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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 4026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4026 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12042/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. AN NE Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. TI Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.10.2025 da 1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino italiano cod.fisc. C.F._1 residente a [...], in largo dei Gelsomini, n.14 professione: impiegato amministrativo;
titolo di studio: scuola secondaria superiore;
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina italiana cod.fisc. C.F._2 residente a [...]; professione: dipendente pubblica;
titolo di studio: laurea;
entrambi con gli avv.ti prof.Emidia Zanetti Vitali e Alessandro Castelli, presso i quali hanno eletto domicilio telematico.
Coniugi, i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, in data 6 giugno 2008 (anno 2008, atto n.1004, reg.1, parte 1) separati consensualmente con verbale in data in data 6 marzo 2014 (prima comparizione delle parti dinanzi al Presidente in data 7 giugno 2012), omologato dal Tribunale di Milano, in data 11 aprile 2014
pagina 1 di 6 con una figlia, , nata a [...], il [...], cittadina italiana. Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 ottobre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1.dichiarare lo scioglimento del matrimonio, celebrato fra e Parte_1 Pt_2
, a Milano (MI), in data 6 giugno 2008 (anno 2008, atto n.1004, reg.
1 - parte 1, serie -) e ordinare
[...] all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, laddove il matrimonio è stato iscritto, di procedere all'annotazione della relativa sentenza, nonché alla comunicazione all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Airola (BN), laddove l'atto è stato, del pari, trascritto;
2.affidare la figlia minore, , a entrambi i genitori e disporre che la stessa rimanga collocata, in Per_1 via prevalente, presso l'abitazione adibita a residenza della madre, sita a Milano (MI), in via Almerico da Schio, n.3;
3.assegnare la ex casa coniugale, sita a Milano (MI), in via Almerico da Schio, n.3, di proprietà del signor alla signora , in quanto convivente con la figlia minore;
Pt_1 Pt_2
4.disporre che, in considerazione dell'età di , la quale ha compiuto i diciassette anni di età, il Per_1 padre possa vedere la figlia minore sulla base degli accordi, che saranno assunti, in via diretta, fra gli stessi.
5.disporre che il padre provveda al mantenimento della figlia, sulla base delle modalità seguenti: a.corrispondendo, alla madre, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, l'importo pari a €250,00 (duecentocinquanta/00), importo rivalutabile, di anno in anno, secondo gli indici Istat-costo della vita, a decorrere dal mese di settembre dell'anno 2025, e con prima rivalutazione al mese di settembre dell'anno 2026; b.mantenendo, a proprio carico, il 50% delle spese straordinarie (il restante 50% sarà sostenuto dalla madre), che si renderanno necessarie, od opportune, in favore della figlia, sulla base delle modalità contenute nelle “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità”, sottoscritte dalla Corte d'Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nonché dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, nel corso del mese di giugno dell'anno 2025, spese, tutte, previamente concordate e, successivamente, documentate, ovverosia:
“-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
“-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale pagina 2 di 6 ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
“-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
“-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
“-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali): c) il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
“-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Figli in condizioni di disabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2, comma 1, lett.a, D.lgs. 62/2024.
“Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2, comma 1, lett.a, D.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
1) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
I) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
“Modalità di richiesta, di rimborso e di anticipazione.
“Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
“Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. pagina 3 di 6 “Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
6.dare atto che i genitori si sono accordati, affinché la madre percepisca integralmente gli importi relativi all'Assegno Unico;
7.dare atto che i genitori si sono accordati, affinché entrambi possano beneficiare, in misura pari al 50% ciascuno, delle detrazioni previste dalla legge per i figli a carico;
8.dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere, l'uno dall'altra, per qualsivoglia titolo o ragione, al di là di quanto concordato nel presente atto.
9.dare atto che le parti prestano il proprio consenso ai fini del rilascio, oppure del rinnovo, dei documenti validi per l'espatrio, anche per la figlia minore.
10.dare atto che le spese e i compensi professionali, relativi al presente procedimento, saranno sostenuti dai coniugi, in parti uguali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano (MI), in data 6 giugno 2008 (anno 2008, atto n.1004, reg.1, parte 1), fra e;
Parte_1 Parte_2
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 4 di 6 3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di Airola (BN), dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. TI Di Peppe Dott. AN NE
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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