata nella via B.
Romeo snc, piano seminterrato, del Comune di NT AV (PA),
identificata in catasto al fg.6, p.lla 2815, sub 6;
14) quota di 1/16 della proprietà del villino ubicato in contrada Torremuzza
del Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg. 4, p.lla
1186, sub 1; 18
15) quota di 1/16 della proprietà del magazzino sito in contrada Torremuzza
del Comune di NT AV (PA, identificato in catasto al) fg. 4, p.lla
1679;
16) quota di 1/16 della proprietà del magazzino sito in contrada Torremuzza
del Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg. 4, p.lla
1494, sub 3 e 4;
17) quota di 1/16 della proprietà del magazzino a piano terra sito in C.da
Mondello del Comune di NT AV (PA), identificato in catasto al fg. 4,
p.lla 1686;
18) 1/16 della proprietà del magazzino sito in contrada Torretta del Comune
di TT (PA), identificato in catasto al fg. 3, p.lla 616, sub 1;
19) quota di 1/16 della proprietà del magazzino sito in contrada Torretta del
Comune di TT (PA), identificato in catasto al fg. 3, p.lla 616, sub
2;
20) quota di 1/16 della proprietà del magazzino sito in contrada Torretta del
Comune di TT (PA), identificato in catasto al fg. 3, p.lla 635;
21) quota di 1/16 della proprietà dei fondi rustici siti nel Comune di NT
AV (PA) al fg.4, p.lle 436, 437, 439, 450, 452, 454, 523, 539, 727, 728,
879, 880, 881, 882, 883, 884, 1493, 1495, 1678 e 1685;
22) quota di 1/16 della proprietà dei fondi rustici siti nel Comune di
TT (PA), al fg.3,p.lle15,22,41,72,125,147,148,149,184,187,189,193,272,289,358,359,
360,361,362,363,365,366,369,370,372,373,374,614,615,617,618; 19
23) quota di 5/96 della proprietà dei fondi rustici siti nel Comune di
TT (PA), al fg. 3, p.lla 142 e 143.
In parziale accoglimento delle domande riconvenzionali, dichiara che l'appellato
è titolare, ai sensi dell'art.540 c.c., del diritto di abitazione Controparte_1
sull'appartamento ubicato in via Randazzo n.34, piano terra, del Comune di NT AV
(PA), identificato in catasto al fg.6, p.lla 2815, sub 2, e del diritto di uso sui beni che lo corredano;
rigetta ogni altra domanda dell'appellato.
Condanna a rifondere le spese di lite di entrambi i gradi afferenti alla Controparte_1
partecipazione al giudizio della controparte, che liquida per il primo grado nell'importo di euro 7.052,00 e per il secondo grado nell'importo di euro 14.317,00, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed I.V.A. come per legge, disponendone il pagamento a favore dello Stato.
Pone interamente a carico dell'appellato i costi della c.t.u. svolta nel presente grado,
liquidati con separato decreto.
Così deciso in Palermo in data 7.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo