Art. 7. 1. Le spese di amministrazione nonche' quelle bancarie e per commissioni valutarie relative al trasferimento di quanto dovuto da parte della Svizzera sono a carico delle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 1, comma 2.
Articolo 6Articolo 8
- Legge 5 giugno 1997, n. 147
Articolo 7 della Legge 5 giugno 1997, n. 147
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25 giugno 1997
25 giugno 1997