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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/09/2025, n. 4890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4890 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta: Dr. GEREMIA CASABURI Presidente rel. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 4333/19 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione (previa precisazione di conclusioni in udienza “cartolare” con ordinanza del 5\5\25, con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5822\19
e vertente tra
– avv.to A. Sollazzo Parte_1
– appellante E
– avv.to M. Lopis Controparte_1
-appellato
IN FATTO E IN DIRITTO La presente sentenza è redatta in forma semplificata. Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato l'opposizione dell'odierno appellante avverso il decreto che ingiungeva allo stesso il pagamento di euro 20.743,37 oltre interessi e spese, per somministrazione, come da contratto, di elettricità;
-il ha proposto appello, cui ha resistito Parte_1 CP_1
-la causa è stata assegnata a decisione all'esito di udienza cartolare (per la precisazione delle conclusioni); Ritenuto che:
-con il primo motivo l'appellante assume l'invalidità della procura del difensore di tanto Controparte_1 peraltro alla stregua di considerazioni opache ovvero ininfluenti (es. la mancata indicazione del C.F.); in realtà l'appellato ha documentato che, all'atto della iscrizione (telematica) a ruolo del ricorso per d.i. i difensori (originari) di tale parte agivano in forza di procura generale di mandataria esclusiva e con CP_1 rappresentanza di Controparte_1
-il secondo e il terzo motivo concernono la valutazione della documentazione in atti, e quindi l'accertamento del credito di parte appellata, originario ricorrente;
ebbene ha documentato sia la sussistenza del CP_1 contratto di fornitura per cui è causa, sia l'importo di cui alle fatture non pagate;
al riguardo ha sicura rilevanza probatoria l'estratto autentico delle scritture contabili , e non solo in sede monitoria, ma anche di merito: ne discende, infatti, un argomento presuntivo (circa an e quantum del credito) che parte opponente (pur convenuto in senso sostanziale) non ha superato, tenuto conto della genericità delle contestazioni: e del tutto tempestive sono state (quarto motivo) le difese di e la documentazione allegata;
deve allora CP_1 disattendersi anche l'eccezione di prescrizione, avanzata (pur in termini opachi) con i motivi suddetti, tenuto conto che l'appellato ha documentato una richiesta di rateizzazione che (oltre come fonte di riconoscimento e comunque di prova del credito di comporta anche l'interruzione del decorso del termine prescrizionale;
CP_1
-da qui il rigetto del gravame;
-le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna parte appellante alle spese, che liquida in euro 2500,00, oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)