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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 772/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MARCELLINI ADELE, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2567/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano - Piazza Della Scala 2 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202504301147293028614010 RI 2020
- sul ricorso n. 2786/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202504301268763071520010 RI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3511/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente insiste per l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento esecutivo relativo all'omesso parziale pagamento della tassa rifiuti relativa all' annualità 2020 per gli immobili siti in Indirizzo_1 e Indirizzo_2 Milano. Eccepisce di non aver mai ricevuto l'atto prodromico all'accertamento oggi all'esame, ossia l'avviso di liquidazione n.
20220430523282335666818. Il ricorso veniva rubricato al rg n. 2567/2025. Chiede previa sospensione dichiarare la nullità e/o l'inesistenza ed in ogni caso l'illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo, disporne l'annullamento, nonché contestualmente disporre l'annullamento per mancata/inesistente/nulla notifica anche dell'avviso di liquidazione, con vittoria di spese.
Si costituisce il Comune di Milano che fornisce prova della avvenuta notifica in data 30/06/2022 dell'avviso di liquidazione tari 2020, atto presupposto a quello in esame.
Chiede in via pregiudiziale dichiararsi la inammissibilità in quanto il ricorso è stato notificato oltre i termini previsti dalla legge, con il mancato rispetto dell'art. 21 comma 1 del D.lgs n. 546/1992 in quanto il ricorrente ha ricevuto l'avviso di accertamento RI , in data 01/03/2025 e ha notificato il ricorso al Comune solo in data 01/05/2025, oltre il termine di 60 giorni poiché il termine finale era il 30/06/2025.
Con separato ricorso rubricato al RG n. 2786/2025 il ricorrente Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo relativo all'omesso parziale pagamento della tassa rifiuti relativa all' annualità 2021 per gli immobili siti in Indirizzo_1 e Indirizzo_2 Milano- notificato in data 29.04.2025.
Eccepisce di non aver mai ricevuto l'atto prodromico all'accertamento oggi all'esame ossia l'avviso di liquidazione e di avere presentato in data 06.05.2025 istanza di accesso agli atti relativamente all'avviso di liquidazione n. 20220430534952338445151 e alla relativa notifica.
Chiede previa sospensione, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza ed in ogni caso l'illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato per la mancata/inesistente/nulla notifica dell'avviso di liquidazione quale presupposto necessario dello stesso, la cui notifica si sostiene sarebbe avvenuta in data 29.07.2022 e condannare il Comune di Milano alle spese.
Si costituisce il Comune di Milano che rappresenta come l'avviso oggetto di impugnazione sia stato preceduto dall'avviso di liquidazione n. 20220430534952338445151 regolarmente notificato al ricorrente tramite pec in data 29/07/2022, come da documento prodotto.
Conclude chiedendo nel merito: rigettare il ricorso e per l'effetto confermare l'avviso di accertamento impugnato Tari 2021;
- in via subordinata, nel merito: nel solo caso in cui non venisse ritenuta valida la notifica dell'atto presupposto, confermare la legittimità e la fondatezza dell'avviso di accertamento impugnato limitatamente al tributo;
con vittoria di spese.
La Corte preliminarmente riunisce i ricorsi per connessione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa osserva quanto segue:
Con riferimento al ricorso rubricato al RG 2567/2025 relativo alla TARi annualità 2020 si ritiene dirimente esaminare la eccezione pregiudiziale sollevata dal Comune di Milano, relativa alla mancata tempestività del ricorso. Rileva questo giudice che il ricorso è stato notificato senza il rispetto dei termini previsti dall'art. dell'art. 21 comma 1 del D.lgs n. 546/1992 in quanto il ricorrente ha ricevuto l'avviso di accertamento RI anno 2020 in data 01/03/2025 e ha notificato il ricorso al Comune solo in data 01/05/2025, oltre il termine di 60 giorni. Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile.
Passando ad esaminare il ricorso rubricato al n. RG 2786/2025 il ricorrente eccepisce la mancata notifica dell'atto prodromino e cioè dell'avviso di liquidazione Tari anno 2021. Il Comune afferma al contrario di avere notificato tale atto al ricorrente tramite pec in data 29/07/2022, come da documento che produce.
Venendo ad esaminare il documento prodotto dal resistente quale prova della notifica a mezzo pec, si osserva che l'indirizzo pec è il seguente:Email_3.
Il ricorrente afferma di non avere ricevuto tale notifica e il Comune non ha provato che tale indirizzo pec sia riferibile al contribuente o a un domicilio digitale dallo stesso attivato e neppure ha provato che tale indirizzo sia presente nei pubblici registri.
Per quanto sopra il ricorso relativo alla tari 2021 deve essere accolto e la peculiarità della controversia e motivi di equità inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso Rg 2567/2025 e accoglie il ricorso
Rg 2786/2025. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MARCELLINI ADELE, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2567/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano - Piazza Della Scala 2 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202504301147293028614010 RI 2020
- sul ricorso n. 2786/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202504301268763071520010 RI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3511/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente insiste per l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento esecutivo relativo all'omesso parziale pagamento della tassa rifiuti relativa all' annualità 2020 per gli immobili siti in Indirizzo_1 e Indirizzo_2 Milano. Eccepisce di non aver mai ricevuto l'atto prodromico all'accertamento oggi all'esame, ossia l'avviso di liquidazione n.
20220430523282335666818. Il ricorso veniva rubricato al rg n. 2567/2025. Chiede previa sospensione dichiarare la nullità e/o l'inesistenza ed in ogni caso l'illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo, disporne l'annullamento, nonché contestualmente disporre l'annullamento per mancata/inesistente/nulla notifica anche dell'avviso di liquidazione, con vittoria di spese.
Si costituisce il Comune di Milano che fornisce prova della avvenuta notifica in data 30/06/2022 dell'avviso di liquidazione tari 2020, atto presupposto a quello in esame.
Chiede in via pregiudiziale dichiararsi la inammissibilità in quanto il ricorso è stato notificato oltre i termini previsti dalla legge, con il mancato rispetto dell'art. 21 comma 1 del D.lgs n. 546/1992 in quanto il ricorrente ha ricevuto l'avviso di accertamento RI , in data 01/03/2025 e ha notificato il ricorso al Comune solo in data 01/05/2025, oltre il termine di 60 giorni poiché il termine finale era il 30/06/2025.
Con separato ricorso rubricato al RG n. 2786/2025 il ricorrente Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo relativo all'omesso parziale pagamento della tassa rifiuti relativa all' annualità 2021 per gli immobili siti in Indirizzo_1 e Indirizzo_2 Milano- notificato in data 29.04.2025.
Eccepisce di non aver mai ricevuto l'atto prodromico all'accertamento oggi all'esame ossia l'avviso di liquidazione e di avere presentato in data 06.05.2025 istanza di accesso agli atti relativamente all'avviso di liquidazione n. 20220430534952338445151 e alla relativa notifica.
Chiede previa sospensione, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza ed in ogni caso l'illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato per la mancata/inesistente/nulla notifica dell'avviso di liquidazione quale presupposto necessario dello stesso, la cui notifica si sostiene sarebbe avvenuta in data 29.07.2022 e condannare il Comune di Milano alle spese.
Si costituisce il Comune di Milano che rappresenta come l'avviso oggetto di impugnazione sia stato preceduto dall'avviso di liquidazione n. 20220430534952338445151 regolarmente notificato al ricorrente tramite pec in data 29/07/2022, come da documento prodotto.
Conclude chiedendo nel merito: rigettare il ricorso e per l'effetto confermare l'avviso di accertamento impugnato Tari 2021;
- in via subordinata, nel merito: nel solo caso in cui non venisse ritenuta valida la notifica dell'atto presupposto, confermare la legittimità e la fondatezza dell'avviso di accertamento impugnato limitatamente al tributo;
con vittoria di spese.
La Corte preliminarmente riunisce i ricorsi per connessione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa osserva quanto segue:
Con riferimento al ricorso rubricato al RG 2567/2025 relativo alla TARi annualità 2020 si ritiene dirimente esaminare la eccezione pregiudiziale sollevata dal Comune di Milano, relativa alla mancata tempestività del ricorso. Rileva questo giudice che il ricorso è stato notificato senza il rispetto dei termini previsti dall'art. dell'art. 21 comma 1 del D.lgs n. 546/1992 in quanto il ricorrente ha ricevuto l'avviso di accertamento RI anno 2020 in data 01/03/2025 e ha notificato il ricorso al Comune solo in data 01/05/2025, oltre il termine di 60 giorni. Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile.
Passando ad esaminare il ricorso rubricato al n. RG 2786/2025 il ricorrente eccepisce la mancata notifica dell'atto prodromino e cioè dell'avviso di liquidazione Tari anno 2021. Il Comune afferma al contrario di avere notificato tale atto al ricorrente tramite pec in data 29/07/2022, come da documento che produce.
Venendo ad esaminare il documento prodotto dal resistente quale prova della notifica a mezzo pec, si osserva che l'indirizzo pec è il seguente:Email_3.
Il ricorrente afferma di non avere ricevuto tale notifica e il Comune non ha provato che tale indirizzo pec sia riferibile al contribuente o a un domicilio digitale dallo stesso attivato e neppure ha provato che tale indirizzo sia presente nei pubblici registri.
Per quanto sopra il ricorso relativo alla tari 2021 deve essere accolto e la peculiarità della controversia e motivi di equità inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso Rg 2567/2025 e accoglie il ricorso
Rg 2786/2025. Spese compensate.