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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/02/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 10205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
Dr. Michelangelo Petruzziello Presidente
Dr.ssa Annamaria Buffardo Giudice
Dr.ssa Lorella Triglione Giudice estensore all'esito della riserva in decisione avvenuta in camera di consiglio alla scadenza del termine assegnato alle parti ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 10205/2024 Reg. Gen. avente ad oggetto: reclamo ex artt. 178 e 630 c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E. del Tribunale Sede, resa nell'ambito del procedimento espropriativo presso terzi rubricato al n. 4420/2022 RGE in data 27.11.2024; causa pendente tra:
in persona del l.r.p.t., n.q. di procuratore speciale di in Parte_1 Parte_2 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Lecci in virtù di procura generale alle liti in atti;
RECLAMANTE
e
DEBITORE RECLAMATO Controparte_1
CONTUMACE nonché
TERZO PIGNORATO Controparte_2
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte reclamante: revocare l'ordinanza del 27.11.2024.
2
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento reso in data 27.11.2024, il G.E. del Tribunale di Napoli Nord, dott.
Gianluca Actis, dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva n. 4420/2022 R.G.E. ex art. 543, comma 5, c.p.c. rilevando la tardiva notifica al debitore dell'avviso di iscrizione a ruolo della procedura, avvenuto successivamente alla data di udienza indicata in citazione.
Avverso tale provvedimento, in data 12.12.2024, il creditore proponeva reclamo al
Collegio, ai sensi degli artt. 178 e 630 c.p.c.
Il Presidente, con decreto del 13.12.2024 assegnava al reclamato il termine di venti giorni per il deposito di eventuale memoria di risposta. Ricorso e decreto venivano regolarmente comunicati alla controparte che però non si costituiva.
Con ordinanza interlocutoria del 7.01.2025, rilevata la necessità di integrare il contraddittorio con il terzo pignorato, veniva assegnato nuovo termine a – CP_2 ritualmente avvisato in data 8.01.2025 – che, però, non si costituiva.
Il fascicolo veniva trasmesso al giudice designato alla scadenza del termine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e va rigettato.
Giova osservare come, con provvedimento del 27.11.2024, il G.E. dichiarava – ai sensi dell'art. 543, comma 5, c.p.c. – l'estinzione della procedura esecutiva n. 4420/2022 R.G.E. sul presupposto della tardiva notifica al debitore dell'avviso di iscrizione a ruolo avvenuto successivamente alla data in citazione. Precisamente dagli atti di causa si evince che la data indicata in citazione è il 6.02.2023, mentre la notifica dell'avviso ex art. 543 c.p.c. al debitore
è avvenuta in data 7.02.2023.
La questione in esame costituisce l'occasione per consentire al Collegio una corretta lettura ermeneutica del disposto dell'art. 543, comma 5, come introdotto dalla l. n. 206 del 2021 e ulteriormente riformato dal d.lgs. 31.10.2024, n. 164 (c.d. correttivo la cui norma transitoria ne prevede l'applicazione ai procedimenti introdotti successivamente al 28.02.2023, e dunque non a quello de quo).
Nello specifico il comma – applicabile ratione temporis – così dispone: “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso
o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”. 3
Innanzi tutto, va evidenziato che è vero che il c.d. correttivo ha espunto dal Pt_3 comma la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo al debitore, ma – come già ricordato – la modifica è inapplicabile alla procedura de qua.
Passando, quindi, a valutare il motivo di reclamo, lo stesso va rigettato poiché il tenore letterale della norma è chiaro e stabilisce la sanzione dell'inefficacia del pignoramento qualora il creditore non provveda alla notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo entro la data fissata in citazione.
La notifica dell'avviso risponde all'esigenza di rendere edotti debitore e terzo dell'attività di impulso svolta dal procedente ai fini del mantenimento del vincolo del pignoramento già apposto con la (omologa dal punto di vista formale) notifica dell'atto ex art. 543 c.p.c.: mancata (o tardivamente effettuata) la notifica dell'avviso al creditore e al terzo entro la data indicata nell'atto di pignoramento, cessano ipso iure gli obblighi di custodia per il terzo e il bene-credito staggito è liberato, senza necessità di istanza del debitore né tampoco di provvedimenti del giudice dell'esecuzione.
Per tutti questi motivi, considerato che nel caso de quo la notifica dell'avviso al debitore è avvenuta dopo l'udienza indicata in citazione, il reclamo va rigettato con conseguente conferma dell'ordinanza reclamata.
Nulla sulle spese considerata la contumacia delle controparti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunziando nella causa come in narrativa, così provvede:
• rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del 27.11.2024 pronunciata nell'ambito della procedura esecutiva RG n. 4420/2022;
• nulla sulle spese.
Aversa, 3.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Lorella Triglione Dr. Michelangelo Petruzziello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
Dr. Michelangelo Petruzziello Presidente
Dr.ssa Annamaria Buffardo Giudice
Dr.ssa Lorella Triglione Giudice estensore all'esito della riserva in decisione avvenuta in camera di consiglio alla scadenza del termine assegnato alle parti ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 10205/2024 Reg. Gen. avente ad oggetto: reclamo ex artt. 178 e 630 c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E. del Tribunale Sede, resa nell'ambito del procedimento espropriativo presso terzi rubricato al n. 4420/2022 RGE in data 27.11.2024; causa pendente tra:
in persona del l.r.p.t., n.q. di procuratore speciale di in Parte_1 Parte_2 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Lecci in virtù di procura generale alle liti in atti;
RECLAMANTE
e
DEBITORE RECLAMATO Controparte_1
CONTUMACE nonché
TERZO PIGNORATO Controparte_2
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte reclamante: revocare l'ordinanza del 27.11.2024.
2
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento reso in data 27.11.2024, il G.E. del Tribunale di Napoli Nord, dott.
Gianluca Actis, dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva n. 4420/2022 R.G.E. ex art. 543, comma 5, c.p.c. rilevando la tardiva notifica al debitore dell'avviso di iscrizione a ruolo della procedura, avvenuto successivamente alla data di udienza indicata in citazione.
Avverso tale provvedimento, in data 12.12.2024, il creditore proponeva reclamo al
Collegio, ai sensi degli artt. 178 e 630 c.p.c.
Il Presidente, con decreto del 13.12.2024 assegnava al reclamato il termine di venti giorni per il deposito di eventuale memoria di risposta. Ricorso e decreto venivano regolarmente comunicati alla controparte che però non si costituiva.
Con ordinanza interlocutoria del 7.01.2025, rilevata la necessità di integrare il contraddittorio con il terzo pignorato, veniva assegnato nuovo termine a – CP_2 ritualmente avvisato in data 8.01.2025 – che, però, non si costituiva.
Il fascicolo veniva trasmesso al giudice designato alla scadenza del termine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e va rigettato.
Giova osservare come, con provvedimento del 27.11.2024, il G.E. dichiarava – ai sensi dell'art. 543, comma 5, c.p.c. – l'estinzione della procedura esecutiva n. 4420/2022 R.G.E. sul presupposto della tardiva notifica al debitore dell'avviso di iscrizione a ruolo avvenuto successivamente alla data in citazione. Precisamente dagli atti di causa si evince che la data indicata in citazione è il 6.02.2023, mentre la notifica dell'avviso ex art. 543 c.p.c. al debitore
è avvenuta in data 7.02.2023.
La questione in esame costituisce l'occasione per consentire al Collegio una corretta lettura ermeneutica del disposto dell'art. 543, comma 5, come introdotto dalla l. n. 206 del 2021 e ulteriormente riformato dal d.lgs. 31.10.2024, n. 164 (c.d. correttivo la cui norma transitoria ne prevede l'applicazione ai procedimenti introdotti successivamente al 28.02.2023, e dunque non a quello de quo).
Nello specifico il comma – applicabile ratione temporis – così dispone: “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso
o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”. 3
Innanzi tutto, va evidenziato che è vero che il c.d. correttivo ha espunto dal Pt_3 comma la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo al debitore, ma – come già ricordato – la modifica è inapplicabile alla procedura de qua.
Passando, quindi, a valutare il motivo di reclamo, lo stesso va rigettato poiché il tenore letterale della norma è chiaro e stabilisce la sanzione dell'inefficacia del pignoramento qualora il creditore non provveda alla notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo entro la data fissata in citazione.
La notifica dell'avviso risponde all'esigenza di rendere edotti debitore e terzo dell'attività di impulso svolta dal procedente ai fini del mantenimento del vincolo del pignoramento già apposto con la (omologa dal punto di vista formale) notifica dell'atto ex art. 543 c.p.c.: mancata (o tardivamente effettuata) la notifica dell'avviso al creditore e al terzo entro la data indicata nell'atto di pignoramento, cessano ipso iure gli obblighi di custodia per il terzo e il bene-credito staggito è liberato, senza necessità di istanza del debitore né tampoco di provvedimenti del giudice dell'esecuzione.
Per tutti questi motivi, considerato che nel caso de quo la notifica dell'avviso al debitore è avvenuta dopo l'udienza indicata in citazione, il reclamo va rigettato con conseguente conferma dell'ordinanza reclamata.
Nulla sulle spese considerata la contumacia delle controparti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunziando nella causa come in narrativa, così provvede:
• rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del 27.11.2024 pronunciata nell'ambito della procedura esecutiva RG n. 4420/2022;
• nulla sulle spese.
Aversa, 3.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Lorella Triglione Dr. Michelangelo Petruzziello