Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 772
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata tempestività del ricorso

    Il ricorrente ha ricevuto l'avviso di accertamento in data 01/03/2025 e ha notificato il ricorso al Comune solo in data 01/05/2025, superando il termine di 60 giorni.

  • Altro
    Nullità/inesistenza/illegittimità avviso di accertamento per mancata notifica atto prodromico

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività, pertanto questa eccezione non è stata esaminata nel merito.

  • Accolto
    Nullità/inesistenza/illegittimità avviso di accertamento per mancata notifica atto prodromico

    Il Comune non ha provato che l'indirizzo PEC utilizzato per la notifica dell'avviso di liquidazione sia riferibile al contribuente o a un domicilio digitale da lui attivato, né che tale indirizzo sia presente nei pubblici registri.

  • Rigettato
    Conferma legittimità avviso di accertamento limitatamente al tributo

    Il ricorso è stato accolto per le ragioni esposte nel punto precedente, pertanto questa richiesta subordinata del Comune è stata rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 772
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 772
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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